CONS. STATO - SEZ. II - PARERE 29 GENNAIO 1992, N. 878/91 - Ministero P.I.
(ricorso straordinario).

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Abilitazione - Materie letterarie - Sessione riservata ex L. n. 417 del 1989 - Inammissibilità.

Costituisce requisito necessario per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione all’insegnamento secondario, prevista dall’art. 11 D.L. 6 novembre 1989 n. 357 convertito dalla L. 27 dicembre 1989 n. 417, la prestazione di 360 giorni di servizio in insegnamento corrispondente alla classe cui si riferisce l’esame di abilitazione; pertanto, legittimamente è escluso dalla sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento delle materie letterarie (classe XLXVI) l’insegnante di religione.


CONS. STATO - SEZ. VI - 26 FEBBRAIO 1993, N. 190 -
pres. Ruoppolo, Est. Salvo - Greco ed altri c. Provveditorato agli studi di Gorizia ed altro ed altri.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Insegnante elementare - Regioni di confine - Friuli Venezia Giulia - Nomina in ruolo - L.L. nn. 326 del 1984 e 270 del 1982 - Inapplicabilità.

La circostanza che nelle regioni italiane di confine l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari venga impartito non dagli insegnanti della classe ritenuti idonei dall’autorità ecclesiastica, bensì, in via normale, da una diversa persona designata dall’Ordinario diocesano (o la cui nomina è da questi approvata se si tratta di conferma) e nominata dal Provveditore agli studi, non conferisce agli insegnanti di religione (del Friuli-Venezia Giulia) uno status diverso da quello degli altri docenti di religione nelle scuole statali; pertanto, ai medesimi non sono applicabili le norme per la sistemazione in ruolo dei precari a norma della L. 16 luglio 1984 n. 326 che modifica ed integra la L. 20 maggio 1982 n. 270.


TAR  LAZIO - SEZ. III - 26 FEBBRAIO 1993, N. 260 -
Pres. Balba, Est. Cappugi - Bariletti c. preside I.t.i.s. Rosatelli di Rieti ed altri.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Revoca idoneità da parte dell’autorità ecclesiastica - Conferma di incarico - Diniego - Legittimità.

É legittimo il diniego di conferma, da parte del Preside, di incarico d’insegnamento ad insegnante di religione cui sia stata revocata, da parte dell’autorità ecclesiastica, la dichiarazione di idoneità ai fini di detto insegnamento, in quanto conforme alle regole poste dal Concordato e puntualizzate dal D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 795.


TAR  SICILIA (PALERMO) - SEZ. II - 12 MARZO 1993, N. 160 -
Pres. Giallombardo, Est. Monteleone - Renna c. Ministero P.I. ed altro.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Inquadramento retribuitivo ex art. 3 D.P.R. n. 271 del 1981 - Esclusione.

L’art. 53 L. 11 luglio 1980 n. 312 si limita a riconoscere agli insegnanti di religione, in presenza di determinate condizioni, il diritto alla progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, ma non modifica minimamente lo status di personale non di ruolo di tale categoria di insegnanti; pertanto, soltanto ai docenti di ruolo va attribuito l’inquadramento nei nuovi livelli retributivi, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271, con la valutazione dell’anzianità di servizio maturata alla data del 31 gennaio 1981.

 


TAR LAZIO - SEZ. III - 25 OTTOBRE 1993, N. 1764 -
Pres. Balba, Est. Speranza - Ferri ed altri c. Ministero P.I. ed altro.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Stato giuridico - Individuazione - Ruoli dei docenti statali - Esclusione.
Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Concorso - Riserva di posti - Art. 11 D.L. n. 140 del 1988 - Inapplicabilità - Ragione.

L’insegnante di religione non appartiene ai ruoli dei docenti statali né è destinato a transitare in essi e la sua posizione ai margini dell’organizzazione scolastica non deriva da una scelta dell’Amministrazione nel definire il proprio assetto, ma dal rispetto delle norme concordatarie e dell’interesse della Chiesa cattolica al mantenimento di una posizione particolare a tali docenti.
L’insegnante di religione non può fruire delle disposizioni speciali sulla immissione in ruolo del personale precario previste dall’art. 11 quarto comma D.L. 3 maggio 1988 n. 140, convertito dalla L. 4 luglio 1988 n. 246, in quanto detta disposizione va collegata ai successivi quinto e sesto comma stesso articolo che stabiliscono altri requisiti del servizio prestato e subordinano l’immissione nei ruoli per una classe di concorso ad un corrispondente - e non generico - servizio prestato.


CONS. STATO - SEZ. VI - 10 NOVEMBRE 1993, N. 809 -
Pres. Imperatrice, Est. Adamo - Ministero Pubblica Istruzione ed altri c. Simonetti.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Insegnante medio - Posizione giuridica ed economica - Norme applicabili.

Gli insegnanti della religione cattolica costituiscono nell’ordinamento scolastico una categoria a parte, disciplinata dalle disposizioni della L. 5 giugno 1930 n. 834, che si configurano indubbiamente come una normativa "speciale", a base pattizia, caratterizzata non soltanto dalla necessità di una previa intesa tra l’autorità statale ed ecclesiastica ai fini della determinazione dei programmi d’insegnamento e della scelta dei docenti, ma anche della sostanziale precarietà del rapporto d’impiego del personale preposto all’insegnamento religioso, dovendosi tale rapporto reggere non soltanto nel momento genetico, ma anche nel suo continuo svolgersi sull’assenso dell’autorità ecclesiastica; ne consegue che, al personale in questione, non si applica la disciplina generale sulla formazione delle graduatorie, bensì la cit. legge n. 834 del 1930 nonché le norme vigenti, nell’ordinamento interno, per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato forniti di abilitazione, tale essendo il valore dell’approvazione o dell’attestato rilasciato dall’ordinario diocesano.

Diritto

L’appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, I Sezione, con la quale è stato accolto il ricorso prodotto dal sac. Sergio Simonetti, insegnante della religione cattolica presso la Scuola media statale "Traverso" di Busalla, inteso ad ottenere la condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento degli stipendi e dei ratei di tredicesima mensilità relativi ai mesi di luglio e agosto 1988 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme dovute ed illegittimamente non corrisposte.

Essa assume che detta sentenza sarebbe errata sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il Preside della Scuola media "Traverso" aveva conferito al prof. Simonetti, con provvedimento del 16 settembre 1987, un "supplenza annuale" per l’insegnamento della religione con decorrenza dal 1 settembre precedente.

Ciò renderebbe inapplicabile all’ipotesi di specie la normativa prevista per gli insegnanti non di ruolo "essendo evidente che la valenza dell’atto di conferimento (della supplenza) è quella dell’incarico a tempo determinato, non suscettibile di conferma, se non attraverso emissione di nuovo provvedimento formale".

L’appellante assume ancora, in subordine, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, nel concreto caso di specie, non sussisterebbero gli estremi di cui all’art. 5, secondo comma, del R.D. L.vo 1 giugno 1946 n. 539, perché non sarebbe contestato che l’insegnante sarebbe rientrato in servizio dopo l’ultimazione delle operazioni di scrutinio.

La menzionata disposizione prevede, invero, che per poter fruire della retribuzione nel periodo estivo l’insegnante non di ruolo debba aver prestato servizio nell’anno scolastico per almeno sette mesi e debba trovarsi "in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale".

Le censure mosse dall’appellante alla sentenza del Tribunale amministrativo non hanno fondamento.

Basta osservare che la questione in esame è del tutto peculiare, in quanto relativa alla posizione giuridica di un insegnante della religione cattolica ed al trattamento economico a lui spettante.

Come è stato precipuamente già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (per primi: Cons. Stato, II Sez. par. 11 luglio 1984 n. 1244 del 1984; VI Sez., 21 settembre 1987 n. 745, in Cons. Stato 1987, I, 1306) gli insegnanti della religione cattolica costituiscono nell’ordinamento scolastico una categoria a parte, disciplinata dalle disposizioni della L. 5 giugno 1930 n. 834, che si configurano indubbiamente come sistema "speciale" a base pattizia caratterizzate non soltanto dalla necessità di previe intese tra le Autorità statale ed ecclesiastica, ai fini della determinazione dei programmi d’insegnamento e della scelta dei docenti, ma anche dalla sostanziale precarietà del rapporto d’impiego del personale preposto all’insegnamento religioso, dovendosi tale rapporto reggere, non solo nel momento genetico ma anche nel suo continuo svolgersi, sull’assenso dell’Autorità ecclesiastica. Di talché, al di là della qualificazione del rapporto che intercorre tra l’amministrazione scolastica e la categoria degli insegnanti della religione cattolica (qualificazione non vincolante per il giudice), a questa non si applicano le norme di formazione delle graduatorie annuali per le supplenze, ma appunto la normativa di cui alla predetta legge n. 834 del 1930.

