Insegnanti di religione, lavoratori nella
scuola: Presentiamo qui di seguito alcune schede di approfondimento su questioni che si legano ai vari problemi che un insegnante di religione può incontrare. In particolare ci occupiamo di alcuni problemi riguardanti il ruolo dell'insegnante e della materia all'interno della scuola nel confronto con alcune questioni lasciate ancora "aperte". Tali schede sono state curate dal CIReM (Coordinamento Insegnanti di Religione di Milano), organizzazione che è confluito nell'ANIR. Il materiale pur non essendo aggiornato, costituisce ancora un punto di partenza valido. scheda N°1: "accorpamento classi" scheda N°2: "attività alternativa" scheda N°3: "validità voto idr - scrutini finali" |
scheda N°1: "accorpamento classi" La nota del Gabinetto n.° 11197 del 13 dicembre 1991, richiama il disposto del quarto capoverso della Circolare Telegrafica del 13 agosto 1987 n.° 253 in ordine alla salvaguardia dellunità della classe, precisando che non è possibile procedere allaccorpamento di alunni appartenenti a classi diverse, neppure nellipotesi in cui il numero degli alunni di una singola classe, scenda al di sotto del limite minimo di quindici avvalentesi. PASSI SUGGERITI in caso di accorpamento da parte del preside 1. Si chiede un "ordine di servizio" al preside, motivando che si tratta di un atto per tutelarsi di fronte ad eventuali ispezioni ministeriali che potrebbero contestargli tale irregolarità, in cui si disponga che il Docente debba prestare servizio in classi con una particolare configurazione. Si richieda inoltre un elenco di classe composta da studenti provenienti da diverse sezioni (e/o eventualmente fasce di classi), un diario di classe specifico per una tale classe anomala e che vengano date per iscritto anche le indicazioni riguardo la compilazione di un tale registro. Si richieda anche che sia fatto un calendario di Consigli di Classe e di Scrutini, che ponga il docente nelle condizioni di esercitare il diritto/dovere di essere veramente presente senza che vi siano delle sovrapposizioni. Si richieda anche per iscritto le indicazioni delle normative che il Preside ha utilizzato per organizzare il gruppo classe. 2. In assenza di un ordine di servizio come da richiesta, si esprima attraverso una lettera al Preside, lintenzione di prestare servizio (e di garantire tale servizio) solo ad un gruppo classe per ogni ora di lezione dovuta (preferendo i gruppi in cui vi sono presenti dei minorenni, per tutelarsi di fronte al dovere della vigilanza), in conseguenza di una scelta del Preside che si configura come un possibile "abuso dufficio". 3. Fare a questo punto un esposto in provveditorato su tale questione per risolvere la questione. Ricordiamo che tale atto deve essere inoltrato per via gerarchica attraverso il Capo dIstituto. A tale Esposto bisogna allegare: una copia delle due lettere precedentemente protocollate e una copia dellorario dellIstituto che attesti gli accorpamenti.
E consigliabile di coinvolgere in tutto questo la stampa locale (attraverso anche comunicati stampa), mostrando che tali accorpamenti si configurano come:
scheda N°2: "attività alternativa" È bene premettere, prima di addentrarsi nei punti fermi sulla questione in oggetto che attualmente sono concordemente accolti poiché regolati da c.m. o da sentenze o pronunce di organi preposti, che il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dellirc è garantito a tutti senza che la scelta "possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione" (cfr. Accordo, art. 9 2), "neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dellorario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento del quadro orario delle lezioni" (cfr. Intesa 2.1.a).
