Insegnamento della religione cattolica

Normativa rilevante:

a) art. 9 della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

 

9. - 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

 

b) punto 5 del protocollo addizionale della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

 

5. In relazione all'art. 9.

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito -- in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni -- da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa dall'autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

5c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

 

 


SENTENZA N. 343

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 11 della legge 27 dicembre 1989, n. 417 (esattamente: del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante "Norme in materia di reclutamento del personale della scuola", convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1996 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Maria Grazia Tosè contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di costituzione di Maria Grazia Tosè nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 aprile 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l’avvocato Carlo Rienzi per Maria Grazia Tosè e l’avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio promosso da una insegnante che chiedeva l’annullamento di due decreti con i quali la Sovrintendenza scolastica interregionale per l’Abruzzo e il Molise aveva annullato le prove d’esame sostenute dalla ricorrente per conseguire l’abilitazione all’insegnamento delle discipline letterarie in una sessione riservata al personale che aveva prestato servizio nelle scuole statali, ed aveva disposto la esclusione della stessa insegnante dal concorso, per soli titoli, di accesso ai ruoli del personale docente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 3 giugno 1996 (pervenuta il 10 luglio 1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 11 della legge 27 dicembre 1989, n. 417 (esattamente: del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417), nella parte in cui escludono dalla sessione riservata degli esami di abilitazione i docenti di religione.

Le disposizioni denunciate, inserite nel contesto delle norme in materia di reclutamento del personale della scuola, dettate con il decreto-legge n. 357 del 1989, prevedono l’accesso ai ruoli del personale docente mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare coloro che hanno prestato (per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente) servizio, negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso (art.2, comma 10, lettera b). Le stesse disposizioni prevedono, inoltre, che i docenti non abilitati, in possesso dei requisiti di servizio prima richiamati, possono partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (art. 11, comma 3, dello stesso decreto-legge n.357 del 1989).

Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la ricorrente era in possesso della laurea in filosofia, titolo di studio richiesto per la classe di concorso "materie letterarie", per la quale aveva presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata degli esami di abilitazione, ma le sarebbe mancato il requisito del servizio di insegnamento per classi di concorso, giacché l’insegnamento della religione, prestato dalla ricorrente, non è compreso tra le classi stabilite dalle tabelle annesse al decreto ministeriale 3 settembre 1982.

Il giudice rimettente ritiene che la esclusione degli insegnanti di religione dagli esami di abilitazione per discipline diverse da quella insegnata, ma per le quali siano in possesso del titolo di studio richiesto, determini una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri docenti i quali, purché in possesso del titolo di studio, verrebbero ammessi a sostenere gli esami di abilitazione anche in discipline diverse, pur se comprese in classi di concorso diverse da quella per la quale hanno prestato il servizio di insegnamento.

Il giudice rimettente sottolinea che le norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, stabilite dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, si applicano anche agli insegnanti di religione, i quali espletano, come gli insegnanti di altre discipline, tutte le attività connesse con la funzione docente, definita dall’art. 395 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Lo stesso giudice, ritenendo non necessaria la corrispondenza, ai fini della partecipazione ai concorsi previsti dalle disposizioni denunciate, tra le materie insegnate ed inserite in classi di concorso e quella per la quale si chiede l’abilitazione, considera irragionevole ed ingiustificata una diversa disciplina delle situazioni messe a raffronto e dubita che le norme denunciate violino i principi di eguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione.

2. - Si è costituita dinanzi alla Corte la parte ricorrente nel giudizio principale, depositando successivamente una memoria per sostenere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La parte privata ritiene che le norme denunciate impedirebbero, a chi ha prestato servizio quale insegnante di religione nel periodo e per la durata richiesti, sia di sostenere gli esami per il conseguimento dell’abilitazione nella sessione riservata sia di essere ammesso al concorso per soli titoli; ciò esclusivamente per la mancata corrispondenza tra il servizio prestato ed una classe di concorso prevista dalle relative tabelle. Ne deriverebbe una disparità di trattamento, giacché l’insegnamento, quale che sia la disciplina, rientra nella funzione docente. Inoltre l’insegnante di religione avrebbe gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, sicché costituirebbe una irragionevole discriminazione escluderli dalla possibilità di conseguire una abilitazione nella sessione riservata a chi ha prestato servizio di insegnamento per il tempo prescritto. Difatti per partecipare a questo esame si prescinderebbe dal servizio svolto nella materia compresa nella classe di concorso cui si intende partecipare, essendo considerato utile anche l’insegnamento impartito in una materia diversa, purché compresa in altre classi di concorso.

3. - E’ intervenuto nel giudizio dinanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

In una memoria depositata in prossimità dell’udienza l’Avvocatura descrive la evoluzione della disciplina concordataria relativa all’insegnamento della religione cattolica e sottolinea che l’incarico di questo insegnamento costituisce un atto complesso, che si formalizza con la nomina del capo di istituto, ma che richiede la proposta nominativa da parte dell’autorità diocesana che attesta l’idoneità.

Pur essendo stata riconosciuta agli insegnanti di religione parità di posizione con i docenti non di ruolo incaricati a tempo indeterminato, la loro assunzione sarebbe estranea al sistema dei concorsi e delle graduatorie previsto per tutti gli altri insegnanti. Essi costituirebbero una categoria a parte, istituzionalmente sottratta, per le caratteristiche del loro rapporto di servizio, alle problematiche del precariato nelle scuole statali e delle disposizioni intese a sanare posizioni di precariato con modalità agevolate di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento o di immissione in ruolo.

L’insegnamento in questione, inoltre, si collegherebbe al regime concordatario, sicché il legislatore non avrebbe potuto, senza nemmeno avvalersi dello strumento pattizio, ascrivere a classe di concorso l’insegnamento della religione cattolica o considerare utile e valutabile di per sé il servizio prestato per quell’insegnamento, sia ai fini del conseguimento dell’abilitazione in una sessione riservata sia ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre per soli titoli.

In riferimento al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non costituirebbe una discriminazione riservare lo speciale sistema dei concorsi di accesso ai ruoli statali a chi presta servizio per discipline che corrispondono a quei ruoli e non includere gli insegnanti di religione, la cui condizione ha caratteri di accentuata atipicità.

Quanto al principio di buon andamento ed organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), ad avviso dell’Avvocatura l’amministrazione scolastica potrebbe legittimamente preferire la utilizzazione, per la sistemazione definitiva nei propri ruoli, della specifica esperienza professionale e didattica degli insegnanti partecipi di un rapporto interamente svolto entro la sfera dell’autorità scolastica statale.

