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Utilizzazioni del personale docente e ATA per il prossimo anno scolastico: confermato la validità del CCNI del 6 giugno 2006 e dei chiarimenti

IRC, IdR e valutazione finale

24 gennaio 2007

10 gennaio 2007

Contratto

Accordo Integrativo del 5 giugno:
rimborsi

RSU ed IdR

Dalla Regione Lombardia: Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art. 5, comma 5, lettera e, del CCNL del comparto del personale della scuola).

Dalla Regione Lazio: Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio

Dalla Regione Sardegna: Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio


 Utilizzazioni del personale docente e ATA per il prossimo anno scolastico: confermato la validità del CCNI del 6 giugno 2006 e dei chiarimenti

Apprendiamo dal sito della CISL Scuola che in data 6 giugno 2007 è stato sottoscritto l'Accordo che conferma per il prossimo anno scolastico la validità del CCNI del 6 giugno 2006 e dei chiarimenti con le note prot. 1776 del 14.6.2006, prot. n. 1786 de1 15.6.2006, prot. 1853 del 23.6.2006 e prot. 2029 del 14.7.2006 circa  le utilizzazioni del personale docente e ATA per l’a.s. 2007/08.

Ricordiamo in particolare che nella nota prot. 1776 del 14.6.2006 era stato chiarito che "gli insegnanti titolari di ruolo per l'insegnamento della religione cattolica possono richiedere utilizzazione e/o assegnazione provvisoria esclusivamente nell'ambito del solo insegnamento della religione cattolica, nelle sue diverse articolazioni per settori formativi. La predetta precisazione si rende necessaria a seguito di quesiti pervenuti.
In merito si precisa che, come previsto dall’art. 1 - comma 6 del contratto sopraindicato, limitatamente alla utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riguardo, si chiarisce che trattasi dei titoli di qualificazione professionale richiesti dall’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica (e per la partecipazione al concorso di cui alla legge 186/2003) e dell’elenco delle discipline ecclesiastiche e
delle facoltà ed istituti che rilasciano titoli accademici e di studio per l’insegnamento della religione cattolica.
Gli insegnanti di religione cattolica possono far valere tali titoli con riferimento ai punti D), E), F), G), sezione III – Titoli Generali della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni (allegato 1 del CCNI)
".

La data di scadenza per presentare la domanda è il 25 giugno 2007

Fonte: cislscuola.it


 IRC, IdR e valutazione finale
di Francesco Perez

Il sindacato della Cgil-scuola sostiene, tramite una recente nota sulle “valutazioni periodiche e finali degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica” (20 aprile 2007), l’irrilevanza della valutazione dell'insegnante di religione cattolica, soprattutto in sede di scrutinio finale.

È senz’altro una posizione ideologica che tiene conto, solo in parte, della normativa vigente.
Ricordiamo, innanzitutto, la legge n.121/1985. Essa, infatti, stabilisce che l'Insegnamento della Religione Cattolica è impartito nel "quadro delle finalità della scuola" ed è "compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale".
La CGIL-scuola (“…la legge 121/85 di applicazione del Concordato fra Stato e chiesa cattolica regola l’organizzazione da parte dello Stato dell’insegnamento della religione cattolica per chi lo richieda senza discriminazioni per chi intenda non avvalersene…”) non distingue, nella sua nota, l’aspetto organizzativo dell'insegnamento della religione cattolica con quello prettamente didattico relativo alla valutazione per gli studenti che hanno scelto di avvalersi di tale insegnamento.
Se uno studente decide di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, che è una materia scolastica curricolare con dignità formativa e culturale equivalente a quella delle altre discipline (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale: 203/89, 13/91 e 290/92), ha diritto ad una valutazione identica a quella degli altri studenti anche se “in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia… una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae” (cfr. D.Lvo 297/94, art.309, comma 4).

