Insegnanti di religione cattolica degli istituti
e delle scuole di ogni ordine e grado (C.2480).
TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI IN SEDE REFERENTE
Art. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e
dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti
due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici
previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1
si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato
giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla
contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della
religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe
riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto
2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano
disposti a svolgerlo.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la
consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica,
articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei
posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella
scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico
regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella
misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di
ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella
scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di
ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto
all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le
predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
Art. 3.
(Accesso al ruolo).
1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene,
previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli
previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1 comma 1, per i posti
annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2
e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza
triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei
concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive
modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga
l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi,
indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei
concorsi così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono
quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e
successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di
idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale reso
esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti
disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo
5, comma 2, della presente legge, si applicano le norme dell'articolo 400, comma
6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale
generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione
dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute
da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore
tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni
di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al
comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono
nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si
svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso,
valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al
comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario
diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in
posizione utile per occupare i posti della dotazione organica di cui
all'articolo 2. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il
dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi
necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nella
dotazione organica durante il periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal
dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per
territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto 2.5
dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di
assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni
vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano
competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico,
purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione
o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale,
d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
Art. 4.
(Mobilità).
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in
materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola
limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di
scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di
cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al
riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per
territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è
subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciata
dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo
ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in
situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può
fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con
le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a
partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva
previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
(Norme transitorie e finali).
1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per
titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica,
che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è
riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci
anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello
d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento
della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e
pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle Province autonome
di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione
elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione. Resta altresì fermo il
punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale all'Accordo di
modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985,
n. 121.
3-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa
pari ad euro 261.840 per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro
per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione della presente legge, anche ai fin dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge,
dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n 468 e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono
altresì elencati con separata evidenza
nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della
citata legge n. 468 del 1978.
Fonte: camera.it