Insegnanti di religione, lavoratori nella scuola:
problemi aperti.

Presentiamo qui di seguito alcune schede di approfondimento su  questioni che si legano ai vari problemi che un insegnante di religione può incontrare. In particolare ci occupiamo di alcuni problemi riguardanti il ruolo dell'insegnante e della materia all'interno della scuola nel confronto con alcune questioni lasciate ancora "aperte". Tali schede sono state curate dal CIReM (Coordinamento Insegnanti di Religione di Milano), organizzazione che è  confluito nell'ANIR. Il materiale pur non essendo aggiornato, costituisce ancora un punto di partenza valido.

scheda N°1: "accorpamento classi"

scheda N°2: "attività alternativa"

scheda N°3: "validità voto idr - scrutini finali"

scheda N°4: "modalità d'iscrizione"

scheda N°5: "modalità di valutazione"


scheda N°1: "accorpamento classi"

La nota del Gabinetto n.° 11197 del 13 dicembre 1991, richiama il disposto del quarto capoverso della Circolare Telegrafica del 13 agosto 1987 n.° 253 in ordine alla salvaguardia dell’unità della classe, precisando che non è possibile procedere all’accorpamento di alunni appartenenti a classi diverse, neppure nell’ipotesi in cui il numero degli alunni di una singola classe, scenda al di sotto del limite minimo di quindici avvalentesi.

PASSI SUGGERITI in caso di accorpamento da parte del preside

1. Si chiede un "ordine di servizio" al preside, motivando che si tratta di un atto per tutelarsi di fronte ad eventuali ispezioni ministeriali che potrebbero contestargli tale irregolarità, in cui si disponga che il Docente debba prestare servizio in classi con una particolare configurazione.

Si richieda inoltre un elenco di classe composta da studenti provenienti da diverse sezioni (e/o eventualmente fasce di classi), un diario di classe specifico per una tale classe anomala e che vengano date per iscritto anche le indicazioni riguardo la compilazione di un tale registro.

Si richieda anche che sia fatto un calendario di Consigli di Classe e di Scrutini, che ponga il docente nelle condizioni di esercitare il diritto/dovere di essere veramente presente senza che vi siano delle sovrapposizioni.

Si richieda anche per iscritto le indicazioni delle normative che il Preside ha utilizzato per organizzare il gruppo classe.

2. In assenza di un ordine di servizio come da richiesta, si esprima attraverso una lettera al Preside, l’intenzione di prestare servizio (e di garantire tale servizio) solo ad un gruppo classe per ogni ora di lezione dovuta (preferendo i gruppi in cui vi sono presenti dei minorenni, per tutelarsi di fronte al dovere della vigilanza), in conseguenza di una scelta del Preside che si configura come un possibile "abuso d’ufficio".

3. Fare a questo punto un esposto in provveditorato su tale questione per risolvere la questione. Ricordiamo che tale atto deve essere inoltrato per via gerarchica attraverso il Capo d’Istituto. A tale Esposto bisogna allegare: una copia delle due lettere precedentemente protocollate e una copia dell’orario dell’Istituto che attesti gli accorpamenti.

N.B.: Tali lettere devono essere protocollate [richiedere formalmente -magari su una copia della lettera- il n° che indichi l’avvenuta recezione] ed indicare anche nelle intestazioni, che il documento verrà spedito per conoscenza all’Ufficio "Settore IRC" della Curia[....]

E’ consigliabile di coinvolgere in tutto questo la stampa locale (attraverso anche comunicati stampa), mostrando che tali accorpamenti si configurano come:

  • una discriminazione sul piano ideologico (non si capisce perché un Preside possa abusare in questo modo nella organizzazione dei gruppi classi)
  • una discriminazione sul piano sindacale (tolgono ore a dei lavoratori)
  • una discriminazione sul piano professionale (impediscono ad un insegnante di programmare adeguatamente il lavoro da svolgere, secondo piani didattici personalizzati per ogni fascia di classe)
  • una discriminazione sul piano didattico (come è possibile portare avanti un programma scolastico con studenti provenienti da fascie di classe diverse?)

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scheda N°2: "attività alternativa"

È bene premettere, prima di addentrarsi nei punti fermi sulla questione in oggetto che attualmente sono concordemente accolti poiché regolati da c.m. o da sentenze o pronunce di organi preposti, che il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’irc è garantito a tutti senza che la scelta "possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione" (cfr. Accordo, art. 9 2), "neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento del quadro orario delle lezioni" (cfr. Intesa 2.1.a).