A tale linea interpretativa si è sempre attenuto, peraltro, il Ministero della pubblica istruzione, il quale nelle numerose circolari emanate nel tempo ha ribadito che: dato il carattere speciale delle norme contenute nel concordato (tra lo Stato e la Santa Sede del 1929) e nella L. 5 giugno 1930 n. 834, non sono applicabili per la scelta degli incaricati di religione le preferenze fissate nelle norme comuni; l’insegnamento della religione è conferito per incarico annuale dal Capo dell’istituto scolastico, inteso l’ordinario diocesano, e l’incarico cessa, durante l’anno scolastico, o per revoca dell’approvazione o dell’autorizzazione da parte dell’ordinario diocesano o per revoca disposta dal Capo d’istituto d’accordo con l’Autorità ecclesiastica o nei casi previsti dagli artt. 21, primo comma, e 22, primo comma, della legge n. 160 del 1955 (Circ. n. 345 dell’8 agosto 1959); agli insegnanti di religione sono applicabili nel complesso le norme di stato giuridico vigenti per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato forniti di abilitazione, tale essendo il valore dell’approvazione o dell’attestato rilasciato dall’ordinario diocesano (Circ. n. 217 dell’11 settembre 1978 e Circ. n. 254 del 10 settembre 1980).

Se, dunque, come afferma anche la migliore dottrina, pur dopo l’entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, per l’insegnamento religioso sono applicabili ancora esclusivamente le norme della legge numero 834 del 1930, è chiaro che all’insegnante di religione cattolica sono applicabili non già la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 5 del R.D.L.vo n. 539 del 1946 - come ritenuto dall’Amministrazione - secondo la quale il trattamento economico (intero) nel periodo estivo spetta al docente che abbia prestato servizio per almeno sette mesi, anche se non continuativi, e si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio, bensì quelle dell’art. 9 della successiva legge n. 160 del 1955, recante norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle Scuole secondarie statali.

Nel caso di specie, non è contestata l’affermazione dell’appellato (pp. 3 e 4 della memoria data 5 ottobre 1992) che la situazione di fatto in esame integri l’ipotesi legislativa contemplata dalla lett. b) del menzionato art. 9 della legge n. 150 del 1955 - tant’è che il prof. Simonetti, stando alla relazione in atti - inviata dal Preside della scuola media "Traverso" all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova del 28 ottobre 1988, ha ripreso servizio il 13 giugno 1988 ed è stato, poi, trasferito presso l’istituto Vittorio Emanuele - a tenore della quale, nei casi di assenza per malattia accertata dall’Amministrazione, il rapporto d’impiego dei professori incaricati è mantenuto in via continuativa con il trattamento economico normale per 30 giorni e ridotto alla metà per altri 60 giorni.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere pertanto confermata, seppure con l’integrazione della suesposta motivazione. Il che comporta la reiezione dell’appello esaminato.

Quanto infine all’appello incidentale, debitamente notificato, lo stesso dev’essere accolto sul rilievo che le spese di giudizio seguono di regola la soccombenza, salvo naturalmente che ricorrano i giusti motivi per la compensazione tra le parti in causa, di cui agli artt. 68, terzo comma, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, e 92, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Il Tribunale pur avendo accolto integralmente la domanda del ricorrente e condannato l’Amministrazione al pagamento degli emolumenti da lui pretesi, ha disposto la compensazione delle spese di lite, senza specificare in alcun modo quali fossero i giusti motivi che l’hanno indotto ad adottare simile statuizione.

L’Amministrazione scolastica deve essere dunque condannata al pagamento delle spese processuali per i due gradi di giudizio.


TAR PIEMONTE - SEZ. I - 28 DICEMBRE 1993, N. 598 -
Pres. Gomez de Ayala, Est. Pinto - De Bortoli c. Ministero Pubblica Istruzione.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Incarico - Requisiti - Giudizio di idoneità - Designazione - Intesa con l’autorità ecclesiastica - Permanenza sino alla revoca - Necessità.

Ai sensi del d.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751, nonché del d.P.R. 23 giugno 1990 n. 202, l’affidamento dell’incarico per l’insegnamento della religione cattolica deve basarsi sul giudizio di idoneità del professore designando da parte dell’autorità ecclesiastica (ordinario diocesano), nonché su di una designazione da parte della medesima autorità, che è distinta dal detto giudizio di idoneità, e che permane sino alla revoca.


TAR SICILIA (CATANIA) - SEZ. III - 16 FEBBRAIO 1994, N. 100 -
pres. Zingales, Est. Vitellio - Micieli c. Sovrintendenza scolastica regionale.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Abilitazione all’insegnamento secondario - Sessione riservata - Inammissibilità.

Il servizio prestato quale insegnante di religione non è utile ai fini della ammissione alla sessione riservata di abilitazione all’insegnamento secondario, per la quale è necessaria la prestazione di 360 giorni di servizio; per tale insegnamento non è, infatti, previsto alcun posto di ruolo nell’ordinamento della scuola statale, essendo i docenti di religione insegnanti precari, assunti e mantenuti in servizio in base ad un giudizio discrezionale di una autorità diversa da quella scolastica.

 


TAR SICILIA (PALERMO) - SEZ. I - 23 MARZO 1994, N. 233 -
Pres. Serio, Est. Caputo - Trentino c. Ministero Pubblica Istruzione e altro.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Abilitazione - Sessione riservata ex D.L. n. 357 del 1989 - Inammissibilità.

L’insegnamento della religione non integra il requisito del servizio richiesto dalla legge (D.L. n. 357 del 1989; O.M. n. 395 del 18 novembre 1989) per l’ammissione alla sessione riservata di esami di abilitazione.


TAR CAMPANIA (NAPOLI) - SEZ. II - 15 APRILE 1994, N. 163 -
Pres. ed Est. Orrei - Caccavale ed altri c. Ministero Pubblica Istruzione ed altri.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione e supplenti - Corsi di specializzazione per posti di sostegno - Ammissibilità - Esclusione - Legittimità.

Gli insegnanti di religione con incarico di supplenti annuali nelle scuole elementari non hanno titolo idoneo - a motivo del loro particolare status - per l’ammissione ai corsi statali biennali di specializzazione per posti di sostegno, ai sensi del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.


CONS. STATO - SEZ. VI - 12 MAGGIO 1994, N. 756 -
Pres. Gessa, Est. Adamo - Ministero P.I. c. Cavallini, Lauria ed altro.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Immissione in ruolo - Benefici ex artt. 11, quarto comma, L. n. 246 del 1988 e 24 L. n. 270 del 1982 - Inapplicabilità.

Il servizio prestato in qualità di insegnanti di religione non è utile ai fini della fruizione del beneficio dell’inserimento in ruolo ex artt. 11 quarto comma D.L. 3 maggio 1988 n. 140, convertito con L. 4 luglio 1988 n. 246, e 34 L. 20 maggio 1982 n. 270 giacché detti insegnanti - costituendo nell’ordinamento scolastico una categoria speciale posta ai margini dell’organizzazione scolastica caratterizzata dalla peculiarità della materia insegnata - non appartengono ai ruoli dei docenti statali né sono destinati a transitare in essi.


TAR ABRUZZO (PESCARA) - 13 MAGGIO 1994, N. 287 -
Pres. Laurita, Est. Carinci - Suriani c. Scuola media Rossetti ed altri ed altro.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Titolo di qualificazione - Servizio quinquennale entro a.s. 1985/86 - Sufficienza.
Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Graduatorie - Servizio quinquennale sostitutivo del titolo - Non dà luogo a punteggio.
Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Orario di servizio - Determinazione - Competenza del Preside - Conseguenze.