 

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale investe le norme in materia di reclutamento del personale della scuola (dettate con il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357), le quali richiedono, tra i requisiti per essere ammessi ai concorsi, per soli titoli, di accesso ai ruoli del personale docente e per partecipare ad una sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, un servizio prestato negli istituti e scuole statali per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso.

Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, gli artt. 2 (comma 10, lettera b), e 11 (comma 3) del decreto-legge n. 357 del 1989, che dettano queste norme, non consentirebbero agli insegnanti di religione - i quali abbiano prestato servizio per la durata e nel periodo previsti e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento per il quale intendono conseguire l’abilitazione o accedere ai ruoli - di partecipare alle sessioni di abilitazione ed ai concorsi riservati, giacché l’insegnamento da essi prestato non è compreso tra quelli relativi a classi di concorso. Da ciò deriverebbe la violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 3, primo comma, e art. 97, primo comma, Cost.), in quanto non sarebbe giustificata la diversità di trattamento di questa categoria di insegnanti, il cui stato giuridico è equiparato a quello degli altri insegnanti non di ruolo, i quali invece verrebbero ammessi a partecipare ai concorsi per titoli ed a sostenere gli esami di abilitazione nella sessione riservata, anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali hanno prestato servizio, purché in possesso del titolo di studio richiesto.

2. - La questione non è fondata.

Le norme in materia di reclutamento del personale della scuola - emanate, come afferma il preambolo del decreto-legge n. 357 del 1989, per la ritenuta esigenza di provvedere, con la dovuta tempestività, alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, in modo da assicurare l’ordinato svolgimento dell’anno scolastico 1989-1990 - prevedono modalità semplificate di accesso ai ruoli del personale docente, mediante concorsi per soli titoli, riservati a chi sia in possesso di un duplice requisito: abbia in precedenza superato prove di concorso o di esame, anche ai soli fini abilitativi, ed abbia maturato una consistente esperienza didattica, acquisita con l’insegnamento, svolto sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, corrispondente a posti di ruolo o relativo a classi di concorso (art. 2, comma 10, lettera b).

La sessione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservata ai docenti che abbiano prestato tale servizio, è considerata utile anche per acquisire uno dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso per soli titoli di accesso ai ruoli (art. 11, comma 3).

Il meccanismo preordinato dal legislatore si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare.

L’insegnamento non costituisce una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l’insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere. Difatti, nello stesso contesto normativo, il legislatore ha disposto che il servizio riferito ad un insegnamento diverso da quello inerente al concorso non sia valutato quale titolo (art. 2, comma 17, del decreto-legge n. 357 del 1989).

Parte della giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la specifica esperienza didattica del candidato costituisca un elemento di qualificazione professionale da verificare in sede di esame e che verrebbe elusa la stessa ragione della sessione riservata, qualora l’insegnamento prestato dal candidato e sul quale in sede di esame devono vertere le prove avesse caratteristiche e contenuti diversi da quelli degli insegnamenti relativi alla specifica classe di abilitazione alla quale si intende essere ammessi.

L’apertura interpretativa, effettuata da altra parte della giurisprudenza amministrativa orientata a non precludere l’ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione anche se l’insegnamento sia stato prestato per una classe di concorso diversa da quella per la quale si sia chiesto di partecipare, ha tuttavia riguardo a classi di concorso affini, per le quali lo stesso titolo di studio, in base al quale si è prestato il servizio, dà accesso ad entrambe le classi considerate, sicché l’insegnamento basato su quel titolo consente di maturare una esperienza didattica specifica, ma comune alle classi stesse. Ciò che, appunto, giustifica l’adozione di una verifica semplificata della professionalità, in sessioni riservate di esame o di concorso.

A questa situazione non è assimilabile quella degli insegnanti di religione, il cui servizio è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale (determinati con l’intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana, cui ha dato esecuzione il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751), i quali, di per sé, non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti.

Risulta così esclusa la discriminazione ipotizzata dall’ordinanza di rimessione o la irragionevolezza, prospettata anche per argomentare la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 11 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

 


 

SENTENZA N. 390 ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania sui ricorsi riuniti proposti da Smeralda Prinzi contro l’Istituto tecnico industriale "G. Marconi" di Messina ed altri, iscritta al n. 903 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visti l’atto di costituzione dell’Archidiocesi di Messina nonché gli atti di intervento della Conferenza episcopale italiana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 maggio 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l’avvocato Franco G. Scoca per l’Archiodiocesi di Messina e per la Conferenza episcopale italiana e l’avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. ¾ Nel corso di un giudizio promosso da una insegnante di religione che chiedeva l’annullamento della mancata conferma dell’incarico, per l’anno scolastico 1994-95, presso l’Istituto tecnico industriale "G. Marconi" di Messina e dei provvedimenti di nomina presso altri istituti di istruzione (Scuola media statale di Furnari e Istituto magistrale di Castroreale), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); dell’art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), esattamente della legge n. 121 del 1985, nella parte in cui dà esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Queste disposizioni sono denunciate laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell’ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilità di inserimento nell’organico dei docenti, e con la possibilità di revoca ad libitum dell’incarico.

La legge n. 824 del 1930 stabilisce che l’insegnamento religioso è affidato per incarico a persone scelte all’inizio dell’anno scolastico dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano (art. 5, primo comma), e prevede che l’incarico può essere revocato, anche durante l’anno, di accordo con l’autorità ecclesiastica (art. 6). La legge n. 121 del 1985 dispone la ratifica ed esecuzione dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, il quale prevede (all’art. 9, numero 2) che la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede (all’art. 309) che per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, il capo dell’istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con la legge n. 121 del 1985, e delle intese previste dal punto 5, lettera b), di tale protocollo.

Il giudice rimettente richiama queste disposizioni per denunciare la norma, che ha trovato applicazione nel caso sottoposto al suo giudizio, la quale stabilisce l’efficacia annuale della nomina degli insegnanti di religione.

La mancanza per essi della stabilità, che caratterizzerebbe invece la posizione degli altri insegnanti e dei pubblici dipendenti in genere, sarebbe priva di giustificazione e discriminerebbe, in violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), questa categoria di insegnanti, che fanno parte della componente docente negli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti (art. 309, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994); né le peculiari caratteristiche della materia insegnata giustificherebbero un trattamento deteriore.

