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Utilizzazioni del personale docente e ATA
per il prossimo anno scolastico: confermato la validità del CCNI del 6
giugno 2006 e dei chiarimenti
IRC, IdR e valutazione finale
24 gennaio 2007
10 gennaio 2007
Contratto
Accordo Integrativo del 5 giugno:
rimborsi
RSU ed IdR
Dalla Regione
Lombardia: Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio (art. 5, comma 5, lettera e, del CCNL
del comparto del personale della scuola).
Dalla Regione
Lazio: Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio
Dalla Regione
Sardegna: Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio
Utilizzazioni
del personale docente e ATA per il prossimo
anno scolastico: confermato la validità del CCNI del 6 giugno
2006 e dei chiarimenti
Apprendiamo dal sito
della CISL Scuola che in data 6 giugno 2007 è stato sottoscritto l'Accordo
che conferma per il prossimo anno scolastico la validità del CCNI del 6
giugno 2006 e dei chiarimenti con le note prot. 1776 del 14.6.2006, prot.
n. 1786 de1 15.6.2006, prot. 1853 del 23.6.2006 e prot. 2029 del 14.7.2006
circa le utilizzazioni del personale docente e ATA per l’a.s.
2007/08.
Ricordiamo in
particolare che nella nota prot. 1776 del 14.6.2006 era stato chiarito che
"gli insegnanti titolari di ruolo per l'insegnamento della religione
cattolica possono richiedere utilizzazione e/o assegnazione provvisoria
esclusivamente nell'ambito del solo insegnamento della religione
cattolica, nelle sue diverse articolazioni per settori formativi. La
predetta precisazione si rende necessaria a seguito di quesiti pervenuti.
In merito si precisa che, come previsto dall’art. 1 - comma 6 del
contratto sopraindicato, limitatamente alla utilizzazione nell’ambito
dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i
titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Al riguardo, si chiarisce che trattasi dei titoli di qualificazione
professionale richiesti dall’Intesa per l’insegnamento della religione
cattolica (e per la partecipazione al concorso di cui alla legge 186/2003)
e dell’elenco delle discipline ecclesiastiche e
delle facoltà ed istituti che rilasciano titoli accademici e di studio per
l’insegnamento della religione cattolica.
Gli insegnanti di religione cattolica possono far valere tali titoli con
riferimento ai punti D), E), F), G), sezione III – Titoli Generali della
tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle
utilizzazioni (allegato 1 del CCNI)".
La data di scadenza
per presentare la domanda è il 25 giugno 2007
Fonte: cislscuola.it

IRC,
IdR e valutazione finale
di Francesco Perez
Il sindacato della
Cgil-scuola sostiene, tramite una recente nota sulle “valutazioni
periodiche e finali degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica” (20 aprile 2007), l’irrilevanza della valutazione
dell'insegnante di religione cattolica, soprattutto in sede di scrutinio
finale.
È senz’altro una posizione ideologica che tiene conto, solo in parte,
della normativa vigente.
Ricordiamo, innanzitutto, la legge n.121/1985. Essa, infatti, stabilisce
che l'Insegnamento della Religione Cattolica è impartito nel "quadro delle
finalità della scuola" ed è "compreso tra gli altri insegnamenti del piano
didattico, con pari dignità culturale".
La CGIL-scuola (“…la legge 121/85 di applicazione del Concordato fra Stato
e chiesa cattolica regola l’organizzazione da parte dello Stato
dell’insegnamento della religione cattolica per chi lo richieda senza
discriminazioni per chi intenda non avvalersene…”) non distingue, nella
sua nota, l’aspetto organizzativo dell'insegnamento della religione
cattolica con quello prettamente didattico relativo alla valutazione per
gli studenti che hanno scelto di avvalersi di tale insegnamento.
Se uno studente decide di avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica, che è una materia scolastica curricolare con dignità formativa
e culturale equivalente a quella delle altre discipline (cfr. le sentenze
della Corte Costituzionale: 203/89, 13/91 e 290/92), ha diritto ad una
valutazione identica a quella degli altri studenti anche se “in luogo di
voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla
famiglia… una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla
pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue
l’insegnamento e il profitto che ne ritrae” (cfr. D.Lvo 297/94, art.309,
comma 4).
Il voto dell’Insegnante di Religione non può essere messo in discussione
anche se, nello scrutinio finale, è determinante e “diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale” (cfr. Dpr 23-6-1990, n.202, art.2.7). La
Cgil-scuola manifesta un’interpretazione restrittiva. Diversi organismi
della giustizia amministrativa, invece, hanno evidenziato la piena
capacità deliberativa del docente di religione cattolica in seno allo
scrutinio finale del Consiglio di classe (sentenza n.5 del 5/1/1994 del
TAR - Puglia sez. Lecce; ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del TAR di
Catania; ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Sicilia; sentenza TAR - Veneto n.2466 del
11/12/1998).