Allinterno del dibattito controverso che ha fatto seguito alla firma dellIntesa, si sono venute a chiarire alcune regole per disciplinare lora alternativa. Richiamiamo qui di seguito i interventi ufficiali coinvolti (in ordine cronologico):
Allo stato attuale, il modulo discrizione presenta le seguenti opzioni per esercitare il diritto di scelta come alternativa allirc:
E superfluo ricordare che anche se il collegio docenti dovesse organizzare attività culturali e di studio programmate, nessun studente non avvalente potrà essere obbligato a parteciparvi se non ha dichiarato di volerne usufruire come attività in parola allatto discrizione. La scuola comunque dovrà assicurare ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale (cfr. c.m. 3.5.1986 n.131). Tale invito è ripreso nella c.m. del 29.10.1986 per "corrispondere nel modo migliore al dovere di vigilanza per tutto il tempo scuola, dovere che comporta la permanenza degli studenti nei locali scolastici durante lintero orario" (qui è affermato anche che non è possibile impiegare personale supplente). Ancora nella c.m. del 29.10.1986 n.302 appena citata (sui quesiti concernenti lapplicazione della c.m. n.211 del 24.7.1986) è precisato "come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dellirc, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dellazione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei Docenti dallart. 4 del D.P.R. n. 416/73, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei Collegi dei Docenti medesimi". I docenti scelti per queste attività devono avere tali caratteristiche:
Se non vi fossero a disposizione tali figure:
Se non vi fossero a disposizione tali figure:
In questo contesto è anche affermato che è possibile accorpare i vari studenti non avvalentisi provenienti da varie classi, anche in senso verticale. Nella c.m. del 28.10.1987 n.316 è precisato che il Preside deve sottoporre agli organi collegiali lesame e la deliberazione necessari affinché siano attrezzati spazi, organizzati servizi per assicurare idonea assistenza agli alunni non avvalentisi. Tale assistenza è delineata poi in questo contesto, come quella attività finalizzata a dare contributi formativi ed opportunità di riflessioni, a chi ne farà richiesta. Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per lassistenza allo studio o alle attività individuali, si ribadisce di nuovo che devono essere utilizzati prioritariamente docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello dobbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Qui però è anche affermato che per il principio della "par condicio", tali docenti scelti non dovranno già insegnare nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle "attività in parola". Anche qui è affermata la possibilità di nominare dei supplenti. E bene ricordare che per chi sceglie la seconda opzione è prevista una nota informativa che attesti lo svolgimento dello studio e della ricerca svolta (partecipazione, assiduità, metodo, qualità del prodotto?). Anche per chi ha scelto la prima opzione, è prevista una nota informativa (affermazione generica che non esclude una valutazione oltre che unattestazione sulla partecipazione al corso) e la capacità di voto "consultivo" del docente coinvolto nel corso, al momento dello scrutinio (cfr. c.m. 21.1.1987 n.11). In conclusione richiamiamo il vero nodo dolente di tutta la questione e cioè il problema legato alla possibilità per lo studente di scegliere di allontanarsi o assentarsi dalledificio della scuola. Sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (cfr. Sentenza della Corte Cost. n.13 dell11-14.1.1991), la c.m. del 18.1.1991 n.9 ribadendo la piena legittimità della collocazione dellinsegnamento dellirc nellorario ordinario delle lezioni, regola la possibilità per i non avvalentisi di allontanarsi o assentarsi dalla scuola e chiarisce che, per il criterio delle esigenze di buona organizzazione, non è possibile consentire "scelte episodiche, discontinue e disordinate" per cui è richiamata la necessità di operare la scelta in relazione a una sola delle quattro possibilità offerte, solo allinizio dellanno scolastico. E chiaro allora che gli studenti che hanno scelto la quarta opzione si troveranno collocati in una posizione ibrida di responsabilità giuridica solo simbolica da parte della scuola. Se volessimo portare alle estreme conseguenze la questione così impostata, a nessun studente potrebbe essere impedita luscita dalledificio scolastico, ma addirittura la scuola sarebbe obbligata a far rispettare questa scelta operata liberamente. Sottolineiamo questo perché la questione è veramente complessa per lorganizzazione della scuola che, nei riguardi di tali studenti, si trova nella condizione di non poter svolgere nessun tipo di attività né alcun controllo (se non quello legato alla vigilanza su quelle persone che si trovano sporadicamente allinterno della struttura pubblica). Concedendo la possibilità a questi studenti di permanere entro ledificio della