La designazione annuale da parte dell’ordinario diocesano non sarebbe diretta ad assicurare il controllo della idoneità dei docenti, giacché il potere di controllare la permanenza dei requisiti di idoneità richiesti per l’insegnamento della religione sarebbe comunque garantito da altre disposizioni. Né viene posto in discussione questo potere dell’ordinario diocesano, che costituisce il logico e necessario corollario del potere di designazione, che caratterizza questo insegnamento.

L’efficacia solo annuale dell’incarico sarebbe anche in contrasto con l’esigenza di stabilità, considerata uno degli aspetti del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (artt. 4, primo comma, e 35 Cost.); violerebbe, inoltre, il principio di buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), che richiede non solo la preparazione dell’insegnante, ma anche l’esperienza e la continuità didattica, che si conseguono prestando servizio nella stessa sede; mentre l’annualità dell’incarico determinerebbe un disagio personale e familiare dell’insegnante, che si ripercuoterebbe sul suo rendimento e, in definitiva, sul buon andamento del servizio.

2. ¾ Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito l’Ordinario diocesano di Messina, che era parte nel giudizio principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

L’atto di costituzione recepisce un unito parere pro-veritate, nel quale si osserva che tra le norme denunciate è stato incluso l’art. 9, numero 2, dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, che pure non contiene specifiche determinazioni sull’efficacia annuale della nomina degli insegnanti di religione. Ciò indurrebbe a ritenere che la questione di legittimità costituzionale si estenda all’ambito delle relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose, per il quale opera la garanzia della disciplina pattizia, prevista dagli artt. 7 ed 8 della Costituzione. Investendo una norma di derivazione concordataria, il parametro del giudizio di legittimità costituzionale dovrebbe essere costituito dai "principi supremi" dell’ordinamento costituzionale; mentre non sarebbero tali quelli indicati dal giudice rimettente, i quali, se pure in astratto possono riferirsi a diritti umani (diritto al lavoro) o a principi fondamentali (eguaglianza, imparzialità e buon andamento della amministrazione), in concreto rifletterebbero valori che non assurgono a "principi supremi". Non si potrebbe confondere, difatti, con il diritto inviolabile al lavoro, che riguarda i molteplici modi di esplicare l’attività lavorativa, la pretesa stabilità nel posto di lavoro, che è sempre relativa e non è lesa da un regime di mobilità estesamente previsto in ambito scolastico. Né le differenziazioni di trattamento all’interno di una stessa categoria, quale è quella degli insegnanti, toccherebbero i valori fondamentali espressi dal principio di eguaglianza, il quale esclude discriminazioni basate sugli elementi distintivi indicati dall’art. 3 della Costituzione o che, investendo la tutela di diritti umani inviolabili, alterino la pari dignità delle persone.

Quanto alle norme interne statali, senza considerare la estensione ad esse della "copertura" assicurata dall’art. 7 della Costituzione, i problemi sollevati dall’ordinanza di rimessione riguarderebbero solo profili amministrativi, attinenti alla organizzazione didattica della scuola. In ogni caso l’intervento correttivo ed integrativo che viene richiesto toccherebbe la discrezionalità del legislatore e comporterebbe una scelta tra molteplici soluzioni.

Queste considerazioni, formulate per sostenere la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sono poi sviluppate per dimostrarne anche la infondatezza.

Nel merito sarebbe inesatta la stessa premessa dalla quale muove l’ordinanza di rimessione, che presuppone la stabilità come una caratteristica del pubblico impiego, della quale rimarrebbero privi i soli insegnanti di religione.

Difatti, i rapporti di lavoro a tempo determinato non costituirebbero più una eccezione; anzi, essi sarebbero espressamente previsti e considerati nell’ambito della scuola (si veda l’art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29). Lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale scolastico (sottoscritto il 4 agosto 1995, su autorizzazione del Governo con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207, supplemento ordinario, del 5 settembre 1995) non farebbe più riferimento al "ruolo" degli insegnanti, ma prevederebbe per essi, accanto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche l’assunzione a tempo determinato. Inoltre l’evoluzione del sistema scolastico avrebbe portato alla generale utilizzazione di procedure di mobilità nell’impiego dei docenti presso diversi istituti scolastici.

In questo contesto gli insegnanti di religione non sarebbero discriminati; vedrebbero, anzi, salvaguardate le loro aspettative di stabilità, nel rispetto del carattere annuale dell’incarico e del potere di controllo e di intervento dell’autorità ecclesiastica. L’annualità dell’incarico sarebbe giustificata sia dalle possibili variazioni delle esigenze del servizio scolastico, sia dalla particolare natura e struttura dell’insegnamento della religione, affidato, tra l’altro, preferibilmente a sacerdoti o religiosi (art. 5, ultimo comma, della legge n. 824 del 1930) o, nelle scuole materne ed elementari, ad insegnanti di classe disposti a svolgerlo (punto 2.6. dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana, cui è stata data esecuzione con il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751).

L’incarico, inoltre, si considera confermato se permangono le condizioni ed i requisiti prescritti, sicché lo stato giuridico degli insegnanti di religione, che pur costituiscono una categoria a parte, sarebbe quello dell’incaricato annuale stabilizzato, con un rapporto assimilabile a quello a tempo indeterminato.

L’intervento dell’autorità ecclesiastica nel procedimento di conferimento dell’incarico costituirebbe una forma di partecipazione all’organizzazione di un servizio che è reso nella scuola e nel quadro delle finalità della scuola, ma che non sarebbe interamente della scuola. La Chiesa, difatti ¾ concorrendo a determinare i programmi, le modalità di organizzazione, i criteri per la scelta dei libri di testo, i profili della qualificazione professionale degli insegnanti, il riconoscimento della idoneità e la loro designazione (punto 5, lettere a) e b), del protocollo addizionale all’Accordo di revisione del Concordato) ¾ assumerebbe le responsabilità connesse ai tratti confessionali di un insegnamento nei cui riguardi lo Stato rimane aperto e disponibile, giacché riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano (art. 9, numero 2, dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato), ma mantiene la distanza propria di uno Stato laico pluralista, che non si identifica con alcuna confessione religiosa. Ciò comporterebbe il riconoscimento di uno spazio di autonomia connesso con l’ordine proprio della Chiesa, e non sarebbe irragionevole, in corrispondenza al legittimo riconoscimento di questo ordine, attribuire ai competenti organi ecclesiastici una qualche discrezionalità nell’esercizio della facoltà di designazione degli insegnanti che da quell’ordine provengono.

