L'apertura dei lavori da parte del relatore del disegno di legge
Trasmesso alla XI Commissione della Camera il testo approvato al Senato: 11 giugno 2003
A distanza di quasi tre anni, ritorna in Assemblea del Senato -se pur con qualche modifica- il testo sul disegno di legge per lo stato giuridico degli insegnanti di religione. Il testo approvato alla Camera ed emendato in Commissione Cultura del Senato, dovrebbe essere presentato a partire da giovedì 29 maggio.
Nel sito del Senato apprendiamo dunque:
| Martedì 13 maggio (16,30-20) Mercoledì 14 maggio Giovedì 15 maggio |
ddl n. 2205 - Decreto-legge n. 73 in
materia di provvidenze ai nuclei familiari (presentato al Senato - voto
finale entro il 1° giugno, scade il 15 giugno) Seguito ddl n. 1986 - Sospensione condizionata della pena (Approvato dalla Camera dei deputati ) Seguito ddl nn. 1606 -14 - Oratori parrocchiali Seguito ddl n. 1383 - Istituzione del "Giorno della libertà" Ratifiche di accordi internazionali (nn.1886, 1894, 1904, 1905, 1978, 2094, 2095 e 2101) Votazione finale delle mozioni n. 94-143 (Pianetta ed altri, Franco ed altri, sulla grazia ad una cittadina nigeriana condannata a morte) e n. 140 (Tofani ed altri, sull'utilizzo di carte di credito presso i distributori di benzina) Seguito ddl n. 1956 - Nautica da diporto (approvato dalla Camera dei deputati) Seguito ddl n. 1753 - Delega in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) Seguito discussione mozione n.132 Maritati ed altri in materia di giustizia (nella giornata di mercoledì) Seguito ddl n.1972 - Attribuzione seggi Camera dei deputati (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) Avvio discussioni generali (giovedì ant. ) (*) Interpellanze ed interrogazioni |
| Note | (*) Nel corso della seduta antimeridiana di
giovedì 15 maggio saranno avviate le discussioni generali dei disegni di
legge nn. 406 e connessi (Riforma usi civici), 2242 (Decreto-legge su
differimento elezioni COMITES), 2155-B (Decreto-legge sulle acque di
balneazione - Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati), 1545-B (Attuazione Titolo V della Costituzione), se concluso
dalla Commissione e 1926 (Modifica normativa sulla messa al bando degli
esperimenti nucleari - Approvato dalla Camera dei deputati). Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1926 , 2242 , 2155-B e 1545-B dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 15 maggio. |
| Lunedì 19 maggio (17-20) Martedì 20 maggio |
Seguito discussioni generali argomenti già
avviati Mozione n.115, Meduri ed altri, sulla vicenda della società Viola Basket di Reggio Calabria (discussione generale, repliche e dichiarazioni di voto) Mozione n. 123, Falomi ed altri, sulla licenza UMTS della società Ipse 2000 S.p.A. (discussione generale, repliche e dichiarazioni di voto) Interpellanza n.376, Fabris, sull'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole (ex art.156-bis Regolamento) Interrogazioni a risposta immediata, ex art. 151-bis del Regolamento, sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. |
| Martedì 27 maggio (10) |
Seguito discussioni generali argomenti già avviati |
| Martedì 27 maggio (16,30-20) Mercoledì 28 maggio Giovedì 29 maggio |
ddl n. … - Decreto-legge n. 49 in materia
di quote latte (ove trasmesso dalla Camera dei deputati - scade il 30 maggio
2003) ddl n. 2242 - Decreto-legge n. 52 sul differimento delle elezioni dei COMITES (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 31 maggio 2003) ddl n.2155-B - Decreto-legge n.51, in materia di acque di balneazione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati - scade il 31 maggio 2003) Seguito argomenti non conclusi ddl nn. 406 e connessi - Riforma usi civici seguito ddl n. 1545-B Attuazione Titolo V Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) ddl n. 1926 - Modifica normativa sulla messa al bando degli esperimenti nucleari (Approvato dalla Camera dei deputati) Avvio discussioni generali (giovedì ant) (*) |
| Giovedì 29 maggio (16) |
Doc. VIII nn. 5 e 6 - Bilancio interno e rendiconto del Senato |
| Note | Nel corso della
seduta antimeridiana di giovedì 29 maggio saranno avviate le discussioni
generali dei disegni di legge nn. 776-B-BIS (Legge di semplificazione
2001), 1877 e connessi (Insegnanti di religione) e 1577-B (Applicazione
della pena su richiesta delle parti) (se concluso dalla Commissione). Gli emendamenti ai predetti disegni di legge dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 29 maggio. |
Si
sono aperti i lavori in Assemblea del Senato sul D.d.L. approvato alla Camera in
materia di stato giuridico degli insegnanti di religione. Il relatore del testo,
sen. Brignone, è intervenuto soprattutto per
Nel breve intervento sono stati anche ricordati gli
Il dibattito è stato rinviato alla prossima settimana.