Perfino il TAR della Toscana ha emesso una sentenza favorevole al ruolo
determinante dell'Insegnamento della Religione Cattolica: “le decisioni
del Consiglio di classe adottata senza il voto determinante del docente di
religione devono ritenersi illegittime e vanno pertanto rinnovate” (cfr.
sentenza n.1089 del 10/12/1998 del TAR - Toscana).
L'attuale Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni ha recentemente
rilevato: “I docenti che svolgono l’Insegnamento della Religione Cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di
attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche
e formative alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica,
limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime” (O.M.15/3/2007,
n.26, art.8, comma 13).
L’anno scolastico sta per finire e, per evitare ulteriori dimenticanze, si
ricorda che i prospetti degli scrutini finali, affissi all’albo della
scuola, devono riportare sia la valutazione dell’Insegnamento della
Religione Cattolica che quella per le attività didattiche alternative (cfr.
CM156/87) e nella carriera scolastica dello studente, riportata nella
certificazione finale, deve essere presente, in quanto disciplina
curricolare, anche l’Insegnamento della Religione Cattolica.
Francesco Perez

Apprendiamo dal sito della CISL Scuola che "con la nota
prot. n. 1225 del 24.1.2007 - diretta a tutti gli uffici
periferici dell'Amministrazione - la Direzione Generale del
Personale del MPI comunica che il Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) ha proceduto alla trasmissione dei dati
corretti relativi all'importo dell'"assegno personale"
spettante ai docenti di religione assunti in ruolo a decorrere
dal 1° settembre 2006"
Leggi la nota
Fonte: CISL
Scuola.

Apprendiamo dal sito
della CISL Scuola in data 10 gennaio 2007 che il
Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione si
sta attrezzando per realizzare la
gestione giuridica degli Insegnanti di Religione.
In particolare è riportato che "con
la nota prot. n. 4612 del 21.12.2006, infatti, si comunica ai
Direttori Regionali e ai Dirigenti Provinciali la
"disponibilità a sistema" delle procedure per la definizione
delle pratiche di riscatto e computo - ancora giacenti presso
gli Uffici Scolastici Provinciali - degli Insegnanti di
Religione.
La nota 4612/06 anticipa, altresì, la prossima disponibilità
di altre funzioni per il trattamento giuridico di tali docenti
(quelle relative allo specifico programma per la ricostruzione
di carriera di quanti, immessi in ruolo, hanno superato il
periodo di prova)."
Leggi la nota
in formato .pdf
Fonte CISL
scuola
Rimborso
autoaggiornamento professionale
Nell’accordo del 5 giugno scorso sul contratto di
lavoro della scuola, è stato previsto un rimborso delle spese sostenute
per l'aggiornamento professionale. Tale novità nel settore scolastico si
applica a tutto il personale docente –compresi gli insegnanti di
religione- e dovrebbe concretizzarsi in circa 35 euro pro capite.
La tipologia dei rimborsi ammessi per l'anno 2002 è limitata a questi
eventi:
a) iniziative di formazione promosse da enti accreditati o
qualificati (Dm 177/2000)
b) corsi di specializzazione universitaria (master, borse dì
ricerca ecc.)
c) acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste
specializzate
d) acquisto di software didattici
e) abbonamenti a siti telematici e canoni
f) stages presso aziende.
Per ottenere il rimborso gli insegnanti dovranno indirizzare la richiesta
al dirigente della sede di servizio entro il prossimo 31 dicembre. La
scuola avrà poi tempo 60 giorni per disporre il rimborso delle spese
debitamente documentate, ma non potrà interferire con sue valutazioni, sul
tipo o sulla qualità delle iniziative scelte dal docente per il suo
aggiornamento.
Ricordiamo che trattandosi di un benefit personale, il rimborso a piè di
lista col limite di una quota unitaria per docente sono esenti da ritenute
fiscali e previdenziali.
Fonte: Avvenire, 14 luglio 2002
Riportiamo in allegato la Direttiva
n. 70 del 17 giugno 2002 applicativa dell'accordo sull'autoaggiornamento
sottoscritto il 5 giugno 2002. Ricordiamo che tale direttiva diventa
applicabile a seguito della registrazione della Corte dei Conti in data 10
luglio 2002. SCARICA

Dalla lombardia: Contratto
Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio (art. 5, comma 5, lettera e, del CCNL del comparto del
personale della scuola).
Per quanto riguarda
i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio (150 ore) stipulato in data 29/11/2002
tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni
sindacali del comparto scuola, è stato precisato in data 4
dicembre 2002 dalla circolare circolare n. 27 (prot.n.47866)
che tale diritto è esteso anche al "personale
docente e ATA con contratto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i
docenti di Religione, stipulato fino al termine dell’anno
scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche per l’intero
orario di cattedra o di servizio o per orario inferiore a quello di
cattedra o di servizio".
In particolare leggiamo:
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
Ufficio Affari Generali
CIRCOLARE n. 27
Prot.n.47866
Milano 4 dicembre 2002
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE STATALI
DI OGNI ORDINE E GRADO
MILANO E PROVINCIA - Loro Sedi
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Loro Sedi
ALL’ALBO - Sede
OGGETTO: Contratto Decentrato
Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio (art. 5, comma 5, lettera e, del CCNL del comparto del personale
della scuola).
