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Questa rubrica è dedicata a strumenti di approfondimento su temi legati
all'IRC e al mondo della cultura religiosa e delle religioni.
N.B. Per evidenti ragioni di diritto d'autore, non sarà
possibile inserire in questa pagina tutti i contributi
segnalati. In questo caso la citazione farà riferimento
direttamente alla fonte originaria o comunque alla
pubblicazione dove sarà possibile reperirla.
Il tema è stato suggerito dall'approvazione
durante il Consiglio dei Ministri n.41 di venerdì 1 marzo 2002, del disegno di
legge recante norme sulla libertà religiosa e per l'abrogazione della
legislazione sui culti ammessi.
Ricordiamo che tale ddl si propone di
attuare i principi costituzionali in materia di libertà di coscienza, religione
o credenza e parallelamente abrogare la normativa degli anni 1929 e 1930.
Essenzialmente in questo contesto si intende concretare le garanzie
costituzionali dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa; si
propone di garantire la piena libertà di adesione e di recesso da qualsiasi
organismo confessionale; dà diritto ad ogni confessione di celebrare i propri
riti, aprire edifici di culto, diffondere la propria fede, nominare liberamente
i ministri di culto, emanare atti in materia spirituale, assistere
spiritualmente i propri appartenenti e promuovere la valorizzazione delle
proprie esperienze culturali.
Punto di partenza:
Una ricostruzione sintetica storica, è
possibile trovarla sul sito del
CESNUR.
Si tratta dell'intervento del dr Domenico Maselli in
occasione del 12° Convegno Internazionale del CESNUR -Torino,
11 settembre 1998- dal titolo "La politica della libertà
religiosa in Italia":
Si suole indicare il 17
febbraio 1848 come la data d'inizio della libertà
religiosa in Italia.
In realtà quel giorno vennero emanate nel Regno di
Sardegna le lettere Patenti di re Carlo Alberto con le
quali venivano riconosciuti ai valdesi i diritti civili
anche se si affermava che nulla era cambiato quanto
all'esercizio del loro culto e alle scuole da essi dirette...
[continua - link esterno]

Intesa Santa Sede
Accordo tra la
Repubblica Italiana
e la Santa Sede.
Roma, 18 febbraio 1984
Presentazione
l’Accordo del
1984 ha concluso una lunga e laboriosa trattativa iniziata
nell’ottobre del 1976 dal Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore, che avocò alla Presidenza del
Consiglio tutta la materia delle relazioni tra Stato e
Confessioni religiose.
Obiettivo
dell’Accordo è essenzialmente l’adeguamento del regolamento
dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ai principi
della Costituzione repubblicana, attraverso l’applicazione
del procedimento di revisione bilaterale di cui all’articolo
7, secondo comma, della stessa Costituzione.
Con l’Accordo
del 1984 vengono introdotte molteplici e sostanziali
innovazioni al Concordato del 1929, il quale viene
integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.
Il nuovo
Concordato si configura come un "accordo-quadro" di principi
fondamentali che regolano l’indipendenza dei rispettivi
ordini dello Stato e della Chiesa, individuando gli
specifici capisaldi costituzionali, sui quali ricostruire il
sistema dei loro rapporti con l’articolato rinvio ad
ulteriori intese su specifiche questioni, da stipulare
successivamente tra autorità statali ed ecclesiastiche
competenti.
La prima di tali
intese è stata quella sulla riforma degli enti e beni
ecclesiastici e del sistema di sostentamento del clero, a
cui sono seguite quelle sulla nomina dei titolari di uffici
ecclesiastici, sulle festività religiose riconosciute agli
effetti civili, sull’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole, sul riconoscimento dei titoli accademici delle
facoltà approvate dalla Santa Sede, sull’assistenza
spirituale alla Polizia di Stato, sulla tutela dei beni
culturali di interesse religioso e degli archivi e
biblioteche ecclesiastiche.
Il testo dell’Accordo
Il Protocollo addizionale
Intese attuative dell’Accordo
Fonte: Governo.it

Intese approvate
Intese approvate con legge ai sensi dell'art. 8 della
Costituzione
CONFESSIONE
RELIGIOSA |
DATA FIRMA INTESA |
LEGGE DI APPROVAZIONE |
|
Tavola Valdese |
21/02/1984
25/01/1993
|
L. 449/1984
L. 409/1993
|
|
Assemblee di Dio in Italia |
29/12/1996
|
L. 517/1998
|
|
Unione delle Chiese Cristiane
Avventiste del 7° giorno |
29/12/1986
|
L. 516/1988
|
|
Unione Comunità Ebraiche
Italiane
|
27/02/1987
06/11/1996
|
L. 101/1989
L. 638/1996
|
|
Unione
cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)
|
29/03/1993 |
L. 116/1995
|
|
Chiesa Evangelica Luterana in
Italia |
20/04/1993 |
L. 520/1995 |
Fonte:
Governo.it

Intese avviate
INTESE
AVVIATE IN VISTA DELLA CONCLUSIONE
DELL’INTESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE
|
Chiesa
Cristiana Avventista del 7° giorno. |
Modifica dell’intesa già approvata con legge 22
novembre 1988, n. 516
Parere
favorevole del Consiglio dei Ministri in data 16/2/01
sul testo concordato dalla Commissione per le intese e
dalla rappresentanza della Chiesa Avventista
|
|
Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni)
|
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR
del 23/2/1993
Parere
favorevole del Ministero interno all’avvio delle
trattative in data 17/2/2000
Le
trattative sono iniziate il 20 luglio 2000
|
|
Chiesa
Apostolica in Italia |
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR
del 21/2/1989
Parere
favorevole del Ministero interno all’avvio delle
trattative in data 5/5/1995
Le
trattative sono iniziate il 30 gennaio 2001
|
|
Sacra
Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa
meridionale
|
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR
del 16/7/1998
Parere
favorevole del Ministero interno all’avvio delle
trattative in data 10/2/2000.
Le
trattative sono iniziate il 21/11/2000 |
|
Istituto buddista
italiano
Soka
Gakkai
|
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR
del 20/11/2000
Parere
favorevole del Ministero interno all’avvio delle
trattative in data 11/4/2001.
Le
trattative sono iniziate il 18 aprile 2001
|
|
Unione
Induista
Italiana |
Confessione riconosciuta come ente di culto con DPR
del 29/12/2000
Parere
favorevole del Ministero interno all’avvio delle
trattative in data 11/4/2001
Le
trattative sono iniziate il 18 aprile 2001
|
Fonte: Governo.it

L'iter nella XIII legislatura
Disegno di legge N.3947:
Relazione I
Commissione Permanente Camera:

Approfondimento N.B.
I testi seguenti sono tratti da: Governo.it
Curato da Anna Nardini, dirigente del
Servizio per i rapporti istituzionali e con le Confessioni
religiose, e da Giovanni Di Nucci, funzionario del Servizio, è
stato pubblicato il libro "Dall'Accordo del 1984 al disegno
di legge sulla libertà religiosa - Un quindicennio di politica
e di legislazione ecclesiastica".
