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Archivio 2 - Ricostruzione di carriera - Sentenze IdR ed IRC - Varie - Iscrizioni 2002/2003

 

Dibattito su l'I.R.C. > Dibattito normativo > Iscrizioni 2002/2003

  • Ulteriore conferma circa la modalità di scelta se avvalersi o meno dell'IRC all'atto dell'iscrizione: viene formalizzato -anche attraverso il modulo- che la scelta vale per tutta la durata del corso di studi ove sussiste l'iscrizione d'ufficio (elementari, medie e superiori). 

Prot. n. 21406
Circolare ministeriale n. 174
 
Roma, 14 dicembre 2001
 
 
 
Oggetto:Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2002/2003. Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2001/2002.
 
 
 
Iscrizioni alle classi per l'anno scolastico 2002-2003.
 
Nel confermare le indicazioni procedurali contenute nella circolare ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001, con le precisazioni di cui alla circolare ministeriale prot.n.288 del 15 gennaio 2001 relative agli istituti comprensivi, si comunica che le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle classi iniziali della scuola elementare, della scuola media e della scuola secondaria superiore vanno effettuate entro il 10 gennaio 2002.
Si precisa, peraltro, relativamente all'obbligo formativo ed al modello da utilizzare per la comunicazione delle scelte effettuate dagli studenti, che restano ferme le eventuali ulteriori informazioni che gli Uffici Scolastici Regionali, d'intesa con i competenti uffici della Regione o degli Enti Locali da essa delegati, vorranno impartire in materia, anche con riferimento allo stato di attuazione dei servizi per l'impiego.
Si confermano altresì i richiami alle disposizioni normative elencate nel paragrafo "altri adempimenti collegati alle iscrizioni", ivi comprese le circolari ministeriali n. 489 del 22 dicembre 1998 e n.6 del 16 gennaio 1999, con le quali è stato fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alle iscrizioni.
 
Circa tale modulistica, si richiama l'attenzione sulla modifica apportata al modello D, con la quale viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente.

(N:B: Sappiamo che la data è stata poi modificata in 20 gennaio, come termine ultimo per iscriversi)

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Dibattito su l'I.R.C. > Dibattito normativo > Ricostruzione di carriera

  • Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi

    Circolare Ministeriale n.2
    D13-Prot.n..1

    Roma, 3 gennaio 2001

    Oggetto: Docenti di religione - Ricostruzione di carriera e trattamento economico

    La legge 28 luglio 1961, n.831 stabilisce che i docenti non di ruolo incaricati nella scuola secondaria, e quindi anche i docenti di religione, hanno diritto all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.
    L'art.53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n.312 dispone che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.
    L'art.2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale.
    Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado.
    L'art.3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n.399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.
    A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio inerenti la ricostruzione di carriera e il trattamento economico dei docenti di religione, si forniscono chiarimenti in proposito, alla luce delle norme sopracitate.

    A) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

    La domanda deve essere presentata, al dirigente scolastico competente all'emanazione del provvedimento, dal personale interessato entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini più sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo. Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L.19 giugno 1970, n.370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.
    Secondo quanto previsto dall'art.3 del succitato D.L.370/1970, il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.
    Per il personale, in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, va effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici.
    Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'art.1 della legge 24 maggio 1970, n.336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate. Sempre a domanda è riconoscibile, secondo la normativa vigente, l'eventuale servizio militare prestato; tale riconoscimento è valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione.
    Ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.
    Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio.
    Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.
    A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in possesso degli altri requisiti, e all'attribuzione degli aumenti biennali.
    Analogamente i servizi resi dal 1° settembre 1990, senza il titolo di studio, non sono riconoscibili ai fini della progressione di carriera.
    Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L.370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
    Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola elementare e 25 ore per la scuola materna) il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento.

    B) INQUADRAMENTO ECONOMICO

    L'inquadramento economico è effettuato sulla base della natura del contratto di assunzione, della posizione giuridica conseguita e dell'ordine di scuola di servizio secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti all'epoca della prestazione lavorativa.
    Con la presente si forniscono le indicazioni per gli inquadramenti economici alla luce dei seguenti rinnovi contrattuali di data più recente.

    1) C.C.N.L. del 4 agosto 1995

    L'inquadramento deve essere disposto a seconda della natura del contratto di lavoro degli interessati.

