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Dibattito su l'I.R.C. > Dibattito normativo >
Iscrizioni 2002/2003
Prot. n. 21406
Circolare ministeriale n. 174
Roma, 14 dicembre 2001
Oggetto:Iscrizione alle classi delle
scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2002/2003. Domande di
ammissione agli esami per l'anno scolastico 2001/2002.
Iscrizioni alle classi per l'anno
scolastico 2002-2003.
Nel confermare le indicazioni procedurali
contenute nella circolare ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001, con le
precisazioni di cui alla circolare ministeriale prot.n.288 del 15 gennaio
2001 relative agli istituti comprensivi, si comunica che le iscrizioni
alla scuola dell'infanzia e alle classi iniziali della scuola elementare,
della scuola media e della scuola secondaria superiore vanno effettuate
entro il 10 gennaio 2002.
Si precisa, peraltro, relativamente all'obbligo formativo ed al modello da
utilizzare per la comunicazione delle scelte effettuate dagli studenti,
che restano ferme le eventuali ulteriori informazioni che gli Uffici
Scolastici Regionali, d'intesa con i competenti uffici della Regione o
degli Enti Locali da essa delegati, vorranno impartire in materia, anche
con riferimento allo stato di attuazione dei servizi per l'impiego.
Si confermano altresì i richiami alle disposizioni normative elencate nel
paragrafo "altri adempimenti collegati alle iscrizioni", ivi
comprese le circolari ministeriali n. 489 del 22 dicembre 1998 e n.6 del
16 gennaio 1999, con le quali è stato fornito alle scuole un fac-simile
di modulistica relativa alle iscrizioni.
Circa tale modulistica, si
richiama l'attenzione sulla modifica apportata al modello D, con la quale
viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della
Religione Cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui
si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia
prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi,
ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno
precedente.
(N:B: Sappiamo che la data è stata poi
modificata in 20 gennaio, come termine ultimo per iscriversi)

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Ricostruzione di carriera
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Direzione
Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi
Circolare Ministeriale n.2
D13-Prot.n..1
Roma, 3 gennaio 2001
Oggetto: Docenti di
religione - Ricostruzione di carriera e trattamento economico
La legge 28 luglio
1961, n.831 stabilisce che i docenti non di ruolo incaricati nella
scuola secondaria, e quindi anche i docenti di religione, hanno diritto
all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della
misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento
prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico
durante le vacanze estive.
L'art.53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n.312 dispone che ai
docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una
progressione economica di carriera con classi di stipendio
corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti
laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione
di posto orario con trattamento di cattedra.
L'art.2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209 ha
previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che
abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed
almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale.
Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti della scuola media il
trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola
secondaria di secondo grado.
L'art.3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n.399 ha esteso le
disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di
religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non
inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria,
qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da
ragioni strutturali.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio inerenti la
ricostruzione di carriera e il trattamento economico dei docenti di
religione, si forniscono chiarimenti in proposito, alla luce delle norme
sopracitate.
A) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
La domanda deve essere presentata, al dirigente scolastico competente
all'emanazione del provvedimento, dal personale interessato entro dieci
anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè dall'anno
scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con
trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini più
sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente
prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e
discontinuo. Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i
servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole
secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i
servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado
disposta dal D.L.19 giugno 1970, n.370, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1970, n.576, recante norme in materia di
riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione
economica.
Secondo quanto previsto dall'art.3 del succitato D.L.370/1970, il
servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per
intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio
eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed
economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e
ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili al
riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.
Per il personale, in possesso dei requisiti per la ricostruzione di
carriera, l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, va
effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed
economici che quella valida soltanto ai fini economici.
Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del
beneficio di cui all'art.1 della legge 24 maggio 1970, n.336, recante
norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate. Sempre a
domanda è riconoscibile, secondo la normativa vigente, l'eventuale
servizio militare prestato; tale riconoscimento è valido ai fini
giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione
stipendiale in corso di maturazione.
Ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti
richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti
biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale
iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.
Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del
riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno
diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della
posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio.
Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di
carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende
aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il
periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di
carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due
terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini
economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti
con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.
A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di
titolo non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in
possesso degli altri requisiti, e all'attribuzione degli aumenti
biennali.
Analogamente i servizi resi dal 1° settembre 1990, senza il titolo di
studio, non sono riconoscibili ai fini della progressione di carriera.
Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti
i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi
del succitato D.L.370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo
e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo
indeterminato.
Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore
a quello previsto per la costituzione del posto orario (18 ore
settimanali per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola elementare e
25 ore per la scuola materna) il trattamento economico va corrisposto in
misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di
insegnamento.
B) INQUADRAMENTO ECONOMICO
L'inquadramento economico è effettuato sulla base della natura del
contratto di assunzione, della posizione giuridica conseguita e
dell'ordine di scuola di servizio secondo le disposizioni normative e
contrattuali vigenti all'epoca della prestazione lavorativa.
Con la presente si forniscono le indicazioni per gli inquadramenti
economici alla luce dei seguenti rinnovi contrattuali di data più
recente.