Il volume vuole testimoniare la grande ed
intensa trasformazione avvenuta in questi ultimi quindici anni
nei rapporti dello Stato italiano con la Chiesa cattolica e
con le altre confessioni religiose.
Il 1984 è stato l'anno che ha visto l'avvio di tale
trasformazione - attesa fin dall'entrata in vigore della
Costituzione - con la revisione del Concordato lateranense del
1929 e con la prima intesa della storia della Repubblica con
una confessione diversa da quella cattolica.
Il volume raccoglie la legislazione ecclesiastica successiva
al 1984, compreso il disegno di legge organica d'iniziativa
governativa sulla libertà religiosa ed altre iniziative
avviate nel corso della XIII Legislatura, nonché alcuni saggi
che compongono un significativo commento alla normativa
raccolta, scritti dai protagonisti del complesso procedimento
di riforma della legislazione ecclesiastica.
Per la visualizzazione dei file in
formato pdf è necessario
Adobe Acrobat e bisognerà scaricare il
materiale dal sito di governo.it.
Indice
Presentazione di Giuliano Amato
Giuliano Amato
Intervento al Convegno "Oceani di pace, religioni e cultura
in dialogo", Lisbona, 26.09.2000
Giuliano Amato
Intervento alla Camera dei Deputati nella seduta dell'11
ottobre 2000, sul progetto di Carta dei Diritti
fondamentali dell'Unione Europea.
Francesco Margiotta Broglio
Aspetti della politica religiosa degli ultimi quindici anni
Attilio Nicora
La Chiesa cattolica e l'attuazione dell'Accordo del 1984
Bruno Bottai
La Santa Sede negli scenari internazionali
Carlo Cardia
La legge 222/1985: attuazione, problemi, prospettive
Francesco Pizzetti
Le intese con le confessioni religiose, con particolare
riferimento all'esperienza, come Presidente della Commissione
per le intese, delle trattative con i buddhisti e i Testimoni
di Geova
Gianni Long
Le intese con le Chiese evangeliche
Giorgio Sacerdoti
L'intesa tra lo Stato e Unione delle Comunità ebraiche del
1987 e la sua attuazione
Giorgio Feliciani
Il ruolo della Conferenza Episcopale italiana
nell'attuazione dell'Accordo del 1984
Franco Borsi
I beni culturali
Giorgio Pastori
La riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
competenze in materia di rapporti con le confessioni religiose
Preleva
il materiale:
[continua - link esterno]

La
XIV legislatura
Struttura per i rapporti con le confessioni
religiose:
N.B.
I testi seguenti sono tratti da: Governo.it
Nell’ambito dell’Ufficio del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio opera il
Servizio per i rapporti istituzionali e con le
confessioni religiose per lo svolgimento delle funzioni
di assistenza al Presidente del Consiglio dei Ministri nei
rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi
degli artt. 7 e 8 della Costituzione.
La stessa struttura opera un raccordo tra le varie
Commissioni (istituite presso la Presidenza del Consiglio)
che, a vario titolo, si occupano dei rapporti tra il Governo
e le confessioni religiose.
Si riporta, di seguito, una sintetica
descrizione di queste Commissioni:
-
Commissione interministeriale per le intese con le
Confessioni religiose
l’articolo 8 della Costituzione*, dopo aver affermato che
tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere
davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, purché non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della
stipulazione di tali intese, spetta al Governo. Ad esso si
rivolgono le Confessioni interessate.
l’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze
delle Confessioni religiose è affidato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri al Sottosegretario-Segretario del
Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita
Commissione, istituita presso la stessa Presidenza.
La Commissione interministeriale per le intese con le
Confessioni religiose, istituita per la prima volta nel
1985, è stata da allora più volte rinnovata.
La Commissione attualmente in carica è stata istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
marzo 1997; essa è composta da rappresentanti dei
Ministeri interessati (interno, giustizia, tesoro,
finanze, difesa, pubblica istruzione, beni e attività
culturali, sanità) ed è presieduta dal Prof. Francesco
Pizzetti.
La Commissione, su indicazione del Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, predispone le bozze
di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni
religiose che ne hanno fatto richiesta.
Le trattative vengono avviate con le Confessioni che
abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica ai sensi della legge n.1159 del 24 giugno 1929,
su parere favorevole del Consiglio di Stato.
Sulle bozze di intesa esprime il proprio preliminare
parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa.
Dopo la conclusione delle trattative, le intese sono
sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini
dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del
Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e
del Presidente della Confessione religiosa le intese sono
trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge.
-
Commissione consultiva per la libertà religiosa
La Commissione consultiva per la libertà religiosa è stata
istituita presso la Presidenza del Consiglio con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 marzo
1997, il quale le attribuisce funzioni di studio,
informazione e proposta per tutte le questioni attinenti
all’attuazione dei principi della Costituzione e delle
leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o
credenza.
La Commissione procede alla ricognizione e all’esame dei
problemi relativi alla preparazione di intese con le
Confessioni religiose, elaborando orientamenti di massima
in vista della loro stipulazione. Essa si esprime,
altresì, su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e
confessioni religiose in Italia e nell’Unione Europea che
le vengono sottoposte dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e segnala, a sua volta, problemi che emergono in
sede di applicazione della normativa vigente in materia,
anche di derivazione internazionale.
La Commissione, che rimane in carica per la durata di
cinque anni, è costituita dal Prof. Francesco Margiotta
Broglio, Presidente, dal Prof. Carlo Cardia, dal Prof.
Giovanni Long, dal Prof. Giorgio Pastori, dal Prof.
Francesco Pizzetti e dal Prof. Giorgio Sacerdoti.
-
Commissione governativa per l’attuazione delle
disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con legge 25
marzo 1985, n.121.
La Commissione governativa per l’attuazione delle
disposizioni dell’Accordo di modificazione del Concordato
lateranense, istituita per la prima volta nel 1987 presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata da
ultimo rinnovata per altri tre anni il 12 gennaio 1999.
Presieduta dal Prof. Margiotta Broglio, è costituita dal
Prof. Franco Borsi, dall’Amb. Bruno Bottai, dal Prof.
Carlo Cardia e dal Prof. Giorgio Pastori.
La Commissione ha essenzialmente il compito di procedere
alla ricognizione ed all’esame dei problemi relativi
all’attuazione dell’Accordo del 1984, di proporre
orientamenti per l’elaborazione di accordi, convenzioni ed
intese previste da singole disposizioni dell’Accordo, di
sollecitare le amministrazioni competenti al fine di
coordinarne l’attuazione, di studiare eventuali modifiche
legislative per armonizzare l’ordinamento italiano con le
disposizioni concordatarie, di verificare la rispondenza
di progetti normativi all’Accordo stesso, di formulare
pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e
confessioni religiose.
Il Presidente del Consiglio può altresì affidare alla
Commissione ricerche e studi per la revisione della
legislazione vigente sulle confessioni religiose e sul
diritto di libertà di coscienza e di religione, anche con
riferimento ai Trattati dell’Unione Europea.