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. e
con preghiera della più ampia diffusione fra tutto il personale
dipendente, anche mediante affissione all’albo dei rispettivi uffici, si
trasmette in allegato copia del
Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio (150 ore) stipulato in data 29/11/2002
tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni
sindacali del comparto scuola.
Nell’evidenziare che con il nuovo Contratto Decentrato Regionale il
diritto a fruire dei permessi di studio è esteso anche al personale
docente e ATA con nomina a tempo determinato fino al termine dell’anno
scolastico o fino al termine delle attività didattica per orario inferiore
a quello di cattedra o di servizio, si riepilogano di seguito le categorie
del personale scolastico ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo
studio previsti dall’art. 3 del D.P.R. 9 agosto 1988, n. 395 e dall’art.
5, comma 5, lett. e) del CCNL del comparto del personale della scuola:
1) Personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato
per l’intero orario di cattedra o di servizio o con rapporto di lavoro
a tempo parziale;
2) Personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo determinato,
ivi compresi i docenti di Religione, stipulato fino al termine
dell’anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche per
l’intero orario di cattedra o di servizio o per orario inferiore a quello
di cattedra o di servizio.
Va da sé che il personale
docente e ATA che presta servizio con orario inferiore a quello di
cattedra o a quello di servizio ha titolo a usufruire dei permessi per il
diritto allo studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative
rese (a titolo esemplificativo, un docente della scuola secondaria che
presta servizio 9 ore settimanali avrà titolo a fruire nell’arco dell’anno
di complessive 75 ore di permessi di studio).
Resta escluso dalla fruizione dei permessi di studio il personale
docente e ATA in servizio con contratto a tempo determinato stipulato con
il Dirigente Scolastico per la sostituzione temporanea del titolare
assente.
Ferma restando la validità delle domande già prodotte nei termini, si
evidenzia che in via transitoria, tenuto conto delle innovazioni
introdotte dalla nuova disciplina contrattuale, il personale scolastico
che ne ha titolo potrà presentare domanda di fruizione dei permessi di
studio per l’anno 2003 entro il termine perentorio del 20 dicembre
2002.
Al riguardo si reputa opportuno rammentare che nella domanda, redatta
in carta semplice secondo
il facsimile allegato e trasmessa per il tramite gerarchico,
gli interessati devono riportare i seguenti dati:
· cognome, nome, data, luogo di nascita e titolo di studio posseduto;
· ruolo di appartenenza, anzianità di servizio e istituzione scolastica in
cui prestano servizio;
· università, scuola o istituto presso cui sono iscritti e anno di corso
frequentato;
· corsi che si intendono frequentare (non saranno prese in considerazione
le richieste di fruizione di permessi di studio motivate con la sola
esigenza di preparazione della tesi di laurea e/o per lo svolgimento di
colloqui necessari al lavoro di stesura della tesi. Si rammenta, con
l’occasione, che per la concessione dei permessi per il sostenimento
dell’esame di laurea valgono le disposizioni previste nel contratto
provinciale per i restanti esami).
Si sottolinea in particolare la necessità che i Dirigenti Scolastici
appongano formale “visto” sulle domande prodotte dal dipendente personale
ad attestazione di quanto dichiarato dagli interessati in ordine alla
posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) e all’orario
di servizio prestato. Sarà inoltre opportuno conservare agli atti della
scuola copia delle istanze prodotte anche al fine di accertare, all’atto
della concessione dei permessi di studio, che gli stessi siano richiesti
per la frequenza dei corsi indicati nella domanda.
Si fa infine presente che, avuto riguardo alla riapertura dei termini per
la presentazione delle domande, gli elenchi del personale avente titolo a
fruire per l’anno 2003 dei permessi straordinari retribuiti per motivi di
studio saranno pubblicati il 15 gennaio 2003 anche su questo sito.
IL DIRIGENTE
Dr. Antonio Zenga
Fonte:
http://www.milano.istruzione.lombardia.it/index.html

Dalla Regione Lazio:
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DIRIGENTE
SCOLASTICO, DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
L'anno 2002, il giorno
12 del mese di dicembre, in Roma presso i locali dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio di Via Pianciani, 32, in sede di negoziazione
decentrata a livello regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione
decentrata a livello regionale
ED
i rappresentanti della delegazione sindacale a livello
regionale
Visto l'art.3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della
scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi
straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
Visti il CCNL 4/8/1995 del personale della scuola art. 5 comma 5 lettera
e), e il CCNL 26/5/1999 art. 4 comma 2 lettera b), nei quali si prevede
che a seguito di contrattazione siano definiti i criteri per la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio;
Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i
permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato
VIENE STIPULATO
il presente contratto
collettivo decentrato regionale sui criteri per la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio, per il personale Dirigente Scolastico,
Docente, Educativo ed ATA che sostituisce tutti gli accordi sottoscritti
negli anni precedenti a livello provinciale.