Secondo le previsioni del punto 6.2 lett. b) dell’art. 4 dell’intesa recepita con il D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751 nel testo integrato dal D.P.R. 23 giugno 1990 n. 202, la qualificazione (abilitazione) all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole medie statali è riconosciuta, oltre che ai soggetti in possesso di uno dei titoli indicati nel precedente punto 4.3, a quanti abbiano insegnato tale materia per cinque anni entro e non oltre l’anno scolastico 1985-86.
I cinque anni di insegnamento che concorrono a formare il titolo di qualificazione (abilitazione) all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole medie statali non possono essere anche valutati ai fini della formazione delle graduatorie, in relazione alle quali non danno, pertanto, diritto ad alcun punteggio.
In materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole medie statali, la previa intesa fra Autorità scolastica e l’Ordinario diocesano, afferisce esclusivamente alla scelta delle persone e non investe anche la determinazione concreta dell’orario da assegnare a ciascuno degli interessati; per tale ultima incombenza la competenza è del Preside, che la esercita nel rispetto della normativa statale e, pertanto, anche delle disposizioni concernenti la formazione dell’orario-cattedra.


TAR VENETO - SEZ. I - 14 SETTEMBRE 1994, N. 870 -
Pres. Trotta, Est. Calderoni - Mazzini c. Ministero Pubblica Istruzione.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Esami abilitazione insegnante medio - Sessioni riservate - Ammissibilità - Esclusione.

L’insegnamento della religione cattolica non può costituire servizio utile ai fini dell’ammissione a sessioni riservate di abilitazione relative a classi di concorso diverse (nella specie, materie letterarie).

 


TAR SICILIA (CATANIA) - 16 SETTEMBRE 1994, N. 2021 -
Pres. Caruso, Est. Milana - Incardona c. Ministero Pubblica Istruzione ed altri.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Incarichi annuali - Automatico rinnovo su posti disponibili - Legittimità.

I docenti di religione nelle scuole statali, in forza dell’ancora vigente legge 5 giugno 1930, n. 824, non possono acquisire lo status di docenti di ruolo, stante la possibilità della revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano; tale anomala posizione non esclude, tuttavia, l’automatico rinnovo della nomina sui posti disponibili, ove non ricorrano specifiche cause ostative, per cui la permanenza degli insegnanti nel rapporto non può considerarsi illegittima, stante l’aspettativa qualificata ad ottenere il rinnovo dell’incarico esistente in capo ai detti docenti.

 


Tar Piemonte - Sez. I - 19 ottobre 1994, n. 482

 


TAR LAZIO - SEZ. III - 17 NOVEMBRE 1994, N. 1971 -
Pres. ed Est. Monticelli - Scattaglia c. Ministero pubblica istruzione
ed altri.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Idoneità ecclesiastica - Mancanza - Diniego di incarico - Legittimità.

É legittimo il diniego di incarico di insegnamento ad insegnante di religione cui non sia stata rilasciata, da parte dell’Autorità ecclesiastica, la dichiarazione di idoneità ai fini di detto insegnamento, in quanto conforme alle regole poste dal Concordato e puntualizzate dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751.

 


TAR CAMPANIA (NAPOLI) - SEZ. II - 18 NOVEMBRE 1994, N. 644 -
Pres. Orrei, Est. Pasanisi - Piscitelli c. Ministero pubblica istruzione.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Norme sul precariato - Inapplicabilità.

Le norme sul precariato, di cui alla L. 20 maggio 1982, n. 270 o al D.L. 6 novembre 1989, n. 357 convertito in L. 27 dicembre 1989, n. 417, non sono applicabili agli insegnanti di religione cattolica, giacché all’insegnamento di tali docenti non corrisponde alcuna classe di abilitazione e perché gli stessi rientrano in una categoria a parte, disciplinata dalla L. 5 giugno 1930, n. 834 ed il cui rapporto si basa - non solo nel momento genetico, ma anche nel suo continuo svolgersi - sull’assenso dell’autorità ecclesiastica


TAR CAMPANIA (NAPOLI) - SEZ. II - 1 MARZO 1995, N. 141 -
Pres. Orreri, Est. Romano - Cuomo c. Provveditorato agli studi di Caserta ed altro.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Stato giuridico ed economico - Norme applicabili.

Gli insegnanti della religione cattolica costituiscono, nell’ordinamento scolastico, una categoria a parte disciplinata dalle disposizioni della L. 5 giugno 1930 n. 834, che si configura come sistema "speciale" a base pattizia, caratterizzato non solo dalla necessità di previa intesa tra le Autorità statale ed ecclesiastica, ai fini della determinazione dei programmi d’insegnamento e della scelta dei docenti, ma anche dalla sostanziale precarietà del rapporto di impiego del personale preposto all’insegnamento religioso, dovendosi tale rapporto reggere nel momento genetico e anche nel suo continuo svolgersi, sull’assenso dell’Autorità ecclesiastica; ne consegue che al personale in questione non si applicano le norme per la formazione delle graduatorie bensì la cit. legge 834 del 1930 nonché quelle vigenti, nell’ordinamento interno, per gli insegnati incaricati a tempo indeterminato forniti di abilitazione, tale essendo il valore dell’approvazione o dell’attestato rilasciato dall’ordinario diocesano.
Allo stato attuale dell’ordinamento, in mancanza di un posto di ruolo di insegnamento della religione, il docente relativo, per le modalità di reclutamento e di mantenimento dell’incarico, è un precario, assunto e mantenuto in servizio in base al giudizio discrezionale di un’Autorità totalmente diversa da quella scolastica, con la conseguenza che il docente di religione, se in possesso della laurea richiesta, può partecipare solo alla sessione ordinaria di abilitazione all’insegnamento, ma non anche a quella riservata


TAR LOMBARDIA (MILANO) - 5 OTTOBRE 1995, N. 1193 -
Pres. Mariuzzo, Est. Savoia Barlassina ed altro c. Ministero Pubblica Istruzione.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Abilitazione - Sessione riservata - Discipline giuridiche ed economiche - Ammissione - Servizio di insegnamento di religione - Valutabilità - Esclusione.

Ai fini dell’ammissione alle sessione riservata d’esami di abilitazione all’insegnamento per la classe XXV - discipline giuridiche ed economiche, a tale tipologia di insegnamento non è equiparabile il servizio prestato in qualità di docente di religione.


CONS. STATO - SEZ. VI - 24 OTTOBRE 1995, N. 1211 -
Pres. Laschena, Est. Bagarotto - Ministero Pubblica Istruzione c. Di Puppo ed altri.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Trentino Alto Adige - Trattamento economico - Orario ridotto - Individuazione

Il trattamento economico spettante, nella Regione Trentino Alto Adige, agli insegnanti di religione con orario settimanale ridotto rispetto a quello di 18 ore nelle scuole elementari e di 15 ore in quelle secondarie, deve essere corrisposto rispettivamente i diciottesimi e in quindicesimi del trattamento intero.

 

 


CONS. STATO - SEZ. VI - 20 NOVEMBRE 1995, N. 1317 -
Pres. Laschena, Est. Bagarotto - Ministero Pubblica Istruzione c. Giuliano ed altri.*


TAR TOSCANA - SEZ. II - 25 GENNAIO 1996, N. 13 -
Pres. ed Est. Nicolosi - Brogioni e c. Sovrintendente scolastico regionale ed altro.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Abilitazione - Sessioni riservate - Ammissione - Esclusione - Contrasto con artt. 3 e 97 Cost. - Insussistenza.