    Pertanto:

    n per i docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio di insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore , nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario derivi da esigenze strutturali, l'inquadramento al 1°gennaio 1996 viene effettuato sulla base dell'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e di quella valutabile ai soli fini economici, con attribuzione dello stipendio riportato nella tabella B annessa al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 in corrispondenza dell'anzianità maturata;
    n ai docenti di religione incaricati annuali, per i quali non ricorrono le condizioni previste dal punto precedente, è attribuito lo stipendio iniziale, previsto dalla suddetta tabella B , incrementato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso per ogni biennio di servizio utile ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n.399;
    n ai docenti di religione per i quali , essendo venute meno le condizioni per il diritto alla ricostruzione di carriera, è bloccata la progressione economica nell'ultima posizione stipendiale maturata, l'inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tabella B richiamata, nel quale è compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, aumentata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, è computabile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi in ragione del 2,50% dello stipendio iniziale.

    2) C.C.N.L. del 1° agosto 1996

    Gli importi mensili lordi, indicati nella tabella A , allegata al C.C.N.L. del 1° agosto 1996, sono attribuiti, alle scadenze ivi previste, agli insegnanti di religione in relazione alla posizione maturata da ciascun interessato nell'ambito della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.

    3) C.C.N.L. del 26 maggio 1999

    Gli importi mensili lordi indicati nelle tabelle D1 e D2, allegate al C.C.N.L. del 26 maggio 1999, sono attribuiti rispettivamente dal 1° novembre 1998 e dal 1° giugno 1999 agli insegnanti di religione in relazione alla posizione maturata da ciascuno interessato nell'ambito della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.

    Si allegano alcuni esempi riferiti alle casistiche più ricorrenti comprese quelle dei passaggi.
    La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con preghiera di riprodurla e di trasmetterla con la massima urgenza a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.

    IL DIRETTORE GENERALE
    Paradisi

    Fonte: Ministero.it

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Dibattito su l'I.R.C. > Dibattito normativo > Sentenze IdR ed IRC

Pensando di fare cosa gradita a tutti, abbiamo cercato le varie sentenze che hanno riguardato l'IRC e gli IdR in questi ultimi anni. Grazie alle varie risorse presenti nella rete, abbiamo organizzato il materiale; per visionarlo clicca qui!

In particolare si evidenzia:

 

  • Due importanti sentenze della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità del nostro stato lavorativo

Sentenza n.390

Sentenza n.343

  • Accorpamenti: da Milano

Presentiamo la Circolare n.212 del 15 aprile 1999 del Provveditore agli Studi di Milano (dr. Francesco de Sanctis).
Abbiamo dato già notizia degli sviluppi del contenzioso nel nostro sito e nel Bollettino ANIR.
Ci sembra importante alla vigilia del nuovo anno scolastico riprendere il discorso.

 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MILANO

Milano, 15 aprile 1999

CIRCOLARE N. 212

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI TUTTE LE

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

STATALI DI MILANO E PROVINCIA

Oggetto: Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado di istruzione

In risposta ai numerosi quesiti che pervengono a questo Ufficio e in relazione ai problemi di contenzioso insorti per errata applicazione della norma, con la presente si intendono richiamare le principali fonti normative in materia di insegnamento della religione cattolica, applicative delle leggi di ratifica degli accordi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede (Legge n.121 del 23/5/1985, D.P.R. n.751 del 16/12/1985).

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'I.R.C.

Con Circolari n.770 del 28/12/1998 e n.237 del 18/1/1999, questo Ufficio ha provveduto a diramare a tutte le istituzioni scolastiche la nuova modulistica per le iscrizioni degli alunni, ivi compresa quella relativa all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'I.R.C.

La normativa di riferimento sulla materia resta comunque 1'art.310 del D.L.vo n.297/94, integrato dalla C.M. n. 119/95 per gli istituti superiori; ai sensi delle richiamate disposizioni la scelta va fatta all'atto dell'iscrizione ad ogni anno della scuola materna e all'atto dell'iscrizione al primo anno del ciclo della scuola elementare, della scuola media inferiore e della scuola secondaria superiore (per i quali è prevista l'iscrizione non d'ufficio), ferma restando la facoltà di modifica per gli anni scolastici successivi; di tale circostanza vanno rese edotte le famiglie.

SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'LR.C

Sempre con Circolari n.770/98 e n.237/99 sono stati diramati i moduli per le ulteriori scelte dei soli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C.