Così apprendiamo dal sito del Senato:
SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
404a
SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO
GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
La seduta inizia alle ore 9,33.
[...]
Inversione dell'ordine del giorno
Discussione dei disegni di legge:
(659)
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
BRIGNONE,
Sia nella XIII legislatura, nella quale fui relatore di analogo disegno di legge in Senato, sia nell’attuale legislatura alla Camera, dalla quale giunge il provvedimento, sia nella 7a Commissione del Senato, sono già state date risposte esaurienti anche su questioni collaterali sollevate da alcuni colleghi.
Tali questioni peraltro furono affrontate in sede più appropriata nell’affare assegnato, nella precedente legislatura, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento del Senato, alla 7a Commissione; affare che riguardava la politica del Governo in ordine all’insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia e la Santa Sede.
Ritengo però di dover aggiungere alcune brevi postille e riflessioni per dimostrare che questo provvedimento si colloca nel solco di una continuità storica della politica religiosa del nostro Paese dagli anni del referendum abrogativo del divorzio del 1974 ad oggi, cioè da quando si passò da una dimensione di sostanziale restauro conservativo del Concordato alla legge del 1985 sugli enti e i beni ecclesiastici e alle parallele intese con altre religioni.
Certamente gli esiti del Concilio Ecumenico Vaticano II, la secolarizzazione della società e la crescente presenza di immigrati di diverse provenienze nazionali e religiose hanno richiesto, da una parte, la formalizzazione e l’attribuzione di competenze specifiche in ordine a tutte le questioni religiose e, dall’altra, il rinnovamento dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui ancora oggi si avvale la stragrande maggioranza della popolazione scolastica, a testimonianza di una scelta da parte di studenti e famiglie che rimane comunque stabile ed immutata.
Al rinnovamento, tuttora in atto, dell’insegnamento religioso manca però il supporto dell’effettiva stabilizzazione e dignità dei suoi docenti, ormai in gran parte laici, i quali, pur senza potere di voto disciplinare, recano spesso un apporto consistente per quanto concerne profili ed aspetti della personalità complessiva dell’alunno e rappresentano un solido punto di riferimento nelle istituzioni scolastiche, ora rinnovate, concorrendo a realizzare un’offerta formativa più completa e radicata nella storia e nella cultura del nostro Paese, che deve al cattolicesimo una parte notevole della propria identità.
Ebbene, voglio rammentare brevemente alcuni obiettivi disciplinari dell’insegnamento religioso: favorire lo sviluppo della personalità degli alunni nella dimensione religiosa, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a dare specifica risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori; introdurre alla conoscenza delle fonti, delle testimonianze e delle espressioni storico-culturali del cattolicesimo; avviare l’alunno alle problematiche religiose, superando intolleranza e fanatismo; offrire contenuti e strumenti specifici per una consapevole lettura della realtà storico-culturale in cui vivono gli allievi; maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo e le altre religioni, con passaggio graduale dalla semplice conoscenza alla consapevolezza.