-
Commissione governativa per la soluzione di alcune
difficoltà interpretative delle disposizioni normative di
derivazione concordataria.
La Commissione governativa per la soluzione di alcune
difficoltà interpretative delle disposizioni di
derivazione concordataria, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio il 4 febbraio 1999 presso la
Presidenza del Consiglio e rinnovata il 4 febbraio 2000,
affronta, quale componente per la parte dello Stato
italiano della Commissione Paritetica Italo-Vaticana, i
problemi relativi agli onori riservati ai Cardinali e ad
alcuni profili processuali relativi ai ministri del culto
cattolico.
La Commissione governativa è composta dal Prof. Margiotta
Broglio, Presidente, dal Prof. Carlo Cardia, dal Prof.
Umberto Leanza, dal Pres. Pier Giorgio Lignani, dal Prof.
Giorgio Pastori e dal Pres. Vladimiro Zagrebelsky.
-
Commissione governativa avente il compito di procedere
alla revisione del gettito IRPEF al fine di predisporre
eventuali modifiche
l’art. 49 della legge 20/5/1985, n.222, recante
disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e
per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi, prevede che al termine di ogni triennio
successivo al 1989 (anno in cui è entrato a regime il
nuovo sistema di rapporti finanziari tra lo Stato e la
Chiesa Cattolica) una apposita Commissione paritetica,
nominata dall’autorità governativa e dalla Conferenza
Episcopale Italiana proceda alla revisione dell’importo
deducibile erogato dai fedeli a favore dell’Istituto
centrale per il sostentamento del clero (fino a due
milioni di lire) ed alla valutazione del gettito della
quota dell’otto per mille dell’IRPEF.
La Commissione governativa per la revisione dell’importo
deducibile delle erogazioni liberali e la valutazione del
gettito della quota dell’otto per mille dell’IRPEF è stata
istituita per la prima volta nel 1992, presso la
Presidenza del Consiglio.
La Commissione in carica, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio del 30 novembre 1998 e rinnovata
il 30 novembre 1999, ha il compito di procedere alla terza
valutazione delle somme suindicate ed alla relativa
utilizzazione da parte della Conferenza Episcopale e delle
confessioni religiose beneficiarie al fine di predisporre
eventuali modifiche.
La Commissione governativa è composta dal Prof. Francesco
Margiotta Broglio, Presidente, dal Prof. Carlo Cardia e
dal Dott. Gianni Giammarino e dura in carica un anno.
Fonte: Governo.it

Disegno di legge N.B.
I testi seguenti sono tratti da: Governo.it
DISEGNO DI LEGGE
"NORME SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA E ABROGAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE
SUI CULTI AMMESSI" (A.C. 2531)
Il Consiglio dei Ministri
del 1° marzo 2002, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ha approvato un disegno di legge recante norme
sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui
culti ammessi.
Il disegno di legge intende attuare compiutamente i principi
costituzionali in materia di libertà religiosa e,
parallelamente, abrogare la legge n. 1153 del 1929
sull'esercizio dei culti diversi dal cattolico, che, con
riferimento al concetto di religione dello Stato contenuto nei
Patti Lateranensi, venivano allora definiti "ammessi".
Il disegno di legge si propone altresì di contribuire
all'attuazione della tutela costituzionale degli interessi
religiosi collettivi, agevolando la vita di istituzioni,
associazioni e organizzazioni con finalità di religione o di
culto nella loro libera e peculiare espressione.
Si propone, infine, di dare formale attuazione all'art. 8*,
terzo comma, della Costituzione, relativo alla stipulazione
delle intese con le confessioni religiose, definendo e
regolando le procedure da seguire in vista della conclusione
delle intese.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La riforma della legislazione ecclesiastica avviata nel
1984 e articolatasi nella revisione concordataria,
nell'approvazione delle norme sugli enti cattolici e il
sostentamento del clero, nonché nella applicazione del
procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 8 della
Costituzione per la regolamentazione, sulla base di "intese",
dei rapporti tra lo Stato ed alcune confessioni religiose -
che hanno segnato la prima, significativa fase di un vasto
processo di rinnovamento tutt'oggi in corso - si integra con
il presente disegno di legge che intende compiutamente attuare
i princìpi costituzionali in materia di libertà di coscienza,
di religione o credenza e, parallelamente, abrogare la
normativa degli anni 1929-1930 sull'esercizio di quei culti
diversi dal cattolico che, con riferimento al concetto di
religione dello Stato, venivano allora definiti "ammessi".
La normativa del 1929-1930 si fonda non solo su princìpi
diversi da quelli della Costituzione democratica, ma si
palesa, in molte disposizioni, in netto contrasto con il
sistema della medesima. D'altra parte, la regola della
bilateralità sancita dagli articoli 7, secondo comma, e 8,
terzo comma, della Costituzione, non esaurisce il sistema di
pluralismo confessionale disegnato dal costituente, sia con
riferimento alla tutela dei diritti inviolabili anche
all'interno delle formazioni sociali "confessionali", sia in
relazione ai diritti previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della
Costituzione ed alla libertà delle associazioni e istituzioni
con finalità di religione o di culto, di cui all'articolo 20
della Costituzione, anche operanti, per loro natura o volontà,
nel quadro del diritto comune. Non sarebbe possibile, inoltre,
riservare alla negoziazione legislativa con le confessioni
religiose - di per sé necessariamente settoriale - la
regolamentazione di interessi riguardanti la generalità dei
cittadini e di materie che non toccano o non si esauriscono
nel rapporto Stato-confessioni, e tanto meno l'abrogazione di
leggi, come quelle del 1929-1930, valide per tutti i culti
liberamente esercitati nello Stato e diversi dal cattolico.
Il presente disegno di legge propone pertanto la abrogazione
integrale della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio
decreto 28 febbraio 1930, n. 289, tenendo conto di esigenze
che concernono direttamente profili soggettivi della libertà
religiosa, ma anche esplicitando in termini propri
dell'ordinamento giuridico italiano princìpi contenuti nelle
numerose convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo
ratificate, rafforzandone, in tal modo, l'operatività. Si
propone, altresì, di contribuire all'attuazione della tutela
costituzionale degli interessi religiosi collettivi, con
riferimento all'autonoma organizzazione dei medesimi - su base
statutaria e associativa (articolo 8, secondo comma, e
articolo 20 della Costituzione) -, senza ovviamente modificare
o pregiudicare, in alcun modo, il sistema di regolazione
bilaterale dei rapporti Stato-confessioni religiose (articolo
8, terzo comma, della Costituzione), ma agevolando la vita di
istituzioni, associazioni e organizzazioni con finalità di
religione o di culto nella loro libera e peculiare
espressione.
Si propone, poi, di attuare compiutamente l'articolo 8, terzo
comma, della Costituzione tenendo conto della legge sulla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche delle linee già
sperimentate per alcune confessioni religiose a partire dal
1984, definendo e regolando le procedure per la stipulazione
di intese tra Governo e rappresentanze delle confessioni
religiose interessate.