scuola, si potrebbe pensare di applicare una giurisdizione paragonabile a quella a cui devono sottostare gli studenti durante lintervallo o durante iniziative di studio individuale svolto al pomeriggio (oppure considerare opportuna e qui applicabile laffermazione della c.m. del 29.10.1986 -rivolta a regolare la terza opzione- ed obbligare tali studenti a permanere in un determinato spazio indicato dalla scuola affinché sia corrisposto nel modo migliore il suo dovere di vigilanza che "comporta la permanenza degli studenti nei locali scolastici durante lintero orario scolastico"). scheda N°3: "validità voto idr - scrutini finali" Ricordiamo che la materia inerente al voto dellIdR allinterno dello scrutinio finale, è regolata dalla vigente "Intesa" che non precisa se tale voto debba essere sempre e comunque computato, ma indica che "se determinante, diviene giudizio motivato a verbale" (cfr. Intesa 13.06.1990, 2.7) In tale situazione, in assenza di ulteriori precisazioni ministeriali (N.B. Non vi sono ancora sentenze risolutive della Corte Costituzionale) nella forma di ordinanza o di decreti, la confusione in materia è al limite del paradosso. Non siamo in grado di riportare dati sulla prassi seguita in tutte le scuole italiane, ma in molte di esse continua ad essere applicata linterpretazione legata alle normative precedenti allIntesa, che prevedeva che il voto dellIdR fosse conteggiato sempre essendo il relativo docente dotato di pari dignità rispetto agli altri insegnanti del CdC (e tale principio, fra laltro, è presente anche nellIntesa e in tutti gli interventi ufficiali che in seguito sono stati pubblicati). Ribadendo comunque che non è possibile per nessun CdC determinare autonomamente linterpretazione della questione, ma che è solo prerogativa del Preside assumersi la responsabilità di chiedere pareri al Provveditorato o di dirimere direttamente la questione sancendo eventualmente la non validità del voto (se determinante) attraverso un Ordine di Servizio -trascritto poi nel verbale del CdC-, tra il 1994 e il 1996 il dibattito si è arricchito di nuovi interventi che potrebbero costituire argomenti solidi per "fare giurisprudenza"una soluzione del problema (e comunque elementi convincenti per far desistere -forse- un Capo dIstituto dallimpedire ad un IdR di votare). Il dato più interessante circa la questione in oggetto, è costituito dal fatto che ogni qual volta, a fronte di casi particolari e quindi a fronte di ricorsi, un tribunale amministrativo è intervenuto in materia, ha sempre ribadito la validità del voto:
La situazione è ancora complessa e ricordiamo che lUCD di Milano (ma non solo) ufficiosamente interpreta la questione nel senso della non validità del voto. Niente impedisce però ad un IdR, a fronte di un caso concreto di esclusione dal voto (con il relativo "Ordine di Servizio" registrato nel verbale dello scrutinio), di fare ricorso [ricordiamo che una o più sentenze del TAR in una certa direzione e alcune conferme in secondo grado, non sono vincolanti per casi simili ma costituiscono un orientamento giurisprudenziale]. PASSI SUGGERITI IN CASO DI SOSPENSIONE DEL VOTO
Riportiamo, per gentile concessione dello SNADIR a cura del prof. Orazio Ruscica, un esempio di nota che durante gli scrutini, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, si potrà inserire nel verbale.
Se si insiste a non far valere il voto:
scheda N°4: "modalità d'iscrizione" La normativa generale delle iscrizioni -C.M. n.400 del 31 dicembre 1991- è stata innovata radicalmente dalla C.M. n.363 del 22 dicembre 1994 non solo per quanto riguarda i termini temporali, ma anche soprattutto per ciò che concerne la modalità. In sostanza è stata introdotto anche per la scuola secondaria superiore il criterio delliscrizione dufficio per il passaggio alla classe successiva, mentre i termini ultimi per iscriversi alla prima classe di un corso nuovo sono stati anticipati per ogni anno al 28 febbraio. Questa innovazione non può che creare tutta una serie di ricadute anche per la materia IRC riguardo ai tempi e alle modalità di scelta:
In assenza di ulteriori circolari chiarificatrici rispetto a tale questione, suggeriamo di verificare presso le segreterie la prassi discrizione in vigore e se non rispondente alle indicazioni sopra elencate:
In caso di persistenza del rifiuto da parte del Preside ad operare nel caso sopra indicato:
Si suggeriscono inoltre alcuni accorgimenti pratici:
