A proposito di sentenze!
La raccolta dei seguenti interventi è stata realizzata
attraverso il sito dell'Osservatorio delle libertà ed istituzioni
religiose (www.olir.it)
che "contiene dati, informazioni, riflessioni e idee
su tutto ciò che riguarda il diritto e le religioni: in Italia innanzitutto, ma
anche in altri paesi. Esso non intende fornire soltanto materiali giuridici, ma
anche organizzare questi materiali in pagine dove essi sono accompagnati da
riflessioni, indicazioni bibliografiche, riferimenti per ulteriori
approfondimenti" (fonte:
http://www.olir.it/chisiamo/). Se non diversamente
indicato, i testi provengono da questo sito.
Segnaliamo inoltre, nello stesso sito, una sezione dedicata agli Insegnanti di
Religione
http://www.olir.it/areetematiche/69/index.php
INSEGNAMENTO
RELIGIOSO NELLE SCUOLE
Tar
Toscana - Sez. III - 12 marzo 1992, n. 129
Tar
Puglia (Lecce) - 25 novembre 1992, n. 495
T.R.G.A.
Trentino Alto Adige (Bolzano) - 22 maggio 1993, n. 93
Tar
Puglia (Lecce) - Sez. I - 5 gennaio 1994, n. 5
Cons.
Stato - Sez. VI - 24 ottobre 1994, n. 1563
Cass. Civ., Sez. Un., Sent. 27 febbraio/18 novembre 1997, n. 1686/69
Cons.
Stato - Sez. VI - 25 marzo 1996, n. 494
Cons.
Stato - Sez. VI - 4 novembre 1996, n. 1444
TAR
Piemonte - Sez. I - 16 ottobre 1996, n. 780
TAR
Lazio Sentenza n. 7101 del 15 settembre 2000
INSEGNANTI
DI RELIGIONE
Cons.
Stato - Sez. II - Parere 29 gennaio 1992, n. 878/91
Cons.
Stato - Sez. VI - 26 febbraio 1993, n. 190
Tar
Lazio - Sez. III - 26 febbraio 1993, n. 260
Tar
Sicilia (Palermo) - Sez. II - 12 marzo 1993, n. 160
Tar
Lazio - Sez. III - 25 ottobre 1993, n. 1764
Cons.
Stato - Sez. VI - 10 novembre 1993, n. 809
Tar
Piemonte - Sez. I - 28 dicembre 1993, n. 598
Tar
Sicilia (Catania) - Sez. III - 16 febbraio 1994, n. 100
Cons.
Stato - Sez. II - Parere 2 marzo 1994, n. 986/93
Tar
Sicilia (Palermo) - Sez. I - 23 marzo 1994, n. 233
Tar
Campania (Napoli) - Sez. II - 15 aprile 1994, n. 163
Cons.
Stato - Sez. VI - 12 maggio 1994, n. 756
Tar
Abruzzo (Pescara) - 13 maggio 1994, n. 287
Tar
Veneto - Sez. I - 14 settembre 1994, n. 870
Tar
Sicilia (Catania) - 16 settembre 1994, n. 2021
Tar
Piemonte - Sez. I - 19 ottobre 1994, n. 482
Tar
Lazio - Sez. III - 17 novembre 1994, n. 1971
Tar
Campania (Napoli) - Sez. II - 18 novembre 1994, n. 644
Cons.
Stato - Sez. II - Parere 18 gennaio 1995, n. 1467/94
Tar
Campania (Napoli) - Sez. II - 1 marzo 95, n. 141
Tar
Lombardia (Milano) - 5 ottobre 95, n. 1193
Cons
Stato - Sez. VI - 24 ottobre 95, n. 1211
Cons.
Stato - Sez. VI - 20 novembre 1995, n.1317
Tar
Toscana - Sez. II - 25 gennaio 96, n. 13
Cons.