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica a tutto il personale delle istituzioni
scolastiche del Lazio con contratto a tempo indeterminato e determinato,
quest'ultimo, con contratto sia fino al 31 agosto che a quello delle
lezioni, appartenente alla qualifica docente, educativa, A.T.A. e
dirigenza scolastica, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica.
ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE
Il Direttore Regionale, tramite i Dirigenti Scolastici, garantisce
annualmente l'informazione a tutto il personale circa la possibilità di
usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore
individuali. Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente
effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del presente contratto,
sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita
circolare.
ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE
Per quanto riguarda il personale dirigente scolastico il numero dei
beneficiari dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il
3% della dotazione organica regionale determinata dalla somma delle
rispettive consistenze provinciali, mentre per quanto riguarda il
personale docente, educativo ed a.t.a., il numero dei beneficiari dei
permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia
complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale adeguata alle
situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga
dal Direttore Generale) con l'integrazione del numero di posti rapportato
a 18 ore, relativi all'insegnamento della religione cattolica e del numero
dei docenti eventualmente in esubero.
Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito
provinciale, sulla base della consistenza organica del personale dirigente
scolastico, del personale docente distinto per grado d'istruzione, del
personale educativo, del personale ATA considerato complessivamente senza
distinzione di profilo professionale.
Il Direttore Regionale, quindi, per ogni provincia determina, con proprio
atto da affiggere all'albo della direzione regionale, entro il 15 ottobre
di ciascun anno, sulla base di quanto predetto, il numero complessivo dei
permessi retribuiti concedibili al personale dirigente scolastico,
personale docente distinto per grado d'istruzione, personale educativo,
personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo
professionale.
Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini scolastici
nell'ambito di ciascuna provincia fossero superiori ai contingenti
determinati secondo i criteri di cui sopra, si provvede automaticamente ad
aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote
iniziali, riducendo quelli non impegnati, purchè non venga superata la
percentuale del 3%.
In tale ambito provinciale, così come nel successivo regionale, le
eventuali eccedenze risultanti dal contingente riferito ai dirigenti
scolastici, non potranno essere diversamente distribuite ed utilizzate in
considerazione del fatto che la dotazione organica di tale personale è
regionale e non provinciale.
Nal caso in cui in ciascuna provincia dopo la fase sopra indicata si
determini una carenza oppure una eccedenza di permessi per il diritto allo
studio rispetto agli aspiranti, si procederà in ambito regionale ad una
compensazione applicando i seguenti criteri:
a.
rispetto del limite del 3% derivante dalla
somma dei rispettivi contingenti complessivi provinciali;
b.
l'eventuale eccedenza sarà distribuita in
maniera proporzionale al numero degli aspiranti non soddisfatti di ogni
singola provincia interessata;
c.
nell'ambito di ciascuna provincia nel caso in cui i posti ulteriormente
assegnati non risultassero sufficienti per soddisfare tutte le esigenze
dei vari ordini di scuole e/o profili, si procederà analogamente con il
criterio proporzionale indicato al precedente punto b). Il Dirigente di
ciascun C.S.A. interessato pubblicherà all'Albo il numero degli ulteriori
posti ottenuti con l'indicazione della loro distribuzione, provvedendo ad
integrare gli originari elenchi degli aventi diritto. Le eventuali
compensazioni in ambito regionale tra province saranno recepite da un
nuovo provvedimento regionale attestante l'assegnazione conclusiva dei
contingenti provinciali dei permessi.
ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande concernenti la fruizione dei permessi da parte dei Dirigenti
Scolastici vanno inoltrate dai medesimi direttamente all'Ufficio X (Area
8) dell'U.S.R. per il Lazio entro il 15 novembre di ogni anno.
Le domande del personale docente, educativo ed a.t.a., indirizzate ai
rispettivi C.S.A. dell'U.S.R. per il Lazio, tramite il Dirigente
Scolastico della sede di servizio, vanno presentate entro il 15 novembre
di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici trasmettono tali domande ai C.S.A.
entro il 20 novembre.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a
tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa istanza
entro 5 giorni dalla stipula del contratto.
ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
La domanda redatta in carta semplice, oltre alla esplicita richiesta di
concessione dei permessi, deve contenere:
a.
nome , cognome(da nubile per le coniugate),
luogo e data di nascita;
b.
tipo di corso da frequentare;
c.
durata dei
permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al
prevedibile impegno di frequenza e sostenimento degli esami;
d.
sede di
servizio;
e.
ruolo di appartenenza per il personale
dirigente e docente , profilo professionale per il personale A.T.A.;
f.
anzianità
complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto e riconoscibile ai
fini della ricostruzione di carriera. Per gli insegnanti di religione va
indicato il numero degli anni di insegnamento prestati con orario di
cattedra;
g.
gli
insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo
determinato indicheranno il numero degli anni di servizio prestati;
h.
gli
eventuali anni di permessi già fruiti per diritto allo studio, con
l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero
di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della
condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo
stesso tipo di corso.