Considerati ragionevoli i limiti posti alla stabilità degli insegnanti, rimarrebbe anche escluso che questi limiti possano incidere negativamente sui criteri di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

La questione sarebbe infondata anche in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., giacché l’inviolabile diritto umano al lavoro non potrebbe essere identificato con il diritto alla stabilità nel posto di lavoro.

3. ¾ E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

L’inammissibilità deriverebbe dalla mancanza di un parametro di riferimento obbligato, che è necessario in una sentenza manipolativa per addizione, quale è quella richiesta. Inoltre, essendo la materia disciplinata pattiziamente, sarebbe pregiudiziale un accordo a livello sovranazionale, o quanto meno una intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana (punto 5 del protocollo addizionale all’Accordo di revisione del Concordato).

Nel merito l’Avvocatura sottolinea che il giudice rimettente muove da una incompleta ricostruzione del quadro normativo, che, se non prevede una piena stabilità o la collocazione in ruolo dell’insegnante di religione, lo pone tuttavia in una posizione garantita. L’evoluzione normativa ha delineato, sino al vigente contratto collettivo nazionale della scuola del 4 agosto 1995 (art. 47, comma 6), che ha efficacia normativa generale (in forza dell’art. 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993), una sostanziale equiparazione, quanto al trattamento giuridico ed economico, degli insegnanti di religione ai docenti assunti a tempo indeterminato.

Anche per quanto riguarda le modalità di assunzione la situazione sarebbe diversa da quella esposta dal giudice rimettente. Il capo di istituto determina, nella sua autonomia organizzativa, le esigenze di servizio e verifica i requisiti generali di ammissione all’insegnamento, mentre l’ordinario diocesano, ai fini del raggiungimento dell’intesa sulla nomina, attesta l’idoneità dei docenti.

Ad avviso dell’Avvocatura, lo status degli insegnanti di religione sarebbe tutt’altro che profondamente differenziato rispetto a quello degli altri docenti "stabili". Essi sono annualmente confermati nell’incarico, salvo nuove intese tra l’autorità diocesana e quella scolastica, che non comportano normalmente risoluzione del rapporto di servizio bensì, come nel caso esaminato dal giudice rimettente, spostamenti di sede o variazioni di orario anche in relazione al sopravvenire di circostanze oggettive.

Quanto al potere di revoca dell’incarico da parte del capo d’istituto "di accordo con l’autorità ecclesiastica" (previsto dall’art. 6 della legge n. 824 del 1930), esso sarebbe da leggere alla luce delle nuove intese con la Conferenza episcopale italiana: il riconoscimento della idoneità all’insegnamento ha effetto permanente (d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, di esecuzione dell’intesa del 13 giugno 1990) e la revoca presuppone la grave ed accertata carenza dei requisiti (retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilità pedagogica) previsti dal canone 804 del codice di diritto canonico (delibera della CEI n. 41 del 5 settembre 1986 e n.42-bis del 30 dicembre 1987).

Ad avviso dell’Avvocatura, la questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata anche sotto ulteriori profili.

Le differenze di status tra gli insegnanti di religione e gli altri insegnanti risponderebbero alla oggettiva diversità delle situazioni che si vorrebbero comparare, sicché non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’insegnamento della religione cattolica presenterebbe, difatti, caratteristiche oggettivamente e soggettivamente atipiche, che ne hanno impedito l’inquadramento in classi di concorso e di abilitazione. Questo insegnamento verrebbe svolto nel sistema organizzativo dell’istruzione pubblica, del quale condivide finalità ed obiettivi, ma deriverebbe da una fonte esterna alle istituzioni scolastiche, collegandosi al regime pattizio-concordatario con la Chiesa cattolica.

Quanto al diritto al lavoro, garantito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, esso non comprenderebbe il diritto alla stabilità nel posto di lavoro. Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore privilegiare o meno, sia nel pubblico impiego sia in quello privato, il rapporto a tempo indeterminato.

Con riferimento al principio di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), l’Avvocatura rileva che si deve tener conto, oltre che della continuità didattica che assicurerebbe la permanenza dello stesso docente, anche di altri fattori, i quali incidono sul buon andamento dell’organizzazione scolastica. La scelta tra fattore soggettivo (continuità didattica e serenità del docente) e quello oggettivo (organizzazione dell’insegnamento) ai fini del miglior andamento dell’istruzione apparterrebbe alla insindacabile discrezionalità politica del legislatore.

4. ¾ Ha depositato una memoria di costituzione la Conferenza episcopale italiana (CEI), che non era parte nel giudizio principale, per sostenere la inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza della questione.

Pur non ignorando la giurisprudenza che esclude l’ammissibilità, nel giudizio di legittimità costituzionale, di parti non costituite nel giudizio principale, la CEI ritiene che in questo caso sussistano le ragioni che hanno altre volte portato a derogare a questo principio. Difatti la questione di legittimità costituzionale metterebbe in discussione l’intesa stipulata tra la Conferenza episcopale italiana ed il Ministero della pubblica istruzione il 14 dicembre 1985 (eseguita con il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751), o norme statali da essa richiamate o recepite. La soluzione della questione inciderebbe sull’esercizio delle attribuzioni della CEI, toccando la sfera di competenza di tale organo per quanto attiene all’insegnamento della religione cattolica.

Una eventuale modifica della disciplina posta in attuazione del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale all’Accordo sottoscritto il 18 febbraio 1984 tra Repubblica italiana e Santa Sede toccherebbe i poteri di intervento del vescovo, bilateralmente determinati, ai fini della conclusione dell'intesa, necessaria per la nomina degli insegnanti.

Il giudizio di legittimità costituzionale, investendo l’intesa tra Ministero della pubblica istruzione e Conferenza episcopale, coinvolgerebbe direttamente la posizione e gli interessi di quest’ultima.

La memoria prospetta, poi, gli argomenti per i quali la questione di legittimità costituzionale sarebbe, nel merito, infondata.

Considerato in diritto

1. ¾ La questione di legittimità costituzionale riguarda le norme che disciplinano la nomina annuale degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania denuncia gli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); la legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale Accordo; l’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

Il giudice rimettente ritiene che queste disposizioni possano essere in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell’ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilità di essere inseriti nell’organico dei docenti, e con possibilità di revoca ad libitum dell’incarico.