Sono, questi, obiettivi che ben si inquadrano nelle finalità della scuola, ma che devono essere corredati innegabilmente da uno status e da una dignità dell’insegnamento pari a quelli delle altre discipline. Come si vede, l’insegnamento della religione cattolica è rivolto sia al credente, sia al non credente o credente in altra fede.
Rimane la questione che le potenzialità formative ed educative della disciplina dovrebbero essere meglio sfruttate e valorizzate. Certamente questo disegno di legge è rivolto in tal senso, ma sono convinto che occorra altresì affrontare senza indugio anche la questione dell’ora alternativa, la quale, troppo spesso marginalizzata dalla collocazione nell’orario scolastico, si riduce alla cosiddetta ora del nulla.
Ritengo che in sede di relazione non occorra aggiungere altro. Nella replica risponderò alle questioni che saranno eventualmente sollevate. Infatti, nonostante la giurisprudenza insorta anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale, restano forse aperte alcune problematiche, poiché nell’insegnamento religioso si opera il raccordo fra ordinamento canonico e ordinamento statuale nel quadro di una pubblica funzione, fermo restando però che il presente disegno di legge dà attuazione, finalmente, ad un intento espresso nel comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo del lontano 1984. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e Mar-DL-U).
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,16, è ripresa alle ore 12,09).
Discussione al via in Assemblea del Senato dopo l'integrazione alla relazione scritta svolta dal relatore al testo nella seduta del 29 maggio 2003. Numerosi gli interventi che hanno fatto riferimento alla continuità tra il testo approvato dal Senato nella passata legislatura e quello ora in discussione. In luce già le dichiarazioni di voto ma anche la disponibilità a sostenere il testo previa modifica di alcune sue parti. I nodi problematici emersi, riguardano naturalmente il problema della mobilità (in caso di revoca dell'idoneità e di mancanza di studenti avvalentesi negli istituti) e del reclutamento. Inoltre è stata sollecitata l'attenzione ad inserire l'IRC e l'IdR nella "mission" della scuola in maniera più articolata di quanto il testo sembrerebbe porre. Rinviato il seguito della discussione ad una prossima seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
406a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO 4
SOMMARIO
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
La seduta inizia alle ore 10,02.
[...]
Inversione dell'ordine del giorno
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(659)
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 maggio il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
MONTICONE (Mar-DL-U). Il disegno di legge, che non pone in discussione gli accordi tra l'Italia e la Santa Sede del 1985 circa l'insegnamento della religione ma prevede un'opportuna e positiva stabilizzazione parziale degli insegnanti di tale disciplina, non deve essere l'occasione per un nuovo dibattito su quell'accordo e sui contenuti dell'insegnamento religioso, che ha appassionato l'opinione pubblica, anche cattolica, in parte favorevole all'istituzione dell'insegnamento di storia delle religioni e del pensiero religioso. L'insegnamento della religione nelle scuole italiane ha infatti raggiunto in questi anni un elevato livello culturale, lontano dalle preoccupazioni di apostolato e catechesi e caratterizzato da un progetto culturale che, in linea con il Concilio Vaticano II, pone a confronto la cultura cattolica con i complessi problemi dell'umanità. Nonostante nella pratica e nell'ordinamento siano emersi alcuni limiti, è innegabile il positivo contributo della religione alla formazione integrale della persona; infatti, mentre una religiosità superficiale sfocia nel clericalismo, una profonda cultura religiosa non solo non contraddice la laicità della formazione, ma esalta i valori dell'etica civile e può quindi essere ricompresa anche tra i valori fondanti dell'Unione europea. Annuncia infine un deciso sostegno al disegno di legge, pur rilevando la necessità di alcune correzioni, specie nella parte relativa alle tutele degli insegnamenti di religione, che dovrebbero essere più chiaramente correlate agli aspetti culturali, come previsto dal disegno di legge approvato dal Senato nella precedente legislatura. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
TESSITORE (DS-U). In considerazione della grande rilevanza culturale e formativa dei problemi affrontati dal disegno di legge, il condivisibile intento di stabilizzare la posizione precaria di numerosi insegnanti di religione non deve pregiudicare la definizione di un rigoroso e serio sistema normativo. Al contrario, l'inserimento di tali insegnanti nei ruoli, al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali, rappresenta un'inaccettabile lesione dei principi generali dell'ordinamento didattico e dei diritti degli insegnanti che hanno sostenuto un regolare concorso. Allo stesso modo la mobilità verso altre discipline degli insegnanti di religione che dovessero trovarsi in esubero o ai quali dovesse essere revocato l'attestato di idoneità, lede la tenuta del complessivo sistema scolastico. Pur nutrendo profonda consapevolezza dell'importanza dei valori religiosi ai fini della formazione dell'identità nazionale, sono da rifiutare soluzioni estemporanee e riduttive per la diffusione dell'insegnamento della religione, oltretutto scarsamente rispettose dei veri valori religiosi, che nulla hanno a che vedere con il proselitismo e la propaganda. In conclusione, è favorevole all'insegnamento obbligatorio della storia delle religioni, purché ad un livello di rigorosa serietà, e si dichiara favorevole al disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice Acciarini. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-SDI e del senatore Zavoli. Congratulazioni).
