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Cicli scolastici: atto terzo!

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 Informazioni su l'I.R.C. > Dal Ministero > Il Ministro e l'IRC

A conclusione della visita a Trieste del Ministro della Pubblica Istruzione, il vice presidente dell'ANIR Manfredi Poillucci ha avuto un breve colloquio venerdì 25 gennaio con l'on. Giuseppe Fioroni per sollecitare l'attivazione del programma informatico che il ministero non ha ancora inoltrato alle scuole per la ricostruzione di carriera degli IdR immessi in ruolo. L'On. Fioroni, ricordando i precedenti incontri intrattenuti negli ultimi mesi con la presidenza dell'ANIR, ha acquisito la nota redatta in proposito ed ha assicurato il suo interessamento per una rapida soluzione del caso.
Nell'occasione, è stato consegnato al ministro Fioroni l'ultimo numero del quadrimestrale dell'ANIR, che riporta il suo intervento all'assemblea nazionale svoltasi a Milano la scorso 6 ottobre, nel quale è richiamata la risorsa degli insegnanti di religione nell'analisi delle attuali problematiche della scuola.
Copia della rivista è stata presentata anche al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, dott. Ugo Panetta, al quale Poillucci ha espresso l'apprezzamento dell'ANIR per la circolare emanata in prossimità del termine della scadenza delle iscrizioni, con la quale si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici del Friuli-Venezia Giulia sull'osservanza delle norme di derivazione pattizia in merito alla procedura per esercitare il diritto di avvalersi dell'Irc o delle attività alternative, come ribadito dalla CM n.110 del 14.12.2007, nonchè in riferimento ad un'equa collocazione oraria dell'IRC, che non contravvenga al principio di non discriminazione sancito dall'Intesa Cei-MPI, di cui al punto 2.1.a del DPR 751/85. [Scarica la Circolare]

Il Ministro Fioroni alla Camera in  risposta ad un'interrogazione dell'On. Alba Sasso sulla questione IRC e crediti scolastici.

Tratto dall'interrogazione:
Sezione 3 - Misure per evitare discriminazioni in relazione all'applicazione della recente ordinanza ministeriale in materia di svolgimento degli esami di Stato)

SASSO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
per la prima volta quest'anno la valutazione dell'ora di religione concorrerà alla determinazione del credito per l'ammissione agli esami di Stato;
i punti 13 e 14 dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale in materia di istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato specificano che «i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico»; contro una simile impostazione c'è stato un ricorso promosso dal Centro iniziativa democratica insegnanti, dal Comitato scuola e Costituzione, dalla Tavola valdese e da altre associazioni; su di esso si è poi espresso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, che con un pronunciamento del 23 maggio 2007 ha sospeso proprio i punti sopra citati, rilevando una disparità di trattamento tra gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso, né altre eventuali attività sostitutive; dopo pochi giorni una sentenza del Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio per cui la frequenza dell'ora di religione cattolica rientra nell'attribuzione del credito scolastico; fu la Corte costituzionale a stabilire, in seguito alla normativa definita dal nuovo Concordato del 1985, che l'insegnamento della religione cattolica non può e non deve rappresentare in alcun modo una discriminante. Ed oggi rischia di avvenire proprio questo: infatti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento di religione finirebbero per essere penalizzati in termini di attribuzione del punteggio, anche perché le attività alternative non sono obbligatorie; un tale esito è inaccettabile in quanto impedirebbe la libertà di coscienza e la stessa libertà religiosa, tutelata in Costituzione di tante ragazze e ragazzi e la circolare in questione sembra ledere i principi sui quali sono fondate le intese internazionali che regolano l'insegnamento della religione cattolica nella scuola -: come il Ministro interrogato intenda operare perché da questo atto amministrativo non derivi una condizione lesiva e discriminatoria per studentesse e studenti che, nella pienezza dei loro diritti e in applicazione della normativa vigente, non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. (3-01023)
(27 giugno 2007)

Tratto dal resoconto stenografico:
ALBA SASSO. Signor Presidente, signor Ministro, da quest’anno la valutazione della frequenza dell’ora di religione concorre a formare credito per l’ammissione all’esame di Stato. Contro tale impostazione c’e` stato un ricorso, promosso da varie associazioni, a seguito del quale il TAR del Lazio ha disposto una sospensiva, rilevando una disparita` di trattamento tra chi si avvale e chi non si avvale dell’insegnamento della religione (ricordo che non e` obbligatoria la frequenza delle attivita` sostitutive). L’esecutivita` dell’ordinanza del TAR e` stata quindi sospesa da una sentenza del Consiglio di Stato.

