Storia di un "testo"
E' stato approvato in data 14 febbraio 2002 durante la seduta numero 39 del Consiglio dei Ministri tra i provvedimenti discussi, il disegno di legge concernente lo stato giuridico degli insegnanti di religione. Sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, è disponibile il testo presentato, insieme al comunicato stampa che qui di seguito riportiamo:
Approvato dal
Consiglio dei Ministri
il disegno di legge sugli insegnanti di religione
(Roma, 14 febbraio 2002) Il Consiglio
dei Ministri ha approvato oggi un disegno di legge concernente "Norme sugli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado", in coerenza con quanto previsto dall'Intesa del 1985 tra lo Stato
Italiano e la Conferenza Episcopale Italiana.
L'art. 1 istituisce i ruoli degli insegnanti di religione cattolica. E' prevista
l'istituzione di due ruoli regionali articolati per ambiti territoriali
corrispondenti alle diocesi; il primo comprende i docenti di religione cattolica
nella scuola materna ed elementare, il secondo i docenti della scuola
secondaria.
L'accesso al ruolo, previsto per il 70% della consistenza complessiva degli
organici di tale insegnamento, avviene sempre a seguito di un concorso, così
come per tutti gli altri docenti, ma con qualche specificità che tiene conto
delle particolari caratteristiche dell'insegnamento delle religione cattolica.
In prima applicazione è previsto un concorso riservato ai docenti che abbiano
insegnato per almeno quattro anni la religione cattolica nella scuole statali.
Il disegno di legge prevede inoltre la mobilità per la stessa materia degli
insegnanti di religione cattolica tra un ciclo e l'altro di scuola e verso gli
altri insegnamenti, se ne possiedano i requisiti, nel caso in cui sia revocata
l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica da parte dell'ordinario
diocesano.
Il testo del disegno di legge è disponibile sul sito Internet del Ministero:
www.istruzione.it
Fonte:
istruzione.it
(15 febbraio 2002)
Disegno di Legge
Norme sugli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.
| Art. 1 (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica) |
|
| Art. 1 (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica) 1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo al Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni e integrazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento. 2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato “testo unico”, e dalla contrattazione collettiva. 3. Nella scuola materna e nella scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della predetta Intesa, che siano disposti a svolgerlo. |
|
| Art. 2 (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica) |
|
| Art. 2 (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica) 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti. 2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. 3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In prima applicazione, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. |
|
| Art. 3 (Accesso al ruolo) |
|
| Art. 3 (Accesso al ruolo) 1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3. 2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell’art. 400, comma 1, del “testo unico”. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio scolastico regionale che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati. 3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1. 4. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi. 5. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme dell’art. 400, comma 6, del testo unico che prevedono l’accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica. 6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l’accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i concorsi. 7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso; l’elenco è approvato dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso. 8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n. 5, lettera a) del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1 comma 1, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni. 9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano competente divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, sempreché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3. 10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con il competente ordinario diocesano. |
|
| Art. 4 (Mobilità) |
|
| Art. 4 (Mobilità) 1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente ed all'intesa con il medesimo ordinario. 2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario. 3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
|
| Art. 5 (Norme transitorie e finali) |
|
| Art. 5 (Norme transitorie e finali) 1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge, consistente in una sola prova, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, commi 3 e 4. 2. Il programma di esame del primo concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica. 3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n. 5, lettera c), di cui all’articolo 1 comma 1. |
|
| Art. 6 (Disposizione finanziaria) |
|
| Art. 6 (Disposizione finanziaria) 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 7.680.750 euro per l'anno 2002 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo all'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Fonte: istruzione.it
(15 febbraio 2002)
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2480
--------------------------------------------------------------------------------
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
(MORATTI)
di concerto con il ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)
con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
Presentato il 6 marzo 2002
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2480
--------------------------------------------------------------------------------
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge trae origine dall'intento
dello Stato - esplicitato nel preambolo dell'Intesa intervenuta il 14 dicembre
1985 tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e resa
esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 -
"di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di
religione".
L'Intesa di cui s'è detto, così come quella successiva del 13 giugno 1990 resa
esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, ha
dato attuazione, come è noto, al punto 5, lettera b), del protocollo addizionale
all'Accordo del 18 febbraio 1984, concernente modificazioni al Concordato
lateranense del 1929, Accordo ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n.
121.
La materia concernente lo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica è stata già oggetto, in passato, di analoghe iniziative legislative il
cui seguito parlamentare, però, non si è potuto concludere. Da ultimo era stato
approvato dal Senato della Repubblica, nella XIII legislatura, un testo
unificato di varie iniziative legislative, testo che, passato all'esame della
Camera dei deputati (atto Camera n. 7238), non ha potuto poi concludere il suo
iter parlamentare a causa della fine della legislatura stessa.