MALABARBA (Misto-RC). Il disegno di legge pone i senatori di Rifondazione comunista di fronte ad un conflitto per l'esigenza, da un lato, di superare che la condizione di precariato che riguarda gli insegnanti di religione e, dall'altro, di garantire il rispetto della laicità dello Stato, con riferimento alla previsione di un rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato per docenti di una materia sottoposta alla preventiva e facoltativa adesione da parte degli studenti. Inoltre, secondo l'Intesa sottoscritta dal Ministero della pubblica istruzione e dalla CEI, attraverso la designazione delle diocesi e i giudizi di idoneità e delle connesse possibilità di revoca dell'autorità ecclesiastica si consente a quest’ultima di operare un’inaccettabile interferenza nel reclutamento di tali insegnanti.
FRANCO Vittoria (DS-U). Pur confermando la disponibilità della sua parte politica a valutare un provvedimento che preveda maggiori tutele nel rapporto di lavoro degli insegnanti di religione all'interno dell'ordinamento scolastico, la questione non può essere affrontata con un'ottica sindacale di mera regolarizzazione di precariato. Può essere significativo, infatti, il ruolo della religione nella formazione della coscienza individuale e sociale, tanto più in un'epoca di convivenza con altre confessioni e culture; ma sarebbe allora necessario richiamare la laicità dello Stato per rafforzare l’educazione al dialogo e alla tolleranza. Diverso è il problema del superamento del precariato per tali insegnanti, in ordine al quale ricorda, oltre al lavoro svolto nella precedente legislatura, che diversi senatori del suo Gruppo hanno presentato disegni di legge per assicurare il riconoscimento dello stato giuridico agli insegnanti di religione, tuttavia con modalità diverse e più rispettose del principio di eguaglianza e della qualità dell’istruzione nei confronti di quelle prospettate dal provvedimento di iniziativa governativa. Molto delicata, ad esempio, è la questione della prevista mobilità professionale per tale personale in caso di revoca di autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica, consentendo l’insegnamento di altra materia anche in assenza del requisito della laurea. Su questa e su altre questioni non regolamentate in maniera soddisfacente il suo Gruppo ha presentato taluni emendamenti, che si augura siano esaminati con attenzione dall’Assemblea. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba).
EUFEMI (UDC). Rivendica per il disegno di legge l'iniziativa della sua parte politica, sotto il profilo dei contenuti legislativi e della direzione riformatrice, all'interno del quadro programmatico che ha indotto il Governo a riformare i cicli scolastici, a riconoscere la funzione sociale degli oratori, a garantire lo stato giuridico degli insegnanti di religione e, auspicabilmente in tempi rapidi, ad introdurre una disciplina per la fecondazione artificiale. In particolare, il testo all'esame del Senato contiene la doverosa attuazione, sia pure a distanza di vent'anni, di una previsione contenuta nella revisione del Concordato del 1984 e nell'accordo tra la CEI e l'autorità scolastica italiana dell'anno successivo, con riferimento al riconoscimento per gli insegnanti di religione dello stesso stato giuridico degli altri docenti. Sarà quindi necessario riconsiderare al più presto i relativi programmi con riferimento alla riforma dei cicli scolastici recentemente introdotta dal Governo, per realizzare un’offerta formativa radicata nella storia e nella tradizione del Paese. Preannuncia fin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo ad un disegno di legge fortemente voluto già nella scorsa legislatura. (Applausi dal Gruppo AN).