Il disegno di legge sulla libertà religiosa era stato già
presentato dal Governo Prodi nel corso della XIII Legislatura
(A.C. 3947). La Commissione affari costituzionali della Camera
dei deputati, dopo un approfondito esame delle disposizioni e
numerose audizioni di rappresentanti di confessioni religiose,
aveva approvato, in sede referente, un testo contenente anche
alcuni emendamenti presentati dal relatore, on. Maselli, da
componenti della Commissione appartenenti a diversi gruppi
parlamentari, nonché dallo stesso Governo.
Nel testo che il Governo presenta ora al Parlamento sono stati
recepiti tali emendamenti e sono stati apportati alcuni
necessari aggiornamenti.
Il disegno di legge si compone di quattro capi: il primo
riguarda la libertà di coscienza e di religione, il secondo si
occupa delle confessioni e associazioni religiose e del loro
eventuale riconoscimento giuridico, il terzo è dedicato alla
procedura per la stipulazione delle intese, mentre il quarto
contiene disposizioni finali e transitorie.
Il capo I del disegno di legge (articoli 1-14) intende
concretare, per una compiuta attuazione, le garanzie
costituzionali dei diritti individuali e collettivi di libertà
religiosa, raccordando, altresì, tali garanzie con le
disposizioni in materia contenute nelle convenzioni
internazionali sui diritti dell'uomo (Convenzione europea del
1950 -i cui principi in materia sono stati ora riaffermati
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea-,
Patti internazionali del 1966, Convenzione sulla
discriminazione razziale del 1966, eccetera) firmate e
ratificate dal nostro Paese, ma non sempre tenute nel dovuto
conto nella concretezza dell'esperienza giuridica.
Pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge è volto a rendere
operativo tale raccordo in conformità all'articolo 10 della
Costituzione, lasciando ovviamente "aperto" il riferimento ad
eventuali future convenzioni ed anche, più in generale, alle
norme del diritto internazionale "generalmente riconosciute".
L'articolo 2, che si richiama alle prescrizioni contenute
nelle ricordate convenzioni internazionali, anche alla luce di
atti come la Dichiarazione dell'ONU sulla libertà religiosa
del 1981 e l'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e
la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975), intende
specificare, in coerenza con tali prescrizioni, i contenuti
principali della libertà di religione e di coscienza,
chiarendo che, proprio in conformità al diritto
internazionale, le "credenze non religiose" o ateistiche vanno
ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro
esercizio, alla libertà di coscienza che il disegno di legge
si propone di garantire concretamente. E' noto, infatti, che
nelle ricordate convenzioni internazionali il termine
"credenza" (negli originali in lingua francese "conviction" e
in lingua inglese "belief") si riferisce alle convinzioni non
religiose o ateistiche che vengono espressamente ricondotte
alle fattispecie garantite dalle disposizioni in materia di
libertà fondamentali. Si ricorda anche che nella dichiarazione
n. 11, annessa al Trattato di Amsterdam, lo status delle
chiese e comunità religiose è esplicitamente parificato a
quello delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.
Viene, inoltre, specificato che tale libertà include il
diritto di mutare credenza religiosa, mentre vengono
opportunamente richiamati i limiti all'esercizio dei diritti
in questione previsti dalla Costituzione (articoli 18 e 19).
L'articolo 3, che si rifà al principio costituzionale di
uguaglianza, garantisce da qualsiasi obbligo di dichiarazioni
riguardanti specificamente l'appartenenza confessionale, non
vietando, ovviamente, la possibilità di rispondere liberamente
e volontariamente a richieste dirette a fini statistici o di
ricerca scientifica, oppure di esercitare l'obiezione di
coscienza nei casi previsti dalla legge.
L'articolo 4, che si rifà invece alla Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo (articolo 25), a quella sui diritti del
fanciullo (1959), alla Dichiarazione dell'ONU del 1981
(articolo 5) ed al Protocollo addizionale alla Convenzione
europea del 1950 (articolo 2), reso esecutivo ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, nel garantire il diritto dei
genitori, precisa che l'istruzione e l'educazione della prole
in conformità alle proprie credenze, religiose o non
religiose, devono essere impartite nel rispetto della
personalità e senza pregiudicare la salute dei figli.
Stabilisce, inoltre, risolvendo un problema che ha trovato
soluzioni diverse sul piano normativo e giurisprudenziale, al
quattordicesimo anno di età la capacità dei minori di compiere
scelte inerenti alla libertà di religione, senza ovviamente
interferire con l'esercizio della potestà dei genitori
regolata dal codice civile.
L'articolo 5 è una utile specificazione della libertà di
riunione e di associazione garantita dalla Costituzione e qui
riferita ai fini di religione e di culto anche alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1958.
Con l'articolo 6 si intende garantire la piena libertà di
adesione e di recesso da qualsiasi organismo confessionale,
unitamente al diritto di partecipare alla vita interna di
esso, salvaguardando l'esercizio di tali libertà e diritti da
ogni atto che possa discriminare, molestare o nuocere chi li
eserciti e tutelando, quindi, anche persone particolarmente
esposte, quali minori o incapaci.
La non ingerenza da parte dello Stato riguarda esclusivamente
la partecipazione alla vita e all'organizzazione delle
confessioni religiose, mentre rimangono integralmente
applicabili le disposizioni che garantiscono i diritti
inviolabili, la personalità e l'integrità psichica e fisica
degli aderenti.
L'articolo 7 specifica alcune libertà indicate all'articolo 2,
precisando che il diritto di agire secondo coscienza, in
relazione alle proprie convinzioni religiose o non religiose,
non può comportare la violazione di diritti e doveri
costituzionali, e rinviando alle norme riguardanti specifiche
materie nelle quali possa avere rilievo l'obiezione di
coscienza per quanto riguarda le modalità relative al concreto
esercizio di tale diritto.
L'articolo 8, invece, riproduce negli stessi termini
l'articolo 11, primo comma, del Concordato del 1984, ripreso
anche dalle leggi di approvazione delle intese con le
confessioni religiose sinora firmate, riaffermando per tutti
una garanzia di libertà che, se limitata ai soli aderenti ad
alcune confessioni, sarebbe non adeguata al principio
costituzionale di uguaglianza.
Trattasi comunque, come nel caso dell'articolo 7, di una norma
di principio che esige ulteriore attuazione, per i differenti
settori considerati, alla luce delle singole e particolari
esigenze di ciascuno di essi. Riprendendo un emendamento
approvato dalla I Commissione nel corso della XIII
Legislatura, si è voluto assicurare alle persone appartenenti
alle Forze armate, o ricoverate o detenute, in caso di
decesso, la celebrazione delle esequie da parte di un ministro
di culto della religione di appartenenza.
Con l'articolo 9 (approvato dalla I Commissione della Camera
in sede referente) vengono richiamate le vigenti disposizioni
volte ad impedire discriminazioni nei luoghi di lavoro a causa
dell'appartenenza ad una determinata confessione o
associazione religiosa. I contratti di lavoro, sia collettivi
che individuali, devono tener infatti conto dell'esercizio
della libertà religiosa.