1) C.C.N.L. del 4 agosto 1995
L'inquadramento deve essere disposto a seconda della natura del
contratto di lavoro degli interessati.
Pertanto:
n per i docenti di religione nelle scuole materne, elementari e
secondarie con almeno un quadriennio di insegnamento e con orario
settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12
ore , nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con
orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora
la riduzione di orario derivi da esigenze strutturali, l'inquadramento
al 1°gennaio 1996 viene effettuato sulla base dell'anzianità
riconosciuta ai fini giuridici ed economici e di quella valutabile ai
soli fini economici, con attribuzione dello stipendio riportato nella
tabella B annessa al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 in corrispondenza
dell'anzianità maturata;
n ai docenti di religione incaricati annuali, per i quali non ricorrono
le condizioni previste dal punto precedente, è attribuito lo stipendio
iniziale, previsto dalla suddetta tabella B , incrementato di tanti
aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso per ogni biennio di
servizio utile ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n.399;
n ai docenti di religione per i quali , essendo venute meno le
condizioni per il diritto alla ricostruzione di carriera, è bloccata la
progressione economica nell'ultima posizione stipendiale maturata,
l'inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla
tabella B richiamata, nel quale è compreso il numero degli anni
corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31
dicembre 1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di
inquadramento, aumentata del servizio prestato dalla data di
attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del
31 dicembre 1995, è computabile ai fini dell'attribuzione degli aumenti
biennali, da calcolarsi in ragione del 2,50% dello stipendio iniziale.
2) C.C.N.L. del 1° agosto 1996
Gli importi mensili lordi, indicati nella tabella A , allegata al
C.C.N.L. del 1° agosto 1996, sono attribuiti, alle scadenze ivi
previste, agli insegnanti di religione in relazione alla posizione
maturata da ciascun interessato nell'ambito della categoria di
appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.
3) C.C.N.L. del 26 maggio 1999
Gli importi mensili lordi indicati nelle tabelle D1 e D2, allegate al
C.C.N.L. del 26 maggio 1999, sono attribuiti rispettivamente dal 1°
novembre 1998 e dal 1° giugno 1999 agli insegnanti di religione in
relazione alla posizione maturata da ciascuno interessato nell'ambito
della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto
1.
Si allegano alcuni
esempi riferiti alle casistiche più ricorrenti comprese quelle dei
passaggi.
La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, con preghiera di riprodurla e di
trasmetterla con la massima urgenza a tutte le istituzioni scolastiche
della provincia.
IL DIRETTORE GENERALE
Paradisi
Fonte: Ministero.it

Dibattito su l'I.R.C. >
Dibattito normativo >
Sentenze IdR ed IRC
Pensando di fare cosa gradita a tutti,
abbiamo cercato le varie sentenze che hanno riguardato l'IRC e gli IdR in questi
ultimi anni. Grazie
alle varie risorse presenti nella rete, abbiamo organizzato il materiale; per
visionarlo clicca qui!
In particolare si evidenzia:
-
Due importanti sentenze
della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità del nostro stato
lavorativo
Sentenza n.390
Sentenza n.343
Presentiamo la Circolare n.212 del 15 aprile 1999 del Provveditore
agli Studi di Milano (dr. Francesco de Sanctis).
Abbiamo dato già notizia degli sviluppi del contenzioso nel nostro sito e nel Bollettino
ANIR.
Ci sembra importante alla vigilia del nuovo anno scolastico riprendere il discorso.
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MILANO
Milano, 15 aprile 1999
CIRCOLARE N. 212
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI TUTTE LE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO
STATALI DI MILANO E PROVINCIA
Oggetto: Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado di istruzione
In risposta ai numerosi quesiti che pervengono a questo Ufficio e in
relazione ai problemi di contenzioso insorti per errata applicazione della norma, con la
presente si intendono richiamare le principali fonti normative in materia di insegnamento
della religione cattolica, applicative delle leggi di ratifica degli accordi tra lo Stato
Italiano e la Santa Sede (Legge n.121 del 23/5/1985, D.P.R. n.751 del 16/12/1985).
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL'I.R.C.
Con Circolari n.770 del 28/12/1998 e n.237 del 18/1/1999, questo
Ufficio ha provveduto a diramare a tutte le istituzioni scolastiche la nuova modulistica
per le iscrizioni degli alunni, ivi compresa quella relativa all'esercizio del diritto di
scelta se avvalersi o non avvalersi dell'I.R.C.
La normativa di riferimento sulla materia resta comunque 1'art.310 del
D.L.vo n.297/94, integrato dalla C.M. n. 119/95 per gli istituti superiori; ai sensi delle
richiamate disposizioni la scelta va fatta all'atto dell'iscrizione ad ogni anno della
scuola materna e all'atto dell'iscrizione al primo anno del ciclo della scuola elementare,
della scuola media inferiore e della scuola secondaria superiore (per i quali è prevista
l'iscrizione non d'ufficio), ferma restando la facoltà di modifica per gli anni
scolastici successivi; di tale circostanza vanno rese edotte le famiglie.
SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'LR.C
Sempre con Circolari n.770/98
e n.237/99 sono stati diramati i moduli per le ulteriori scelte
dei soli alunni che non si avvalgono dellI.R.C.
Sulla materia specifica occorre comunque far riferimento alla normativa
già esistente ed in particolare alle CC.MM. n. 128 131/86, alla C.M. n.316/87
e alla C.M. n.122/9, relative alle
modalità di organizzazione delle attività destinate agli alunni che hanno scelto di non
avvalersi dellI.R.C.
RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Le operazioni di nomina degli insegnanti incaricati
dell'I.R.C. sono disciplinati, oltre che dal citato D.P.R. n.751/85,
dalla CM. n.211/86 e dalla C.M. n.253/87. I Capi di Istituto, nel comunicare
all'Ordinario Diocesano le necessità orarie per 1'I.R.C., dovranno tenere conto delle
classi in organico; a questo proposito appare opportuno far presente che il Ministero
della Pubblica Istruzione, riferendosi alla citata C.M. n.253/87, ha avuto modo di
precisare che "non sembra consentito procedere all'accorpamento di
classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentisi
dellI.R.C. sia inferiore a 15".
A tale riguardo vanno evidenziati i possibili riflessi negativi sulla
carriera dei docenti aventi diritto alla riconferma, suscettibili di contenzioso
giudiziario in caso di non rispetto delle norme generali di natura organizzativa.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ DESTINATE AGLI ALUNNI CHE
NON SI AVVALGONO DELL'I.R.C.
Per quanto attiene le modalità di impiego del personale docente per lo
svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio e alle
attività individuali, si rimanda alla già richiamata C.M. n.316/87.
Ai sensi della predetta circolare, per lo svolgimento delle attività
didattiche e formative e per l'assistenza allo studio e alle attività individuali devono
essere prioritariamente utilizzati docenti in servizio in soprannumero, o tenuti al
completamento d'orario o disponibili a prestare ore eccedenti. Allo scopo di assicurare
l'effettivo svolgimento delle attività didattiche e formative (opzione lett. A) si potrà
tuttavia procedere all'assunzione di supplenti temporanei, qualora non si renda possibile
provvedere con l'utilizzo del personale già in servizio.
Nel sottolineare che l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche e, di conseguenza, il reclutamento dei docenti incaricati di tale materia
sono regolati dalle norme concordatarie stipulate tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede, si confida che sia riservata particolare attenzione da parte dei dirigenti
scolastici all'applicazione delle disposizioni sopra menzionate.
IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
Francesco de Sanctis
-
Vittoria nelle scuole
civiche degli Insegnanti di Religione.
L'antefatto
La situazione degli I.d.R. impiegati nelle scuole secondarie superiori del
Comune di Milano è stata sottoposta a regime di notevole precarietà perché ad essi in
questi anni, non è stato esteso il trattamento che istituzionalmente hanno goduto i loro
colleghi negli istituti di Stato (che comunque ancora non hanno lo stato giuridico).
Questi insegnanti di fatto sono stati privati di ogni garanzia di continuità lavorativa
poiché, in quanto linceziati ogni estate (prima in data il 30 giugno -delibera del '96- e
poi la data è stata portata a fine luglio), hanno perso la retribuzione estiva e la
copertura previdenziale.
Per porre fine a questa incresciosa discriminazione, tre insegnanti del liceo linguistico
A.Manzoni (complimenti per il coraggio e la determinazione!) hanno presentato un
ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per richiedere il riconoscimento di
una posizione professionale, in analogia con quella delle scuole statali.
Il risultato
Il Tribunale ha definito "illegittima e priva di razionale
sostegno la determinazione del comune" in quanto "viene
operata una discriminazione restrittiva e peggiorativa rispetto alle posizioni giuridiche
ed economiche degli altri insegnanti, del tutto priva di alcun nesso logico con le
peculiari esigenze proprie dell'insegnamento religioso".
La stampa
La notizia è stata ripresa da Avvenire, da Il Giornale
e da Il Giorno, nelle pagine dedicate a Milano, in data 26 agosto 1999.
Nel futuro
Cosa farà ora il Comune?
Ha commentato questa sentenza Alberto Giannino, presidente ANIR della sezione milanese in
un intervista pubblicata da Avvenire: "La maggioranza di centro destra deve
correggere la rotta nel senso indicato dal Tar. Diversamente vi sarebbe una enorme
contraddizione con le posizioni politiche nazionali del centro destra sul tema
dell'insegnamento religioso".

Dibattito su l'I.R.C. > Dibattito normativo >
Varie
Circolare n. 397 dell'Ufficio
di Coordinamento Normativo pe le scuole di Torino e Provincia del 3 ottobre
2003 (file in PDF)
- Per quanto riguarda il dibattito normativo, abbiamo pensato di
occuparci in questo momento del problema dello stato giuridico degli IdR, dedicandovi una
pagina intera nella nuova sezione "In Primo Piano".
Clicca qui
- Ed intanto la
provincia
autonoma di Bolzano e di Trento, nell'esercizio delle loro competenze, hanno già disciplinato lo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
Clicca qui
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