Inviare tempestivamente a tutte le scuole del proprio distretto e, per quanto possibile, a tutte le scuole di provenienza degli alunni, una lettera alle famiglie e agli studenti con lindicazione di massima dei programmi effettivamente svolti e della metodologia generalmente seguita. scheda N°5: "modalità di valutazione" La disciplina sulla valutazione per lIRC, è una questione legata allapparato didattico della materia e su tale problematica non si sono concentrate particolari polemiche a livello parlamentare o giuridico-amministrativo. In verità la disciplina è regolata, almeno per quanto riguarda la consuetudine di attribuire i "noti" giudizi sintetici corrispondenti a "scarso" "sufficiente" "molto" e "moltissimo", da antiche norme vetero-concordatarie e in particolare dalla legge 824/30 applicativa del Concordato del 1929: in questo contesto si stabiliva che "per linsegnamento religioso, in luogo di voti ed esami viene redatta a cura dellinsegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante linteresse con il quale lalunno segue linsegnamento e il profitto che ne ritrae". Tutto ciò era stato poi ripreso dalla C.M. n.117 del 23/09/1930 aggiungendo che la scelta valutativa era stata dettata per motivi di "speciali finalità" dellIR. In un contesto di religione di Stato, come il vecchio Concordato abbozzava, queste particolari voci per i giudizi sintetici avevano una certa logicità per una materia che si delineava soprattutto come catechesi. Nel passaggio al nuovo regime concordatario, la religione è entrata a pieno titolo allinterno delle finalità della scuola abbandonando quelle "speciali" che fondavano quella "nota da inserire nella pagella scolastica". Tale piena equiparazione è stata recepita in prima istanza nella scuola elementare (O.M. 236 del 02/08/1993 e con la C.M. n.288 del 31/08/1995) e nella scuola media inferiore (D.M. del 05/05/1993 trasmesso dalla C.M. n. 167 del 27/05/1993), mentre per le scuole superiori il T.U. del 1994 ha mantenuta la formula del 1930 riprendendola letteralmente senza però risolvere alcuni problemi (anche di forma) che nel tempo si sono sviluppati. Infatti a causa dellordine del giorno del 16 gennaio 1986 della camera dei deputati che impegnò il governo "a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene allinsegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione", per lIRC è stato introdotto il "pagellino" (Cc. Mm. 286/86, 11/87, 156/87 e ripreso dal T.U. del 94 nellart. 309, c.4 con laggiunta: la speciale nota è "da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica"), ma mentre la legge 824 del 30 indicava le dizioni da usare per valutare distintamente interesse e profitto dellalunno in religione, questa "speciale nota" presenta una sola voce per la valutazione (e quindi introduce una innovazione agganciandosi però formalmente ad una prassi che oltre ad essere anacronistica per lavvenuta Intesa del 1985, richiede due differenti spazi sia per il primo che per il secondo quadrimestre con una chiara legenda che spieghi il tutto). Molto interessante però a questo riguardo, e questo può costituire una soluzione al problema, è la C.M. del 25/1/1964, n.20 che riporta quanto segue per precisare la valutazione relativa allinsegnamento della religione: "Religione: Nulla è innovato per quanto riguarda la "Religione", rispetto alla consueta attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici: "moltissimo", "molto", "sufficiente", "scarso". Ciò è chiaramente indicato nella nota n. 1 posta in calce alla pagella, con riferimento separatamente, all"interesse" e al "profitto". È appena il caso di osservare che quanto sopra, è direttamente conseguenza della particolare disciplina prevista per la "Religione" dalla legge 5 giugno 1930, n. 824". Qui è richiamata una consuetudine e non una norma lasciando, dunque, aperta la possibilità, vista ora lintroduzione del nuovo pagellino e per lavvenuta omogenizzazione nella scuola elementare e media inferiore, di usare dei giudizi sintetici che possano rispondere meglio alla funzione primaria di informare in maniera chiara e comprensibile studenti e famiglie circa un lavoro svolto a scuola. È utile ricordare a questo proposito che anche se il programma ministeriale non prescrive specifiche verifiche per lIRC -lasciando libero lIdR di adottare prove orali, scritte, test, questionari, dibattiti, od osservazioni sistematiche per giungere comunque allo stesso scopo- non si attuano restrizioni relative alla valutazione: lIdR può così riempire il suo registro di voti o altri indicatori a suo piacimento, purché risultino comprensibili ad una verifica esterna (che è sempre possibile). Usare dunque ancora una terminologia legata a "speciali finalità" per tradurre un giudizio a misura di un lavoro didattico che si è adeguato nel tempo alle finalità proprie della scuola (per scelta esplicita delle due parti accordatesi), rischia di rendere illeggibile quella "speciale nota" causando involontariamente una forma di discriminazione per chi decide di avvalersi dellIRC contraddicendo i nuovi principi di trasparenza che regolano oggi i rapporti tra scuola e utenza. Aggiungiamo anche che unaltra via duscita è dettata dallart. 277 del T.U. del 94, in quanto dovrebbe permettere allIdR che non volesse fare uso degli aggettivi tradizionali, di introdurre un nuovo codice accompagnato da una nota esplicativa e giustificata in termini di sperimentazione metodologica didattica. Alcuni passaggi di questa scheda sono tratti da: Cicatelli Sergio, LA VALUTAZIONE NELLIRC, in: Religione e scuola, 4(1996).
|