Tutto cio` riteniamo possa impedire una libera scelta circa il fatto di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione, e allo stesso tempo mette in discussione la liberta` di coscienza e la stessa liberta` religiosa, tutelata dalla Costituzione, per tante ragazze e tante ragazzi. Domando al Ministro quali iniziative intenda porre in essere per i prossimi anni, considerato che per quest’anno e` ormai troppo tardi.

PRESIDENTE. Il Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, ha facolta` di rispondere.

GIUSEPPE FIORONI, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, come e` noto all’onorevole interrogante, il TAR del Lazio, con la pronuncia del 23 maggio 2007, ha accolto l’istanza di sospensiva dell’ordinanza ministeriale n. 26, del 15 marzo 2007, sullo svolgimento degli esami di Stato, che consentivano all’insegnamento della religione cattolica e delle materie alternative di concorrere all’attribuzione del credito scolastico nell’ambito del range di valutazione tra minimo e massimo del credito scolastico attribuito allo studente.

Avverso il provvedimento in questione il Ministero ha proposto appello al Consiglio di Stato, che in data 12 giugno lo ha accolto, affermando che l’ordinanza impugnata reitera essenzialmente nei suoi contenuti l’ordinanza ministeriale n. 90 del maggio 2001, che in precedenza aveva gia` disciplinato la materia, e non crea discriminazioni nei riguardi di chi se ne avvale, bensı` previene l’insorgenza di una discriminazione a carico di coloro cui l’ordinanza del TAR aveva pregiudizialmente impedito il concorso alla formazione del credito.

Invero, l’ordinanza n. 26 del 15 marzo 2007, che prevede, ai commi 13 e 14 dell’articolo 8, la partecipazione dei docenti di religione ai consigli di classe in relazione agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, e` analoga alla disposizione prevista per i docenti delle attivita` didattiche alternative all’insegnamento della religione cattolica, in relazione agli alunni che abbiano seguito tali attivita`.

L’ordinanza e` conforme alla legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, e alle specifiche intese attuative tra lo Stato e la Conferenza episcopale italiana, rese esecutive con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. L’ordinanza ministeriale e` altresı` coerente con le sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991.

L’insegnamento della religione va valutato ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, dal momento che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, emanato in applicazione della legge n. 425 del 1997, formalmente riconosce, ai fini della valutazione del credito, il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso con riguardo al profitto, e tenendo in considerazione anche l’assiduita` della frequenza scolastica, ivi compresa, negli istituti ove e` prevista, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo applicativo, alle attivita` complementari e integrative e ad eventuali crediti formativi.

Non va trascurato che ai fini della valutazione del credito scolastico puo` essere valutato anche lo studio individuale, secondo quanto stabilito nell’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 26 del 15 marzo 2007, articolo 8 comma 14.

Se non fosse riconosciuta la partecipazione del singolo discente all’attivita` didattica si finirebbe per alterare il sistema attuale che prevede la valutazione ed il riconoscimento come credito...

PRESIDENTE. La prego di concludere, Ministro Fioroni.

GIUSEPPE FIORONI, Ministro della pubblica istruzione..... dell’impegno posto dall’allievo in ciascuna delle attivita` svolte.

Viceversa, si sarebbe rischiato di pregiudicare significativamente la maggioranza degli studenti che hanno optato per l’insegnamento della religione cattolica o per le attivita` alternative e che, dunque, vantano una legittima aspettativa che tali attivita` possano essere valutate in sede di attribuzione del credito scolastico come concorrenti con altri crediti formativi che nelle nostre scuole vengono quotidianamente valutati.