L'articolo 10, che concreta, con riferimento ai "ministri di
culto", il principio della libertà di organizzazione
confessionale, stabilisce che solo quando compiano atti
destinati ad avere rilevanza giuridica nello Stato, i ministri
di culto debbano depositare certificazione attestante la
qualifica rivestita all'ufficio competente. Tale ufficio dovrà
essere individuato in relazione all'atto da compiere e
all'autorità competente nella specifica materia. La
disposizione, diversamente dalla legge n. 1159 del 1929, che
prevedeva l'approvazione governativa delle nomine per tutti i
ministri dei culti diversi da cattolica (articolo 3), mantiene
solo in via residuale l'istituto dell'approvazione della
nomina, limitandolo ai ministri di culto di confessioni
religiose che non abbiano il riconoscimento giuridico (o il
cui ente esponenziale non abbia tale riconoscimento). Tale
previsione ha la finalità di non privare della facoltà di
avere ministri di culto abilitati a compiere atti rilevanti
anche per l'ordinamento giuridico statale (come il
matrimonio), quelle realtà religiose che non intendano o non
possano ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica.
All'articolo 11 si disciplina l'importante argomento del
matrimonio. La normativa, che si ricollega alla precedente
legislazione, si ispira ai princìpi di libertà e di
volontarietà della nuova legislazione ecclesiastica, e si basa
su due presupposti: che sia il cittadino a voler celebrare il
matrimonio con effetti civili in forma religiosa; che il
ministro di culto presso cui si celebra il matrimonio
appartenga ad una confessione avente personalità giuridica, o
la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell'interno.
La ragione di questo secondo presupposto è semplice:
trattandosi di questione che attiene allo stato delle persone,
è necessario che il ministro del culto - cui sono demandate
importanti funzioni, anche di rilevanza pubblicistica -
appartenga ad una organizzazione fornita dei requisiti minimi
di stabilità e di certezza, propri, appunto, delle persone
giuridiche, o che sia stato appositamente autorizzato.
L'articolo 11 delinea anche gli adempimenti di cui devono
farsi carico i cittadini interessati, il ministro del culto e
l'ufficiale di stato civile. In particolare, è previsto che,
dopo la richiesta delle pubblicazioni da parte dei nubendi,
l'ufficiale di stato civile rilasci loro un nulla osta in
duplice originale dal quale risulti che non esistono
impedimenti al matrimonio e che agli stessi nubendi sono stati
spiegati i diritti e i doveri dei coniugi attraverso la
lettura dei relativi articoli del codice civile.
Il ministro del culto, dopo avere celebrato il matrimonio,
compila l'atto certificativo in duplice originale e ne
trasmette uno, con allegato il nulla osta di cui in
precedenza, all'ufficiale di stato civile entro e non oltre
cinque giorni dalla celebrazione. Entro ventiquattro ore dal
ricevimento della documentazione, deve farsi luogo alla
trascrizione del matrimonio.
L'articolo 12 si raccorda, rinviando ad essa, alla normativa
in vigore in materia di autonomia scolastica in relazione
all'utilizzo di edifici ed attrezzature scolastiche per
attività che realizzino la funzione della scuola come centro
di promozione culturale e sociale sulla base dei criteri e
delle modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche.
Con l'articolo 13, infine, si è estesa, in conformità ai
princìpi costituzionali (articoli 3 e 20), una disposizione -
limitata alle affissioni e distribuzioni di stampati che
avvengano all'interno o all'ingresso di luoghi o edifici di
culto - già vigente per quanto riguarda i fedeli cattolici e
gli appartenenti alle confessioni che hanno stipulato intese
con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione.
L'articolo 14, che contiene una disposizione approvata in
Commissione, estende agli edifici di culto delle confessioni
aventi personalità giuridica la tutela già prevista per gli
edifici di culto cattolici e per quelli delle confessioni i
cui rapporti sono regolati con legge su base di intese.
Ovviamente la tutela è assicurata ai soli edifici aperti al
culto pubblico, in quanto è tale destinazione che è
considerata meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
E' utile chiarire, all'inizio del capo II del presente disegno
di legge, il rapporto tra l'articolo 15 e l'articolo 16,
ovvero tra la libertà e i diritti che competono a qualsiasi
confessione religiosa e la condizione giuridica delle
confessioni che chiedono e ottengano la personalità giuridica
agli effetti civili.
Con l'articolo 15 si enuncia in modo espresso e dettagliato
quanto già previsto riassuntivamente dall'articolo 8, primo
comma, della Costituzione, laddove si afferma che "tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge". La garanzia della eguale libertà è riconosciuta dalla
Costituzione a tutte le confessioni senza richiedere per
ciascuna di esse alcun requisito, né formale né sostanziale;
quindi, per il solo fatto di esistere nell'habitat sociale,
ogni confessione religiosa fruisce di un eguale patrimonio di
libertà che non può essere limitato, o messo in discussione,
dal legislatore ordinario o dai poteri pubblici. Quindi, per
rendere più esplicito il contenuto della citata disposizione
costituzionale, l'articolo 15 prevede che tra i diritti che
competono a tutte le confessioni religiose siano da
ricomprendersi i diritti di celebrare i propri riti, aprire
edifici di culto, diffondere la propria fede, formare e
nominare liberamente i ministri di culto, emanare liberamente
atti in materia spirituale, assistere spiritualmente i propri
appartenenti, comunicare e corrispondere liberamente con le
proprie organizzazioni o con altre confessioni, e promuovere
la valorizzazione delle proprie esperienze culturali.
Diverso è il valore degli articoli 16 e seguenti, che si sono
fatti carico di un problema sempre più sentito negli
ordinamenti contemporanei: quello di fornire alle confessioni
religiose che lo desiderano gli strumenti giuridici necessari,
a cominciare dalla personalità giuridica, per potere agire nei
diversi settori della vita associativa e dei rapporti
patrimoniali.
Il disegno di legge prevede, quindi, l'iter procedurale per
ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, e si
attiene ad un criterio di snellezza che mantenga gli
accertamenti e le verifiche negli stretti ambiti
costituzionali.
In base all'articolo 16, il riconoscimento della personalità
giuridica della confessione o dell'ente esponenziale di essa,
ed eventualmente di entrambi, ha luogo con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Alla domanda di riconoscimento deve essere allegato lo statuto
della confessione di cui è fatta menzione nell'articolo 8,
secondo comma, della Costituzione; può inoltre allegarsi ogni
altra documentazione che si riterrà utile ai fini del
riconoscimento stesso (articolo 17, comma 1).
E' stato, in ogni caso, chiarito che l'attribuzione della
personalità giuridica è possibile solo per quelle confessioni
che hanno sede in Italia e che sono rappresentate,
giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente
domicilio in Italia (articolo 17, comma 2); infatti,
l'articolo 40 prevede che le confessioni religiose che siano
persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16
delle disposizioni sulla legge in generale; ove, però, abbiano
una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere
riconosciute nell'ordinamento italiano potranno seguire l'iter
previsto dalle norme del presente disegno di legge.