Poiché la disciplina normativa di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270 per la sua natura eccezionale è da ritenersi di stretta interpretazione, gli insegnanti di religione non possono ritenersi destinatari di tale disciplina e quindi sono esclusi dalla sessione riservata degli esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole medie. Tale esclusione non è in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Diritto

(Omissis).
2. - Ciò preliminarmente osservato, va nel merito evidenziato che il ricorso è privo di pregio sotto tutti i profili di legittimità dedotti nei tre motivi.
Il Collegio osserva che la finalità della l. 20 maggio 1982, n. 270 è quella di dare una revisione a tutta la disciplina del reclutamento del personale docente di ogni ordine e grado della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, di ristrutturare gli organici e di approntare misure idonee all’eliminazione del precariato.
Nel contesto di tale finalità, per quanto riguarda piú in particolare i docenti precari della scuola secondaria ed artistica, la legge suddetta mira alla sistemazione di tutto il personale fuori ruolo prevedendo il passaggio in ruolo automatico per determinate categorie di docenti (gli iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all’art. 13, settimo comma, della l. 9 agosto 1978 n. 463, gli insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell’incarico o con incarico annuale nell’anno scolastico 1979/80) ed il passaggio in ruolo, a seguito del conseguimento dell’abilitazione, ai sensi dell’art. 35, per i docenti non abilitati con incarico nell’anno scolastico 1980/81 e 1981/82.
Limitando l’esame alle norme riguardanti tale ultima categoria di personale precario, va osservato preliminarmente che il criterio base fissato dalla legge n. 270 del 1982 è quello che l’immissione in ruolo degli insegnanti abilitati, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, con incarico annuale nell’anno scolastico 1979/80 (artt. 33 e 34), debba avvenire per la cattedra di insegnamento alla quale si riferisce l’incarico.
Ciò induce a ritenere che, quindi, per i non abilitati, il collegamento richiesto con la posizione di incaricato costituisca necessario presupposto del passaggio in ruolo, di tal che per anche l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione ai sensi dell’art. 35 legge n. 270 del 1982 - che costituisce presupposto del passaggio in ruolo nel particolare sistema della legge in esame - debba avvenire sulla base del criterio di cui agli artt. 33 e 34 e cioè con riferimento all’insegnamento di incarico.
Tale assunto trova, d’altronde, conferma nell’O.M. 2 settembre 1982, ove al penultimo comma dell’art. 3 è testualmente affermato: "il personale indicato nel presente articolo partecipa alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione relativa all’insegnamento cui si riferisce l’incarico". Ed infatti l’ordinanza medesima prevede la partecipazione ad una classe di insegnamento d’incarico, non sia in possesso del prescritto titolo di studi necessario, appunto, per il conseguimento dell’abilitazione e per il passaggio in ruolo nella cattedra d’insegnamento.
La prima considerazione che va, quindi, fatta è l’incarico a cui si riferisce il capo III della legge n. 270 del 1982 debba necessariamente riferirsi ad insegnamenti per i quali sia previsto un titolo di abilitazione rilasciato dallo Stato e sia, inoltre, possibile la nomina in ruolo.
Il termine curriculare, usato dall’O.M. 2 settembre 1982, non può che essere inteso nel significato restrittivo indicato e non in quello piú ampio nel quale la ricorrente ritiene debba essere interpretato.
Ora la peculiarità dell’insegnamento religioso, per il quale non è prevista un’abilitazione, bensì solo un attestato di idoneità rilasciato dall’Autorità ecclesiastica (il quale attestato non possiede né la natura né la funzione del titolo abilitativo richiesto, per i vari insegnanti, al personale docente della scuola, rivestendo esso, per vero, solo la natura di atto di gradimento inteso, questo, come riconoscimento dell’idoneità del docente all’espletamento dell’insegnamento religioso secondo i canoni della dottrina cattolica: conformemente, del resto, ai protocolli d’intesa fissati nel concordato fra Stato e Chiesa); né è prevista una cattedra che dia accesso ai ruoli del personale docente (la necessità dell’esistenza di una cattedra inerisce alla finalità dell’incarico che è quella di sopperire alle vacanze esistenti nelle cattedre ricoperte da personale docente di ruolo titolare delle cattedre medesime), ma una cattedra al cui affidamento si provvede per nomina diretta del capo dell’istituto - d’intesa con l’ordinario diocesano - e non secondo la procedura fissata per il conferimento degli incarichi negli istituti di istruzione secondaria (cfr. art. 1 l. 13 giugno 1969 n. 282); tale peculiarità dimostra, a parere del Collegio, che l’incarico di insegnamento religioso sia un incarico sui generis ed estraneo, quindi, agli incarichi disciplinati dalle norme vigenti per le classi di insegnamento delle scuole di istruzione secondaria, per cui esso non può ritenersi incluso nelle previsioni dell’art. 35, ultimo comma, della legge n. 270 del 1982 e dell’art. 3 O.M. 2 settembre 1982.
Argomenti ulteriori che confermano la non applicabilità dell’art. 35 della legge n. 270 del 1982 agli incaricati di religione sono forniti dagli artt. 36, 41 e 42 della legge medesima ove la possibilità di integrare la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi con la valutazione del titolo abilitante conseguito ai sensi dell’art. 35 medesimo e sino al passaggio in ruolo (mantenimento impossibile per gli insegnanti di religione essendo esso condizionato alla decisione di un organo esterno all’Amministrazione: il Vescovo; come pure è impossibile il passaggio in ruolo, non essendo prevista per la religione una cattedra che dia accesso ai ruoli del personale docente); la previsione esplicita dell’estensione a particolari categorie di docenti non ricomprendenti gli insegnanti di religione (esperti negli istituiti tecnici e professionali ed incaricati di libere attività complementari e di strumenti musicali) della possibilità di partecipare a classi di abilitazione per insegnanti diversi da quelli impartiti, purché in possesso del previsto titolo di studi; evidenziano la legittimità dell’interpretazione restrittiva data dall’Amministrazione all’art. 35 della legge suddetta.
Quanto alla censura di disparità di trattamento e palese ingiustizia che viene dedotta in relazione, particolarmente, alla legge n. 824 del 5 giugno 1930, che prevede per l’insegnante di religione la parità dei diritti e dei doveri degli altri docenti, è sufficiente evidenziare che il principio della parità sancito dall’art. 7 della legge suddetta è da intendere riferito esclusivamente a quelle che sono le prerogative fondamentali dell’insegnante in ordine sia alla funzione docente sia alla posizione di impiegato ed attengono, quindi, al diritto di far parte del corpo docente, di partecipare alle adunanze degli organi collegiali scolastici ed all’elezione degli stessi, al diritto di godere del trattamento economico vigente per il personale docente nonché del trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ed in genere di beneficiare di tutti i diritti propri degli insegnanti tra i quali, però, non può annoverarsi anche quello di conseguire l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola, ossia alla stabilizzazione, posto che ciò da ritenere escluso sia dal fatto che l’incarico di religione non consente la nomina in ruolo, sia dalla particolare posizione rivestita dal docente di religione al quale, come si è detto, non si applicano le normali disposizioni di legge in materia di incarichi (vedi ultimo comma art. 1 legge n. 2282 del 1969 ed art. 5 L. 5 giugno 1920 n. 824) ed il cui mantenimento nell’attività di insegnamento è soggetto al giudizio insindacabile dell’autorità ecclesiastica che può in ogni momento autonomamente, e senza alcuna possibilità di ingerenza degli organi scolastici dello Stato, revocare l’idoneità all’insegnamento e privare, così, il docente della "capacità" di insegnare.
In conclusione, gli insegnanti di religione non rientrano fra le categorie di docenti precari ammessi alla sessione riservata degli esami di abilitazione previsti dalla legge n. 270 del 1982 e non possono ritenersi, quindi, destinatari di una disciplina normativa che per sua natura eccezionale è di stretta interpretazione.
La questione di legittimità costituzionale dedotta in riferimento al principio di uguaglianza ed imparzialità contenuti negli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale si dimostra - alla luce delle considerazioni sopra esposte - manifestamente infondata, traendo legittimazione il beneficio dell’ammissione ai corsi abilitanti degli altri docenti precari da situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle dei docenti di religione e quindi non idonee a fornire un oggettivo termine di confronto per il parametro costituzionale invocato (confr. Cons. Stato, VI Sez., 31 maggio 1990 n. 549 e 26 giugno 1990 n. 666, in Cons. Stato, 1990, I, 819 e 885).
Concorrono giusti motivi per compensare interamente le spese e gli onorari di giudizio.


R.O. n. 903 del 1997

Ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Prinzi Smeralda contro l'I.T.I. "G. Marconi" di Messina.