BEVILACQUA (AN). Il provvedimento riprende in grande misura il disegno di legge di iniziativa parlamentare approvato due anni fa dal Senato, con riferimento ai concorsi che consentiranno il superamento del precariato per circa 15.000 docenti, ormai in gran parte laici. Nonostante talune perplessità per l'istituzione di un doppio ruolo regionale in corrispondenza dei due cicli scolastici o per la previsione di un semplice elenco al posto della graduatoria di concorso, dichiara comunque il giudizio positivo del suo Gruppo sul disegno di legge. (Applausi del senatore Valditara).
SOLIANI (Mar-DL-U). Premesso che la questione della regolarizzazione del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, secondo gli accordi intervenuti con la Santa Sede sin dagli anni ’80, è stata affrontata dall'Ulivo già nella scorsa legislatura, con una grande attenzione alla qualità dell'offerta formativa scolastica anche in tale settore, il Governo non ha raccolto i frutti di quel lavoro e ciò rende più problematico il passaggio parlamentare del suo disegno di legge. Si potrà comunque valutare in sede di emendamenti la possibilità di migliorare il testo, per garantire maggiormente il rispetto del contesto costituzionale generale basato sulla laicità dello Stato e sulla separazione e indipendenza di questo dalla Chiesa, come peraltro ribadito nell'Accordo del 1984, anche se il radicamento culturale della religione cattolica ha indotto, nella successiva legge recettiva di quell’Accordo del 1985, ad assicurare l’inserimento di tale insegnamento tra le finalità della scuola pubblica di ogni ordine e grado. Permane un problema di qualificazione di tali docenti e in questo senso la Commissione affari costituzionali ha invitato a inserire nel programma del primo concorso l’accertamento della preparazione culturale generale dei candidati. Ma ciò che maggiormente sconcerta è la scarsa riflessione sull'inquadramento di tale materia all'interno della missione generale della scuola e dei rispettivi valori di riferimento, che stanno mutando per ragioni di carattere internazionale, sociale e di riorganizzazione interna, che si augura intervenga da parte del Governo, del Parlamento e della stessa Chiesa cattolica.(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
BASTIANONI (Mar-DL-U). Preannuncia il parere positivo sull'impianto generale del disegno di legge, che riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei docenti di religione in grandissima parte laici, salva la necessità di apportare taluni correttivi. Essi riguardano in primo luogo le procedure di reclutamento di tale personale, che ha un duplice rapporto professionale sia con lo Stato che con la Chiesa cattolica; pertanto, il concorso deve contenere anche una prova per valutare la preparazione su materie afferenti all’ordinamento scolastico complessivo. Inoltre, occorre un approfondimento sulla questione della mobilità di tali docenti, cui viene riconosciuto lo status giuridico di pubblici dipendenti, in caso di revoca dell’autorizzazione o per la remota ipotesi di assenza di opzioni da parte degli studenti; bisogna evitare infatti che il meccanismo previsto si traduca in una forma surrettizia per ottenere l’abilità all’insegnamento in altre materie e quindi il Governo è invitato a compiere i necessari controlli per scongiurare possibili distorsioni ed ingiustizie.
