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Premessa: L'Associazione
Nazionale Insegnanti di Religione - A.N.I.R. è una Associazione Professionale che si
costituisce allo scopo di far partecipare attivamente gli Insegnanti di Religione a tutta
la problematica relativa all'Insegnamento religioso nella scuola. L'Associazione intende
operare in comunione con la Chiesa.
Art. 1. E' costituita L'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE INSEGNANTI DI RELIGIONE - A.N.I.R.
Art. 2. L'Associazione A.N.I.R. ha sede legale in Roma e amministrativa
presso il suo Presidente pro-tempore.
Art. 3. Finalità dell'A.N.I.R. L'Associazione non ha scopo di lucro e si
propone i seguenti obiettivi: a) Favorire nella Chiesa e nella società
civile la riflessione e il dibattito sull'educazione religiosa nella scuola. b) Operare
perchè la scuola riconosca adeguatamente l'importanza dell'Insegnamento della
Religione per la formazione culturale e umana degli studenti. c) Favorire
l'istituzione di regolari corsi accademici di Scienze religiose, finalizzati alla
preparazione specifica degli Insegnanti di Religione e al loro aggiornamento. d) Promuovere
la definizione di un nuovo stato giuridico degli Insegnanti di Religione, nel quale sia
riconosciuta e tutelata la loro professionalità. e) Riconsiderare, alla
luce delle mutate condizioni storiche, culturali e religiose, le finalità
dell'Insegnamento della Religione e studiare i nuovi programmi. f) Rappresentare
gli iscritti, presso le autorità ecclesiastiche e civili, in occasione di interventi
normativi o legislativi che li riguardano. g) Agire come centro per la
raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti i problemi dell'educazione religiosa
nella scuola.
Art. 4. Soci sono soci dell'A.N.I.R., oltre alle persone intervenute
all'atto costitutivo, gli Insegnanti di Religione che ne fanno richiesta al Consiglio
Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di accettarne lo
Statuto.
Art. 5. Sezioni dell'A.N.I.R. L'Associazione è articolata in sezioni
locali ed è composta da tutti i soci dell'Associazione, in servizio o in quiescenza. La
sezione: a) elegge il segretario di sezione, il quale convoca e presiede
l'assemblea dei soci della sezione e redige il verbale della seduta; b)
si riunisce periodicamente per dibattere gli argomenti indicati all'art. 3 del presente
Statuto e ne dà relazione al Consiglio Direttivo.
Art. 6. Organi dell'Associazione. L'Assemblea Nazionale, il Consiglio
Direttivo. il Presidente, il Tesoriere.
Art. 7. L'Assemblea Nazionale L'Assemblea nazionale è l'organo supremo
dell'A.N.I.R. L'assemblea è aperta a tutti i soci e simpatizzanti. Vi intervengono con
diritto di voto solo i soci regolarmente iscritti. L'Assemblea Nazionale viene convocata
ogni due anni, in data e luogo da fissarsi dal Consiglio Direttivo. Nella prima
convocazione il numero dei soci dovrà superare la metà più uno degli aventi diritto al
voto. In mancanza di numero legale si procederà ad una seconda convocazione almeno un'ora
dopo e l'assemblea si terrà con qualunque numero di rappresentanti.
Art. 8. Efficacia delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale.
L'Assemblea Nazionale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei
soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano
tutti gli iscritti.
Art. 9. Poteri dell'Assemblea nazionale. Spetta all'Assemblea Nazionale: a)
Indicare le linee generali di azione dell'Associazione. b) Eleggere sette
consiglieri, quali membri del Consiglio Direttivo. c) Approvare i bilanci
consuntivi e di previsione. d) Deliberare modifiche dello Statuto,
l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nonchè la nomina del liquidatore e la
devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni dell'assemblea vengono sempre prese a
maggioranza dei voti validi, salvo quelle elencate dalla lettera d) del
comma precedente, per le quali occorre la maggioranza voluta dalla legge. Non sono
considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede
bianche.
Art. 10. Convocazione dell'Assemblea, Presidenza, Verbali, Validità
L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal
Vice-Presidente, a mezzo avviso, da inviare almeno un mese prima della data fissata per
l'adunanza. L'Avviso di convocazione deve indicare il luogo, l'ordine del giorno, il
giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. L'assemblea Nazionale
Ordinaria, da convocarsi almeno una volta ogni due anni nei termini di cui all'art. 7,
dovrà svolgere gli adempimenti di cui all'art. 9. L'assemblea Nazionale è presieduta dal
Presidente dellassociazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; ove anche questi
sia assente, da un membro dellAssemblea, dalla stessa designato. Il Presidente
dellAssemblea chiama a fungere da segretario un membro dellAssemblea stessa;
ove occorre, nomina due o più scrutatori, sempre fra i membri dellAssemblea. Le
deliberazioni dellAssemblea debbono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente
dellAssemblea e dal segretario della stessa.
Art. 11. Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è lorgano
responsabile della esecuzione delle linee programmatiche generali, stabilite dalla
Assemblea nazionale ed è organo di collegamento con gli organismi competenti per
lInsegnamento della Religione. Il Consiglio Direttivo è eletto a norma
dellart. 9b, ed è composto di sette consiglieri che durano in carica due anni e
possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almento due volte all'anno e
delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo: a) Elegge tra i
suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere. b)
Accetta ladesione dei nuovi soci e può escludere soci per violazione dello Statuto c)
Stabilisce tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche
fissate dallAssemblea nazionale. d) Controlla e prepara i bilanci
di previsione e i consuntivi e la relazione sullattività dellAssociazione da
presentare allAssemblea Nazionale. e) Ha compiti di ordinaria
amministrazione e in caso di urgenza di straordinaria amministrazione. f)
Convoca lAssemblea ordinaria e leventuale Assemblea straordinaria
dellAssociazione. g) Nomina commissioni di studio e di ricerca. h)
Può nominare comitati esecutivi, cui delegare le proprie attribuzioni, composto da membri
dellAssociazione, determinando i limiti della delega. i) Determina
la misura del contributo annuale associativo, che sarà commisurato alle effettive spese
di organizzazione dellAssociazione.
Art. 12. Il Presidente. LA.N.I.R. è presieduta da un Presidente
-(Costituzione legale: Roma 18/11/1982) che ne ha la
rappresentanza legale a tutti gli effetti. Il Presidente presiede l' Assemblea Nazionale,
convoca e presiede il Consiglio Direttivo a norma di quanto previsto dagli articoli del
presente Statuto. Il Presidente ha funzioni di indirizzo e di attuazione dell'attività
dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal
Vice-Presidente.
Art. 13. Vacanza del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza di uno o
più seggi del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in
carica provvedono immediatamente per cooptazione al completamento del Consiglio, con
ratifica della successiva Assemblea Nazionale. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando
il Presidente lo convoca o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Esso è validamente
costituito da cinque dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. Le deliberazioni
del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
segretario.
Art. 14. Il Tesoriere. Il Tesoriere è eletto a norma dell art. 11a a
nome e per conto dell'A.N.I.R., rappresenta e amministra l'Associazione per tutto quanto
riguarda l'aspetto economico e patrimoniae. Redige i bilanci preventivi e consuntivi e la
relazione economica, sottopone tutto al controllo del Consiglio Direttivo per
l'approvazione dell' Assemblea nazionale.
Art. 15. Cariche sociali L'avvicendamento delle cariche sociali viene
attestato legalmente tramite il Libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea nazionale
e del Consiglio Direttivo. Le pagine del Libro dei Verbali devono essere debitamente
numerate (...).
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