Il voto dell’Insegnante di Religione non può essere messo in discussione anche se, nello scrutinio finale, è determinante e “diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” (cfr. Dpr 23-6-1990, n.202, art.2.7). La Cgil-scuola manifesta un’interpretazione restrittiva. Diversi organismi della giustizia amministrativa, invece, hanno evidenziato la piena capacità deliberativa del docente di religione cattolica in seno allo scrutinio finale del Consiglio di classe (sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce; ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del TAR di Catania; ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia; sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998).
Perfino il TAR della Toscana ha emesso una sentenza favorevole al ruolo determinante dell'Insegnamento della Religione Cattolica: “le decisioni del Consiglio di classe adottata senza il voto determinante del docente di religione devono ritenersi illegittime e vanno pertanto rinnovate” (cfr. sentenza n.1089 del 10/12/1998 del TAR - Toscana).

L'attuale Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni ha recentemente rilevato: “I docenti che svolgono l’Insegnamento della Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime” (O.M.15/3/2007, n.26, art.8, comma 13).

L’anno scolastico sta per finire e, per evitare ulteriori dimenticanze, si ricorda che i prospetti degli scrutini finali, affissi all’albo della scuola, devono riportare sia la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica che quella per le attività didattiche alternative (cfr. CM156/87) e nella carriera scolastica dello studente, riportata nella certificazione finale, deve essere presente, in quanto disciplina curricolare, anche l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Francesco Perez


Apprendiamo dal sito della CISL Scuola che "con la nota prot. n. 1225 del 24.1.2007 - diretta a tutti gli uffici periferici dell'Amministrazione - la Direzione Generale del Personale del MPI comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha proceduto alla trasmissione dei dati corretti relativi all'importo dell'"assegno personale" spettante ai docenti di religione assunti in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2006"

Leggi la nota

Fonte: CISL Scuola.


Apprendiamo dal sito della CISL Scuola in data 10 gennaio 2007 che il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione si sta attrezzando per realizzare la gestione giuridica degli Insegnanti di Religione.
In particolare è riportato che "con la nota prot. n. 4612 del 21.12.2006, infatti, si comunica ai Direttori Regionali e ai Dirigenti Provinciali la "disponibilità a sistema" delle procedure per la definizione delle pratiche di riscatto e computo - ancora giacenti presso gli Uffici Scolastici Provinciali - degli Insegnanti di Religione.
La nota 4612/06 anticipa, altresì, la prossima disponibilità di altre funzioni per il trattamento giuridico di tali docenti (quelle relative allo specifico programma per la ricostruzione di carriera di quanti, immessi in ruolo, hanno superato il periodo di prova).
"

Leggi la nota in formato .pdf

Fonte CISL scuola

 


 

Rimborso autoaggiornamento professionale

Nell’accordo del 5 giugno scorso sul contratto di lavoro della scuola, è stato previsto un rimborso delle spese sostenute per l'aggiornamento professionale. Tale novità nel settore scolastico si applica a tutto il personale docente –compresi gli insegnanti di religione- e dovrebbe concretizzarsi in circa 35 euro pro capite.
La tipologia dei rimborsi ammessi per l'anno 2002 è limitata a questi eventi:
a) iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati (Dm 177/2000)
b) corsi di specializzazione universitaria (master, borse dì ricerca ecc.)
c) acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate
d) acquisto di software didattici
e) abbonamenti a siti telematici e canoni
f) stages presso aziende.
Per ottenere il rimborso gli insegnanti dovranno indirizzare la richiesta al dirigente della sede di servizio entro il prossimo 31 dicembre. La scuola avrà poi tempo 60 giorni per disporre il rimborso delle spese debitamente documentate, ma non potrà interferire con sue valutazioni, sul tipo o sulla qualità delle iniziative scelte dal docente per il suo aggiornamento.
Ricordiamo che trattandosi di un benefit personale, il rimborso a piè di lista col limite di una quota unitaria per docente sono esenti da ritenute fiscali e previdenziali.
Fonte: Avvenire, 14 luglio 2002
 

Riportiamo in allegato la Direttiva n. 70 del 17 giugno 2002 applicativa dell'accordo sull'autoaggiornamento sottoscritto il 5 giugno 2002. Ricordiamo che tale direttiva diventa applicabile a seguito della registrazione della Corte dei Conti in data 10 luglio 2002. SCARICA


Dalla lombardia: Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art. 5, comma 5, lettera e, del CCNL del comparto del personale della scuola).