PRESIDENTE. La deputata Sasso ha facolta` di replicare per due minuti.

ALBA SASSO. Signor Presidente, credo che, aggiungendo sentenza a sentenza, complichiamo una questione molto semplice. L’insegnamento della religione cattolica – come stabilı` la Corte costituzionale in seguito al nuovo Concordato del 1985 – non deve essere in alcun modo discriminante. Vogliamo forzare questa intesa internazionale – se cosı` posso dire – che regola l’insegnamento della religione cattolica ? Dieci anni fa si stabilı` che chi non frequenta l’ora di religione non e` obbligato a svolgere un’altra attivita` e, quindi, non puo` essere valutato: vogliamo tornare indietro anche su questo, oppure lasciare ai ragazzi e alle ragazze la liberta` di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica senza condizionamento alcuno ?

Credo che oggi piu` che mai, signor Ministro, il compito della scuola sia di guardare avanti, di valorizzare il pluralismo, l’uguaglianza delle opportunita` e costruire incontro e confronto, formare insieme un’etica pubblica rispettosa delle scelte e delle fedi di ognuno. Mi preoccupa allora ogni arroccamento, ogni ritorno indietro che non rende la scuola piu` autonoma e piu` libera. A meta` Ottocento un liberale come Cavour parlava di libera Chiesa in libero Stato; forse ogni tanto varrebbe la pena ricordarlo (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo).

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2007 — N. 178

Fonte: camera.it

Convegno a Roma dal 4 al 7 marzo 2007 per i direttori e responsabili dell’Irc sul tema “La formazione in servizio per una professionalità competente”

Si è tenuta a Roma dal 4 al 7 marzo il convegno per i direttori e responsabili dell’Irc sul tema “La formazione in servizio per una professionalità competente”. Il primo intervento è stato di S.E. Mons. Diego Coletti, Vescovo di Como e Presidente della Commissione Episcopale per l’educazione, la scuola e l’università, e l’intervento dell’On. Giuseppe Fioroni, Ministro della Pubblica Istruzione.

Apprendiamo dal sito ufficiale della Cei che questo incontro nazionale ha affrontato “il tema della formazione in servizio degli insegnanti di religione come fattore determinante per la persona degli Idr e per la stessa disciplina dell’Irc. Il convegno si articola in tre momenti: il primo intende portare all’attenzione dei partecipanti quanti si sta facendo a livello diocesano; il secondo promuove una riflessione critica sugli esiti della formazione in servizio e l’eventuale ricaduta sulla formazione degli Idr; il terzo vuole essere un momento propositivo per giungere, sulla base di quanto si sta facendo e delle considerazioni che emergeranno nell’incontro, ad alcune proposte educative” (fonte: www.chiesacattolica.it).

Tra i partecipanti al convegno il prof. Italo Fiorin, docente di didattica generale alla Lumsa di Roma; Sergio Cicatelli, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “B. Croce” di Roma; Mons. Franco Giulio Brambilla, docente di antropologia teologica e preside presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale; Maria Teresa Moscato, ordinario di pedagogia generale all’Università di Bologna; Paola Buttignol, Idr presso l’istituto superiore comprensivo di Spilinbergo.

In evidenza per tutta la categoria, gli interventi del ministro Fioroni che ha affermato che i professori di religione «sono insegnanti statali a tutti gli effetti e hanno pari dignità con i loro colleghi delle altre discipline».

Dal sito di Avvenire apprendiamo inoltre che il ministro affrontando i temi dell’«emergenza educativa», ha sottolineato che l'insegnamento della religione cattolica può «dare un valido contributo» alla soluzione. Ed ancora su Avvenire leggiamo: L'irc, infatti, «immette in un panorama di competenze tecniche quei valori fondamentali, indispensabili per la civile convivenza». Di qui, dunque, la sua promessa di «potenziare lo stato giuridico dei prof di religione», di predisporre quanto prima «l'immissione in ruolo del terzo contingente dei 3060 vincitori di concorso», di studiare «l'opportunità di un secondo concorso nelle regioni in cui non si raggiunge la prevista quota del 70% degli insegnanti di ruolo» e di risolvere la questione della scheda di valutazione.