  • i collegi dei docenti hanno l’obbligo di attivare al più presto all’inizio di ogni a.s. le attività alternative, in relazione alle richieste presentate;
  • le attività didattiche e formative non possono riguardare discipline curricolari;
  • le attività alternative devono avere piena dignità culturale e concorrere a un significativo arricchimento della formazione ideale , morale e civile degli studenti (cfr. ddl del 26.1.90)
  • i regolamenti di istituto debbono disciplinare lo studio individuale;
  • è possibile ai non avvalentisi allontanarsi da scuola durante le ore di irc (a proposito di questo, nella c.m. 9/1991 si precisa che "affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore... la dichiarazione dello studente minorenne sia controfirmata dal genitore...")

All’interno del dibattito controverso che ha fatto seguito alla firma dell’Intesa, si sono venute a chiarire alcune regole per disciplinare l’ora alternativa. Richiamiamo qui di seguito i interventi ufficiali coinvolti (in ordine cronologico):

 

  • c.m. 20.12.1985 n. 368;
  • c.m. 3.5.1986 n. 128;
  • c.m. 3.5.1986 n. 129;
  • c.m. 3.5.1986 n. 130;
  • c.m. 3.5.1986 n. 131;
  • c.m. 29.10.1986 n.302;
  • Consiglio di Stato, decisione 17.6.1988 n.1006/88;
  • Corte Costituzionale, sentenza 11.4.1989 n.203/89;
  • Camera dei deputati, Risoluzione 10.5.1989;
  • c.m. 25.5.1989 n. 188;
  • c.m. 29.5.1989 n. 189;
  • Corte Costituzionale, sentenza 11/14.1.91 n.13;
  • c.m. 18.1.1991 n. 9;
  • c.m. 10.5.1991 n. 122.

Allo stato attuale, il modulo d’iscrizione presenta le seguenti opzioni per esercitare il diritto di scelta come alternativa all’irc:

    1. attività didattiche e formative (prima opzione);
    2. attività di studio e di ricerca individuali assistite (seconda opzione);
    3. nessuna attività che l’Amministrazione interpreta come attività di studio e di ricerca senza assistenza del personale docente (terza opzione);
    4. possibilità di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola (quarta opzione).

E’ superfluo ricordare che anche se il collegio docenti dovesse organizzare attività culturali e di studio programmate, nessun studente non avvalente potrà essere obbligato a parteciparvi se non ha dichiarato di volerne usufruire come attività in parola all’atto d’iscrizione. La scuola comunque dovrà assicurare ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale (cfr. c.m. 3.5.1986 n.131). Tale invito è ripreso nella c.m. del 29.10.1986 per "corrispondere nel modo migliore al dovere di vigilanza per tutto il tempo scuola, dovere che comporta la permanenza degli studenti nei locali scolastici durante l’intero orario" (qui è affermato anche che non è possibile impiegare personale supplente).

Ancora nella c.m. del 29.10.1986 n.302 appena citata (sui quesiti concernenti l’applicazione della c.m. n.211 del 24.7.1986) è precisato "come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’irc, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei Docenti dall’art. 4 del D.P.R. n. 416/73, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei Collegi dei Docenti medesimi".

I docenti scelti per queste attività devono avere tali caratteristiche:

  • docenti in dotazioni organiche aggiuntive;
  • docenti in soprannumero totale o parziale;
  • docenti che completano l’orario di servizio stabilito dall’art. 88 del D.P.R. n. 417/74;

Se non vi fossero a disposizione tali figure:

  • docenti con ore eccedenti retribuite dall’art. 88 D.P.R.; 31.5.74 n.417.

Se non vi fossero a disposizione tali figure:

  • supplenti (idonei secondo la circ. n. 131/86).

In questo contesto è anche affermato che è possibile accorpare i vari studenti non avvalentisi provenienti da varie classi, anche in senso verticale.

Nella c.m. del 28.10.1987 n.316 è precisato che il Preside deve sottoporre agli organi collegiali l’esame e la deliberazione necessari affinché siano attrezzati spazi, organizzati servizi per assicurare idonea assistenza agli alunni non avvalentisi. Tale assistenza è delineata poi in questo contesto, come quella attività finalizzata a dare contributi formativi ed opportunità di riflessioni, a chi ne farà richiesta.

Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attività individuali, si ribadisce di nuovo che devono essere utilizzati prioritariamente docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Qui però è anche affermato che per il principio della "par condicio", tali docenti scelti non dovranno già insegnare nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle "attività in parola". Anche qui è affermata la possibilità di nominare dei supplenti.

E’ bene ricordare che per chi sceglie la seconda opzione è prevista una nota informativa che attesti lo svolgimento dello studio e della ricerca svolta (partecipazione, assiduità, metodo, qualità del prodotto?). Anche per chi ha scelto la prima opzione, è prevista una nota informativa (affermazione generica che non esclude una valutazione oltre che un’attestazione sulla partecipazione al corso) e la capacità di voto "consultivo" del docente coinvolto nel corso, al momento dello scrutinio (cfr. c.m. 21.1.1987 n.11).

In conclusione richiamiamo il vero nodo dolente di tutta la questione e cioè il problema legato alla possibilità per lo studente di scegliere di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola.

Sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (cfr. Sentenza della Corte Cost. n.13 dell’11-14.1.1991), la c.m. del 18.1.1991 n.9 ribadendo la piena legittimità della collocazione dell’insegnamento dell’irc nell’orario ordinario delle lezioni, regola la possibilità per i non avvalentisi di allontanarsi o assentarsi dalla scuola e chiarisce che, per il criterio delle esigenze di buona organizzazione, non è possibile consentire "scelte episodiche, discontinue e disordinate" per cui è richiamata la necessità di operare la scelta in relazione a una sola delle quattro possibilità offerte, solo all’inizio dell’anno scolastico.

E’ chiaro allora che gli studenti che hanno scelto la quarta opzione si troveranno collocati in una posizione ibrida di responsabilità giuridica solo simbolica da parte della scuola. Se volessimo portare alle estreme conseguenze la questione così impostata, a nessun studente potrebbe essere impedita l’uscita dall’edificio scolastico, ma addirittura la scuola sarebbe obbligata a far rispettare questa scelta operata liberamente.

Sottolineiamo questo perché la questione è veramente complessa per l’organizzazione della scuola che, nei riguardi di tali studenti, si trova nella condizione di non poter svolgere nessun tipo di attività né alcun controllo (se non quello legato alla vigilanza su quelle persone che si trovano sporadicamente all’interno della struttura pubblica). Concedendo la possibilità a questi studenti di permanere entro l’edificio della scuola, si potrebbe pensare di applicare una giurisdizione paragonabile a quella a cui devono sottostare gli studenti durante l’intervallo o durante iniziative di studio individuale svolto al pomeriggio (oppure considerare opportuna e qui applicabile l’affermazione della c.m. del 29.10.1986 -rivolta a regolare la terza opzione- ed obbligare tali studenti a permanere in un determinato spazio indicato dalla scuola affinché sia corrisposto nel modo migliore il suo dovere di vigilanza che "comporta la permanenza degli studenti nei locali scolastici durante l’intero orario scolastico").

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scheda N°3: "validità voto idr - scrutini finali"

Ricordiamo che la materia inerente al voto dell’IdR all’interno dello scrutinio finale, è regolata dalla vigente "Intesa" che non precisa se tale voto debba essere sempre e comunque computato, ma indica che "se determinante, diviene giudizio motivato a verbale" (cfr. Intesa 13.06.1990, 2.7) In tale situazione, in assenza di ulteriori precisazioni ministeriali (N.B. Non vi sono ancora sentenze risolutive della Corte Costituzionale) nella forma di ordinanza o di decreti, la confusione in materia è al limite del paradosso. Non siamo in grado di riportare dati sulla prassi seguita in tutte le scuole italiane, ma in molte di esse continua ad essere applicata l’interpretazione legata alle normative precedenti all’Intesa, che prevedeva che il voto dell’IdR fosse conteggiato sempre essendo il relativo docente dotato di pari dignità rispetto agli altri insegnanti del CdC (e tale principio, fra l’altro, è presente anche nell’Intesa e in tutti gli interventi ufficiali che in seguito sono stati pubblicati).