Per quanto riguarda i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (150 ore) stipulato in data 29/11/2002 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola, è stato precisato in data 4 dicembre 2002 dalla circolare circolare n. 27 (prot.n.47866) che tale diritto è esteso anche al "personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i docenti di Religione, stipulato fino al termine dell’anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche per l’intero orario di cattedra o di servizio o per orario inferiore a quello di cattedra o di servizio".

In particolare leggiamo:

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO

Ufficio Affari Generali

CIRCOLARE n. 27
Prot.n.47866
Milano 4 dicembre 2002

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI
DI OGNI ORDINE E GRADO
MILANO E PROVINCIA - Loro Sedi

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Loro Sedi

ALL’ALBO - Sede

OGGETTO: Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art. 5, comma 5, lettera e, del CCNL del comparto del personale della scuola).

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. e con preghiera della più ampia diffusione fra tutto il personale dipendente, anche mediante affissione all’albo dei rispettivi uffici, si trasmette in allegato copia del Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (150 ore) stipulato in data 29/11/2002 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola.
Nell’evidenziare che con il nuovo Contratto Decentrato Regionale il diritto a fruire dei permessi di studio è esteso anche al personale docente e ATA con nomina a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattica per orario inferiore a quello di cattedra o di servizio, si riepilogano di seguito le categorie del personale scolastico ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio previsti dall’art. 3 del D.P.R. 9 agosto 1988, n. 395 e dall’art. 5, comma 5, lett. e) del CCNL del comparto del personale della scuola:
1) Personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’intero orario di cattedra o di servizio o con rapporto di lavoro a tempo parziale;
2) Personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i docenti di Religione, stipulato fino al termine dell’anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche per l’intero orario di cattedra o di servizio o per orario inferiore a quello di cattedra o di servizio.

Va da sé che il personale docente e ATA che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra o a quello di servizio ha titolo a usufruire dei permessi per il diritto allo studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese (a titolo esemplificativo, un docente della scuola secondaria che presta servizio 9 ore settimanali avrà titolo a fruire nell’arco dell’anno di complessive 75 ore di permessi di studio).
Resta escluso dalla fruizione dei permessi di studio il personale docente e ATA in servizio con contratto a tempo determinato stipulato con il Dirigente Scolastico per la sostituzione temporanea del titolare assente.
Ferma restando la validità delle domande già prodotte nei termini,
si evidenzia che in via transitoria, tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla nuova disciplina contrattuale, il personale scolastico che ne ha titolo potrà presentare domanda di fruizione dei permessi di studio per l’anno 2003 entro il termine perentorio del 20 dicembre 2002.
Al riguardo si reputa opportuno rammentare che nella domanda, redatta in carta semplice secondo il facsimile allegato e trasmessa per il tramite gerarchico, gli interessati devono riportare i seguenti dati:
· cognome, nome, data, luogo di nascita e titolo di studio posseduto;
· ruolo di appartenenza, anzianità di servizio e istituzione scolastica in cui prestano servizio;
· università, scuola o istituto presso cui sono iscritti e anno di corso frequentato;
· corsi che si intendono frequentare (non saranno prese in considerazione le richieste di fruizione di permessi di studio motivate con la sola esigenza di preparazione della tesi di laurea e/o per lo svolgimento di colloqui necessari al lavoro di stesura della tesi. Si rammenta, con l’occasione, che per la concessione dei permessi per il sostenimento dell’esame di laurea valgono le disposizioni previste nel contratto provinciale per i restanti esami).
Si sottolinea in particolare la necessità che i Dirigenti Scolastici appongano formale “visto” sulle domande prodotte dal dipendente personale ad attestazione di quanto dichiarato dagli interessati in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) e all’orario di servizio prestato. Sarà inoltre opportuno conservare agli atti della scuola copia delle istanze prodotte anche al fine di accertare, all’atto della concessione dei permessi di studio, che gli stessi siano richiesti per la frequenza dei corsi indicati nella domanda.
Si fa infine presente che, avuto riguardo alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, gli elenchi del personale avente titolo a fruire per l’anno 2003 dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio saranno pubblicati il 15 gennaio 2003 anche su questo sito.