Sulla materia specifica occorre comunque far riferimento alla normativa già esistente ed in particolare alle CC.MM. n. 128 – 131/86, alla C.M. n.316/87 e alla C.M. n.122/9, relative alle modalità di organizzazione delle attività destinate agli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’I.R.C.

RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Le operazioni di nomina degli insegnanti incaricati dell'I.R.C. sono disciplinati, oltre che dal citato D.P.R. n.751/85, dalla CM. n.211/86 e dalla C.M. n.253/87. I Capi di Istituto, nel comunicare all'Ordinario Diocesano le necessità orarie per 1'I.R.C., dovranno tenere conto delle classi in organico; a questo proposito appare opportuno far presente che il Ministero della Pubblica Istruzione, riferendosi alla citata C.M. n.253/87, ha avuto modo di precisare che "non sembra consentito procedere all'accorpamento di classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentisi dell’I.R.C. sia inferiore a 15".

A tale riguardo vanno evidenziati i possibili riflessi negativi sulla carriera dei docenti aventi diritto alla riconferma, suscettibili di contenzioso giudiziario in caso di non rispetto delle norme generali di natura organizzativa.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ DESTINATE AGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'I.R.C.

Per quanto attiene le modalità di impiego del personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio e alle attività individuali, si rimanda alla già richiamata C.M. n.316/87.

Ai sensi della predetta circolare, per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio e alle attività individuali devono essere prioritariamente utilizzati docenti in servizio in soprannumero, o tenuti al completamento d'orario o disponibili a prestare ore eccedenti. Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle attività didattiche e formative (opzione lett. A) si potrà tuttavia procedere all'assunzione di supplenti temporanei, qualora non si renda possibile provvedere con l'utilizzo del personale già in servizio.

Nel sottolineare che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e, di conseguenza, il reclutamento dei docenti incaricati di tale materia sono regolati dalle norme concordatarie stipulate tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, si confida che sia riservata particolare attenzione da parte dei dirigenti scolastici all'applicazione delle disposizioni sopra menzionate.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
Francesco de Sanctis

  • Vittoria nelle scuole civiche degli Insegnanti di Religione.

L'antefatto
La situazione degli I.d.R. impiegati nelle scuole secondarie superiori del Comune di Milano è stata sottoposta a regime di notevole precarietà perché ad essi in questi anni, non è stato esteso il trattamento che istituzionalmente hanno goduto i loro colleghi negli istituti di Stato (che comunque ancora non hanno lo stato giuridico). Questi insegnanti di fatto sono stati privati di ogni garanzia di continuità lavorativa poiché, in quanto linceziati ogni estate (prima in data il 30 giugno -delibera del '96- e poi la data è stata portata a fine luglio), hanno perso la retribuzione estiva e la copertura previdenziale.
Per porre fine a questa incresciosa discriminazione, tre insegnanti del liceo linguistico A.Manzoni (complimenti per il coraggio e la determinazione!) hanno presentato un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per richiedere il riconoscimento di una posizione professionale, in analogia con quella delle scuole statali.

Il risultato
Il Tribunale ha definito "illegittima e priva di razionale sostegno la determinazione del comune" in quanto "viene operata una discriminazione restrittiva e peggiorativa rispetto alle posizioni giuridiche ed economiche degli altri insegnanti, del tutto priva di alcun nesso logico con le peculiari esigenze proprie dell'insegnamento religioso".

La stampa
La notizia è stata ripresa da Avvenire,  da Il Giornale e da Il Giorno, nelle pagine dedicate a Milano, in data 26 agosto 1999.

Nel futuro
Cosa farà ora il Comune?
Ha commentato questa sentenza Alberto Giannino, presidente ANIR della sezione milanese in un intervista pubblicata da Avvenire: "La maggioranza di centro destra deve correggere la rotta nel senso indicato dal Tar. Diversamente vi sarebbe una enorme contraddizione con le posizioni politiche nazionali del centro destra sul tema dell'insegnamento religioso".

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Dibattito su l'I.R.C. > Dibattito normativo > Varie

Circolare n. 397 dell'Ufficio di Coordinamento Normativo pe le scuole di Torino e Provincia del 3 ottobre 2003 (file in PDF)

  • Per quanto riguarda il dibattito normativo, abbiamo pensato di occuparci in questo momento del problema dello stato giuridico degli IdR, dedicandovi una pagina intera nella nuova sezione "In Primo Piano".
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  • Ed intanto la provincia autonoma di Bolzano e di Trento, nell'esercizio delle loro competenze, hanno già disciplinato lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
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