Il testo che ora si propone ricalca quindi, nelle sue linee di fondo, quello già
all'esame del Parlamento nella precedente legislatura.
Venendo all'illustrazione del disegno di legge in questione è necessario
premettere che l'intento esplicitato dallo Stato nel preambolo dell'Intesa del
1985, di cui s'è detto all'inizio, è da porre in relazione all'esigenza,
scaturente dalla rinnovata valenza formativa dell'insegnamento della religione
cattolica così come sancita dall'Accordo modificativo del Concordato del 1929,
di dare una più compiuta istituzionalizzazione a tale insegnamento, attraverso
un rafforzamento della professionalità di coloro cui esso deve essere affidato.
E tale rafforzamento non può conseguirsi, evidentemente, se non mediante una
riconsiderazione complessiva della posizione giuridica del docente di religione
nel suo rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica, riconsiderazione
nel cui ambito deve essere assicurato un quadro di maggiore continuità nello
svolgimento della vicenda di servizio della predetta figura. Ciò senza che siano
persi di vista, d'altra parte, gli aspetti particolari dell'insegnamento della
religione cattolica e le specificità proprie della figura del docente di
religione cattolica, quali si ricavano dal complesso delle disposizioni
contenute nell'Accordo ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e
nelle Intese che ad esso hanno dato attuazione.
Premesso quanto sopra, è da precisare che il provvedimento si compone di sei
articoli.
L'articolo 1 istituisce i ruoli degli insegnanti di religione cattolica. E'
prevista l'istituzione di due ruoli regionali, articolati per ambiti
territoriali corrispondenti alle diocesi, e che comprendono in sostanza, l'uno,
i docenti di religione cattolica nella scuola materna e nella scuola elementare,
e l'altro, i docenti di religione cattolica nella scuola secondaria.
Apposita norma stabilisce poi che ai docenti di religione inseriti nei ruoli si
applicano le norme in vigore per gli altri docenti fatte salve evidentemente,
per essi, le specifiche disposizioni contenute nel disegno di legge. Resta ferma
comunque nella scuola materna e nella scuola elementare la possibilità, prevista
dalle disposizioni vigenti, che l'insegnamento della religione cattolica venga
impartito dai docenti di sezione o di classe che si siano dichiarati disposti a
svolgerlo e che siano riconosciuti idonei a tale fine dalla competente autorità
ecclesiastica.
L'articolo 2 stabilisce che la consistenza delle dotazioni organiche per i ruoli
di cui all'articolo 1 è pari al 70 per cento dei posti funzionanti. Tale
soluzione si spiega per il fatto che gli aspetti peculiari dell'insegnamento di
cui trattasi (esso è impartito sulla base di scelte formulate dagli alunni e
dalle loro famiglie e, per quanto attiene ai singoli docenti, ha, per
presupposto, il riconoscimento dell'idoneità da parte dell'autorità
ecclesiastica e l'intesa con questa al momento dell'assunzione) mal si adattano
alle rigidità proprie della "ruolizzazione" del personale.
L'articolo 3 ha per oggetto le norme sui concorsi per l'accesso al ruolo. I
concorsi sono per titoli ed esami. I titoli di qualificazione professionale
richiesti per l'ammissione sono individuati al punto 4 dell'Intesa resa
esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
Una peculiarità relativa alle prove d'esame - e che si connette alle
caratteristiche peculiari dell'insegnamento della religione cattolica - è che
esse hanno per oggetto l'accertamento della preparazione culturale e didattica
come quadro di riferimento complessivo, e non i contenuti specifici del medesimo
insegnamento. Coloro che superano il concorso sono iscritti in un elenco e
l'assunzione è disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale,
d'intesa con l'ordinario diocesano competente, secondo quanto previsto dalle
specifiche disposizioni del Protocollo addizionale all'Accordo ratificato ai
sensi della legge n. 121 del 1985 e dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 751 del 1985.
L'articolo 4 detta alcune disposizioni in materia di mobilità. Esse si rendono
necessarie proprio in ragione delle specificità proprie della figura del docente
di religione cattolica e delle modalità del suo reclutamento. Tali disposizioni
intendono fissare, al riguardo, soltanto alcuni princìpi essenziali che
riflettono quelle specificità, ferma restando la contrattazione collettiva come
sede propria della compiuta disciplina della materia.
L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali, nelle quali sono prese
in considerazione, per il primo concorso da bandire dopo la data di entrata in
vigore della legge, l'esperienza e la professionalità acquisite da coloro che
hanno già svolto l'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro
anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo in vigore nei
diversi ordini e gradi scolastici.
L'articolo 6, infine, riguarda le clausole di copertura finanziaria dell'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nella legge.
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Ai fini della stima dell'onere derivante dal provvedimento in esame, è
necessario calcolare il numero complessivo dei posti da costituire, con
riferimento alla previsione normativa contenuta nell'articolo 2.