Lo stesso giudice non pone in discussione il potere di controllo dell’ordinario diocesano sul permanere dell’idoneità all’insegnamento, che sarebbe logico e necessario corollario del potere di designazione, ma ritiene che la annualità della nomina costituisca una limitazione lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), perché non sarebbe giustificato escludere questa sola categoria di insegnanti, che fanno parte come gli altri del corpo docente ed hanno gli stessi diritti e doveri, dalla stabilità, sia pure relativa, nel posto d’impiego. L’annualità dell’incarico, con la possibilità che esso non venga rinnovato, lederebbe, inoltre, sia il diritto al lavoro, garantito in tutte le sue forme (artt. 4 e 35 Cost.), sia il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), cui risponderebbe, nella scuola, oltre che la preparazione, anche l’esperienza che deriva dalla continuità didattica e dalla maggiore serenità dell’insegnante, che la stabilità nella sede assicurerebbe, accrescendone il rendimento.

2. ¾ I dubbi di legittimità costituzionale, investendo la norma che prevede il conferimento di incarichi annuali da parte del capo d’istituto per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ¾ la sola norma che, tra l’altro, trova applicazione nel giudizio principale ¾ riguardano esclusivamente l’art. 5, primo comma, della legge n. 824 del 1930 e l’art. 309, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994. Sono queste, difatti, le disposizioni che stabiliscono il conferimento annuale dell’incarico.

Questa previsione, sia pure adottata nel contesto dell’impegno concordatario di assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, riguarda un aspetto dello stato giuridico degli insegnanti di religione, la cui disciplina è rimessa alla competenza del legislatore statale, il quale, nel rispetto degli impegni pattizi, può discrezionalmente stabilire una regolamentazione coerente con il sistema scolastico e adeguata alle particolari caratteristiche di questo insegnamento.

Del resto l’intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana, alla quale ha dato esecuzione il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, prendendo atto dell’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione, implica il riconoscimento che esso sia compreso nell’ambito della legislazione scolastica di competenza statale.

3. ¾ In relazione all’oggetto del giudizio, così precisato, l’intervento della Conferenza episcopale italiana (CEI) non è ammissibile.

Difatti la CEI non era parte nel giudizio principale, nel quale erano costituiti l’ordinario diocesano di Messina e l’autorità scolastica che aveva adottato i provvedimenti impugnati; né la sua posizione giuridica è suscettibile di essere direttamente incisa dall’esito del giudizio di costituzionalità della norma statale denunciata.

4. ¾ Il contesto normativo nel quale si inserisce la norma oggetto della verifica di legittimità costituzionale riguarda l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che lo Stato si è impegnato ad assicurare, in attuazione della disciplina pattizia, nel quadro delle finalità della scuola.

In ragione delle peculiarità di tale insegnamento, che, nel rispetto della libertà di coscienza, è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa, l’idoneità degli insegnanti deve essere riconosciuta dall’autorità ecclesiastica e la loro nomina disposta dall’autorità scolastica d’intesa con essa (art. 9, numero 2, dell’Accordo di revisione del Concordato e punto 5 del protocollo addizionale). Il riconoscimento dell’idoneità presuppone una particolare qualificazione professionale degli insegnanti, i quali devono possedere uno dei titoli considerati adeguati per il livello scolastico nel quale l’insegnamento deve essere impartito; titoli che, in attuazione della previsione concordataria (punto 5, lettera a) e lettera b), numero 4, del protocollo addizionale all’Accordo di revisione del Concordato), sono stati stabiliti con la prevista intesa tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (sottoscritta il 14 dicembre 1985 ed eseguita con il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751). Con il medesimo strumento dell’intesa (alla quale è stata data esecuzione con il d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202) si è stabilito che il riconoscimento della idoneità all’insegnamento della religione ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell’ordinario diocesano.

La questione di legittimità costituzionale, pur muovendo in questo contesto, non riguarda tuttavia, come si è già precisato, la normativa di derivazione bilaterale, bensì la disciplina statale che, nell’ambito della discrezionalità propria della legislazione scolastica, regolamenta lo stato giuridico degli insegnanti di religione prevedendo la loro nomina con efficacia annuale.

5. ¾ Le eccezioni di inammissibilità, che sono state prospettate, non hanno fondamento.

In relazione alle norme denunciate l’ordinanza di rimessione indica correttamente i parametri del giudizio, che non investe norme di derivazione concordataria o vincolate per l’attuazione di esse, bensì norme stabilite da una legge ordinaria, la cui legittimità costituzionale non deve essere necessariamente valutata, come invece per le prime, in relazione ai soli principi supremi dell’ordinamento costituzionale (sentenza n. 1 del 1977).

Inoltre la discrezionalità del legislatore non esclude la possibilità di verificare la ragionevolezza e non arbitrarietà della disciplina adottata ed il rispetto degli altri principi costituzionali; mentre la valutazione dell’eventuale carattere di innovazione legislativa che la pronuncia richiesta dovesse assumere dipende, nel caso in esame, dall’esito della verifica di legittimità costituzionale e non impedisce, quindi, un esame della questione nel merito (sentenze n.310 del 1995 e n.98 del 1997).

6. ¾ Nel merito la questione non è fondata.

6.1. ¾ La lesione del principio di eguaglianza viene denunciata comparando la condizione degli insegnanti di religione rispetto a quella dei docenti di altre discipline, sul presupposto che solo per i primi, nell’ambito del personale docente della scuola, sia prevista la annualità dell’incarico.

Questa premessa è inesatta sia quanto all’assenza di rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale docente, sia quanto alla configurazione dell’assoluta precarietà degli insegnanti di religione.

Sotto il primo aspetto il conferimento dell’insegnamento per incarico si inquadra nel sistema delle assunzioni a tempo determinato, sempre previste dalla comune disciplina scolastica (da ultimo, art. 18 e art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui al provv. P.C.m. 21 luglio 1995). Sotto il secondo aspetto proprio tale disciplina (art. 47, commi 6 e 7) prevede che l’incarico annuale degli insegnanti di religione si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti, assimilando questo incarico, con le specificità ad esso proprie, al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera (art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312). Né la scelta dell’incarico quale strumento di provvista di questo personale docente ¾ pur essendo sempre possibili soluzioni diverse rimesse, nel rispetto degli impegni pattizi, alla discrezionalità del legislatore ¾ si manifesta arbitraria o palesemente irragionevole, anche in relazione alle peculiarità di questo insegnamento, che hanno già portato a ritenere non fondata una questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata partecipazione degli insegnanti di religione a sessioni di abilitazione ed a concorsi riservati (sentenza n. 343 del 1999).

6.2 ¾ Egualmente infondati sono i dubbi di legittimità costituzionale prospettati in riferimento al diritto al lavoro, garantito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.