IL DIRIGENTE
Dr. Antonio Zenga

Fonte: http://www.milano.istruzione.lombardia.it/index.html

 


Dalla Regione Lazio:
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

L'anno 2002, il giorno 12 del mese di dicembre, in Roma presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via Pianciani, 32, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

TRA

 

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

ED

 

i rappresentanti della delegazione sindacale a livello regionale

Visto l'art.3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

Visti il CCNL 4/8/1995 del personale della scuola art. 5 comma 5 lettera e), e il CCNL 26/5/1999 art. 4 comma 2 lettera b), nei quali si prevede che a seguito di contrattazione siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato

VIENE STIPULATO

il presente contratto collettivo decentrato regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale Dirigente Scolastico, Docente, Educativo ed ATA che sostituisce tutti gli accordi sottoscritti negli anni precedenti a livello provinciale.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica a tutto il personale delle istituzioni scolastiche del Lazio con contratto a tempo indeterminato e determinato, quest'ultimo, con contratto sia fino al 31 agosto che a quello delle lezioni, appartenente alla qualifica docente, educativa, A.T.A. e dirigenza scolastica, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica.

ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE

Il Direttore Regionale, tramite i Dirigenti Scolastici, garantisce annualmente l'informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali. Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del presente contratto, sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE

Per quanto riguarda il personale dirigente scolastico il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica regionale determinata dalla somma delle rispettive consistenze provinciali, mentre per quanto riguarda il personale docente, educativo ed a.t.a., il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale adeguata alle situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga dal Direttore Generale) con l'integrazione del numero di posti rapportato a 18 ore, relativi all'insegnamento della religione cattolica e del numero dei docenti eventualmente in esubero.
Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, sulla base della consistenza organica del personale dirigente scolastico, del personale docente distinto per grado d'istruzione, del personale educativo, del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale.
Il Direttore Regionale, quindi, per ogni provincia determina, con proprio atto da affiggere all'albo della direzione regionale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sulla base di quanto predetto, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili al personale dirigente scolastico, personale docente distinto per grado d'istruzione, personale educativo, personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale.
Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini scolastici nell'ambito di ciascuna provincia fossero superiori ai contingenti determinati secondo i criteri di cui sopra, si provvede automaticamente ad aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, purchè non venga superata la percentuale del 3%.
In tale ambito provinciale, così come nel successivo regionale, le eventuali eccedenze risultanti dal contingente riferito ai dirigenti scolastici, non potranno essere diversamente distribuite ed utilizzate in considerazione del fatto che la dotazione organica di tale personale è regionale e non provinciale.
Nal caso in cui in ciascuna provincia dopo la fase sopra indicata si determini una carenza oppure una eccedenza di permessi per il diritto allo studio rispetto agli aspiranti, si procederà in ambito regionale ad una compensazione applicando i seguenti criteri:

a.       rispetto del limite del 3% derivante dalla somma dei rispettivi contingenti complessivi provinciali;

b.       l'eventuale eccedenza sarà distribuita in maniera proporzionale al numero degli aspiranti non soddisfatti di ogni singola provincia interessata;

c.       nell'ambito di ciascuna provincia nel caso in cui i posti ulteriormente assegnati non risultassero sufficienti per soddisfare tutte le esigenze dei vari ordini di scuole e/o profili, si procederà analogamente con il criterio proporzionale indicato al precedente punto b). Il Dirigente di ciascun C.S.A. interessato pubblicherà all'Albo il numero degli ulteriori posti ottenuti con l'indicazione della loro distribuzione, provvedendo ad integrare gli originari elenchi degli aventi diritto. Le eventuali compensazioni in ambito regionale tra province saranno recepite da un nuovo provvedimento regionale attestante l'assegnazione conclusiva dei contingenti provinciali dei permessi.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande concernenti la fruizione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici vanno inoltrate dai medesimi direttamente all'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio entro il 15 novembre di ogni anno.
Le domande del personale docente, educativo ed a.t.a., indirizzate ai rispettivi C.S.A. dell'U.S.R. per il Lazio, tramite il Dirigente Scolastico della sede di servizio, vanno presentate entro il 15 novembre di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici trasmettono tali domande ai C.S.A. entro il 20 novembre.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto.

ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

La domanda redatta in carta semplice, oltre alla esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve contenere:

a.       nome , cognome(da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;

b.       tipo di corso da frequentare;

c.       durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sostenimento degli esami;

d.       sede di servizio;

e.       ruolo di appartenenza per il personale dirigente e docente , profilo professionale per il personale A.T.A.;

f.        anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto e riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Per gli insegnanti di religione va indicato il numero degli anni di insegnamento prestati con orario di cattedra;

g.       gli insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo determinato indicheranno il numero degli anni di servizio prestati;

h.       gli eventuali anni di permessi già fruiti per diritto allo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.

L'anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968 , n°15 e successive modifiche e integrazioni. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato.

ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI

Il Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i Dirigenti dei C.S.A., ricevute le domande, redigono le graduatorie dei richiedenti distinte secondo i criteri di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità :

1.       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

2.       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), triennale o specialistica;

3.       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale e di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico , ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno e i corsi di riconversione professionale;

4.       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi post-universitari, purché previsti dagli Statuti delle Università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della legge 341/90.

5.       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto( ad es. seconda laurea);

6.       anzianità di ruolo;

7.       età;

8.       a parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito dei permessi.

Nell'ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 2) quelli in corso precedono quelli fuori corso.
Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli iscritti ad altri corsi di studio potranno beneficiare di permessi oltre il numero di anni previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio.
Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto dall'ordinamento universitario o a quello previsto dall'ordinamento del singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall'art. 3 del D.P.R. 395/1988.
Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato.
I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente determinato.
Le graduatorie vengono pubblicate, rispettivamente, all'albo dell'U.S.R. e dei C.S.A. entro il 15 dicembre di ogni anno, con contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche.
I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell'anno il passaggio o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanto riguarda il personale ATA di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.

ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto, Il Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i Dirigenti dei C.S.A. individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l'elenco di tutti gli aventi diritto, affinché vengano predisposti i provvedimenti formali di concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici. Per la concessione dei permessi ai Dirigenti Scolastici provvede il Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.
L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'albo, rispettivamente, dell'U.S.R. per il Lazio e dei C.S.A.

ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni (anche proposte con il sistema della formazione a distanza), per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.
Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.
Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un' efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.

ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio; b) permessi giornalieri - utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio; c) cumulo dei permessi di cui al punto b). L'esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con sostituzione. Al fine di contemperare il diritto allo studio dei soggetti di cui all'art. 1 con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si applica al personale docente che opera nelle sole classi terminali nelle quali sia previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L. Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.

ART. 10 CERTIFICAZIONE

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall' organo competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.
Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.
La preparazione agli esami, prove e tesi, l'effettuazione di ricerche e gli eventuali viaggi sono certificati con dichiarazione personale, accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli esami.
I Dirigenti Scolastici presenteranno la documentazione al Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.
Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.
Il personale beneficiario dei permessi straordinari per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 21 - comma 1, modificato dall'art. 49 lett. B comma I del CCNL 1999 - e dell'art. 25 - comma 10 del CCNL 4.8.95.

ART. 11 SOSTITUZIONE

Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, anche in presenza di cumulo, si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione del personale scolastico.

ART. 12 RECLAMI E RICORSI

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

ART. 13 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il personale in caso di controversia individuale di lavoro può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL del 18/10/2001, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso istituito dal Direttore Regionale ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.

ART. 14 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutto il personale scolastico.

ART. 15 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino a nuova negoziazione.
E' consentito alle parti di richiederne, con lettera raccomandata, la rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.

ART. 16 DIRITTO D'INFORMAZIONE

L'U.S.R. per il Lazio, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti, direttamente oppure tramite i C.S.A., comunica alle OO.SS. il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

ART. 17 NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione, per i permessi di studio per il 2003,

·         i termini di presentazione delle domande sono quelli fissati dalle circolari già emanate dai CSA;

·         il contingente previsto all'art. 3 dovrà essere determinato entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;

·         la pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 6 dovrà avvenire entro il 10/01/03;

·         il termine per la presentazione dei reclami previsto all'art. 12 è ridotto a 2 giorni.

 

F.to Delegazione di parte sindacale
CGIL - Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL

F.to Delegazione di parte Pubblica

Fonte: www.lazio.istuzione.it

 

Ringraziamo per la segnalazione il collega Michele Manzo.