L'anzianità di servizio
può essere documentata anche con dichiarazione personale, resa ai sensi
della legge 4/1/1968 , n°15 e successive modifiche e integrazioni. La
domanda deve essere sottoscritta dall'interessato.
ART. 6 CONCESSIONE
DEI PERMESSI
Il Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i
Dirigenti dei C.S.A., ricevute le domande, redigono le graduatorie dei
richiedenti distinte secondo i criteri di cui all'art. 3, sulla base dei
seguenti parametri, indicati in ordine di priorità :
1.
frequenza
di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio proprio della
qualifica di appartenenza;
2.
frequenza
di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione
secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o titolo
equipollente), triennale o specialistica;
3.
frequenza
di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica
professionale e di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento
pubblico , ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su
posti di sostegno e i corsi di riconversione professionale;
4.
frequenza
di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi
post-universitari, purché previsti dagli Statuti delle Università statali
o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della
legge 341/90.
5.
frequenza
di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari
grado a quello già posseduto( ad es. seconda laurea);
6.
anzianità
di ruolo;
7.
età;
8.
a parità
di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai
usufruito dei permessi.
Nell'ambito degli
aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 2) quelli in corso
precedono quelli fuori corso.
Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli iscritti ad altri corsi
di studio potranno beneficiare di permessi oltre il numero di anni
previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio.
Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto
dall'ordinamento universitario o a quello previsto dall'ordinamento del
singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le
richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall'art.
3 del D.P.R. 395/1988.
Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale
docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato.
I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente
determinato.
Le graduatorie vengono pubblicate, rispettivamente, all'albo dell'U.S.R. e
dei C.S.A. entro il 15 dicembre di ogni anno, con contestuale
comunicazione alle istituzioni scolastiche.
I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti
per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell'anno il passaggio
o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanto riguarda il personale ATA
di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche
superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.
ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto, Il
Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i Dirigenti
dei C.S.A. individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti
comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l'elenco di tutti gli
aventi diritto, affinché vengano predisposti i provvedimenti formali di
concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici. Per la
concessione dei permessi ai Dirigenti Scolastici provvede il Dirigente
dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.
L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'albo, rispettivamente,
dell'U.S.R. per il Lazio e dei C.S.A.
ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI
I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali
per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni (anche proposte
con il sistema della formazione a distanza), per tutte le attività
connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a
quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o
di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o
attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.
Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario
inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato
fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni
lavorative rese.
Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un' efficace
organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente
Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.
ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere
articolata:
a) permessi orari -
utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio; b) permessi
giornalieri - utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio; c)
cumulo dei permessi di cui al punto b). L'esercizio del diritto deve
essere garantito mediante la riorganizzazione dell'orario e/o del servizio
e/o con sostituzione. Al fine di contemperare il diritto allo studio dei
soggetti di cui all'art. 1 con l'analogo diritto degli studenti, dopo il
30 aprile i permessi non possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale
limitazione si applica al personale docente che opera nelle sole classi
terminali nelle quali sia previsto l'esame di stato, nonché
contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il
diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami, previsti dal
vigente C.C.N.L. Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha
titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di
lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.
ART. 10
CERTIFICAZIONE
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami
sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere
rilasciata dall' organo competente e presentata al Dirigente Scolastico,
subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il
31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.
Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la
certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.
La preparazione agli esami, prove e tesi, l'effettuazione di ricerche e
gli eventuali viaggi sono certificati con dichiarazione personale,
accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli
esami.
I Dirigenti Scolastici presenteranno la documentazione al Dirigente
dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.
Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per
trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al
Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti
verranno computati come aspettativa senza assegni.
Il personale beneficiario dei permessi straordinari per il diritto allo
studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art.
21 - comma 1, modificato dall'art. 49 lett. B comma I del CCNL 1999 - e
dell'art. 25 - comma 10 del CCNL 4.8.95.
ART. 11 SOSTITUZIONE
Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a
beneficiare dei permessi retribuiti, anche in presenza di cumulo, si
applicano le norme vigenti in materia di sostituzione del personale
scolastico.
ART. 12 RECLAMI E RICORSI
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami
per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al
giudice ordinario.
ART. 13 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il personale in caso di controversia individuale di lavoro può proporre
ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo
esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL del
18/10/2001, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso istituito
dal Direttore Regionale ovvero, in alternativa, il tentativo previsto
dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.
ART. 14 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto del
presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni
dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto.
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutto
il personale scolastico.
ART. 15 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO
Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e
rimane in vigore fino a nuova negoziazione.
E' consentito alle parti di richiederne, con lettera raccomandata, la
rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.