FAVARO (FI). Il disegno di legge tiene conto nelle sue linee essenziali delle soluzioni individuate nel testo approvato nella scorsa legislatura dal Senato e si inserisce nella più generale opera di riordino e riqualificazione della scuola posta in essere dal Governo di centrodestra. Peraltro, il problema dell'inquadramento giuridico degli insegnati di religione non è più rinviabile in considerazione dell'alta percentuale di studenti che continua ad optare per l'insegnamento della religione cattolica nonché della progressiva sostituzione in tale insegnamento di religiosi con insegnanti laici. Le scelte operate nel provvedimento tengono pertanto conto della rilevanza del patrimonio religioso nella formazione culturale complessiva dell'individuo e sono volte a dare pari dignità di trattamento agli insegnanti della religione cattolica, finora fortemente penalizzati dall'assenza di una disciplina giuridica in cui collocare il particolare regime dell'idoneità e della revoca da parte dell'ordinario diocesano cui sono sottoposti a seguito dell'Intesa intercorsa nel 1985. Particolarmente apprezzabile è la soluzione individuata nell'articolo 4 che offre garanzie di permanenza nella scuola agli insegnati dichiarati in mobilità a causa della revoca dell'idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica, purché in possesso dei titoli richiesti dall'ordinamento. Per tali motivi preannuncia il voto favorevole di Forza Italia.
CONTESTABILE (FI). Pur esprimendo un giudizio
sostanzialmente positivo sul testo considerata la necessità di disciplinare la
materia, sottolinea la grave anomalia sotto il profilo della laicità dello
Stato rappresentata dall'intervento dell'ordinario diocesano nella fase di
nomina degli insegnanti di religione cattolica e pertanto anticipa
che non parteciperà alla votazione del disegno di legge. (Applausi del
senatore Malabarba).
PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.
[...]
La seduta termina alle ore 11,45.
Fonte: senato.it
I lavori di martedì 10 giugno 2003 (Antimeridiana)
Conclusa in mattinata la
discussione generale sul DdL in materia di stato giuridico per gli insegnanti di
religione. Discussione molto articolata a cui hanno partecipato i senatori
SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
411a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO
MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003
(Antimeridiana)
_________________
indi del vice presidente FISICHELLA
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
La seduta inizia alle ore 10,02.
[...]
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1877) Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)
(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
docenti di religione cattolica
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli
insegnanti di religione cattolica
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
dei docenti di religione cattolica
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli
insegnanti di religione cattolica
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 3 giugno ha avuto inizio la discussione generale.
CORTIANA (Verdi-U). Il disegno di legge, improntato
all’apprezzabile volontà di portare a compimento la traduzione nell’ordinamento
dello Stato degli impegni assunti in sede concordataria, contiene tuttavia
elementi a giudizio dei Verdi assolutamente problematici, in particolare per
quanto riguarda la qualificazione e la formazione professionale degli insegnanti
di religione e la previsione di forme di mobilità verso altre discipline
educative che non tengono in alcuna considerazione il percorso professionale
seguito da tutti gli altri insegnanti. Appare peraltro opportuno, come richiesto
dall'ordine del giorno G1, potenziare l'insegnamento di storia delle religioni,
al fine tanto di evidenziare il secolare retroterra cristiano della cultura
europea, quanto di incentivare il confronto con le altre religioni monoteiste,
alla luce del processo di allargamento verso Est dell’Unione europea ed a
sostegno dello sforzo profuso nell’attuale difficile situazione internazionale
proprio dalla Chiesa cattolica a favore del dialogo interreligioso.
TONINI (DS-U). La revisione del Concordato del 1984, nel
confermare l'insegnamento della religione cattolica, ne ha esplicitato lo status
di disciplina facoltativa, in una visione pluralista del sapere che dilata la
funzione culturale e la responsabilità civica degli insegnanti di religione
nella formazione degli studenti. Se da un lato rimane aperto il dibattito,
avviato nella passata legislatura, sulla necessità di corrispondere alla
crescente domanda di ulteriore arricchimento dell'insegnamento della
fenomenologia religiosa, valutando anche l’ipotesi di passare dall'insegnamento
confessionale a quello interconfessionale e laico, il testo in esame affronta la
questione più circoscritta della definizione, a distanza di vent'anni dalla
firma del nuovo Concordato, dello status giuridico degli insegnanti di
religione, dipendenti pubblici soggetti tuttavia a licenziabilità a seguito
della revoca dell’attestazione di idoneità da parte dell'autorità religiosa.