 


Dalla Regione Sardegna:

Contratto Collettivo Decentrato Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio
(art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 1998/2001)

SOMMARIO

Art. 1: beneficiari del diritto.
Art. 2: finalità dei permessi.
Art. 3: determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto.
Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.
Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.
Art. 6: formazione delle graduatorie.
Art. 7: emanazione dei provvedimenti.
Art. 8: durata e modalità di fruizione dei permessi.
Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.
Art. 10: giustificazione dei permessi.
Art. 11: informazione.
Art. 12: esame congiunto.
Art. 13: interpretazione autentica.
Art. 14: validità dell’accordo.


Contratto Collettivo Decentrato Regionale
concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
( art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 1998/2001)

L'anno 2002, il giorno 8, il mese di novembre, in Cagliari, presso la sede della Direzione Scolastica Regionale della Sardegna, in sede di contrattazione decentrata regionale,

VISTO il D.L.vo n° 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il CCNL per il 2° biennio economico 2000/2001 sottoscritto in data 15/3/2001;

VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 26/51999, in particolare l’art. 4, comma 2 lett. b), che prevede la trattativa decentrata in materia di criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, e l’art. 21 comma 8 del C.C.N.L.1994/1997 come riconfermato dall'art. 49 del C.C.N.L. 1998/2001;

VISTO l’art 3 del D.P.R. 395/88,

tra
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
e
i rappresentanti delle delegazioni sindacali


SI STIPULA

il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Art. 1: beneficiari del diritto.

1. 1. Può usufruire dei permessi il personale in servizio a tempo indeterminato, compreso quello di cui agli art. 43 e 44 della L. 270/82, e il personale a tempo determinato con contratto stipulato dal Dirigente del C.S.A. e dal dirigente scolastico per un periodo superiore ai 5 mesi, purché in servizio al 31 gennaio di ciascun anno, nonché il personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.

2. La fruizione del beneficio per il personale a tempo determinato è subordinata al completo accoglimento delle domande del personale con contratto a tempo indeterminato e con il riconoscimento di tutti i benefici previsti nel presente C.C.D.P. e nel rispetto dei limiti ivi previsti.

Art. 2: finalità dei permessi.

1. L’istituto dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ha come finalità l’accrescimento del grado di formazione culturale e professionale del dipendente e tale scopo costituisce anche interesse prioritario dell’amministrazione scolastica, alla luce delle disposizioni contrattuali.

Art. 3: determinazione del contingente regionale e modo di riparto.


1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% (tre per cento) delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all’unità superiore.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica regionale complessiva, a qualunque titolo composta, compreso, esemplificativamente, l’eventuale personale in esubero, il numero di posti in deroga e il numero di specialisti di religione cattolica.


3. Il contingente complessivo dei permessi è diviso proporzionalmente, sulla base della rispettiva consistenza organica, fra:
a) dirigenti scolastici;
b) personale docente, distinto per gradi d’istruzione;
c) personale educativo;
d) personale ATA, distinto per profilo professionale.

4. La saturazione dell’aliquota complessiva del 3% può essere garantita anche compensando aree professionali e ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta con una ridistribuzione, proporzionale alle quote inizialmente previste, dei permessi tra il personale appartenente a profili ove si manifesti una maggiore domanda non ancora soddisfatta. Inoltre la saturazione dell’aliquota complessiva del 3% avviene su base regionale con compensazioni, mediante ridistribuzione proporzionale, tra province in cui si realizza scarsità di richiesta e province in cui si manifesti una maggiore domanda non ancora soddisfatta

5. La Direzione Scolastica Regionale determinerà, entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, con proprio atto formale il numero complessivo, articolato ai sensi del comma 3, dei permessi retribuiti concedibili per ogni anno solare.

6. Tale atto va affisso all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale, dei C.S.A. e presso le sedi di Distretto e comunicato a tutte le scuole della provincia e alle oo.ss.

Art. 4: tempi e modo di presentazione delle domande.

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio indirizzata al Dirigente del C.S.A. deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.

2. Il personale inoltra la domanda per via gerarchica, tramite la propria scuola di servizio, perché sia inviata al C.S.A.