ART. 16 DIRITTO D'INFORMAZIONE
L'U.S.R. per il Lazio, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti,
direttamente oppure tramite i C.S.A., comunica alle OO.SS. il numero delle
richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale
docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo
professionale; comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei
corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
ART. 17 NORMA TRANSITORIA
In sede di prima applicazione, per i permessi di studio per il 2003,
·
i termini
di presentazione delle domande sono quelli fissati dalle circolari già
emanate dai CSA;
·
il
contingente previsto all'art. 3 dovrà essere determinato entro 7 giorni
dalla sottoscrizione del presente contratto;
·
la
pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 6 dovrà avvenire entro il
10/01/03;
·
il termine
per la presentazione dei reclami previsto all'art. 12 è ridotto a 2
giorni.
F.to Delegazione di parte sindacale
CGIL - Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL
F.to Delegazione di parte Pubblica
Fonte: www.lazio.istuzione.it
Ringraziamo per la segnalazione il collega Michele Manzo.

Dalla Regione Sardegna:
Contratto
Collettivo Decentrato Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio
(art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 1998/2001)
SOMMARIO
Art. 1: beneficiari del diritto.
Art. 2: finalità dei permessi.
Art. 3: determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto.
Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.
Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.
Art. 6: formazione delle graduatorie.
Art. 7: emanazione dei provvedimenti.
Art. 8: durata e modalità di fruizione dei permessi.
Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.
Art. 10: giustificazione dei permessi.
Art. 11: informazione.
Art. 12: esame congiunto.
Art. 13: interpretazione autentica.
Art. 14: validità dell’accordo.
Contratto Collettivo Decentrato Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio
( art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 1998/2001)
L'anno 2002, il giorno 8, il mese di
novembre, in Cagliari, presso la sede della Direzione Scolastica Regionale
della Sardegna, in sede di contrattazione decentrata regionale,
VISTO il D.L.vo n° 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il CCNL per il 2° biennio economico 2000/2001 sottoscritto in data
15/3/2001;
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in
data 26/51999, in particolare l’art. 4, comma 2 lett. b), che prevede la
trattativa decentrata in materia di criteri per la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio, e l’art. 21 comma 8 del C.C.N.L.1994/1997 come
riconfermato dall'art. 49 del C.C.N.L. 1998/2001;
VISTO l’art 3 del D.P.R. 395/88,
tra
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello
regionale
e
i rappresentanti delle delegazioni sindacali
SI STIPULA
il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
Art. 1: beneficiari del diritto.
1. 1. Può usufruire dei permessi il personale in servizio a tempo
indeterminato, compreso quello di cui agli art. 43 e 44 della L. 270/82, e
il personale a tempo determinato con contratto stipulato dal Dirigente del
C.S.A. e dal dirigente scolastico per un periodo superiore ai 5 mesi,
purché in servizio al 31 gennaio di ciascun anno, nonché il personale con
contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.
2. La fruizione del beneficio per il personale a tempo determinato è
subordinata al completo accoglimento delle domande del personale con
contratto a tempo indeterminato e con il riconoscimento di tutti i
benefici previsti nel presente C.C.D.P. e nel rispetto dei limiti ivi
previsti.
Art. 2: finalità dei permessi.
1. L’istituto dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ha come
finalità l’accrescimento del grado di formazione culturale e professionale
del dipendente e tale scopo costituisce anche interesse prioritario
dell’amministrazione scolastica, alla luce delle disposizioni
contrattuali.
Art. 3: determinazione del contingente regionale e modo di riparto.
1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può
superare complessivamente il 3% (tre per cento) delle unità complessive in
servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, va
considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica regionale
complessiva, a qualunque titolo composta, compreso, esemplificativamente,
l’eventuale personale in esubero, il numero di posti in deroga e il numero
di specialisti di religione cattolica.
3. Il contingente complessivo dei permessi è diviso proporzionalmente,
sulla base della rispettiva consistenza organica, fra:
a) dirigenti scolastici;
b) personale docente, distinto per gradi d’istruzione;
c) personale educativo;
d) personale ATA, distinto per profilo professionale.
4. La saturazione dell’aliquota complessiva del 3% può essere garantita
anche compensando aree professionali e ordini di scuola in cui si registra
scarsità di richiesta con una ridistribuzione, proporzionale alle quote
inizialmente previste, dei permessi tra il personale appartenente a
profili ove si manifesti una maggiore domanda non ancora soddisfatta.
Inoltre la saturazione dell’aliquota complessiva del 3% avviene su base
regionale con compensazioni, mediante ridistribuzione proporzionale, tra
province in cui si realizza scarsità di richiesta e province in cui si
manifesti una maggiore domanda non ancora soddisfatta
5. La Direzione Scolastica Regionale determinerà, entro il 15 ottobre
dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, con proprio
atto formale il numero complessivo, articolato ai sensi del comma 3, dei
permessi retribuiti concedibili per ogni anno solare.
6. Tale atto va affisso all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale, dei
C.S.A. e presso le sedi di Distretto e comunicato a tutte le scuole della
provincia e alle oo.ss.
Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.
1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo
studio indirizzata al Dirigente del C.S.A. deve essere presentata entro il
15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. Il personale inoltra la domanda per via gerarchica, tramite la propria
scuola di servizio, perché sia inviata al C.S.A.