Come si è accennato, le confessioni religiose che intendono
ottenere la personalità giuridica devono presentare lo statuto
e quelle indicazioni necessarie alla propria identificazione
normativa e strutturale, ma il parere del Consiglio di Stato
verte essenzialmente sul carattere confessionale
dell'organizzazione richiedente e implica l'accertamento che
lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano
e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili
dell'uomo (articolo 18). A tali parametri è dunque ancorata la
valutazione ai fini del riconoscimento, come disposto
dall'articolo 8 della Costituzione.
Gli articoli 19, 20 e 21 prevedono adempimenti successivi al
riconoscimento della personalità giuridica.
L'articolo 19 prescrive che la confessione riconosciuta si
iscriva nel registro delle persone giuridiche; l'articolo 20
prevede che eventuali modificazioni dello statuto e
dell'organizzazione acquistino efficacia con decreto del
Presidente della Repubblica, acquisito il parere del Consiglio
di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; il
riconoscimento può essere revocato con la medesima procedura,
qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il
riconoscimento stesso è stato concesso.
Infine, l'articolo 21 richiama, per gli acquisti, le
disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle
persone giuridiche. Si tratta di disposizioni che rispondono a
princìpi generali e che già esistono per tutte le confessioni
che abbiano già stipulato accordi o intese con lo Stato.
In relazione agli articoli citati (15-21) è necessaria una
precisazione.
Come si è accennato, il riconoscimento della personalità
giuridica è previsto per la confessione religiosa o per l'ente
esponenziale che la rappresenta. Ciò è dovuto al fatto che
alcune confessioni religiose non intendono - per motivi
teologici, dottrinali, o di altra natura - chiedere il
riconoscimento in quanto tali, mentre preferiscono che
acquisti la personalità giuridica un proprio ente esponenziale
che ne assume la rappresentanza in ambito civile.
L'ordinamento giuridico, di conseguenza, recepisce un'esigenza
confessionale e prevede che sia la confessione stessa a
scegliere se chiedere direttamente il riconoscimento della
personalità giuridica o se farlo richiedere al proprio ente
esponenziale. E' evidente che qualunque sia la scelta, le
conseguenze sono le stesse: è sempre la confessione religiosa
che, o direttamente o per il tramite del proprio ente
esponenziale, può agire nell'ordinamento civile fruendo della
condizione giuridica prefigurata dalla legge.
Di tali norme, infatti, non possono usufruire, secondo le
disposizioni vigenti, se non le confessioni che regolino
bilateralmente i rapporti con lo Stato, con conseguente
limitazione del principio dell'uguale libertà delle
confessioni (articolo 8 della Costituzione).
L'articolo 22 stabilisce l'applicabilità a tutte le
confessioni religiose aventi personalità giuridica delle norme
statali vigenti in tema di concessioni e locazioni di beni
dello Stato ad enti ecclesiastici e per la disciplina
urbanistica dei servizi religiosi.
Si garantisce inoltre sotto questo profilo la libertà
religiosa ed il diritto di tutti i cittadini a servizi
religiosi in conformità alla loro credenza ed appartenenza,
commisurando interventi e servizi alle situazioni che rendono
necessario l'intervento sulla base di esigenze oggettive, vale
a dire in funzione di una presenza organizzata nel territorio,
tenendo, quindi, conto delle esigenze religiose della
popolazione.
Anche nella applicazione di queste norme statali viene ad
estendersi il riferimento al principio di bilateralità,
prefigurando intese tra le confessioni interessate e le
autorità competenti. Si stabilisce comunque una salvaguardia,
riferita alla destinazione del bene, per gli edifici di culto
costruiti con contributi regionali e comunali.
Con la disposizione di cui all'articolo 23, anch'essa
approvata dalla I Commissione in sede referente nel corso
della XIII Legislatura, si prevede, analogamente a quanto
stabilito nelle intese stipulate con confessioni religiose,
che la sepoltura dei defunti sia effettuata nel rispetto delle
prescrizioni religiose delle confessioni di appartenenza,
purché siano compatibili con il regolamento di polizia
mortuaria.
L'articolo 24, stabilendo che associazioni e fondazioni con
finalità di religione o di culto possano ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica con le modalità e i
requisiti previsti dal codice civile, costituisce una
specifica applicazione dell'articolo 20 della Costituzione.
La disposizione attribuisce concretezza, anche ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica e della capacità,
al divieto di trattamenti discriminatori (rispetto ad ogni
altra) per le associazioni ed istituzioni di carattere
ecclesiastico o con finalità di religione o di culto.
La stessa norma, inoltre, affianca al rinvio al diritto comune
la garanzia della loro specificità per quanto attiene alle
attività di religione o di culto.
Gli articoli 25 e 26 distinguendo le attività di religione o
di culto dalle altre attività e specificando quali si
considerano comunque appartenenti all'una o all'altra
categoria, ribadiscono princìpi che hanno già trovato
incontroversa espressione nella legislazione ecclesiastica.
L'articolo 27 salvaguarda, in conformità ad indirizzi
legislativi vigenti, la possibilità e le modalità di
iscrizione dei ministri di culto all'apposito fondo
previdenziale, estesa anche, dalla legge n. 488 del 1999, ai
ministri di culto stranieri.
Il capo III del disegno di legge definisce il procedimento per
la stipulazione delle intese tra Stato e confessioni diverse
dalla cattolica previste dall'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione. Un procedimento che, nella prima fase di
attuazione di tale norma e prima dell'emanazione della legge
che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge 23 agosto 1988,
n. 400), era stato avviato in via sperimentale onde verificare
nella pratica i modi idonei a realizzare, dopo un lungo
periodo di stasi, la previsione della Costituzione.
Grazie all'esperienza delle intese sinora concluse ed alla
luce della citata legge n. 400 del 1988 si è, pertanto,
definito, nelle sue diverse fasi, il sistema di
predisposizione delle intese stesse, riservando, ai sensi
degli articoli 2, comma 3, lettera i), e 5, comma 2, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del
Consiglio dei Ministri la rappresentanza del Governo e la
stipulazione, e delegando al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del
Consiglio dei Ministri, la conduzione delle trattative con il
rappresentante della confessione religiosa interessata onde
garantire la bilateralità della negoziazione.
Per assicurare, inoltre, il necessario supporto tecnico a tale
negoziazione, è prevista l'istituzione di una commissione di
studio costituita pariteticamente da dirigenti di prima fascia
o equiparati delle amministrazioni statali interessate in
relazione ai temi da trattare e, per ogni singola intesa, da
altrettanti esperti designati dalla confessione religiosa. Il
presidente di tale commissione è scelto tra le categorie
indicate dalla citata legge n. 400 del 1988 (articoli 31 e
32).