Stato - Sez. VI - 24 luglio 1996, n. 974
Tar
Puglia (Bari) - Sez. I - 24 luglio 1996, n. 527
TRGA
Trentino-Alto Adige (bolzano) - 30 aprile 1996, n. 110
TAR
Sicilia (Catania) R.O. n. 903/1997
SENTENZE SU PRATICHE DI CULTO
IN ORARIO SCOLASTICO
Tar
Emilia-Romagna (Bologna) - Sez. II - 17 giugno 1993, n. 250
Tar
Veneto - Sez. II - 2 marzo 95
INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
Normativa
rilevante
Sent.
n. 390 del 1999 (Granata; Mirabelli) Insegnanti di religione
Sent. n. 343 del 1999
Sent.
n. 290 del 1992 (Corasaniti; Casavola): Insegnamento della religione
cattolica - collocazione oraria (art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n.
121)
Sent.
n. 13 del 1991 (Conso; Casavola): Insegnamento della religione cattolica
- studenti non avvalentesi (art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121)
Sent.
n. 203 del 1989 (Saja; Casavola): Insegnamento della religione cattolica
(art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121)
Novità:
BOZZA DI INTESA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA
AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA COSTITUZIONE
Preambolo
La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto. 1955, n. 848 e successive integrazioni e ratifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966,, ratificati con legge 25 ottobre1977, n. 881;
- considerato che in forza dell'art. 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le. relative rappresentanze;
- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e dei 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto, che:
- l'U.B.I. afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta; l'U.B.I, convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da. altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto.
ART. 1
(Autonomia dell'U.B.I.)
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'U.B.I. liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'U.B.I., si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'U.B.I. con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.
ART.2
(Libertà religiosa)
1. La Repubblica italiana riconosce all'U.B.I. ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'U.B.I., agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
ART. 3
(Servizio militare)
1. La Repubblica italiana, preso atto che l'U.B.I. è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo alle armi, i predetti, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
ART. 4
(Assistenza spirituale)
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’U.B.I. hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall’U.B.I. e trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all’istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati a dall'U.B.I., se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di. culto, di cui l’U.B.I. trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'U.B.I.
5. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I. che prestano servizio militare potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.
ART.5
(Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Viene riconosciuto a persone designate dall’U.B.I. il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, quale attività didattica integrativa determinata dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall’U.B.I., con le medesime istituzioni.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 2, sono posti a carico dell’U.B.I.
ART. 7
(Scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'U.B.I. il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole, cui sia riconosciuta la parità,. è assicurata la piena libertà ed ai loro alunni e alunne un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni. e alunne delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
ART. 7
(Ministri di culto)
1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'U.B.I., che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa
2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
4. I ministri di culto, nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.
ART. 8
(Trattamento delle salme e cimiteri)
1. Agli appartenenti all'U.B.I. è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
ART. 9
(Attività di religione o di culto).
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano. comunque.:
a) attività di religione o di culto quelle dirette alle pratiche meditative., alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto.
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.
ART.10
(Riconoscimento digli enti)
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con , decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano ZenSoto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della F.P.M.T. Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione. di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante dei centro o organismo.
ART. 11
(Modalità per il riconoscimento)
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'U.B.I., aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'U.B.I.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'art. 9.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto dei Ministro dell'interno.
5. L'U.B.I. e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti buddhisti civilmente riconosciuti.
ART. 12
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. L'U.B.I. e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritti.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 13
(Mutamenti degli enti religiosi)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'U.B.I. e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'U.B.I.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'U.B.I. determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'U.B.I., salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
ART. 14
(Regime tributario dell'U.B.I.)
1. Agli effetti tributari, l'U.B.I. e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L'U.B.l. e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.
ART. 15
(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'U.B.I. tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni,. previo accordo con l'U.B.I.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile, del centro cui appartiene l'edificio.
ART.16
(Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e l'U.B.I. si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati.
ART. 17
(Pubblicazioni)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati, effettuati all'interno o all'ingresso del luoghi di culto di cui all'art. 15 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nel predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
ART. 18
(Contributi e deduzioni agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che l'U.B.I. si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore deII'U.B.I. e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto è alle attività di cui all'art. 9, lettera a).
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
ART. 19
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'U.B.I. concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.
2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'U.B.I. dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelto espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'U.B.I., entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'art.45, comma 7, della legge n. 448 del dicembre 1998 sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'U.B.I. stessa.
ART. 20
(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'imposta deducibile di cui all'art.18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'art. 19, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'U.B.I.