3. Il personale con contratto a tempo determinato stipulato oltre il
termine di cui al 1° comma potrà presentare la relativa domanda entro i
dieci giorni successivi alla stipulazione del proprio contratto
individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, ferma
restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità
secondo il contingente come sopra determinato.
Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.
1. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla
esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di
cui all’art, 3 del DPR 395/88, i seguenti dati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) motivo di richiesta dei permessi, secondo quando previsto dai
successivi artt. 6 e 8;
c) durata dei permessi da utilizzare durante l’anno solare in relazione al
prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e/o della
preparazione e sostenimento degli esami;
d) ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente;
sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede
di servizio per il personale ATA;
e) anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato;
per il personale a tempo determinato estremi del contratto di lavoro e
indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento pregressi;
f) indicazione dell’eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un
numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero della
condizione di non avere mai usufruito precedentemente dei permessi per lo
stesso tipo di corso.
2. L’anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione
personale ai sensi della legge n° 15 del 4 gennaio 1968. Del pari, ai
sensi della medesima legge, l’iscrizione ai corsi può essere documentata
con autocertificazione, nell’attesa che sia esibita la documentazione
formale (certificato d’iscrizione).
3 E’ ammessa la regolarizzazione della domanda presentata entro i termini.
E’ accoglibile la domanda, fornita di motivazioni, presentata fuori dei
termini qualora
residui ancora disponibilità a seguito di scarsità di domande presentate,
ferma l’applicazione del comma 4 dell’art.3.
Art.6: formazione delle graduatorie.
1. Il Dirigente del C.S.A., ricevute le domande, formerà, entro il 30
novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più
graduatorie distinte dei richiedenti secondo le tipologie di personale di
cui al precedente art. 3, rispettando il seguente ordine di priorità:
a) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio
di istruzione primaria, secondaria o di un diploma di laurea (o titolo
equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi”;
b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio
proprio della qualifica di appartenenza;
c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di
qualificazione e di riqualificazione professionale, compresi i corsi di
specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, e quelli in ogni
modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico;
d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio
post-universitari;
e) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di
studio, compresi i corsi di Lingua Straniera della Scuola Elementare.
2. Nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente si terrà conto,
in ciascuna categoria, dell’anzianità di servizio dichiarata e,
subordinatamente, dell’età anagrafica.
3. I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto agli altri
richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corso di
studi. Successivamente, a parità di condizioni, saranno considerati con
precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso
tipo di corso.
4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o poliennale,
finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione
professionale, la cui frequenza può
dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all’art. 3
del DPR 395/88 come di seguito specificati:
a) corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti
dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli
indicati dagli art. 4, 6 e 8 della legge 341/90;
b) corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore
legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti
dall’ordinamento scolastico, compresi i Corsi di Lingua Straniera delle
Scuole Elementari.
5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all’albo del
C.S.A. e presso le sedi di Distretto e comunicate a tutte le scuole della
provincia. E’ ammesso ricorso in opposizione al Dirigente del C.S.A.,
utilizzando le stesse procedure per la presentazione delle domande,
sollecitamente trasmesso dalle scuole, avverso le suddette graduatorie
entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. Il ricorso
è deciso in via definitiva entro 5 giorni dal ricevimento dandone
comunicazione diretta all’interessato.
Art. 7: emanazione dei provvedimenti.
1. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere
predisposti, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello cui
si riferiscono i permessi dai dirigenti scolastici per il personale sulla
base delle autorizzazioni concesse dal Dirigente del C.S.A., fatto
chiaramente salvo il confronto tra beneficiari del diritto e dirigenti
scolastici di cui all’art. 8 per il concreto esercizio del diritto.
Art. 8: durata e modo di fruizione dei permessi.
1. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio
mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all’art. 21
comma 1 e dell’art. 25, comma 10 del C.C.N.L del 1994/97 come riconfermati
dall'art. 49 del C.C.N.L. 1998/2001.
2. I permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura
massima di 150 ore annue individuali. Essi sono fruibili dal 1 gennaio al
31 dicembre.
3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di
studi, per attività di studio dirette al sostenimento di esami, per tutte
quelle attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e
diplomi in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo di
studio legalmente riconosciuto.
4. Nell’ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo
necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
5. Il personale beneficiario del diritto deve con congruo anticipo (almeno
cinque giorni feriali prima dell’utilizzo) comunicare al dirigente
scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale,
di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di
frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il
raggiungimento della sede, e del tempo richiesto per lo studio e la
preparazione degli esami, ricerche e tesi di lauree o diplomi.
6. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere
così articolata:
a) permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di
servizio;
c) cumulo di permessi giornalieri.
7. Ferma la necessaria contrattazione di istituto sul diritto allo studio
lo specifico confronto circa le modalità di fruizione concreta del diritto
può, su richiesta del dipendente interessato, avvenire con la presenza
della RSU o del rappresentante sindacale cui si da mandato.
Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.