Fin dal 1985 la Commissione è stata istituita con decreto dei
diversi Presidenti del Consiglio dei Ministri che si sono
succeduti, ed ha portato a conclusione tutte le intese firmate
sinora. Dal 1997 la Commissione per le intese si avvale della
consulenza della Commissione consultiva per la libertà
religiosa, anch'essa istituita con D.P.C.M., composta da
esperti in materia.
Il disegno di legge prevede che l'istanza diretta alla
stipulazione di un'intesa possa essere presentata sia da
confessioni che abbiano già ottenuto la personalità giuridica,
sia da confessioni che non l'abbiano acquisita. In tal caso il
Ministero dell'interno, acquisendo il relativo parere del
Consiglio di Stato, verificherà che lo statuto della
confessione non contrasti con l'ordinamento giuridico, come
previsto dall'articolo 8, secondo comma, della Costituzione
(articoli 28 e 29), restando al Presidente del Consiglio dei
Ministri la facoltà di avviare, alla luce delle valutazioni
acquisite, le procedure negoziali, invitando la confessione a
designare il proprio rappresentante (articolo 30).
Gli articoli 33 e 34 regolano le fasi successive alla
conclusione della trattativa di cui all'articolo 31:
deliberazione del Consiglio dei Ministri e informazione
preventiva al Parlamento, ancor prima che inizi il
procedimento legislativo di approvazione.
Anche a tal fine si prevede (articolo 34) che in caso di
osservazioni, rilievi e indirizzi che emergano in sede di
Consiglio dei Ministri o nella fase di informazione al
Parlamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri rimetta
il testo al Sottosegretario perché riprenda la trattativa con
la confessione interessata onde apportare le eventuali
opportune modifiche al testo.
Gli articoli 35 e 36 dispongono in ordine alla firma
dell'intesa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del rappresentante della confessione e alla presentazione al
Parlamento della legge che, sulla base dell'intesa, regolerà i
rapporti della confessione stessa con lo Stato.
L'articolo 37, infine, rifacendosi alle esperienze normative
già affermatesi in alcuni settori, prevede che leggi relative
a specifiche materie che coinvolgano rapporti tra Stato e
confessioni religiose aventi personalità giuridica possano
contemplare la possibilità di applicazione di disposizioni in
esse contenute con decreti del Presidente della Repubblica,
sulla base di previa concertazione (intesa) con la confessione
religiosa interessata che lo richieda. Un procedimento, giova
sottolinearlo, già contemplato dalla legge istitutiva del
Fondo di previdenza per i ministri di culto.
Le disposizioni finali e transitorie (articoli 38-42) sono
dirette, da un lato, a confermare la personalità giuridica
delle confessioni e degli istituti riconosciuti in base alle
disposizioni del 1929-1930 sull'esercizio dei "culti ammessi
nello Stato", nonché in base ad altre disposizioni,
salvaguardando altresì il regime giuridico e previdenziale
riservato ai ministri di culto che hanno ottenuto la prevista
"approvazione governativa"; dall'altro a specificare che le
confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere
continuano ad essere regolate, come già ricordato,
dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale,
pur potendo richiedere, ove abbiano in Italia una presenza
sociale organizzata, di essere riconosciute alle condizioni
indicate dal presente disegno di legge.
Gli articoli 41 e 42, infine, nel disporre l'abrogazione della
legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289, delimitano l'applicazione della normativa
contenuta nel disegno di legge, facendo in ogni caso
integralmente salve le disposizioni di origine negoziale
emanate in attuazione di accordi o intese stipulati ai sensi
degli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della
Costituzione, nonché quelle di derivazione internazionale
quale, ad esempio, la legge n. 654 del 1975, sull'eliminazione
di tutte le forme di discriminazione razziale, come modificata
dal decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993.
Se la riforma della legislazione ecclesiastica avviatasi negli
anni 80 ha avuto al suo centro l'attuazione del principio
costituzionale del pluralismo religioso, il presente disegno
di legge intende contribuire alla ricomposizione unitaria
della disciplina degli interessi religiosi e di coscienza nei
loro fondamentali profili: individuale, associativo e
istituzionale. A tal fine le disposizioni in esso contenute
muovono dai principi costituzionali relativi alle confessioni
religiose, tengono conto delle regole bilateralmente
concordate con alcune confessioni e delineano una legge che
completa l'abrogazione della legislazione del 1929-1930.
Non è stata redatta la relazione tecnico-finanziaria in quanto
il disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio
dello Stato.
ARTICOLATO
Capo I
LIBERTA' DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE
Art. 1.
(Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione)
1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto
fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità
alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti
inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto
internazionale generalmente riconosciuti in materia.
Art. 2.
(Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione)
1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa o
credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di
diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di
esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende
inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non
averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla
libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste
dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
Art. 3.
(Divieto di discriminazioni)
1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in
ragione della propria religione o credenza, né essere
obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria
appartenenza confessionale.
Art. 4.
(Figli minori)
1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria
fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità
e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice
civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età,
possono compiere autonomamente le scelte pertinenti
all'esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di
contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo
conto dell'interesse primario del minore.
Art. 5.
(Diritti di riunione e di associazione per finalità di
religione e di culto)
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli
articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono
liberamente esercitati anche per finalità di religione o di
culto.
Art. 6.
(Partecipazione ad associazioni religiose)
1. La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il
diritto di aderire liberamente ad una confessione o
associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il
diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato,
alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di
appartenenza in conformità alle sue regole.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di
discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che
esercitino tali diritti.
Art. 7.
(Libertà di coscienza)
1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami
imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei
diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei
diversi settori sono disciplinate dalla legge.
Art. 8.
(Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni)
1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o
ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture
sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, la permanenza
negli istituti di prevenzione e pena non impediscono
l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle
pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose
in materia alimentare e di quelle relative all'astensione
dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come
festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purché non
derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni
interessate.
2. I Ministri competenti, con regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le
Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi
assimilati devono essere compatibili con le esigenze di
servizio. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione
avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la
struttura di ricovero o detenzione adotta le misure
necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per
assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di
culto della confessione di appartenenza.
Art. 9.
(Libertà religiosa nei luoghi di lavoro)
1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro
domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni
di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine
sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti diretti
a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle
vigenti disposizioni in materia.
2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano
l'esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue
varie espressioni, comeindicate negli articoli 1, 2 e 3.
Art. 10.
(Ministri di culto)
1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono
liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente
personalità giuridica, in possesso della cittadinanza
italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento
giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica
depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita
certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di
personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente
esponenziale non abbia la personalità giuridica, in possesso
della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui
al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro
dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, vengono stabilite le modalità e le
procedure relative.
Art 11.
(Matrimonio)
1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un
ministro di culto di una confessione religiosa avente
personalità giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto
di cui all'articolo 10, comma 3, devono specificarlo
all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta
della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del
codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha
proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta
che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo
le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla
osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla
osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà
luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà
davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il
ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e
depositato la certificazione di cui all'articolo 10, comma 2,
ovvero la certificazione relativa all'approvazione di cui al
comma 3 del medesimo articolo. Attesta inoltre che l'ufficiale
dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri
dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del
codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva
le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice
civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso
ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di
matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta
rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per
la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal
ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la
celebrazione, all'ufficiale dello stato civile di cui al comma
1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la
trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai
contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la
regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal
ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha
ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel
termine prescritto.