L’affermazione costituzionale del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni, rispecchia il valore riconosciuto al lavoro, posto tra le basi dell’ordinamento (art. 1 Cost.), nel quale si manifesta anche la dignità e la libertà di scelta della persona. Ma gli art. 4 e 35 della Costituzione, se impongono di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, non assicurano in ogni caso il conseguimento di una occupazione o la conservazione del posto di lavoro (sentenze n. 419 e n. 219 del 1993 e n. 1 del 1986); né, tanto meno, il diritto al lavoro garantisce la stabilità nella sede, quale vorrebbe conseguire l’ordinanza di rimessione.

6.3. ¾ Anche in riferimento all’art. 97 della Costituzione la questione non è fondata.

Il principio di buon andamento dell’amministrazione non impone un modello organizzativo nell’inquadramento del personale e dunque consente, sempre nei limiti della ragionevolezza e non arbitrarietà, non superati nel caso in esame, diversità di discipline che riguardino categorie di dipendenti (sentenze n. 63 del 1998 e n. 217 del 1997).

Per Questi motivi

La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

F.to: Renato GRANATA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


Sent. n. 290 del 1992 (Corasaniti; Casavola): Insegnamento della religione cattolica - collocazione oraria (art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121)

 

Lo stato di non obbligo per i non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica vale a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica, sicché non hanno rapporto con la libertà religiosa le modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola. Pertanto gli inconvenienti di fatto lamentati - con particolare riferimento alla scuola elementare o dell'obbligo - per i non avvalentisi (inserimento di una didattica facoltativa nel normale orario di lezioni e, quindi, anche in ore intercalari, con conseguente possibile temporaneo allontanamento del minore dall'istituto scolastico) sono privi di rilievo costituzionale.

L'art. 34, comma secondo, Cost. statuisce nella disposizione e nella norma "obbligatorietà e gratuità" della frequenza scolastica nell'istruzione inferiore, da cui non è desumibile la figura reciproca del diritto soggettivo ad una prestazione oraria determinata di dati insegnamenti. Pertanto i problemi prospettati con particolare riferimento alla scuola elementare o dell'obbligo riguardo all'inserimento dell'insegnamento di religione cattolica nelle ore intercalari, con conseguente possibile temporaneo allontanamento dei minori non avvalentisi dall'istituto scolastico e successivo rientro, attenendo alla organizzazione didattica della scuola, e versando interamente in profili amministrativi, non riguardano il giudice della costituzionalità.

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI , prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, sul ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, proposto da Stillavato Carmine ed altri, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti dei figli minori, contro la Scuola elementare "Pietrocola" del Circolo didattico di Minervino Murge ed altro, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di costituzione di Stillavato Carmine ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Corrado Mauceri per Stillavato Carmine ed altri, e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

(...)

Considerato in diritto

1. -- Il Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, con ordinanza del 13 maggio 1991 (R.O. n. 502 del 1991), solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, "ove non prevedono, quantomeno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni e consentono la collocazione in ore intercalari, così costringendo i minori non avvalentisi che non vogliano permanere nell'istituto scolastico ad un anti-pedagogico temporaneo allontanamento e successivo rientro e rendendo obiettivamente e praticamente difficoltosa per le famiglie degli anzidetti minori l'alternativa dell'allontanamento dall'edificio scolastico del minore, determinando in sostanza un ostacolo di fatto allo stato di non obbligo"; nonché in riferimento all'art. 34 della Costituzione, "perché l'inserzione di detto insegnamento nel quadro dell'orario normale delle lezioni priva i non avvalentisi che decidano di allontanarsi dall'edificio scolastico di due ore dell'insegnamento obbligatorio senza fornire loro alternative (che contrasterebbero con lo stato di non obbligo)".

2. -- La questione è inammissibile.

Le censure in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione sono state già esaminate da questa Corte con le sentenze n. 203 del 1988 e n. 13 del 1991 e dichiarate non fondate.

Gli inconvenienti di fatto lamentati sono privi di rilievo costituzionale. Come questa Corte ha ribadito nella sentenza n. 13 del 1991: "Lo stato di non obbligo vale a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica". Non hanno quindi rapporto con la libertà religiosa modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola.

Quanto al parametro, di cui all'art. 34, secondo comma, della Costituzione, per la prima volta invocato nella ordinanza de qua, esso statuisce nella disposizione e nella norma "obbligatorietà e gratuità" della frequenza scolastica nell'istruzione inferiore, da cui non è desumibile la figura reciproca del diritto soggettivo ad una prestazione oraria determinata di dati insegnamenti. Le problematiche sollevate, attenendo alla organizzazione didattica della scuola, e versando interamente in profili amministrativi, non riguardano il giudice della costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

(...)

 


Sent. n. 13 del 1991 (Conso; Casavola): Insegnamento della religione cattolica - studenti non avvalentesi (art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121)

 

Per tutti gli alunni che decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica l'alternativa è uno stato di non obbligo in quanto la previsione come obbligatoria di altra materia per gli stessi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa.

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI; prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1990 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Sommani Letizia ed altri e Amministrazione scolastica ed altro, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Sommani Letizia ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi, Carlo Mezzanotte, Corrado Mauceri, per Sommani Letizia ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

(...)

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 4 maggio 1990 (R.O. n. 477 del 1990), in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, per duplice discriminazione negativa derivante dalla collocazione dell'insegnamento di religione cattolica nell'ordinario orario delle lezioni ai non avvalentisi, sia in quanto obbligati a rimanere inattivi nella scuola durante l'insegnamento della religione cattolica, sia per la riduzione di altra attività didattica per lo spazio temporale riservato al detto insegnamento.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccepisce nell'atto di intervento la inammissibilità della questione per due motivi: a) non prendendo posizione il Pretore rimettente in ordine alla interpretazione delle norme denunciate, non risulta quale sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo; b) versando la doglianza di parte sull'assetto organizzatorio derivante da circolari ministeriali, e dunque in materia di competenza del giudice amministrativo, risulterebbe difetto di giurisdizione del Pretore rimettente.

La prima eccezione è superabile se si considera che il petitum mira ad ottenere una più ampia individuazione della portata del concetto di "stato di non-obbligo" degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, con conseguenze circa la legittimità del regime di non discriminazione introdotto dall'Amministrazione della pubblica istruzione.

Quanto alla seconda eccezione, questa Corte ribadisce che, "versandosi in materia di diritto soggettivo, qual è il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, non è contestabile la giurisdizione del giudice ordinario" (sentenza n. 203 del 1989).