Ribadendo comunque che non è possibile per nessun CdC determinare autonomamente l’interpretazione della questione, ma che è solo prerogativa del Preside assumersi la responsabilità di chiedere pareri al Provveditorato o di dirimere direttamente la questione sancendo eventualmente la non validità del voto (se determinante) attraverso un Ordine di Servizio -trascritto poi nel verbale del CdC-, tra il 1994 e il 1996 il dibattito si è arricchito di nuovi interventi che potrebbero costituire argomenti solidi per "fare giurisprudenza"una soluzione del problema (e comunque elementi convincenti per far desistere -forse- un Capo d’Istituto dall’impedire ad un IdR di votare).

Il dato più interessante circa la questione in oggetto, è costituito dal fatto che ogni qual volta, a fronte di casi particolari e quindi a fronte di ricorsi, un tribunale amministrativo è intervenuto in materia, ha sempre ribadito la validità del voto:

TAR Puglia - Tribunale di Lecce: sentenza in data 05/07/1994

TAR Sicilia - Tribunale di Catania: sentenza in data 19/09/1995

CGA Sicilia (Consiglio di Giustizia Amministrativa) [si tratta di un tribunale di secondo grado ed è equivalente per la Sicilia al Consiglio di Stato] - CGA di Palermo: sentenza in data 14/02/1996.

E’ da ribadire che gli ultimi due interventi citati sono scaturiti all’interno di una battaglia che lo SNADIR ha intrapreso contro il Preside dell’IPSC di Ragusa per il mancato conteggio del voto dell’IdR in sede di scrutinio finale. Facciamo notare che proprio in data 20/09/1995 è stata presentato da alcuni progressisti un ordine del giorno (9/1788/3) accolto dal governo (e quindi non posto ai voti) che, interpretando in modo riduttivo la posizione dell’Intesa, afferma l’irrilevanza del voto degli IdR; come risposta a tale presa di posizione, ha fatto poi seguito un ordine del giorno presentato da alcuni parlamentari del polo (9/1788/4) -bocciata poi in sede di votazione- per ribaltare l’interpretazione [Testo ufficiale: La Camera impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché gli insegnanti di religione, in considerazione dell’alta funzione civile ed etica svolta nel campo della docenza, possano partecipare a pieno titolo alle votazioni del consiglio di classe e a qualsiasi altro tipo di votazione nell’ambito della funzione scolastica]. Bisogna dire che sulla questione è intervenuto ultimamente con un interpellanza alla Camera dei Deputati l’onorevole Giovanni Zen: "... vi è un ambigua e strumentale attenzione data agli alunni non avvalentesi, i cui veri problemi potranno essere risolti con una legge sulle attività alternative e non discriminando l’insegnante di religione cattolica e gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento." Nessun decreto e nemmeno nessuna circolare applicativa, ha fatto comunque seguito alle questioni parlamentari del 20 settembre. Invece il M.P.I nel dicembre del ‘95 è ricorso in appello al CGA di Palermo contro la sentenza sospensiva del TAR-Catania del 19/09/1995, respinta però in data 14/02/1996.

La situazione è ancora complessa e ricordiamo che l’UCD di Milano (ma non solo) ufficiosamente interpreta la questione nel senso della non validità del voto. Niente impedisce però ad un IdR, a fronte di un caso concreto di esclusione dal voto (con il relativo "Ordine di Servizio" registrato nel verbale dello scrutinio), di fare ricorso [ricordiamo che una o più sentenze del TAR in una certa direzione e alcune conferme in secondo grado, non sono vincolanti per casi simili ma costituiscono un orientamento giurisprudenziale].

PASSI SUGGERITI IN CASO DI SOSPENSIONE DEL VOTO

  1. Si richieda un Ordine di Servizio protocollato, in cui si chiede i riferimenti normativi e si faccia includere il tutto nel verbale dello scrutinio;
  2. Far verbalizzare la propria opposizione, citando i riferimenti giurisprudenziali [eventualmente predisporre una lettera da far allegare al verbale], ricordando che tale decisione (e facendo verbalizzare quanto affermato) costituisce una violazione del D.P.R. 23/6/1990 n.202 dell’art. 31, punto 1, dell’O.M. 9/3/1995, n. 80 e pertanto inficia quello scrutinio finale;
  3. Fare ricorso al TAR
  4. Se il Preside prima degli scrutini si oppone esplicitamente -attraverso circolare o altro- al computo del voto dell’IdR, chiedere per iscritto parere al Provveditorato [ricordiamo che un tale atto deve essere inoltrato per via gerarchica attraverso il Capo d’Istituto];
  5. Se il Provveditorato dà parere negativo sulla questione della validità, procedere attraverso un ricorso al TAR

Riportiamo, per gentile concessione dello SNADIR a cura del prof. Orazio Ruscica, un esempio di nota che durante gli scrutini, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, si potrà inserire nel verbale.