 

Istruzione pubblica - Insegnanti di religione - Nomina, su proposta dell'Ordinario diocesano, con incarico annuale e possibilita' di revoca ad libitum - Conseguente esclusione della possibilita' di nomina a tempo indeterminato, di inserimento nell'organico dei docenti e di stabilizzazione della sede di servizio - Deteriore trattamento di detti insegnanti rispetto a tutti gli altri docenti

- Incidenza sul diritto al lavoro, e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 5 giugno 1930, n. 824, art. 5, primo e sesto comma; legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 9, secondo comma; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 309, comma 2).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 6074/94 e n. 6161/95, proposti da Prinzi Smeralda, rappresentata e difesa dal dott. proc. Giovanni Marchese, elettivamente domiciliata in Catania, via Lago di Nicito n. 14 (studio avv. Donato De Luca), relativamente al primo ricorso, presso la segreteria di questa terza sezione relativamente al secondo;

- l'I.T.I. "G. Marconi" di Messina, in persona del preside pro-tempore;

- la scuola media statale "G. Meli" di Furnari, in persona del preside pro-tempore;

- il Ministero per la pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore;

- il Provveditorato agli studi di Messina, in persona del provveditore pro-tempore; costituiti in giudizio relativamente al ricorso n. 6074/94;

- la Curia arcivescovile di Messina, in persona dell'arcivescovo pro-tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe e Renato Caudo, elettivamente domiciliata in Catania, via Firenze n. 199 (studio avv. R. Comis);

- (relativamente al primo ricorso): l'istituto magistrale statale "XXIV Maggio" di Castroreale, in persona del preside pro-tempore non costituito in giudizio;

- Scibilia Rosario, controinteressato, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento:

- della mancata conferma nell'incarico di insegnante di religione, per l'anno scolastico 1994-95, presso l'I.T.I.S. "G. Marconi" di Messina; dell'incarico, per l'anno scolastico 1994-95, per l'insegnamento della "religione" presso la scuola media statale "G. Meli" di Furnari e presso l'istituto magistrale statale "XXIV Maggio" di Castroreale, comunicato con nota n. 1428/FP del 27 settembre 1994, cosi' come modificato dalla nota n. 1448/FP del 30 settembre 1994; dell'incarico, per l'anno scolastico 1995, per l'insegnamento della religione, conferito dal preside dell'I.T.I.S. "Marconi" di Messina al sacerdote Rosario Scibilia; dell'intesa tra il preside dell'I.T.I.S. "Marconi" di Messina e l'ordinario diocesano presso la Curia arcivescovile di Messina, contenuta nella nota n. 2123 del 20 settembre 1994; dell'intesa tra il preside della scuola media statale di Furnari, il preside dell'istituto magistrale di Castroreale e l'ordinario diocesano presso la Curia arcivescovile di Messina, di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali (ricorso n. 6074/1994);

- della mancata conferma nell'incarico di insegnante di religione, per l'anno scolastico 1995/96, presso l'istituto "Marconi" di Messina; della conferma nell'incarico, per l'anno scolastico 1995/96, presso la scuola media "Meli" di Furnari e presso l'istituto magistrale "XXIV Maggio" di Castroreale; nonche' di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali (ricorso n. 6161/1995);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 12 dicembre 1996 il consigliere Biagio Campanella; uditi: il dott. proc. Giovanni Marchese per la ricorrente; l'avvocato dello Stato A. Palazzo per l'amministrazioni intimate; l'avv. Renato Caudo per il controinteressato;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

La dott.ssa Smeralda Prinzi e' un'insegnante di religione, in possesso dei titoli per l'insegnamento presso gli istituti superiori. In data 1 settembre 1991, la predetta e' stata incaricata per l'insegnamento della religione cattolica presso l'istituto tecnico statale industriale "Marconi" di Messina ed e' stata confermata nell'incarico automaticamente ogni anno.

Inaspettatamente, quando l'anno scolastico 1994-1995 era gia' iniziato e l'interessata aveva gia' svolto la propria attivita' nel predetto istituto per i primi venti giorni del mese di settembre, la dott.ssa Prinzi ha appreso informalmente di non essere stata confermata nell'incarico.

In data 27 settembre 1994, le e' stato comunicato, con nota n. 1428/FP, come modificata con successiva nota n. 1448/FP, datata 30 settembre 1994, l'incarico, per l'anno scolastico 1994-95, per l'insegnamento della religione presso la scuola media statale "G. Meli" di Furnari e presso l'istituto statale "XXIV Maggio" di Castroreale.

Con il ricorso n. 6074/1994, notificato il 27 ottobre 1994 e depositato l'8 novembre successivo, si impugnano tanto il provvedimento di nomina presso la scuola media statale di Furnari e presso l'istituto magistrale di Castroreale, quanto la mancata conferma dell'incarico annuale presso l'istituto "Marconi" di Messina.

Tale primo ricorso e' affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione e/o falsa applicazione del punto 2.5 del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, come modificato dal d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, alla luce della circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 182 del 1 luglio 1991; eccesso di potere.

Si evidenzia che la norma rubricata prevede, al primo comma, che "l'insegnamento della religione cattolica e' impartito da insegnanti in possesso di idoneita' riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorita' scolastiche ai sensi della normativa statale" e che la c.m. n. 182, anch'essa epigrafata, chiarisce che l'incarico, una volta conferito, produce effetti fino alla cessazione che puo' intervenire o per soppressione del posto, o per revoca dell'idoneita' all'insegnamento, o per raggiunti limiti d'eta'.

Si ritiene che, nel caso di specie, non ricorresse nessuna di tali tre ipotesi e che la ricorrente avrebbe dovuto essere riconfermata nella nomina anche per l'anno scolastico 1995/96;

2) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6 della legge 5 giugno 1930, n. 842, e del punto 2.5 del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, cosi' come modificato ed integrato dal d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202; eccesso di potere.

Dal combinato disposto delle norme sopra indicate discenderebbe che l'intesa tra autorita' scolastica ed ordinario diocesano sulla nomina dell'insegnante di religione deve avvenire con l'osservanza di determinate modalita' e deve concretarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Nella fattispecie, non sarebbero state osservate le modalita' previste per il raggiungimento dell'intesa per la nomina dell'insegnante di religione, ne' sarebbe stato osservato il termine fissato dalla legge per il raggiungimento dell'intesa, ossia l'inizio dell'anno scolastico;

3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della legge 5 giugno 1930, n. 824; del punto 2.5 e 2.7 del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 202; della c.m. del 9 giugno 1991, n. 182; dell'art. 32 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; difetto di motivazione; eccesso di potere.

Nel caso di specie, la ricorrente sarebbe stata sostanzialmente trasferita senza che sussistessero le condizioni per disporre il medesimo (la richiesta motivata o le motivate esigenze di servizio);

4) Eccesso sotto il profilo dello sviamento di potere: l'ordinario diocesano avrebbe messo in essere, nei confronti dell'interessata, un intento volutamente persecutorio.

Relativamente a tale primo ricorso, si sono costituiti tutti gli intimati, tranne l'istituto magistrale statale "XXIV Maggio" di Castroreale.

Nelle more del giudizio, l'ordinario diocesano di Messina, per l'anno scolastico 1995/96, con nota n. 428 del 31 agosto 1995, ha proposto al preside della scuola media "Leopardi" di Messina di nominare la dott.ssa Prinzi per sei ore settimanali.

Senonche', il predetto preside, nonostante tale proposta di nomina, non ha provveduto a conferire l'incarico alla ricorrente in quanto, contestualmente, con nota n. 1330/FP del 5 settembre 1995, il preside della scuola media di Furnari gli ha comunicato di avere gia' provveduto a confermare la dott.ssa Prinzi nell'incarico dell'anno precedente, giusta circolare del Provveditorato agli studi di Messina n. 6820 del 17 agosto 1995, che richiama la c.m. n. 182 del 1 luglio 1991. In conseguenza di tale provvedimento, il preside della scuola media "Leopardi" di Messina (con la stessa motivazione confutata dalla ricorrente a fondamento del ricorso n. 6074/1994) non ha aderito all'intesa e non ha conferito alla dott.ssa Prinzi alcun incarico. L'interessata, dopo avere spedito una lettera raccomandata a.r. il 24 luglio 1995 ed aver presentato un esposto in data 26 settembre 1995, con cui ha invitato l'amministrazione a provvedere all'annullamento d'ufficio del provvedimento del preside del Marconi relativo all'a.s. 1994/95, non si e' vista riconfermare per tale incarico neppure per l'anno scolastico 1995/96. Anche tali provvedimenti vengono impugnati dalla dott.ssa Prinzi con il ricorso n. 6161/1995, notificato fra il 7 e l'8 novembre 1995 e depositato il giorno 23 dello stesso mese ed anno. Le censure poste a base di tale secondo ricorso coincidono con quelle dedotte attraverso il primo. Relativamente a tale secondo ricorso, si sono costituiti in giudizio soltanto l'ordinario diocesano e il Ministero per pubblica istruzione.