3. - Ferma restando la ratio di quella sentenza, nel senso che "l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia", non è causa di discriminazione e non contrasta - essendone anzi una manifestazione - col principio supremo di laicità dello Stato, il thema decidendum in ordine alla questione ora sollevata si circoscrive attorno alla portata dello "stato di non-obbligo" degli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica.

Come stabilito dalla sentenza n. 203 del 1989, "La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa (...). Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo".

Per corrispondere al non-obbligo, l'Amministrazione ha predisposto, con circolari n. 188 del 25 maggio 1989 e n. 189 del 29 maggio 1989, moduli sia per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica sia per la scelta ulteriore, da parte dei non avvalentisi, di:

a) attività didattiche e formative;

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

c) nessuna attività, che l'Amministrazione interpreta come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente.

È evidente che tale modulazione di scelta nell'intento dell'Amministrazione aveva per fine la realizzazione di un contenuto liberamente voluto così da non contraddire ma anzi fedelmente tradurre lo "stato di non-obbligo".

Per coloro tuttavia che non esercitino nessuna delle tre scelte proposte sorge questione se lo "stato di non-obbligo" possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola.

4. - Occorre qui richiamare il valore finalistico dello "stato di non-obbligo", che è di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona.

Non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse. Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l'insegnamento di religione cattolica, l'alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva ed una negativa: di avvalersene o di non avvalersene. A questo punto la libertà di religione è garantita: il suo esercizio si traduce, sotto il profilo considerato, in quella risposta affermativa o negativa. E le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione.

Lo "stato di non-obbligo" vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica.

5. - Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo "stato di non-obbligo" può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola.

Quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell'art. 2 della Costituzione è ravvisabile. Questa Corte ha già sottolineato nella sentenza n. 203 del 1989 che "l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l'art. 9 (scil. della legge 25 marzo 1985, n. 121) 'nel quadro delle finalità della scuolà, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

(...)

 


Sent. n. 203 del 1989 (Saja; Casavola): Insegnamento della religione cattolica (art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121)

 

In virtù della sua forma di Stato laico, la Repubblica impartisce l'insegnamento della religione cattolica sulla base del valore formativo di una cultura religiosa che sottende il pluralismo e dell'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano, nonché con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche. A tale risultato perviene la seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, L. n. 121 del 1985, garantendo un nuovo diritto soggettivo senza precedenti in materia: di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica (che ha come titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti). La terza proposizione della citata norma sancisce la garanzia che la scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione. Pertanto la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica dinanzi al quale si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche: solo l'esercizio del diritto di avvalersi crea l'obbligo di frequentare l'insegnamento. Per quanti decidono invece di non avvalersi, l'alternativa è uno stato di non-obbligo, infatti la previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a condizionare l'esercizio della libertà costituzionale di religione.

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, punto (recte: numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e dell'art. (recte: punto) 5, lettera b), numero 2, del Protocollo addizionale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Moroni Anna Maria ed altri e l'Amministrazione della pubblica istruzione, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Moroni Anna Maria ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Paolo Barile, Andrea Proto Pisani e Corrado Mauceri per Moroni Anna Maria ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

(...)

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 30 marzo 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 settembre 1988, R.O. n. 575/1988), solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9, punto (recte: numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) e dell'art. (recte: punto) 5, lettera b), numero 2, del suddetto Protocollo addizionale, nel dubbio ch'essi causerebbero discriminazione a danno degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica "ove non potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come insegnamento meramente facoltativo".

2. - Prima di passare al merito, occorre prendere in esame le tre eccezioni di inammissibilità opposte per il Presidente del Consiglio dei ministri dall'Avvocatura dello Stato: a) natura ancipite dell'ordinanza di rimessione; b) difetto di giurisdizione del Pretore in ordine a provvedimenti organizzatori del servizio scolastico; c) improponibilità nel giudizio costituzionale dell'apprezzamento di situazioni contingenti verificatesi in fase di prima e incompleta applicazione della normativa.

L'eccezione sub a) non è nella specie accoglibile, perché il giudice a quo, prospettando anche l'effetto discriminante a danno degli studenti avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, precisa, proprio per la descritta reciprocità di effetti discriminatori, il thema decidendum, se l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, sia o non causa di discriminazione.

Quanto al punto b), versandosi in materia di diritto soggettivo, qual è il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, non è contestabile la giurisdizione del giudice ordinario, né può assumere rilevanza in questa sede il possibile contenuto del provvedimento di urgenza che il giudice a quo potrebbe adottare.

Per il punto c), il criterio ancor recentemente ribadito da questa Corte (ordinanza n. 914 del 1988) che "l'apprezzamento di situazioni contingenti (...) venutesi a creare nella fase di prima applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio di costituzionalità , ove le asserite disparità siano, come nella specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione", non è applicabile allo status quaestionis, essendo nel frattempo intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 1006 del 1988) con l'effetto di consolidare l'assetto organizzatorio scolastico che si lamenta causa di discriminazione a danno di studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, obbligati alla frequenza di insegnamenti o di attività alternative.

3. - Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principí supremi dell'ordinamento costituzionale hanno "una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della C.E.E. può essere assoggettata al sindacato di questa Corte in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana (v. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984)" (cfr. sentenza n. 1146 del 1988).

Pertanto la Corte non può esimersi dall'estendere la verifica di costituzionalità alla normativa denunziata, essendo indubbiata di contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, dati i parametri invocati, artt. 2, 3 e 19. In particolare, nella materia vessata gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto:

a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione;

b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione.

4. - I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.

Il principio di laicità , quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il Protocollo addizionale alla legge n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede esordisce, in riferimento all'art. 1, prescrivendo che "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano", con chiara allusione all'art. 1 del Trattato del 1929 che stabiliva: "L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del regno del 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato".

La scelta confessionale dello Statuto albertino, ribadita nel Trattato lateranense del 1929, viene così anche formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all'Accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana.

5. - Per intendere correttamente a qual titolo e con quali modalità sia conservato l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole dello Stato non universitarie entro un quadro normativo rispettoso del principio supremo di laicità , giova esaminare le proposizioni che compongono il testo del denunciato art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985.

Nella prima proposizione ("La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado") sono individuabili quattro dati significativi:

1) il riconoscimento del valore della cultura religiosa;

2) la considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano;

3) la continuità di impegno dello Stato italiano nell'assicurare, come precedentemente all'Accordo, l'insegnamento di religione nelle scuole non universitarie;

4) l'inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola.