Avvalendosi del lavoro compiuto nella scorsa legislatura, il Governo ha proposto
un disegno di legge in sostanza condivisibile, al cui interno sono stati però
inseriti elementi che rischiano di turbarne l'impostazione. Per dare una visione
lungimirante dell'interesse all'insegnamento della religione cattolica è quindi
necessario prevedere che la mobilità degli insegnanti possa attuarsi soltanto
dopo un congruo periodo di tempo dalla data di assunzione, al fine di evitare di
dar vita ad un sistema parallelo di reclutamento. Occorre poi innalzare la
qualificazione culturale richiesta, a regime, agli insegnanti di religione
cattolica, prevedendo anche per loro il possesso del diploma di laurea e
inserendo nel primo concorso prove di cultura generale, per rafforzare la
valenza del disegno di legge ed evitare l’accusa di favoritismo nei confronti di
una categoria di insegnanti. (Applausi dei senatori Zavoli e Soliani).
CICCANTI (UDC). Il disegno di legge persegue l'obiettivo di
superare la condizione di precariato nella quale versano gli insegnanti di
religione cattolica, individuando uno stato giuridico analogo a quello degli
altri docenti, idonee modalità di reclutamento e specifiche procedure
concorsuali. Come dimostrato dagli sforzi compiuti anche dal centrosinistra
nella precedente legislatura per giungere a risultati analoghi, non si tratta di
adottare una legislazione di favore ma di riconoscere il ruolo attribuito
all'insegnamento della religione cattolica dallo Stato laico, nell'ambito dei
rapporti definiti dalla Costituzione. Fermo restando l’insostituibile ruolo
attribuito all'autorità religiosa nella determinazione dell'idoneità degli
insegnanti di religione cattolica e ribadita la legittimità, posta a base del
regime pattizio, del recepimento delle norme con le quali la Chiesa regola tali
fattispecie, il disegno di legge in esame affronta le questioni relative al
rapporto di lavoro degli insegnanti, tentando di porre fine ad una intollerabile
situazione di precariato e discriminazione. Da un lato, infatti, la Chiesa
partecipa al processo formativo degli studenti di ogni ordine e grado, esclusi
quelli universitari, assumendo la responsabilità dell'insegnamento
confessionale, nei confronti del quale lo Stato, riconoscendone il valore nella
formazione del patrimonio storico>culturale della Nazione, è aperto e
disponibile; dall'altro lo Stato salvaguarda il rapporto di lavoro in caso di
revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica, facendo
prevalere l'ordinamento nazionale su quello canonico recepito nel regime
pattizio. Per queste ragioni laiche e di diritto positivo a tutela dei diritti
di una categoria di lavoratori, i senatori dell'UDC esprimeranno il loro voto
convintamente positivo. (Applausi dal Gruppo UDC).
PASSIGLI (DS-U). L'obiettivo di parificare lo stato giuridico ed
economico degli insegnanti di religione cattolica è sicuramente condivisibile,
ma il testo in esame, oltre a suscitare rilievi di merito, entra in collisione
con alcuni principi costituzionali. Infatti l’accesso al ruolo degli insegnanti
di religione viene determinato da un concorso per titoli (quelli individuati
dall'intesa pattizia, cui peraltro viene fornita una interpretazione estensiva)
ed esami; ma questi ultimi si risolvono in una finzione, limitandosi
all'accertamento della preparazione generale, culturale e didattica. In assenza
dell'indicazione del possesso della laurea tra i requisiti di ammissione al
concorso, tale previsione, che appare ostativa al passaggio ad altro
insegnamento qualora venga meno il gradimento dell'autorità diocesana, assume
con maggiore evidenza il carattere di una sostanziale violazione dell'articolo 3
in riferimento al primo concorso, il cui programma deve essere volto unicamente
all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli
orientamenti didattici e pedagogici e degli elementi essenziali della
legislazione scolastica. Si tratta quindi, in realtà, dell'accesso stabile ai
ruoli dell'insegnamento pubblico mediante concorso per titoli, in violazione
dell'articolo 97 della Costituzione ed a prescindere da qualunque accertamento
della preparazione a svolgere potenzialmente l'insegnamento in altra materia. E’
su tali profili di incostituzionalità del testo in esame che si appuntano le
obiezioni e non sul ruolo privilegiato attribuito alla religione cattolica dal
Concordato, che pure andrebbe interpretato alla luce degli articoli 8, 19 e 20
della Costituzione in rapporto al trattamento riservato alle altre religioni.