1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il
personale, a prescindere dall’ottenimento del beneficio previsto dal DPR
n° 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le
norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha
diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro e a un riadattamento
dell’organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la
preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di
lavoro straordinario neppure durante i giorni festivi e di riposo
settimanale.
2. Il diritto allo studio deve comunque essere garantito e non può essere
subordinato a qualsivoglia esigenza organizzativa addotta
dall’amministrazione. Il dirigente scolastico attiverà le idonee misure
organizzative atte a sopperire la temporanea assenza del personale,
secondo la normativa vigente, in primo luogo attraverso l’utilizzazione di
personale a disposizione, fino a comprendere la stipulazione di contratti
di lavoro a tempo determinato.
3 Trova applicazione il comma 7 del precedente art.8.
Art. 10: giustificazione dei permessi.
1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento
dell’esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio
subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare;
per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto
di assunzione.
2. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per
trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la documentazione al
dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine
dell’anno scolastico di riferimento.
3. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti
comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in
aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente
corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di
causa di forza maggiore.
4. Per la preparazione degli esami (ovviamente e indipendentemente dal
risultato dello stesso), per l’effettuazione di ricerche, e per gli
eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo
implicita nella certificazione relativa al
sostenimento degli esami o della frequenza. In particolare l’esibizione
preventiva del certificato di iscrizione o della dichiarazione personale
sostitutiva è elemento sufficiente per la fruizione dei permessi per le
ore di studio e di preparazione e a maggior ragione per godere delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.
5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario non sia
possibile presentare certificazione rilasciata dall’autorità competente, è
accettata la dichiarazione personale sotto la propria piena
responsabilità, salvo il controllo da parte dell’amministrazione con tutte
le conseguenze del caso.
Art. 11: informazione.
1. Annualmente il Direttore Scolastico Regionale, dopo una seduta di esame
congiunto da tenersi entro il mese di settembre di ogni anno, comunica
alle oo.ss. il numero complessivo dei permessi possibili corrispondente al
3% del personale in servizio; comunica altresì a quanto corrisponde il 3%
per ogni profilo e grado scolastico.
2. Comunica immediatamente, acquisite le domande dei richiedenti, il
numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda
il personale dirigente scolastico e docente e, per quanto riguarda il
personale ATA, per qualifica. Comunica inoltre, per tutto il personale, la
tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
3. Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della
scuola, l’Ufficio Scolastico Regionale, con apposita circolare, da inviare
annualmente ai Distretti e a tutte le istituzioni scolastiche e educative
della provincia con congruo anticipo, comunica tutti i termini e le
modalità previsti dal presente contratto nonché l’eventuale modello di
domanda, necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.
4. La Direzione Scolastica Regionale invierà ai Distretti e a tutte le
istituzioni scolastiche e educative il presente contratto che a cura dei
dirigenti scolastici sarà portato a conoscenza di tutto il personale della
scuola.
Art. 12: esame congiunto.
1. Allo scopo di valutare congiuntamente l’efficacia dei permessi
retribuiti rispetto alla finalità degli stessi il Dirigente del C.S.A. è
tenuto a richiedere alle scuole l’elenco del personale che nell’ultimo
quinquennio ha beneficiato dei permessi, la durata dei permessi e
l’eventuale titolo conseguito da parte del personale beneficiario.
Art. 13: interpretazione autentica.
1. In caso di controversie sull’interpretazione del testo dell’accordo
ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e
motivata, entro 7 giorni dalla stessa, un incontro per definire
consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio
della validità del contratto.
3. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni
scolastiche e ai Distretti secondo le procedure previste dal precedente
art.11.
Art.14: validità del contratto.
1. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data di
stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da
parte dei soggetti negoziali. Esso rimane in vigore fino alla stipula del
nuovo contratto collettivo decentrato regionale sulla stessa materia.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno
apportate a seguito di verifica richiesta dalle parti firmatarie entro il
15 settembre di ogni anno o saranno apportate a seguito di nuove e diverse
norme di legge e/o contrattuali.
3. La scadenza per la presentazione delle domande relativamente all’anno
solare 2003 è fissata al 10 dicembre 2002.
4. L’adempimento previsto nel comma 5 dell’art. 3 per l’anno solare 2003 è
fissato al 25 novembre 2002; quello previsto nel comma 1 dell’art. 6 è
fissato, per l’anno solare 2003, al 15 dicembre 2002.
5 Le parti convengono di verificare la possibilità che già dal prossimo
anno scolastico il periodo di godimento del diritto allo studio coincida
con il periodo temporale corrispondente all’anno scolastico.
Per le Organizzazioni Sindacali
CGIL Scuola
Peppino Loddo
Lucia Birocchi
Giovanni Sotgiu
CISL Scuola
Gigi Della Volpe
Enrico Frau UIL
Scuola
Giorgio Pillai
SNALS
Luciano Cariccia
Per la Parte Pubblica
Armando Pietrella
Enrico Tocco
Filippo Serra
Annaluce Meloni
Ringraziamo per la segnalazione il collega Maurizio Serra.
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