I dati sub 1), 2) e 4) rappresentano una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana.

Con l'art. 36 del Concordato del 1929 ("L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato") lo Stato definiva l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma della tradizione cattolica, "fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica". La formula "fondamento e coronamento" era apparsa nel regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, all'art. 3, ed era limitata alla istruzione elementare. Dopo il complesso dibattito dell'età giolittiana e del primo dopoguerra, si ripristinava l'insegnamento obbligatorio di religione cattolica nelle scuole elementari, con quella formula dettata dal Ministro della pubblica istruzione Giovanni Gentile, che intendeva la religione fase preparatoria dell'educazione, philosophia minor della mente infantile, destinata ad essere superata nella maturazione successiva. La formula sarà ripetuta, in identico contesto, dall'art. 25 del regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432 e dall'art. 27 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

6. - Nella vicenda dello Stato risorgimentale, la legge Casati del 1859, stabilì l'insegnamento obbligatorio di religione cattolica nei ginnasi e licei (art. 193), negli istituti di istruzione tecnica (art. 278), nelle scuole elementari (artt. 315, 325); fino alle minuziose disposizioni degli artt. 66, 67, 68 e 183 del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4151 (Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre). Significativa l'endiadi "La religione e la morale" con cui era indicata la prima delle nove materie di insegnamento nelle scuole normali governative elencate nell'art. 1 del regio decreto 9 novembre 1861, n. 315 (Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente dé maestri e delle maestre delle scuole primarie), così come ancora la collocazione al primo posto di "catechismo e storia sacra" tra le materie obbligatorie per gli esami sia scritti sia orali, nell'art. 22 dello stesso Regolamento.

Con legge 23 giugno 1877, n. 3918 (Legge che modifica l'ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche), l'ufficio di direttore spirituale in dette scuole è abolito (art. 1); la legge 15 luglio 1877, n. 3961 (Legge sull'obbligo dell'istruzione elementare), introduce nel corso elementare inferiore "le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino", materia estesa dieci anni dopo ai due gradi dell'insegnamento elementare dall'art. 1 del regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (Regolamento unico per l'istruzione elementare), che all'art. 2 stabilisce, in sintomatica correlazione con il disposto dell'art. 1, che l'insegnamento religioso, fin allora obbligatorio, sarà fatto impartire solo "a quegli alunni, i cui genitori lo domandino". Codesto sistema, della religione a domanda dei genitori, sarà confermato nei due regolamenti generali per l'istruzione elementare del 1895 (art. 3 del regio decreto 9 ottobre 1895, n. 623) e del 1908 (art. 3 del regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150). Quest'ultima norma, al secondo comma, prevedeva finanche l'insegnamento religioso "a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto", quando la maggioranza dei consiglieri comunali non credesse di ordinarlo a carico del Comune.

7. - Esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi della opposizione positivistica tra religione e scienza, quindi della eticità dello Stato totalitario, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l'insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni:

a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s'inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile;

b) l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al "patrimonio storico del popolo italiano".

Il genus ("valore della cultura religiosa") e la species ("principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano") concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato-comunità , che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità , ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini.

L'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l'art. 9, "nel quadro delle finalità della scuola", vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche.

8. - La seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 ("Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento") è di gran lunga la più rilevante dal punto di vista costituzionale.

Vi si richiama, in tema di insegnamento della religione cattolica, il rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, che trovano tutela nella Costituzione della Repubblica rispettivamente agli artt. 19 e 30.

Ma dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito "in conformità alla dottrina della Chiesa", secondo il disposto del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale, lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di cui all'art. 19 della Costituzione e la responsabilità educativa dei genitori di cui all'art. 30.

Torna qui la logica strumentale propria dello Stato-comunità che accoglie e garantisce l'autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica.

Tale diritto ha come titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti, in base all'art. 1, punto 1, della legge 18 giugno 1986, n. 281 (Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori). Siffatta figura di diritto soggettivo non ha precedenti in materia.

Nella legge Casati del 1859, all'art. 222, per i ginnasi e i licei era prevista la dispensa "dal frequentare l'insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono" per gli alunni acattolici o per quelli "il cui padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi".

L'art. 374 della stessa legge riconosceva la dispensa per gli allievi delle scuole pubbliche elementari "i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa".

Nel 1865, con il regio decreto n. 2498 del 1° settembre (Regolamento per le scuole mezzane e secondarie del Regno), all'art. 61 si disponeva: "Gli alunni debbono assistere alle funzioni religiose, se non hanno ottenuta regolare dispensa dal Preside o Direttore, sopra domanda per iscritto del padre dell'alunno o di chi legalmente lo rappresenta".

Dal 1888, con regio decreto 16 febbraio n. 5292 (Regolamento unico per l'istruzione elementare), l'insegnamento di religione diveniva non più obbligatorio, ma istituibile dai Comuni solo su richiesta dei genitori. Nella restaurazione dell'insegnamento di religione nelle scuole elementari del 1923, ricompariva, all'art. 3 del regio decreto 1° ottobre n. 2185, la esenzione per i fanciulli "i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente".

L'art. 112 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), aggiungeva l'ulteriore onere, per i genitori che chiedevano la dispensa così motivata, di indicare in che modo avrebbero provveduto alla istruzione privata di religione.

Il meccanismo della dispensa perdeva in seguito l'onere della motivazione, estendendosi il regime predisposto per i culti ammessi a tutti gli studenti. L'art. 6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), stabiliva: "I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i proprii figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche". (cfr. anche l'art. 23 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato)).

La legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica), all'art. 2 disponeva, infine: "Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni, i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico".

É palese il passaggio da motivazioni proprie dell'età liberale (essere la religione affare privato e l'istruzione religiosa compito elettivamente paterno) a quelle dello Stato etico (essere la religione un connotato dell'identità nazionale da farsi maturare nella scuola di Stato).

Solo con l'Accordo del 18 febbraio 1984 emerge un carattere peculiare dell'insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta.

Con la terza proposizione dell'art. 9, numero 2, dell'Accordo ("All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione") il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione.

Il punto 5, numero 2, del Protocollo addizionale, non contiene disposizione immediata pertinente alla questione di causa e pertanto la fonte della doglianza non è rinvenibile nella normativa impugnata.

9. - La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche.

Lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.

Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9, punto (recte: numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e dell'art. (recte: punto) 5, lettera b), numero 2, del Protocollo addizionale, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

(...)


 Fonte: Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose


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