In particolare per la scuola materna e per la scuola elementare, poiché nella
determinazione dell'organico complessivo di ciascuna provincia deve essere preso
in considerazione il numero dei posti corrispondenti alle sezioni o classi nelle
quali gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità
all'insegnamento della religione cattolica, la determinazione dei posti viene
fatta assumendo quale base di calcolo il numero di ore di insegnamento
settimanale prestato dai docenti di religione cattolica nei suddetti ordini di
scuola per il corrente anno scolastico.
Si avrà pertanto la seguente situazione:
a) scuola materna. - Al 31 dicembre 2000, dai dati relativi alle retribuzioni
corrisposte alla stessa data, risulta che complessivamente 33.969 ore
settimanali di insegnamento sono coperte con docenti di religione cattolica,
mentre le restanti ore di insegnamento, riferite al numero di sezioni
funzionanti, sono effettuate dagli insegnanti titolari. Tenuto conto che
l'orario di insegnamento è corrispondente a 24 ore settimanali, complessivamente
possono essere costituiti 1.415 posti (33.969:24), che danno luogo poi ad una
consistenza organica di 990 posti, corrispondente al 70 per cento dei posti,
come prima determinati;
b) scuola elementare. - Premesso che il ragionamento innanzi sviluppato per la
scuola materna deve essere fatto anche per la scuola elementare, abbiamo la
seguente situazione: le ore settimanali di insegnamento coperte, al 31 dicembre
2000, con docenti di religione cattolica sono pari a 197.713, dalle quali si
determinano complessivamente 8.987 posti di insegnamento (197.713:22 ore
settimanali di insegnamento) per cui il numero dei posti di organico è pari a
6.291, corrispondente al 70 per cento dei posti, come prima determinati;
c) scuola media. - Per la dotazione dell'organico da costituire per la scuola
media, si prende in considerazione il numero delle classi che si prevede
funzioneranno nell'anno scolastico 2002-2003, che risulta essere pari a 81.459.
Tenuto conto che l'orario di insegnamento è corrispondente a 18 ore settimanali,
complessivamente possono essere costituiti 4.525 posti (81.459:18), che danno
luogo poi ad una consistenza organica di 3.168 posti, corrispondente al 70 per
cento dei posti, come prima determinati;
d) scuola secondaria superiore. - Per la dotazione dell'organico da costituire
per la scuola secondaria superiore, si prende in considerazione il numero delle
classi che si prevede funzioneranno nell'anno scolastico 2002-2003, che risulta
essere pari a 110.937. Tenuto conto che l'orario di insegnamento è
corrispondente a 18 ore settimanali, complessivamente possono essere costituiti
6.163 posti (110.937:18), che danno luogo poi ad una consistenza organica di
4.314 posti, corrispondente al 70 per cento dei posti, come prima determinati.
Pertanto i posti da coprire con personale assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato risultano essere:
7.281 per la scuola materna ed elementare (990+6.291);
7.482 per la scuola media e secondaria superiore (3.168+4.314).
Ciò posto, considerato che al 31 dicembre 2001 prestano servizio nella scuola
materna ed elementare 10.712 docenti di religione cattolica, con orario di
servizio non inferiore a 12 ore, di cui 5.597 già in godimento di progressione
economica, identica a quella del restante personale docente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, mentre per la scuola secondaria, alla stessa data,
risultano in servizio 12.128 docenti di religione cattolica, con orario
settimanale di servizio non inferiore alle 12 ore, di cui 5.845 già in godimento
di progressione economica, si ritiene che il maggior onere debba essere stimato
quale differenza stipendiale, per il numero di unità di personale risultante
dalla differenza tra il numero dei posti da coprire con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, come prima calcolati (7.281 per la scuola materna ed
elementare e 7.482 per la scuola secondaria), ed il numero del personale già in
godimento della progressione economica (5.597 per la scuola materna ed
elementare e 5.845 per la scuola media e secondaria superiore), in quanto
soltanto detto personale non gode di progressione stipendiale, ossia il maggior
onere per le spese di personale deve essere riferito alle seguenti unità:
scuola materna ed elementare: 7.281-5.597 = 1.684;
scuola secondaria: 7.482-5.845 = 1.637.
Conseguentemente, tenuto conto che l'anzianità media del personale docente è di
anni 17, si stima un maggior onere per unità di personale, in ragione dell'anno,
come segue:
docenti diplomati:
lire (24.787.000 - 18.406.000) = lire 6.381.000;
lire (6.381.000:12) x 13 = lire 6.912.750;
lire (6.912.750 + 38,38 per cento-oneri riflessi) = lire 9.566.000 x 1.684 unità
= lire 16.110.000.000.
docenti laureati:
lire (29.538.000 - 20.885.000) = lire 8.653.000;
lire (8.653.000:12) x 13 = lire 9.375.000;
lire (9.375.000 + 38,38 per cento-oneri riflessi) = lire 12.974.000 x 1.637
unità = lire 21.239.000.000;
totale lire 37.349.000.000 pari a 19.289.150 euro.