3. Il personale con contratto a tempo determinato stipulato oltre il termine di cui al 1° comma potrà presentare la relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipulazione del proprio contratto individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità secondo il contingente come sopra determinato.


Art. 5: documentazione delle domande e attività di regolarizzazione.

1. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art, 3 del DPR 395/88, i seguenti dati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) motivo di richiesta dei permessi, secondo quando previsto dai successivi artt. 6 e 8;
c) durata dei permessi da utilizzare durante l’anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e/o della preparazione e sostenimento degli esami;
d) ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
e) anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato; per il personale a tempo determinato estremi del contratto di lavoro e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento pregressi;
f) indicazione dell’eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero della condizione di non avere mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

2. L’anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione personale ai sensi della legge n° 15 del 4 gennaio 1968. Del pari, ai sensi della medesima legge, l’iscrizione ai corsi può essere documentata con autocertificazione, nell’attesa che sia esibita la documentazione formale (certificato d’iscrizione).

3 E’ ammessa la regolarizzazione della domanda presentata entro i termini. E’ accoglibile la domanda, fornita di motivazioni, presentata fuori dei termini qualora

residui ancora disponibilità a seguito di scarsità di domande presentate, ferma l’applicazione del comma 4 dell’art.3.

Art.6: formazione delle graduatorie.

1. Il Dirigente del C.S.A., ricevute le domande, formerà, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte dei richiedenti secondo le tipologie di personale di cui al precedente art. 3, rispettando il seguente ordine di priorità:
a) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione primaria, secondaria o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), comprese le cosiddette “lauree brevi”;
b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, e quelli in ogni modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico;
d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;
e) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, compresi i corsi di Lingua Straniera della Scuola Elementare.

2. Nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente si terrà conto, in ciascuna categoria, dell’anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, dell’età anagrafica.

3. I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto agli altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studi. Successivamente, a parità di condizioni, saranno considerati con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.

4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o poliennale, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può

dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all’art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati:
a) corsi universitari e post universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli art. 4, 6 e 8 della legge 341/90;
b) corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti dall’ordinamento scolastico, compresi i Corsi di Lingua Straniera delle Scuole Elementari.

5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all’albo del C.S.A. e presso le sedi di Distretto e comunicate a tutte le scuole della provincia. E’ ammesso ricorso in opposizione al Dirigente del C.S.A., utilizzando le stesse procedure per la presentazione delle domande, sollecitamente trasmesso dalle scuole, avverso le suddette graduatorie entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. Il ricorso è deciso in via definitiva entro 5 giorni dal ricevimento dandone comunicazione diretta all’interessato.

Art. 7: emanazione dei provvedimenti.

1. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere predisposti, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi dai dirigenti scolastici per il personale sulla base delle autorizzazioni concesse dal Dirigente del C.S.A., fatto chiaramente salvo il confronto tra beneficiari del diritto e dirigenti scolastici di cui all’art. 8 per il concreto esercizio del diritto.

Art. 8: durata e modo di fruizione dei permessi.

1. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all’art. 21 comma 1 e dell’art. 25, comma 10 del C.C.N.L del 1994/97 come riconfermati dall'art. 49 del C.C.N.L. 1998/2001.


2. I permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali. Essi sono fruibili dal 1 gennaio al 31 dicembre.

3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per attività di studio dirette al sostenimento di esami, per tutte quelle attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e diplomi in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto.

4. Nell’ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

5. Il personale beneficiario del diritto deve con congruo anticipo (almeno cinque giorni feriali prima dell’utilizzo) comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede, e del tempo richiesto per lo studio e la preparazione degli esami, ricerche e tesi di lauree o diplomi.

6. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:
a) permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo di permessi giornalieri.

7. Ferma la necessaria contrattazione di istituto sul diritto allo studio lo specifico confronto circa le modalità di fruizione concreta del diritto può, su richiesta del dipendente interessato, avvenire con la presenza della RSU o del rappresentante sindacale cui si da mandato.

Art. 9: sostituzione e riorganizzazione del servizio.