"L’alunno/a ...................................... ha seguito le attività didattiche ...................................... (inserire tutto il giudizio analitico positivo o negativo). Questo giudizio motivato, messo a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a ................................... alla classe .................. o agli esami di licenza media/qualifica/maturità), come previsto dall’art. 7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.721 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art. 31 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996 e confermato dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR -Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995del TAR -Sicilia sez. Catania e dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Sicilia".

Se si insiste a non far valere il voto:

"Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ................ del (data) ..............., ore .........., dichiaro che per palese violazione delle norme succitate, l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a.......................................... alla classe ........................... (o agli esami di licenza media/ qualifica/ maturità) è da ritenersi nulla. Dichiaro inoltre, che impugnerò giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe per vizio di legittimità nelle sedi competenti".

N.B.Si ringrazia lo SNADIR per la preziosa collaborazione accordataci per la stesura di questa scheda nella persona del prof. Orazio Ruscica (un grazie anche al collega Biavaschi di Milano).

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scheda N°4: "modalità d'iscrizione"

La normativa generale delle iscrizioni -C.M. n.400 del 31 dicembre 1991- è stata innovata radicalmente dalla C.M. n.363 del 22 dicembre 1994 non solo per quanto riguarda i termini temporali, ma anche soprattutto per ciò che concerne la modalità. In sostanza è stata introdotto anche per la scuola secondaria superiore il criterio dell’iscrizione d’ufficio per il passaggio alla classe successiva, mentre i termini ultimi per iscriversi alla prima classe di un corso nuovo sono stati anticipati per ogni anno al 28 febbraio. Questa innovazione non può che creare tutta una serie di ricadute anche per la materia IRC riguardo ai tempi e alle modalità di scelta:

  1. Innanzittutto questa nuova prassi è conforme allo spirito e alla lettera di quanto previsto dall’Intesa tra CEI e MP del 14 dicembre 1985 al punto 2.1.b dove si afferma che "la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nella modalità d’applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica".
  2. Ovviamente questa data ultima, a metà anno scolastico, può sollevare delle riserve dal punto di vista prettamente didattico, ma questo aspetto è marginale rispetto alle finalità più giuridico-amministrative della presente scheda.
  3. La circolare del ‘94 ha come obiettivo quello di snellire e facilitare le procedure d’iscrizione per una pronta partenza dal punto di vista burocratico dell’anno scolastico successivo e non cita una prassi diversa da adottare per la scelta dell’IRC, facendo così intendere che essa rientra a pieno titolo in questa metodologia nuova. Quindi una distribuzione indiscriminata, come è avvenuto in molte scuole secondarie superiori, del modulo per la scelta di avvalersi o meno dell’IRC, è contrario alle finalità della circolare del ‘94 poiché introduce un "appesantimento" inspiegabile rispetto a una procedura che vorrebbe evitare tutto questo. Dal principio di legge non deriva l’obbligo dell’autorità scolastica di consegnare ogni anno il modulo per l’IRC, salvaguardando comunque la possibilità-diritto dell’alunno (o dei genitori per gli studenti delle scuole medie inferiori) di modifiche ogni anno l’opzione nei termini temporali previsti dalla circolare 363.
  4. Inoltre dalla sentenza della C.C. 13/1991 dell’11/14.1.1991 e dalle C.M. applicative 18/1/1991 n.9 e 10/5/91 n. 122 risultava chiara la separazione tra "il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali all’organizzazione scolastica". L’indicazione contenute dai testi sopra esposti conducono ad alcune considerazioni preliminari:
    • la scelta sull’avvalersi o no dell’IRC è fatta all’atto dell’iscrizione e rimane confermata d’ufficio a meno di esplicita richiesta dello studente (o dei genitori per gli studenti delle scuole medie inferiori) attraverso il modulo "allegato A" (C.M. 3/5/1986 n. 131) che deve essere distribuito all’atto d’iscrizione o reso disponibile in segreteria per eventuali variazioni;
    • la scelta sulle attività alternative è operata dagli studenti non avvalenti (o dei genitori per gli studenti delle scuole medie inferiori) in un secondo momento, all’inizio dell’anno scolastico successivo attraverso il modulo "allegato B" (C.M. 3/5/1986 n.131);
    • la singola scuola sulla base delle scelte effettuate, dovrà attivare al più presto all’inizio di ogni anno scolastico le offerte formative in alternativa all’IRC con alcuni punti fermi: si tratta di un obbligo, di una discussione imprescindibile nei collegi di inizio d’anno (in cui si prevede una delibera specifica anche nel caso di non attivazione di speciali corsi alternativi); le attività didattiche formative non possono riguardare discipline curricolari, nelle scuole secondarie le attività alternative devono avere piena dignità culturale e concorrere ad un significativo arricchimento della formazione ideale morale e civile degli studenti (così si esprime il d.d.l. 26.1.1990); i regolamenti d’istituto devono disciplinare lo studio individuale; la scuola deve garantire ai non avvalentesi di allontanarsi dalla struttura durante le ore di IRC, previo normativa che garantisca "la cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione e il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà".