Diritto

1. - I due ricorsi, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva sussistente fra gli stessi, vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione.

2. - Cio' premesso, il Collegio osserva che tutti i motivi di censura, posti a base dei due ricorsi, non possono essere condivisi:

a) Con il primo motivo di gravame, si deduce la "violazione e/o falsa applicazione del punto 2.5 del d.P..R. 16 dicembre 1985, n. 751, come modificato dal d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, alla luce della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 182 del 1 luglio 1991".

Tale censura non puo' essere condivisa, attesa la puntuale dizione del secondo comma del medesimo punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, che cosi' recita: "Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti, l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorita' scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento di ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee ed in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4".

L'elemento fondamentale, nella subiecta materia, si rinviene, incontestabilmente, nell'"intesa" con l'ordinario diocesano.

Tuttavia, il vero significato di siffatta intesa non appare chiaramente quello di un accordo vero e proprio sul nominativo dell'insegnante da nominare; essa si esplica, invece, attraverso la proposizione del nominativo da parte dell'ordinario diocesano, il quale esercita, al riguardo, la piu' ampia discrezionalita', insindacabile dall'amministrazione scolastica dello Stato, sulla base delle indicazioni di esigenze di servizi e di orari da parte del preside dell'istituto interessato.

Laddove siffatta intesa venga a mancare, il preside, a prescindere da ogni problematica di vacanza di posto, non potrebbe giammai operare conferme o sostituzioni, senza violare le disposizioni sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane (protocollo addizionale delle intese Stato-Chiesa, adottato con legge 25 marzo 1985, n. 121).

La circolare n. 182 dell'11 luglio 1991, richiamata dalla ricorrente, a parte la sua inidoneita' a modificare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, non regola i criteri d'affidamento degli incarichi agli insegnanti di religione, ma da' soltanto istruzioni circa il trattamento economico degli insegnanti supplenti rispetto agli incaricati, tanto che e' stata emana dalla Direzione generale del personale, Ufficio 2 di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

Peraltro, che il contenuto di cui alla predetta circolare, invocato dalla ricorrente, non concerna i criteri di nomina dei docenti, si ricava dalla sua stessa formulazione, del seguente tenore: "A differenza di quanto stabilito per i docenti di religione in possesso dei titoli di applicazione o di specializzazione i quali, come e' noto, cessano dall'incarico solo per soppressione del posto o per revoca dell'idoneita' all'insegnamento da parte dell'ordinario diocesano, oltre che, naturalmente, per raggiunti limiti d'eta', i docenti non in possesso del titolo devono annualmente essere nominati sui posti disponibili sino a quando perduri tale loro posizione soggettiva.

è chiaro che, con tale proposizione, si e' voluta puntualizzare la differenza tra i supplenti temporanei e gli incaricati annuali al fine di distinguere l'assoggettamento delle due categorie alla disciplina giuridica ed economica, senza che si sia inteso dare, come sostiene invece la ricorrente, istruzioni in merito al conferimento degli incarichi, tanto meno nel senso che gli insegnanti incaricati devono essere riconfermati dal preside presso la stessa scuola presso cui hanno insegnato l'anno precedente, in assenza di una specifica proposta da parte dell'ordinario diocesano.

Quindi, nessun provvedimento di riconferma avrebbe potuto adottare il preside dell'istituto "Marconi" di Messina, presso cui la ricorrente era stata incaricata all'insegnamento per l'anno scolastico 1993-94, senza la relativa proposta dell'ordinario diocesano.

Quanto appena esposto trova conferma in alcune autorevoli pronunce (cfr.: C.G.A., n. 365 del 16 settembre 1991); in particolare, il Consiglio di Stato - sez. VI, con sentenza n. 756 del 12 maggio 1994, ha affermato quanto segue: "E' concetto oramai acquisito che gli insegnanti di religione nelle scuole statali, pur godendo di pari dignita' e pur essendo, nella sfera pedagogica, equiparati agli altri insegnanti, non possono farsi rientrare nel novero dei normali insegnanti di ruolo e non di ruolo dello Stato. Essi costituiscono, infatti, nell'ordinamento scolastico, una categoria speciale di docenti posta ai margini dell'organizzazione scolastica, caratterizzata dalla peculiarita' della materia insegnata, dallo speciale sistema di reclutamento a base pattizia fra lo Stato italiano e la Santa Sede e, soprattutto, dal continuo controllo esercitato, dall'autorita' ecclesiastica, sugli insegnanti, con potere di quest'ultima di far cessare l'incarico".

Ne consegue che gli insegnanti di religione nor appartengono ai ruoli dei docenti statali ne' sono destinati a transitare in essi.

E' quindi carente il presupposto stesso dell'applicazione delle citate disposizioni legislative nei confronti delle ricorrenti, presupposto che e' costituito dalla sistemazione in ruolo del personale statale precario e secondo procedura di scelta gestite esclusivamente dall'amministrazione dello Stato.

a1) La dott.ssa Prinzi ritiene, inoltre, che sia stato leso, nel caso di specie, il principio della "continuita' didattica", atteso che, prima di essere nominata presso la scuola media di Furnari, avrebbe gia' svolto, nel mese di settembre, venti giorni d'insegnamento, per l'anno scolastico 1994/95, presso la scuola "Marconi".

L'assunto viene confutato dall'ordinario diocesano resistente, il quale chiarisce che la ricorrente aveva soltanto partecipato agli esami di riparazione, cui sono tenuti ad intervenire tutti gli incaricati che hanno insegnato nell'anno precedente.

b) Infondato appare anche il secondo motivo di censura, con cui si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 842/1930 e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il disposto dell'art. 5 (e non 6) della legge 5 giugno 1930, n. 842, conferma quanto sottolineato, e cioe' che l'insegnamento di religione e' affidato per incarico annuale.

E un'importante conferma scaturisce dall'art. 309 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che, al secondo comma, cosi' recita: "Per l'insegnamento della religione cattolica il capo d'istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano ...".

Circa l'assenta violazione dell'art. 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, non si puo' che ribadire quanto esposto in relazione al primo gruppo di motivi di gravame, e cioe' che nessun diritto poteva e puo' vantare la ricorrente per la mancata riconferma da parte del preside dell'istituto "Marconi" di Messina.

Sostanzialmente, non e' stato quest'ultimo a provvedere alla sostituzione della ricorrente; e' esatto, invece, affermare che, cessato l'incarico della dott.ssa Prinzi per l'anno scolastico 1993-94, e' stato nominato, per l'anno scolastico 1994-95, il sacerdote Rosario Scibilia, proposto dall'ordinario diocesano, in relazione all'art. 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985 ed all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, che cosi' recita: "L'incarico e' affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorita' ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall'ordinario diocesano".

b1) Non corrisponde, poi, a verita', come chiarisce l'ordinario diocesano resistente, che non siano state osservate, nel caso di specie, le modalita' per il raggiungimento dell'intesa.

Come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa, la proposta dell'ordinario diocesano al preside della scuola media di Furnari, per la nomina della dott.ssa Prinzi, e' stata trasmessa il 1 settembre 1994, in riscontro alla nota del preside n. 1158/C21/C del 22 luglio 1994 (con cui si comunicavano le classi disponibili per l'insegnamento della religione); mentre al preside dell'istituto "Marconi" Ia proposta di nomina del sac. Scibilia e' stata trasmessa in data 30 agosto 1994, in riscontro alla comunicazione dello stesso preside n. 1835 del 25 luglio 1994 (con la quale si comunicava il numero delle classi disponibili per l'insegnamento della religione).

Ne' puo' aver, ovviamente, rilievo il fatto che la nomina sia avvenuta alcuni giorni dopo l'inizio dell'anno scolastico.

c) Per quanto riguarda il terzo motivo di gravame, con cui si fa riferimento specie alla c.m. n. 182/1991, il Collegio si riporta alle precedenti considerazioni.