ART. 21
(Assegni corrisposti ai ministri di culto)
1. Gli assegni corrisposti dall'U.B.I. e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L'U.B.I. e gli organismi da. essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
ART. 22
(Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite)
1. A cura dell'U.B.I. vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tali rendiconti devono comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'art. 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operanti per altre finalità previste dagli articoli. 18 e 19.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e al Ministro delle finanze.
ART. 23
(Festa religiosa buddhista)
1. La Repubblica Italiana riconosco agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I., su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
ART. 24
(Norme di attuazione)
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'U.B.I. e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
ART. 25
(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.1159 e del Regio Decreto 28 febbraio 1930. N. 289 cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'U.B.I., degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'U.B.I. a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal finel'U.B.I. è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'U.B.I., degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della medesima.
ART.26
(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termino del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le Parti torneranno a convocarsi a tal fine.
2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'U.B.I. con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
ART. 27
(Legge approvazione della presente intesa)
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia,
CONSIDERATO
che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che la libertà di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;
che la Costituzione garantisce le libertà di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero;
che la Costituzione garantisce inoltre l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;
che la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova dichiara che i propri aderenti sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria e a partecipare alla diffusione del messaggio biblico;
che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;
che la confessione religiosa dei testimoni di Geova è rappresentata dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, in seguito denominata Congregazione centrale, organizzata secondo le norme del proprio statuto;
riconoscono l'opportunità di addivenire alla presente intesa e
CONVENGONO
che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della confessione religiosa dei testimoni di Geova, la legislazione del 1929-1930 sui culti ammessi.
Art. 1
(Libertà religiosa)
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. È garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
4. È riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Art. 2
(Ministri di culto)
1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione, è assicurato il libero esercizio del ministero.
2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti c conoscenza per ragioni del loro ministero.
3. I ministri di culto hanno facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 6, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.
Art. 3
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni di Geova e di altri ricoverati che ne facciano richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e case è a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.
3. Le direzioni di tali istituti e case sono tenute a I comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
4. È riconosciuto ai testimoni di Geova che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dei competenti organi della confessione.
Art. 4
(Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale è assicurata dai ministri di culto designati dalla Congregazione centrale.
2. A tal fine la Congregazione centrale trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.
4. È riconosciuto ai testimoni di Geova detenuti nei suddetti istituti il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dei competenti organi della confessione.
Art. 5
(Insegnamento religioso nelle scuole)
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova.
2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e -modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Congregazione centrale, o dalle Congregazioni o comunità locali dei testimoni di Geova, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Congregazione centrale con le medesime Istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4, sono a carico della Congregazione centrale.
Art. 6
(Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.
Art. 7
(Festività)
1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo, con obbligo ci recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.
2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dalla Congregazione centrale al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 8
(Edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Congregazione centrale.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici suindicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.
Art. 9
(Emittenti radiotelevisive)
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire L'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.
Art. 10
(Riconoscimento di enti della confessione)
1. Ferma restando la personalità giuridica della Congregazione centrale, riconosciuta con D.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della confessione dei testimoni di Geova è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Congregazione centrale. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.
4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
5. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova che hanno la personalità giuridica nell'' ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova, civilmente riconosciuti.
Art. 11
(Attività di religione o di culto)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.
Art. 12
(Regime tributario degli enti della confessione)
1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 13
(Gestione degli enti della confessione)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
Art. 14
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. La Congregazione centrale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 15
(Mutamenti degli enti della confessione)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione centrale.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Congregazione centrale determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Congregazione centrale, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.
Art. 16
(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di ; entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito ; complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Congregazione centrale.
Art. 17
(Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Congregazione centrale concorre con lo Stato,, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 e 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La Congregazione centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con La denominazione "Congregazione cristiana dei testimoni di Geova".
3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente,entro il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante all'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Congregazione centrale.
5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Art. 18
(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Congregazione centrale.
Art. 19
(Norme di attuazione)
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Congregazione centrale e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 20
(Abrogazione della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Congregazione centrale, delle congregazioni locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne ranno parte e delle persone che in essa hanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia ed applicabilità , nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Art. 21
(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della confessione dei testimoni di Geova con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Art. 22
(Legge di approvazione dell'intesa)
1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.
Roma, 18 novembre 1999