5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "dei culti
ammessi nello Stato" sono sostituite, dalle seguenti: "delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica o la cui
nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno". Nella
rubrica del medesimo articolo le parole: "ammessi nello Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "diversi dal cattolico".
6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le
disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese
stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 12.
(Insegnamento nelle scuole)
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di
coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione.
2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le
istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle
attività didattiche integrative determinate dalle stesse
istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste
dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività
complementari relative al fenomeno religioso e alle sue
implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle
amministrazioni interessate.
Art. 13.
(Pubblicazioni)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate
all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di
culto avvengono liberamente.
Art. 14.
(Tutela degli edifici di culto)
Capo II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI RELIGIOSE
Art. 15.
(Libertà delle confessioni religiose)
1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle
norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di
celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon
costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto;
di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e
delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i
ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia
spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri
appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le
proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di
promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni
culturali.
Art. 16.
(Riconoscimento della personalità giuridica)
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la
rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona
giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 17.
(Domanda di riconoscimento)
1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro
dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di
cui all'articolo 18.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in
considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha
sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di
fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
Art. 18.
(Requisiti per il riconoscimento)
1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda
di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione
della denominazione e della sede, le norme di organizzazione,
amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla
valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui
dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle
finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il
proprio parere anche sul carattere confessionale, accerta, in
particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento
giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai
diritti inviolabili dell'uomo.
Art. 19.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha
ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro
delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre
alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le
norme di funzionamento ed i poteri degli organi di
rappresentanza della persona giuridica. Decorsi trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, la
confessione o l'ente esponenziale può concludere negozi
giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.
Art. 20.
(Mutamenti della confessione religiosa)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa
o dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista
efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione
religiosa o all'ente esponenziale uno dei requisiti prescritti
per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dal Ministro
dell'interno per l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche.
Art. 21.
(Acquisti delle confessioni religiose)
1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro
enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità
giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili
concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 22.
(Edilizia di culto)
1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni
immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti
locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di
disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei
fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di
interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la
conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del
culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi
personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata
nell'ambito del relativo comune. L'applicazione delle predette
disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose
della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni
interessate e le autorità competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o
comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione
se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del
contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto
nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari.
Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono
nulli.
Art. 23.
(Sepoltura dei defunti)
1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di
polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti
è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della
confessione o associazione religiosa di appartenenza avente
personalità giuridica, compatibilmente con le norme di polizia
mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.
Art. 24.
(Associazioni o fondazioni con finalità di religione o di
culto)
1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di
culto possono ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia. Alle stesse si applicano le
norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto
attiene alle attività di religione o di culto.
Art. 25.
(Regime tributario delle confessioni religiose)
1. La legge dispone i casi nei quali gli effetti tributari le
confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro
enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, come
anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli
enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di
istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di
culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato
concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per
le medesime.
Art. 26.
(Attività di religione o di culto)
1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime,
alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di
diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle
di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura
e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Art. 27.
(Iscrizione al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica)
1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica possono iscriversi al fondo di previdenza
istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle
procedure e con le modalità previste dalla legge stessa, come
modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre
1999, n 488.
Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA COSTITUZIONE
Art. 28.
(Istanza per l'intesa)
1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti
non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le
quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati
per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla
documentazione e agli elementi di cui all'articolo 18, al
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 29.
(Istanza di confessione religiosa non avente personalità
giuridica)
1. Se l'istanza è presentata da una confessione religiosa non
avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei
Ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno
perché verifichi che lo statuto della confessione religiosa
non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. A tal fine
il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di
Stato ai sensi dell'articolo 18.
Art. 30.
(Rappresentanza delle confessioni religiose)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, acquisite le
necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di
intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a
tal fine, la rappresenta.
Art. 31.
(Rappresentanza del Governo)
1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato
segretario del Consiglio dei Ministri, per la conduzione della
trattativa con il rappresentante della confessione
interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle
proposte formulate dalla commissione di studio di cui
all'articolo 32.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa,
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria relazione, il progetto di intesa.
Art. 32.
(Commissione di studio)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio
con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai
fini della stipulazione dell'intesa.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal Capo del
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno o un suo delegato e da funzionari delle
amministrazioni interessate con incarico di dirigente di prima
fascia o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini
italiani, designati dalla confessione religiosa interessata.
Il presidente della commissione è scelto tra le categorie
indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non
debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 33.
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone il
progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento
sui princìpi e sui contenuti del progetto stesso.
Art. 34.
(Eventuali modifiche)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora si renda
necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli
indirizzi emersi in seno al Consiglio dei Ministri o in sede
parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per
le opportune modifiche al progetto di intesa.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto
previsto dagli articoli 31 e 33.
Art. 35.
(Firma dell'intesa)
1. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa, il
Presidente del Consiglio dei Ministri firma l'intesa stessa
con il rappresentante della confessione religiosa.
Art. 36.
(Disegno di legge di approvazione dell'intesa)
1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che
disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato
è presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa
stessa.
Art. 37.
(Applicazioni di leggi su specifiche materie)
1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a
specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle
singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si
provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del
Presidente della Repubblica, previa intesa con la confessione
che ne faccia richiesta.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Art. 38.
(Confessioni religiose già riconosciute)
1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto
riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o
riconosciuti quali enti di culto in base ad altre
disposizioni, conservano la personalità giuridica. Ad essi si
applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono
richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche,
ai sensi dell'articolo 19, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 39.
(Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n.
1159 del 1929)
1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai
sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta
conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato
dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.
Art. 40.
(Persone giuridiche straniere)
1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche
straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni
sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale
organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi
della presente legge, esse devono presentare domanda di
riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e
secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al
capo II.
Art. 41.
(Accordi e intese già stipulati)
1. Le norme della presente legge non modificano né
pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o
intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le
disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205.
Art. 42.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.1159, ed il regio
decreto 28 febbraio 1930, n. 289
* Art. 8 Costituzione
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Fonte: Governo.it

In Commissione I della Camera Affari Costituzionale:
indagine conoscitiva:
sulle problematiche inerenti la libertà religiosa
Martedì 19 novembre 2002
Ore 10.30
INDAGINE CONOSCITIVA
Sulle problematiche inerenti la libertà religiosa
Ore 10.30
Audizione dell'On. prof. Domenico Maselli
Ore 11.15
Audizione della prof.ssa Roberta Aluffi Beck Peccoz
Ore 12.00
Audizione del prof. Pierluigi Zoccatelli
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