Per quanto concerne l'eccepita violazione dell'art. 32 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo al "trasferimento" della ricorrente presso la scuola media di Furnari, si rileva che il termine "trasferimento", usato dal direttore dell'ufficio catechistico della Curia di Messina, con lettera del 12 settembre 1994, di risposta al preside dell'istituto "Marconi", vuole significare che l'insegnante Prinzi era stata proposta per altra sede.

Il termine "trasferimento", nella fattispecie, non riveste il significato consueto di tale espressione, ma quello, diverso, che si e' proposta la dott.ssa Prinzi per l'insegnamento in altra sede rispetto a quella dell'anno precedente, tenuto conto delle disponibilita' delle ore d'insegnamento nell'ambito delle scuole statali presenti nel territorio dell'Arcidiocesi. E' evidente che gli insegnanti di religione non sono docenti di ruolo e, quindi, agli stessi, in mancanza di un organico specifico, non e' possibile applicare le norme relative alla mobilita' ed ai trasferimenti del personale docente in genere.

d) Va disatteso pure il motivo di censura con cui si deduce che i provvedimenti impugnati sono inficiati del vizio di sviamento di potere. Ed invero, sia la nomina del preside di Furnari a favore della dott.ssa Prinzi che quella del preside dell'istituto "Marconi" di Messina a favore del sac. Scibilia non possono essere viziati di sviamento di potere, atteso che appaiono sostanzialmente vincolati alla proposta dell'ordinario diocesano.

Ed e' risaputo che il vizio dedotto non puo' che riferirsi a provvedimenti discrezionali.

d1) Non puo' essere neppure condivisa l'asserzione della ricorrente che "l'ordinario diocesano, pur di raggiungere il suo scopo, pare si sia spinto fino al punto di retrodatare l'atto con cui ha proposto il nominativo della dott.ssa Prinzi al preside della scuola media di Furnari, e cio', sempre secondo la ricorrente, per il fatto che "mentre questo atto, datato 1 settembre 1994 ed inviato al preside della scuola media di Furnari, riporta il numero di protocollo 149/94, la lettera datata 12 settembre 1994, inviata sempre dall'ordinario diocesano al preside dell'istituto Marconi, riporta il numero di protocollo 112/94". Non si vede perche' l'errore nell'indicazione del numero 149/94 di protocollo da parte dell'ufficio catechistico debba attribuirsi ad una volonta' di retrodatare la lettera diretta al preside della scuola di Furnari, rispetto alla lettera del 12 settembre 1994, n. 112/94, diretta al preside dell'istituto "Marconi", in risposta alla nota dello stesso n. 1933, atteso, peraltro, che la proposta d'incarico per il sac. Scibilia era stata inviata dall'ordinario diocesano al preside dell'istituto "Marconi" il 30 agosto 1994 (prot. n. 60/94).

d2) Per quanto concerne, infine, il motivo di gravame, con il quale si deduce la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Collegio rileva che la sua infondatezza si deduce da quanto gia' affermato a confutazione delle altre censure.

Ed invero, atteso che il provvedimento di nuova assegnazione, non impugnato dalla ricorrente, non costituisce giuridicamente un trasferimento, bensi' un'assegnazione ex novo, ne deriva che nessun avvio del procedimento doveva essere portato a conoscenza dell'interessata.

Ne' puo' ritenersi che tale procedura partecipativa debba applicarsi anche per ogni assegnazione di sede sarebbe evidente l'inceppo che in tal caso verrebbe causato alla correntezza dell'azione amministrativa.

Da quanto esposto, discende l'infondatezza del ricorso n. 6074/1994.

3) Infondato, appare, altresi', il ricorso n. 6161/1995, essendo nche quest'ultimo basato sugli stessi motivi di censura, appena disattesi, addotti a sostegno del primo.

4) Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi in esame dovrebbero essere, quindi, rigettati.

Tuttavia, questa sezione nutre forti dubbi circa la legittimita' costituzionale di alcune disposizioni normative che disciplinano la materia in questione e che non consentono una pronuncia favorevole sui due ricorsi.

Va ricordato, preliminarmente, l'intero quadro normativo che regola la materia in questione.

L'art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, al primo comma, 1 dispone: "L'insegnamento religioso e' affidato per incarico normalmente, per non piu' di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano". Il successivo art. 6 della stessa legge prevede che l'incarico possa essere revocato "anche durante l'anno, d'accordo con l'autorita' ecclesiastica". L'art. 9 del testo del nuovo concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, ha stabilito - all'art. 9.2 - che lo Stato italiano "continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie", ribadendo (protocollo addizionale 5 a) che "l'insegnamento della religione cattolica ... e' impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica". Il successivo d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, recante l'intesa tra l'autorita' scolastica italiana e la CEI, ribadisce, al punto 2.5:

"L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da insegnanti in possesso di idoneita' riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata; nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorita' scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dell'autorita' scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4".

Tali disposizioni sono state trasfuse nel capo 3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

In particolare, i primi tre commi dell'art. 309 cosi' recitano:

1) Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica e' disciplinato dall'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera h).

2) Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.

3) I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica".

La lettura congiunta di tale normativa conferma quanto gia' affermato, e cioe' che la nomina degli insegnanti di religione ha efficacia annuale, che nei loro confronti non puo' configurarsi alcuna nomina a tempo indeterminato, ne', tantomeno, come e' ovvio, alcun passaggio nei ruoli dei docenti.

Ad avviso del Collegio, una tale limitazione appare lesiva di alcuni principi fissati dalla Costituzione.

1) Appare, in primo luogo, vulnerato l'art. 3 della Costituzione che, al primo comma, cosi' recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Non puo' correre alcun dubbio, anzitutto, sulla circostanza che il menzionato art. 3 si riferisce non soltanto al cittadino in quanto destinatario di diritti fondamentali, quali la liberta' di pensiero, di religione, ecc., ma anche al cittadino inserito "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'" (come sottolinea il precedente art. 2). Orbene, non puo' disconoscersi che la categoria degli insegnanti si identifica in una formazione sociale caratterizzata da notevole decoro e prestigio, dalla quale discende l'attribuzione di uno status. Nell'ampia categoria degli insegnanti si identificano, ovviamente, delle posizioni differenziate (basta ricordare i diversi livelli d'insegnamento: universita', scuole medie superiori ed inferiori, elementari, ecc.).

Non puo' giustificarsi, invece, che una categoria (l'unica) di essi non possa godere di uno dei piu' elementari diritti, comune non soltanto alla categoria degli insegnanti considerata nell'accezione piu' ampia, ma anche alla categoria dei pubblici dipendenti in genere: quello alla stabilita', anche se non assoluta, del posto d'impiego.

In concreto, si verifica un ingiustificato trattamento deteriore a danno dei soli insegnanti di religione; ne' le caratteristiche, per certi versi, peculiari, del relativo insegnamento appaiono sufficienti a giustificare una tale disparita' di trattamento.

Vero e' che l'insegnamento di religione appare, in un certo qual senso, "facoltativo" rispetto alle altre discipline d'insegnamento, che, relativamente ad esso, e' previsto, in luogo di voti e di esami, la redazione di una "nota", da comunicare alla famiglia; tuttavia queste peculiarita', assieme all'altra, forse piu' rilevante, della designazione praticamente "vincolante" da parte dell'ordinario diocesano, non possono giustificare un tale trattamento cosi' pregiudizievole.

Lo stesso trascritto terzo comma dell'art. 309 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, riconosce, in fondo, che gli insegnanti di religione fanno parte del Collegio dei docenti con gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri colleghi.

Ne' potrebbe, a ragione, affermarsi che, in tal modo, si tutelano meglio le giuste prerogative che lo Stato italiano ha riconosciuto alla Chiesa cattolica in tema d'insegnamento religioso. In altre parole, si potrebbe sostenere che la designazione annuale da parte dell'ordinario diocesano soddisfa alle esigenze di un controllo piu' penetrante, perche' ripetuto, circa l'idoneita' del personale designato. Una tale precauzione sarebbe eccessiva e ingiustificata, oltre che contraria al piu' elementare buon senso. L'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita', richiesti per l'insegnamento della religione, riservato all'ordinario di religione trova adeguate garanzie nelle disposizioni vigenti nello Stato italiano. Queste ultime non possono non applicarsi agli insegnanti di religione, talche' anche nei loro confronti devono ritenersi vigenti tutte le norme sanzionatorie (comprese quelle espulsive) previste per la generalita' degli insegnanti, a tutela di un corretto e competente esercizio di tale importante professione.