«Ad un insegnamento cui si riconosce una forte valenza culturale, educativa ed esistenziale - ha ricordato Fioroni - deve corrispondere un docente organicamente inserito nei ruoli della scuola e non più soggetto ai caroselli degli incarichi annuali». Per questo, mentre prosegue il lavoro del tavolo paritetico sulla «mobilità (trasferimento) degli insegnanti di ruolo da una diocesi all'altra» e sul modo di «superare il rilascio di una nuova idoneità da parte del vescovo diocesano che accoglie», Fioroni ha assicurato: «Faremo il possibile per estendere agli insegnanti di religione tutti i diritti-doveri degli altri insegnanti, sempre in un'azione condivisa con la Cei».

Un «ulteriore impegno comune - ha proseguito il ministro - è quello che riguarda la revisione dell'Intesa sui titoli di accesso all'insegnamento, a seguito della riforma dei corsi universitari».

Infine, sollecitato anche dalla platea, l'esponente di governo è tornato sulla questione della valutazione dei ragazzi (e sono la stragrande maggioranza, il 91,6 per cento, secondo gli ultimi dati) che si avvalgono dell'Irc. «Il ministero - ha ricordato Fioroni, con una circolare del 2005 aveva consentito l'inserimento della disciplina nella scheda di valutazione. Il Tar, però, su tale questione ha dato la sospensiva», per cui a tutt'oggi si aspetta un pronunciamento definitivo. Nell'attesa, ha ricordato il ministro, «so che nell'ultimo incontro del Tavolo paritetico avete affrontato la questione di come l'insegnamento della religione, seguito da un alunno con profitto, possa essere un elemento da tenere in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle superiori. Se non è possibile inserire questa norma nel Regolamento - ha assicurato Fioroni - vedremo di inserirla nella prossima ordinanza sugli scrutini ed esami».

Un'altra domanda ha riproposto l'annosa questione dell'«ora del nulla», cioè della mancanza di alternativa all'Irc per coloro che scelgono di non avvalersene. «L'adesione all'ora di religione è quasi plebiscitaria - ha risposto Fioroni - e questo conferma che gli insegnanti di religione sono nella scuola quel lievito pedagogico cui tutti - colleghi e studenti - possono attingere. Ciò non di meno bisognerà mettere mano anche a questo aspetto e so che esistono diverse proposte di legge per istituire un'ora di storia delle religioni per coloro che non scelgono questo insegnamento».

Infine il ministro ha messo in rilievo l'importanza della formazione in servizio dei professori (tema principale dell'incontro nazionale) e ha accennato alla necessità di operare in rete - scuola, famiglia, istituzioni religiose - per l'educazione delle giovani generazioni. «La formazione in servizio deve essere continua e organica», ha detto in riferimento al primo tema. «Di fronte al bullismo - ha aggiunto in riferimento al secondo argomento - non bisogna cedere alla tentazione di girarsi dall'altra parte, ma occorre intervenire adeguatamente» (fonte: www.avvenire.it).

Portfolio delle competenze e IRC: le precisazioni del Ministro

Con la nota n. 5596 del 12 giugno 2006, il Ministro ha precisato che "le istituzioni scolastiche dovranno redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994 e soprassedere dalla compilazione della 'biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno', di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b, della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005. Tanto in esecuzione delle ordinanze di sospensiva emesse dal TAR del Lazio in data 1.02.2006 e in data 15.03.2006".

Fonte: Istruzione.it

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Pubblicata l'ordinanza ministeriale sulla mobilità per gli Insegnanti di Religione (27 febbraio 2008)
Leggi il documento

DETRAZIONE SPESE AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
La legge finanziaria (art. 1 comma 207) ha stabilito che per l’anno 2008 i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo purché con incarico annuale, potranno recuperare il 19% delle spese sostenute per l’autoaggiornamento e per la formazione, documentate ed effettivamente rimaste a carico, fino a un massimo di € 500,00 con la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico) che verrà presentata nel 2009.

Articolo 1 comma 207
“Per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un massimo delle stesse di € 500,00, per l’autoaggiornamento e per la formazione”.

 

 

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