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Dibattito su l'I.R.C. > Sulla riforma della scuola > i nuovi esami di Stato

Riportiamo alcuni interventi significativi dell'anno scolastico 1998/1999:

Ed ecco le riconferme per l'anno scolastico 1999/2000:

Le risposte nel sito del Ministero su l'IRC
O.M. n.126

Sentenza del TAR del Lazio

Credito scolastico all’IRC
Credito scolastico all’IRC negli esami di stato conclusivi degli studi superiori: il TAR Lazio respinge i ricorsi avverso
27-09-2000

Il TAR del Lazio con una sentenza resa nota il 15 settembre 1999, ma risalente al novembre 2000, ha giudicato inammissibili i ricorsi della Tavola Valdese, dell’Unione delle Comunità Ebraiche, del Comitato Torinese per la laicità della scuola ed altri, contro l’O.M. 128/99 che ha attribuito anche al profitto relativo all’IRC un peso all’interno del credito scolastico riconosciuto agli studenti in vista dell’esame conclusivo degli studi superiori.
E’ del tutto evidente il valore della sentenza poiché conferma il carattere pienamente scolastico e curricolare della disciplina insegnata, comprese tutte le implicazioni sul piano della valutazione, peraltro ancora da sviluppare e consolidare.
(Fonte: sito CISL Scuola)

Anno scolastico 2000/2001:

Le riconferme per il nuovo anno scolastico:
Dal sito del Ministero della pubblica Istruzione

1. I docenti di religione potranno partecipare all'Esame di Stato?
No, perché religione non è materia d'esame, ma una disciplina presente nel corso di studi per gli allievi che vogliano avvalersi di tale insegnamento.

2. Qual è l'apporto dell'insegnamento di Religione o dell'attività alternativa scelta rispetto all'attribuzione dei crediti scolastici?
Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività didattiche alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe relative all'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o attività. L'insegnamento della religione cattolica o l'attività didattica alternativa non possono concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma i rispettivi docenti incaricati devono esprimere una propria specifica valutazione relativamente all'interesse mostrato e al profitto ricavato dall'insegnamento o dall'attività, che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono a creare il credito scolastico. Si veda a tal riguardo l'art. 3 dell'OM 128/99, confermato dall'OM 126/00. 

3. L'ora di religione costituisce credito formativo?
No, perché le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. Si veda a tale riguardo il D.M. 10.2.99, art.1.

Cfr: istruzione.it

Ed Ancora per quanto riguarda le questioni legate alle certificazioni:

1. Il Regolamento sull'esame di Stato prevede la conservazione dell'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare per i titoli conseguiti a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-'98. Tale riconoscimento è valido anche per i candidati esterni?
La conservazione del valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare per i titoli conseguiti nell'esame di Stato, a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-'98, previsto dall'art. 15, comma 7, del D.P.R. 323 del 23.7.'98, opera sia a favore degli alunni interni che dei candidati esterni.

2. Cosa deve attestare il diploma?
La certificazione finale integrativa del diploma di Stato deve attestare:

  • l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo con l'indicazione della durata oraria complessiva di ciascuna materia;

  • la votazione complessiva, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;

  • le ulteriori specificazioni valutative della commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo. 

Si veda a tale riguardo il D.M. 10.11.98 n.450. 

3. Il modello di certificazione integrativo del diploma sarà fornito dal ministero?
Sì. 

4. Come va calcolata la durata complessiva delle singole materie da dichiarare nel certificato?
La durata oraria delle materie è riferita allo standard di 33 settimane annuali, moltiplicato per il numero degli anni del curricolo. 

 Ai fini della certificazione, qual è la differenza tra competenze e conoscenze di un alunno?
Per competenze si intende il possesso di abilità anche di carattere applicativo inteso come insieme di comportamenti adottati per l'espletamento di un compito.
Le capacità elaborative, logiche e critiche sono quelle che consentono di operare scelte corrette, intelligenti e creative.

6. In alcuni casi capita di avere studenti che abbiano una carriera scolastica irregolare e frastagliata, con frequenti passaggi da un corso di studi ad un altro. Come deve essere predisposto il certificato finale?
Secondo la normativa attuale la certificazione è quella prevista dal D.M. 450. Pertanto nella parte relativa ai programmi di insegnamento vanno riportate tutte le materie del corso, indipendentemente dal curricolum dello studente.

 Tra le materie del curricolo degli studi da riportare nel certificato di Diploma deve essere indicata anche religione?
Sì, poiché l'insegnamento di religione fa parte integrante del curricolo scolastico.

8. Per i candidati degli istituti professionali è necessario che la commissione d'esame menzioni il corso biennale di post-qualifica nel certificato integrativo?
Sì. Nel certificato integrativo rilasciato dagli istituti professionali, sotto la dizione "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi" va annotata l'area di professionalizzazione, cioè la specializzazione frequentata dagli allievi in tale area. Essa infatti fa parte integrante del curricolo degli studi degli istituti professionali.

Fonte: istruzione.it

Anno scolastico 2001/2002:

F.A.Q. dal Ministero:

1. I docenti di religione potranno partecipare all'Esame di Stato?
No, perché religione non è materia d'esame, ma una disciplina presente nel corso di studi per gli allievi che vogliano avvalersi di tale insegnamento.

2. Qual è l'apporto dell'insegnamento di Religione o dell'attività alternativa scelta rispetto all'attribuzione dei crediti scolastici?
Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività didattiche alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe relative all'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o attività. L'insegnamento della religione cattolica o l'attività didattica alternativa non possono concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma i rispettivi docenti incaricati devono esprimere una propria specifica valutazione relativamente all'interesse mostrato e al profitto ricavato dall'insegnamento o dall'attività, che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono a creare il credito scolastico. Si veda a tal riguardo l'art. 3 dell'OM 128/99, confermato dall'OM 126/00.

3. L'ora di religione costituisce credito formativo?
No, perché le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. Si veda a tale riguardo il D.M. 10.2.99, art.1.

4. Qual è la posizione dell'Irc (insegnamento della religione cattolica) nel Piano dell'offerta formativa di una scuola?
L'Irc deve comparire tra le discipline che concorrono alla determinazione della quota nazionale obbligatoria del curricolo di ciascuna istituzione scolastica e non può essere confuso con uno degli "insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi" di cui all'art.21, c.9, della legge 59/97, che possono eventualmente offerti all'utenza. A norma dell'Accordo di modificazione del Concordato (Legge 121/85) e della successiva Intesa tra Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (Dpr.751/85), infatti, solo l'utenza ha la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, mentre la scuola ha il dovere di assicurarne comunque la presenza nel curricolo di istituto.

5. L'Irc (insegnamento della religione cattolica) deve comparire nella certificazione dell'obbligo di istruzione?
Si. Dal momento che l'Irc è disciplina appartenente al curricolo ordinario delle scuole di ogni ordine e grado, deve comparire nella sezione del certificato di cui al D.M. 70/2000, in cui viene ricostruito il curricolo frequentato dallo studente che di esso si è avvalso

6. L'insegnante di religione cattolica deve partecipare ai lavori della commissione di esame nella scuola elementare?
Si, dal momento che le commissioni degli esami di licenza elementare sono formate da tutti i docenti della classe. La presenza dell'insegnante specificamente incaricato dell'Irc è necessaria anche per evitare disparità di trattamento con le commissioni di classi in cui tale insegnamento è stato impartito dall'insegnante ordinario, fermo restando che l'Irc non può essere oggetto di esame

Fonte: istruzione.it

Scheda: Esami di Stato ed IRC
a cura di Maurizio Serra

 
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