L'unico tratto distintivo deve rinvenirsi nella circostanza che, per tale tipo d'insegnamento, l'ordinario diocesano conserva un potere di controllo, logico e necessario corollario del potere di designazione.

Ed un'indubbia conferma di tale ragionamento si rinviene nell'art. 6 della stessa legge 5 giugno 1930, n. 824, che recita nel senso che l'incarico di religione puo' essere revocato anche durante l'anno, d'accordo con l'autorita' ecclesiastica".

2) Le disposizioni in questione appaiono in contrasto anche con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, i quali riconoscono a tutti i cittadini il diritto al lavoro, con conseguente tutela per tutte le sue forme ed applicazioni.

Nel caso in questione, l'incarico soltanto annuale dell'insegnamento di religione, con la possibilita', se non probabilita', che lo stesso non venga rinnovato, lede uno dei piu' importanti aspetti del diritto al lavoro: quello della stabilita', sia pure relativa. E' appena il caso di ricordare che la piu' recente legislazione e' orientata nel senso di ridurre per quanto possibile il fenomeno del precariato, favorendo, possibilmente, il lavoro part time, purche' dotato del carattere della stabilita'.

3) Le disposizioni menzionate appaiono, poi, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che, al primo comma, cosi' recita: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione". E' evidente che il principio di buon andamento presuppone, oltre che la preparazione, anche l'esperienza dell'insegnante. In un certo senso, i due concetti sono collegati, l'esperienza arricchisce il bagaglio culturale dell'insegnante, come di qualsiasi altro professionista. Orbene, non puo' correre alcun dubbio sul fatto che il permanere in servizio nella stessa sede rappresenta una garanzia di continuita' didattica, fonte di vantaggi certi per il miglior espletamento del servizio, attesa la conoscenza dell'ambiente di lavoro e la gia' rodata collaborazione con i colleghi e con i genitori degli alunni. Non va, naturalmente, sottovalutata la maggiore serenita' che non puo' non riscontrarsi in capo all'insegnante stabilizzato; quest'ultimo puo', ovviamente, meglio programmare la propria vita, conoscendo la sua sede "definitiva", presso la quale fissare il domicilio anche dei suoi familiari. Non e' certamente il caso di elencare gli inconvenienti ed i disagi di chi deve, magari annualmente, spostare se stesso e la propria famiglia; ed e' fatale che tali disagi debbano ripercuotersi pesantemente sul rendimento dell'insegnante, ossia proprio sul buon andamento del servizio.

Ed e' soprattutto in tale ottica che si e' consolidata una giurisprudenza amministrativa secondo la quale, sia pure in posizione subordinata rispetto alle esigenze di servizio, che conservano valore preminente, nel caso di trasferimento d'ufficio, devono essere valutati i motivi di studio e di famiglia (Consiglio di Stato - IV sezione, n. 431 del 27 giugno 1989; T.A.R. Lazio - 2 sezione, n. 1703 dell'8 novembre 1995). Si puo', in proposito, tranquillamente affermare che tali elementi di valutazione non sono previsti solo ad esclusivo vantaggio dell'interessato, ma anche con riferimento ad un migliore funzionamento dei servizi, atteso che quest'ultimo presuppone, oltre che la preparazione, anche un sufficiente stato di serenita' in capo al pubblico dipendente.

5) Pertanto, atteso che le descritte questioni di costituzionalita' appaiono rilevanti per la decisione dei due ricorsi, e non manifestamente infondate, si rende necessario sospendere il presente giudizio, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sull'eccezione di incostituzionalita', per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824, dell'art. 9.2 della legge 25 marzo 1985, n. 121, dell'art. 309, secondo comma, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, laddove prevedono che la nomina dell'insegnante di religione, e la relativa proposta da parte dell'ordinario diocesano, hanno efficacia annuale, con l'impossibilita', da parte dell'insegnante medesimo, di essere nominato a tempo indeterminato, di essere inserito stabilmente nell'organico dei docenti, e di essere, invece, rimosso ad libitum.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, sez. 3, previa riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, dell'art. 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824, dell'art. 9, secondo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'art. 309, secondo comma, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilita' di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilita' di revoca ad libitum dell'incarico, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione,

dispone, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso.

Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 dicembre 1996.

Il presidente: Zingales

L'estensore: Campanella

 

Gazzetta Ufficiale n. 3, prima serie speciale, del 21 gennaio 1998


CONS. STATO - SEZ. II - PARERE 18 GENNAIO 1995, N. 1467/94 -
Ministero pubblica istruzione (ricorso straordinario)

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Concorso scuola materna - Concorso per titoli - Ammissione - Requisiti - Servizio di insegnamento religione - Esclusione.

Legittimamente le ore di insegnamento della religione cattolica non vengono comprese fra le 360 ore di insegnamento, richieste dall'art. 2, decimo comma, lett. b, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, per l'ammissione ad un concorso per soli titoli a posti di insegnante nella scuola materna.

 


CONS. STATO - SEZ. II - PARERE 2 MARZO 1994, N. 986/93 -
Ministero pubblica istruzione (ricorso straordinario).

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Concorso a posti di insegnante elementare - Concorso per titoli - Servizio di insegnante di religione - Computo - Esclusione.

Il servizio di insegnante di religione, al quale non corrispondono posti di ruolo, viene legittimamente non computato nel periodo di servizio di 360 giorni richiesto per l'ammissione al concorso per titoli a posti di insegnante elementare, indetto ex art. 11, primo comma D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in l. 27 dicembre 1989, n. 417.

 


CONS. STATO - SEZ. VI - 24 LUGLIO 1996, N. 974 -
Pres. Ancora, Est. Carbone - Turi c. Ministero pubblica istruzione ed altri.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Beneficio dell'inserimento in ruolo - Inapplicabilità.

Gli insegnanti di religione non possono fruire del beneficio dell'inserimento in ruolo ex art. 11, quarto comma, D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito dalla l. 4 luglio 1988, n. 246, e 34, l. 20 maggio 1982 n. 270, poiché essi costituiscono una categoria speciale nell'ordinamento scolastico, che, per le sue peculiarità, non può ricondursi ai ruoli dei docenti statali né farvisi transitare.

 

 


TAR PUGLIA (BARI) - SEZ. I - 24 LUGLIO 1996, N. 527 -
Pres. ed Est. Urbano - Robusti c. Provveditorato agli studi di Bari ed altri.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Norme sul precariato - Art. 11, quarto comma l. n. 246 del 1988 - Persistente inapplicabilità.

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, quarto comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246, le disposizioni relative all'immissione in ruolo dei precari, contenute nella legge n. 270 del 1982, non si applicano a coloro che, sebbene forniti dell'abilitazione per una classe di concorso prevista come materia di insegnamento nella scuola media, abbiano prestato insegnamento quali docenti di religione.

 


TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE (BOLZANO) - 30 APRILE 1996, N. 110 -
Pres. Behmann Da Giau, Est. Widmair - Zanin ed altri c. Ministero pubblica istruzione.

Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Orario di servizio - Provincia di Bolzano - Art. 35 D.P.R. n. 89 del 1983 - Individuazione.Istruzione e fattore religioso - Insegnanti di religione - Provincia di Bolzano - Trattamento economico - Incarico a tempo pieno - Individuazione.

Nella provincia di Bolzano, l'orario per il quale l'insegnante di religione è tenuto a restare a disposizione, in caso di incarico a tempo pieno, secondo l'art. 35 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, si identifica con l'orario di insegnamento, che è di 18 ore settimanali nella scuola elementare e di 15 nelle secondarie.Nella provincia di Bolzano, il trattamento economico degli insegnanti di religione, nominati per meno di 18 ore nella scuola elementare, va corrisposto in diciottesimi e quello degli insegnanti di religione, nominati per meno di 15 ore nelle secondarie, va corrisposto in quindicesimi.


 Fonte: Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose


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