In assenza di ulteriori circolari chiarificatrici rispetto a tale questione, suggeriamo di verificare presso le segreterie la prassi d’iscrizione in vigore e se non rispondente alle indicazioni sopra elencate:

  1. Richiedere colloquio col Preside e il Segretario economo, con lettera protocollata, indicante in forma esplicita la causa per cui lo si richiede.
  2. Presentare per iscritto al Preside e al segretario economo, durante il colloquio, gli elementi di riflessione e soprattutto le indicazioni normative che spingerebbero alla formulazione di una semplice circolare con il seguente contenuto: data del termine dell’iscrizione, documentazione da esibire (si suggerisce solo la richiesta della cedola del versamento per la tassa statale: meglio rinviare a dopo gli scrutini finali la richiesta della cedola della tassa d’istituto per evitare richieste di rimborso in caso di bocciatura e conseguente trasferimento), segnalazione dell’opportunità di modificare l’opzione per la religione recandosi in segreteria e ritirando l’apposito modulo "allegato A".

In caso di persistenza del rifiuto da parte del Preside ad operare nel caso sopra indicato:

  1. Protocollare relazione scritta sul colloquio avuto evidenziando i rischi di discriminazione e di condizionamento diretto, indiretto, o occulto, nel caso di una distribuzione indiscriminata dell’allegato durante le lezioni: condizionamento di provenienza diversa da parte dei docenti o degli altri studenti non avvalentesi. Si tratterebbe in sostanza di una scelta viziata da circostanze condizionanti.
  2. Richiedere con lettera protocollata un quesito al Provveditorato sulla questione pretendendo copia della risposta eventualmente ricevuta.
  3. Prevedere un’analisi statistica sugli effetti di tale procedura confrontandola con i dati precedenti del medesimo istituto, evidenziando le eventuali conseguenze penalizzanti e discriminanti per l’IRC.

Si suggeriscono inoltre alcuni accorgimenti pratici:

  1. Richiedere che l’apposito "allegato A" venga stampato direttamente sulla cartelletta contenente la documentazione d’iscrizione (ove si utilizzi tale strumento) per evitare eventuali manipolazioni della modulistica.
  2. Specificare alle segreterie che non è, in alcun modo, possibile modificare le scelte attuate all’atto d’iscrizione, anche se favorevoli alla frequenza dell’IRC.; si intende quindi anche il caso di trasferimenti per motivi diversi che non comportano modifiche della scelta precedentemente attuata.

Inviare tempestivamente a tutte le scuole del proprio distretto e, per quanto possibile, a tutte le scuole di provenienza degli alunni, una lettera alle famiglie e agli studenti con l’indicazione di massima dei programmi effettivamente svolti e della metodologia generalmente seguita.

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scheda N°5: "modalità di valutazione"

