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Abbiamo
scritto....
Apprendiamo dal sito
della CISL Scuola che "a seguito di refusi contenuti nei modelli di
domanda e richieste di precisazioni in merito alla valutazione dei titoli,
segnalate anche per le vie brevi dalle OO.SS., l'Amministrazione ha
diramato la nota allegata con la quale sono forniti chiarimenti
sull'applicazione e interpretazione dell'O.M. 27/2008".
Vogliamo sottolineare che nel testo pubblicato è affermato
"che la domanda di mobilità è una facoltà riconosciuta agli
insegnanti e, quindi, deve essere presentata solo da coloro che sono
intenzionati ad ottenere un trasferimento in altra diocesi o un passaggio
di ruolo al diverso settore formativo. Tutti gli insegnanti di religione
cattolica di ruolo sono, invece, tenuti a compilare le apposite
dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di
servizio, del punteggio nella graduatoria regionale di cui all'art. 10, c.
4, della citata ordinanza."
[link esterno ad istruzione.it]
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