1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale, a prescindere dall’ottenimento del beneficio previsto dal DPR n° 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha
diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro e a un riadattamento dell’organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario neppure durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

2. Il diritto allo studio deve comunque essere garantito e non può essere subordinato a qualsivoglia esigenza organizzativa addotta dall’amministrazione. Il dirigente scolastico attiverà le idonee misure organizzative atte a sopperire la temporanea assenza del personale, secondo la normativa vigente, in primo luogo attraverso l’utilizzazione di personale a disposizione, fino a comprendere la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato.

3 Trova applicazione il comma 7 del precedente art.8.

Art. 10: giustificazione dei permessi.


1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.

2. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell’anno scolastico di riferimento.

3. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

4. Per la preparazione degli esami (ovviamente e indipendentemente dal risultato dello stesso), per l’effettuazione di ricerche, e per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al


sostenimento degli esami o della frequenza. In particolare l’esibizione preventiva del certificato di iscrizione o della dichiarazione personale sostitutiva è elemento sufficiente per la fruizione dei permessi per le ore di studio e di preparazione e a maggior ragione per godere delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.

5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario non sia possibile presentare certificazione rilasciata dall’autorità competente, è accettata la dichiarazione personale sotto la propria piena responsabilità, salvo il controllo da parte dell’amministrazione con tutte le conseguenze del caso.

Art. 11: informazione.

1. Annualmente il Direttore Scolastico Regionale, dopo una seduta di esame congiunto da tenersi entro il mese di settembre di ogni anno, comunica alle oo.ss. il numero complessivo dei permessi possibili corrispondente al 3% del personale in servizio; comunica altresì a quanto corrisponde il 3% per ogni profilo e grado scolastico.

2. Comunica immediatamente, acquisite le domande dei richiedenti, il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale dirigente scolastico e docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per qualifica. Comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

3. Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della scuola, l’Ufficio Scolastico Regionale, con apposita circolare, da inviare annualmente ai Distretti e a tutte le istituzioni scolastiche e educative della provincia con congruo anticipo, comunica tutti i termini e le modalità previsti dal presente contratto nonché l’eventuale modello di domanda, necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.

4. La Direzione Scolastica Regionale invierà ai Distretti e a tutte le istituzioni scolastiche e educative il presente contratto che a cura dei dirigenti scolastici sarà portato a conoscenza di tutto il personale della scuola.

Art. 12: esame congiunto.


1. Allo scopo di valutare congiuntamente l’efficacia dei permessi retribuiti rispetto alla finalità degli stessi il Dirigente del C.S.A. è tenuto a richiedere alle scuole l’elenco del personale che nell’ultimo quinquennio ha beneficiato dei permessi, la durata dei permessi e l’eventuale titolo conseguito da parte del personale beneficiario.

Art. 13: interpretazione autentica.

1. In caso di controversie sull’interpretazione del testo dell’accordo ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata, entro 7 giorni dalla stessa, un incontro per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della validità del contratto.

3. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche e ai Distretti secondo le procedure previste dal precedente art.11.

Art.14: validità del contratto.

1. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data di stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo decentrato regionale sulla stessa materia.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno apportate a seguito di verifica richiesta dalle parti firmatarie entro il 15 settembre di ogni anno o saranno apportate a seguito di nuove e diverse norme di legge e/o contrattuali.
3. La scadenza per la presentazione delle domande relativamente all’anno solare 2003 è fissata al 10 dicembre 2002.

4. L’adempimento previsto nel comma 5 dell’art. 3 per l’anno solare 2003 è fissato al 25 novembre 2002; quello previsto nel comma 1 dell’art. 6 è fissato, per l’anno solare 2003, al 15 dicembre 2002.

5 Le parti convengono di verificare la possibilità che già dal prossimo anno scolastico il periodo di godimento del diritto allo studio coincida con il periodo temporale corrispondente all’anno scolastico.

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL Scuola
Peppino Loddo
Lucia Birocchi
Giovanni Sotgiu

CISL Scuola
Gigi Della Volpe
Enrico Frau

UIL Scuola
Giorgio Pillai

SNALS
Luciano Cariccia

Per la Parte Pubblica

Armando Pietrella
Enrico Tocco
Filippo Serra
Annaluce Meloni

Ringraziamo per la segnalazione il collega Maurizio Serra.

 
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