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della scuola >
i nuovi esami di Stato
Riportiamo alcuni interventi significativi
dell'anno scolastico 1998/1999:
Ed ecco le riconferme per
l'anno scolastico 1999/2000:
Le
risposte nel sito del Ministero su l'IRC
O.M. n.126
Sentenza
del TAR del Lazio
Credito scolastico all’IRC
Credito scolastico all’IRC negli esami di stato conclusivi degli studi
superiori: il TAR Lazio respinge i ricorsi avverso
27-09-2000 Il
TAR del Lazio con una sentenza resa nota il 15 settembre 1999, ma risalente
al novembre 2000, ha giudicato inammissibili i ricorsi della Tavola Valdese,
dell’Unione delle Comunità Ebraiche, del Comitato Torinese per la laicità
della scuola ed altri, contro l’O.M. 128/99 che ha attribuito anche al
profitto relativo all’IRC un peso all’interno del credito scolastico
riconosciuto agli studenti in vista dell’esame conclusivo degli studi
superiori.
E’ del tutto evidente il valore della sentenza poiché conferma il
carattere pienamente scolastico e curricolare della disciplina insegnata,
comprese tutte le implicazioni sul piano della valutazione, peraltro ancora
da sviluppare e consolidare.
(Fonte: sito CISL Scuola)
Anno scolastico
2000/2001:
Le riconferme per il nuovo anno
scolastico:
Dal sito del Ministero della pubblica
Istruzione
1.
I docenti di religione potranno partecipare all'Esame di Stato?
No, perché religione non è materia d'esame, ma una disciplina presente
nel corso di studi per gli allievi che vogliano avvalersi di tale
insegnamento.
2.
Qual è l'apporto dell'insegnamento di Religione o dell'attività
alternativa scelta rispetto all'attribuzione dei crediti scolastici?
Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività
didattiche alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe relative all'attribuzione del credito scolastico agli
alunni che si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o attività.
L'insegnamento della religione cattolica o l'attività didattica
alternativa non possono concorrere al calcolo materiale della media dei
voti, ma i rispettivi docenti incaricati devono esprimere una propria
specifica valutazione relativamente all'interesse mostrato e al profitto
ricavato dall'insegnamento o dall'attività, che va ad aggiungersi alle
altre componenti che contribuiscono a creare il credito scolastico. Si
veda a tal riguardo l'art. 3 dell'OM
128/99, confermato dall'OM
126/00.
3.
L'ora di religione costituisce credito formativo?
No, perché le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti
formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. Si veda
a tale riguardo il D.M. 10.2.99, art.1.
Cfr: istruzione.it
Ed Ancora per quanto
riguarda le questioni legate alle certificazioni:
1. Il Regolamento
sull'esame di Stato prevede la conservazione dell'attuale valore legale e
abilitante all'insegnamento nella scuola elementare per i titoli
conseguiti a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale
iniziati entro l'anno scolastico 1997-'98. Tale riconoscimento è valido
anche per i candidati esterni?
La conservazione del valore legale e abilitante all'insegnamento nella
scuola elementare per i titoli conseguiti nell'esame di Stato, a
conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro
l'anno scolastico 1997-'98, previsto dall'art. 15, comma 7, del D.P.R.
323 del 23.7.'98, opera sia a favore degli alunni interni che dei
candidati esterni.
2.
Cosa deve attestare il diploma?
La certificazione finale integrativa del diploma di Stato deve attestare:
-
l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie
di insegnamento comprese nel curricolo con l'indicazione della durata
oraria complessiva di ciascuna materia;
-
la votazione complessiva, la somma dei punti
attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio,
l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti
formativi documentati;
-
le ulteriori specificazioni valutative della
commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito
particolarmente positivo.
Si veda a tale riguardo il D.M.
10.11.98 n.450.
3. Il
modello di certificazione integrativo del diploma sarà fornito dal
ministero?
Sì.
4.
Come va calcolata la durata complessiva delle singole materie da
dichiarare nel certificato?
La durata oraria delle materie è riferita allo standard di 33 settimane
annuali, moltiplicato per il numero degli anni del curricolo.
Ai
fini della certificazione, qual è la differenza tra competenze e
conoscenze di un alunno?