Il predetto maggior onere, verosimilmente, decorrerà soltanto dal 1^ settembre
2002.
Si stima inoltre per l'anno 2002 un onere complessivo di lire 507.000.000
(261.844 euro) per l'espletamento del concorso per titoli ed esami previsto
dall'articolo 5 del provvedimento di che trattasi, determinato come segue.
Ipotizzando un concorso con prova scritta, svolta da 10.000 candidati (a tanti
ammontano i docenti di religione cattolica che al 31 dicembre 2001 prestano
servizio con i requisiti previsti dal disegno di legge), occorrerà, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nominare venti
commissioni giudicatrici (una commissione ogni cinquecento candidati) di tre
componenti ciascuna.
Considerato che il compenso previsto per ciascun componente è pari a lire
8.450.000 (4.364 euro), l'onere di spesa per ogni commissione ammonterà a lire
25.350.000 (13.092 euro) (8.450.000 x 3, ovvero 4.364 euro x 3) con un costo
complessivo di lire 507.000.000 (261.840 euro) (25.350.000 x 20, ovvero 13.092
euro x 20).
RIEPILOGO MAGGIORI ONERI
anni 2002 2003
lire 14.365.000.000 37.349.000.000
(7.418.903 euro)
507.000.000
(261.840 euro)
totale lire 14.872.000.000 37.349.000.000
Euro 7.680.750 19.289.150
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla
legislazione vigente.
Il quadro normativo nel quale si colloca il disegno di legge proposto è
costituito, da un lato, dall'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, recante modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede - Accordo ratificato ai
sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121 - nonché dalle conseguenti intese
attuative, rese esecutive dal decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1990, n. 202, e, dall'altro lato, dalla normativa relativa allo stato giuridico
e al rapporto di lavoro del personale della scuola sancita in sede legislativa
(fondamentalmente il testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni) e in sede di contrattazione collettiva
(contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995 e contratto collettivo
nazionale di lavoro del 1999 e conseguenti contratti decentrati e integrativi).
In particolare, i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di
religione cattolica sono stati determinati, in attuazione del numero 5, lettera
b), del Protocollo addizionale annesso all'Accordo ratificato ai sensi della la
legge n. 121 del 1985, nel punto 4 dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 e, in connessione a tale
determinazione, nel preambolo della predetta Intesa è ribadito l'impegno dello
Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica.
B) La disciplina contenuta nel disegno di legge, relativamente al reclutamento
del personale in questione, tiene conto della riserva di legge esistente nella
materia, anche in relazione alle specificità proprie della figura
dell'insegnante di religione cattolica quali risultano dalle norme speciali
contenute nei provvedimenti citati. Il disegno di legge tiene conto altresì, per
quanto attiene al rapporto di lavoro, della contrattazione collettiva, come sede
della relativa disciplina, intervenendo soltanto su qualche aspetto in materia
di mobilità, proprio in ragione delle specificità di cui si è detto.
C) Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento comunitario.
D) Il disegno di legge è compatibile con le competenze delle regioni a statuto
ordinario e speciale, in quanto esso detta norme in una materia - come quella
dell'insegnamento della religione cattolica con riferimento specifico a coloro
che prestano l'insegnamento stesso - che attiene ai rapporti tra la Repubblica e
le confessioni religiose. Si tratta quindi di una materia rientrante nella
potestà legislativa esclusiva dello Stato, la cui disciplina, di interesse
nazionale e di derivazione concordataria (Accordo tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato ai sensi della legge 25
marzo 1985, n. 121; Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza
episcopale italiana, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751) non interferisce nelle materie di competenza
regionale.
E) Il disegno di legge è coerente con le fonti legislative primarie e in materia
di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo.
A) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei
tempi individuati per il loro perseguimento.
Le disposizioni del disegno di legge intendono dare attuazione ad un impegno
esplicitato dallo Stato nell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 751 del 1985, di cui si è detto. L'attuazione delle
disposizioni contenute nel provvedimento è oggetto di competenze incardinate
negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
B) Valutazione di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione,
anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche
dello Stato, regioni ed enti locali.
Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione né
a livello centrale, né a livello di amministrazione periferica.
C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture
amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.
Non si ritiene che il disegno di legge determini tale risultato.
D) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri
finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.
L'approvazione del disegno di legge non comporterà oneri di tale genere a carico
di alcuno.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative che non siano già
appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della materia. I riferimenti
contenuti nel testo dell'articolato risultano corretti anche con riguardo alla
loro esatta individuazione.