La disciplina sulla valutazione per l’IRC, è una questione legata all’apparato didattico della materia e su tale problematica non si sono concentrate particolari polemiche a livello parlamentare o giuridico-amministrativo. In verità la disciplina è regolata, almeno per quanto riguarda la consuetudine di attribuire i "noti" giudizi sintetici corrispondenti a "scarso" "sufficiente" "molto" e "moltissimo", da antiche norme vetero-concordatarie e in particolare dalla legge 824/30 applicativa del Concordato del 1929: in questo contesto si stabiliva che "per l’insegnamento religioso, in luogo di voti ed esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae". Tutto ciò era stato poi ripreso dalla C.M. n.117 del 23/09/1930 aggiungendo che la scelta valutativa era stata dettata per motivi di "speciali finalità" dell’IR. In un contesto di religione di Stato, come il vecchio Concordato abbozzava, queste particolari voci per i giudizi sintetici avevano una certa logicità per una materia che si delineava soprattutto come catechesi. Nel passaggio al nuovo regime concordatario, la religione è entrata a pieno titolo all’interno delle finalità della scuola abbandonando quelle "speciali" che fondavano quella "nota da inserire nella pagella scolastica". Tale piena equiparazione è stata recepita in prima istanza nella scuola elementare (O.M. 236 del 02/08/1993 e con la C.M. n.288 del 31/08/1995) e nella scuola media inferiore (D.M. del 05/05/1993 trasmesso dalla C.M. n. 167 del 27/05/1993), mentre per le scuole superiori il T.U. del 1994 ha mantenuta la formula del 1930 riprendendola letteralmente senza però risolvere alcuni problemi (anche di forma) che nel tempo si sono sviluppati. Infatti a causa dell’ordine del giorno del 16 gennaio 1986 della camera dei deputati che impegnò il governo "a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione", per l’IRC è stato introdotto il "pagellino" (Cc. Mm. 286/86, 11/87, 156/87 e ripreso dal T.U. del ‘94 nell’art. 309, c.4 con l’aggiunta: la speciale nota è "da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica"), ma mentre la legge 824 del ‘30 indicava le dizioni da usare per valutare distintamente interesse e profitto dell’alunno in religione, questa "speciale nota" presenta una sola voce per la valutazione (e quindi introduce una innovazione agganciandosi però formalmente ad una prassi che oltre ad essere anacronistica per l’avvenuta Intesa del 1985, richiede due differenti spazi sia per il primo che per il secondo quadrimestre con una chiara legenda che spieghi il tutto).

Molto interessante però a questo riguardo, e questo può costituire una soluzione al problema, è la C.M. del 25/1/1964, n.20 che riporta quanto segue per precisare la valutazione relativa all’insegnamento della religione: "Religione: Nulla è innovato per quanto riguarda la "Religione", rispetto alla consueta attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici: "moltissimo", "molto", "sufficiente", "scarso". Ciò è chiaramente indicato nella nota n. 1 posta in calce alla pagella, con riferimento separatamente, all’"interesse" e al "profitto". È appena il caso di osservare che quanto sopra, è direttamente conseguenza della particolare disciplina prevista per la "Religione" dalla legge 5 giugno 1930, n. 824". Qui è richiamata una consuetudine e non una norma lasciando, dunque, aperta la possibilità, vista ora l’introduzione del nuovo pagellino e per l’avvenuta omogenizzazione nella scuola elementare e media inferiore, di usare dei giudizi sintetici che possano rispondere meglio alla funzione primaria di informare in maniera chiara e comprensibile studenti e famiglie circa un lavoro svolto a scuola. È utile ricordare a questo proposito che anche se il programma ministeriale non prescrive specifiche verifiche per l’IRC -lasciando libero l’IdR di adottare prove orali, scritte, test, questionari, dibattiti, od osservazioni sistematiche per giungere comunque allo stesso scopo- non si attuano restrizioni relative alla valutazione: l’IdR può così riempire il suo registro di voti o altri indicatori a suo piacimento, purché risultino comprensibili ad una verifica esterna (che è sempre possibile). Usare dunque ancora una terminologia legata a "speciali finalità" per tradurre un giudizio a misura di un lavoro didattico che si è adeguato nel tempo alle finalità proprie della scuola (per scelta esplicita delle due parti accordatesi), rischia di rendere illeggibile quella "speciale nota" causando involontariamente una forma di discriminazione per chi decide di avvalersi dell’IRC contraddicendo i nuovi principi di trasparenza che regolano oggi i rapporti tra scuola e utenza.

Aggiungiamo anche che un’altra via d’uscita è dettata dall’art. 277 del T.U. del ‘94, in quanto dovrebbe permettere all’IdR che non volesse fare uso degli aggettivi tradizionali, di introdurre un nuovo codice accompagnato da una nota esplicativa e giustificata in termini di sperimentazione metodologica didattica.

Alcuni passaggi di questa scheda sono tratti da: Cicatelli Sergio, LA VALUTAZIONE NELL’IRC, in: Religione e scuola, 4(1996).

 

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