Per competenze
si intende il possesso di abilità anche di carattere applicativo inteso
come insieme di comportamenti adottati per l'espletamento di un compito.
Le capacità elaborative, logiche e critiche sono quelle che consentono di
operare scelte corrette, intelligenti e creative.
6. In
alcuni casi capita di avere studenti che abbiano una carriera scolastica
irregolare e frastagliata, con frequenti passaggi da un corso di studi ad
un altro. Come deve essere predisposto il certificato finale?
Secondo la normativa attuale la certificazione è quella prevista dal D.M.
450. Pertanto nella parte relativa ai programmi di insegnamento vanno
riportate tutte le materie del corso, indipendentemente dal curricolum
dello studente.
Tra
le materie del curricolo degli studi da riportare nel certificato di
Diploma deve essere indicata anche religione?
Sì, poiché l'insegnamento di religione fa parte integrante del curricolo
scolastico.
8. Per i candidati degli istituti professionali è necessario che la
commissione d'esame menzioni il corso biennale di post-qualifica nel
certificato integrativo?
Sì. Nel certificato integrativo rilasciato dagli istituti professionali,
sotto la dizione "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di
studi" va annotata l'area di professionalizzazione, cioè la
specializzazione frequentata dagli allievi in tale area. Essa infatti fa
parte integrante del curricolo degli studi degli istituti professionali.
Fonte: istruzione.it
Anno scolastico
2001/2002:
F.A.Q. dal Ministero:
1. I
docenti di religione potranno partecipare all'Esame di Stato?
No, perché religione non è materia d'esame, ma una disciplina presente nel
corso di studi per gli allievi che vogliano avvalersi di tale
insegnamento.
2. Qual
è l'apporto dell'insegnamento di Religione o dell'attività alternativa
scelta rispetto all'attribuzione dei crediti scolastici?
Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività
didattiche alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe relative all'attribuzione del credito scolastico agli
alunni che si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o attività.
L'insegnamento della religione cattolica o l'attività didattica alternativa
non possono concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma i
rispettivi docenti incaricati devono esprimere una propria specifica
valutazione relativamente all'interesse mostrato e al profitto ricavato
dall'insegnamento o dall'attività, che va ad aggiungersi alle altre
componenti che contribuiscono a creare il credito scolastico. Si veda a tal
riguardo l'art. 3 dell'OM
128/99, confermato dall'OM
126/00.
3. L'ora
di religione costituisce credito formativo?
No, perché le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti
formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. Si veda a
tale riguardo il D.M. 10.2.99, art.1.
4. Qual
è la posizione dell'Irc (insegnamento della religione cattolica) nel Piano
dell'offerta formativa di una scuola?
L'Irc deve comparire tra le discipline che concorrono alla determinazione
della quota nazionale obbligatoria del curricolo di ciascuna istituzione
scolastica e non può essere confuso con uno degli "insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi" di cui all'art.21, c.9, della legge 59/97, che
possono eventualmente offerti all'utenza. A norma dell'Accordo di
modificazione del Concordato (Legge 121/85) e della successiva Intesa tra
Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana (Dpr.751/85), infatti, solo l'utenza ha la facoltà di
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica,
mentre la scuola ha il dovere di assicurarne comunque la presenza nel
curricolo di istituto.
5. L'Irc
(insegnamento della religione cattolica) deve comparire nella certificazione
dell'obbligo di istruzione?
Si. Dal momento che l'Irc è disciplina appartenente al curricolo ordinario
delle scuole di ogni ordine e grado, deve comparire nella sezione del
certificato di cui al D.M. 70/2000, in cui viene ricostruito il curricolo
frequentato dallo studente che di esso si è avvalso
6.
L'insegnante di religione cattolica deve partecipare ai lavori della
commissione di esame nella scuola elementare?
Si, dal momento che le commissioni degli esami di licenza elementare sono
formate da tutti i docenti della classe. La presenza dell'insegnante
specificamente incaricato dell'Irc è necessaria anche per evitare disparità
di trattamento con le commissioni di classi in cui tale insegnamento è stato
impartito dall'insegnante ordinario, fermo restando che l'Irc non può essere
oggetto di esame
Fonte: istruzione.it
Scheda: Esami di
Stato ed IRC
a cura di Maurizio Serra
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