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Rinvia il seguito della
discussione ad altra seduta. Sospende brevemente la seduta in attesa della
conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 12,29.
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Sui lavori del Senato
La seduta termina alle ore 12,30.
Fonte: senato.it
Lungo intervento di replica del relatore al DdL 1877 e abbinati nella seduta pomeridiana del 10 giugno in Assemblea del Senato. Il sen. Brignone ha innanzitutto risposto in modo complessivo alle questioni di fondo sollevate all'interno del dibattito e in un secondo momento ha puntualizzato su alcune questioni specifiche proposte nei vari interventi, dimostrando ancora una volta competenza in materia e sapiente sintesi. Rinviato il seguito della discussione.
SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
412a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO
MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003
(Pomeridiana)
_________________
Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
La seduta inizia alle ore 16,33.
[...]
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1877) Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)
(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
docenti di religione cattolica
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli
insegnanti di religione cattolica
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
dei docenti di religione cattolica
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli
insegnanti di religione cattolica
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica
[...]
La
discussione al Senato di mercoledì 11 giugno:
la votazione degli emendamenti
I lavori di mercoledì 11 giugno in Assemblea del Senato sono stati caratterizzati dalle votazioni sugli emendamenti presentati al Ddl 1877 e abbinati. Ha aperto i lavori dopo le ore 9:37 il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca l'on. Valentina Aprea che ha risposto con un lungo e articolato discorso ad alcune obiezioni emerse durante i lavori della discussione generale. Ha fatto seguito un breve passaggio intorno ad un ordine del giorno presentato che non è stato posto in votazione e il relatore ha poi dato lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente. I lavori per tutta la mattina si sono concentrati intorno agli emendamenti presentati che sono stati esaminati e votati dall'assemblea. Approvati i sei articoli del DdL, l'Assemblea si è concentrata ad esaminare le varie dichiarazioni di voto dei Senatori che sono intervenuti. Alle 12:55 il Presidente ha rinviato i lavori ad altra seduta.
SENATO DELLA
REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
413a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del presidente PERA
La seduta inizia alle ore 9,34.
Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
[...]
Seguito della discussione dei disegni di legge:
[...]
PRESIDENTE. Passa al parere sull'ordine del giorno G1 (testo 2).
BRIGNONE, relatore. Conferma il parere sostanzialmente contrario espresso nella replica. Pur condividendo le premesse, infatti, giudica gli impegni superflui dal momento che già oggi l'insegnamento della religione cattolica è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e l'autonomia scolastica consente l'organizzazione di libere attività complementari sulla storia delle religioni, se richieste dall'utenza.
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo non accoglie l’ordine del giorno.
Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1877, nel testo proposto dalla Commissione.
ACCIARINI (DS-U). Gli emendamenti presentati all'articolo 1 riprendono i contenuti del disegno di legge n. 1909, offrendo una risposta organica e completa al problema della precarietà degli insegnanti di religione, ma tenendo conto della loro specificità. In particolare, si propone che a tutti gli insegnanti di religione cattolica venga applicato il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico e si prevede una congrua copertura finanziaria. Tale soluzione offre agli insegnanti di religione tutto quanto è consentito dalla vigente normativa ma non interviene sulle modalità di reclutamento e di risoluzione del rapporto di lavoro, governate da norme pattizie. E’ infatti impossibile intervenire sulla valutazione dell'idoneità, che rimane esclusa da qualunque verifica di tipo concorsuale ed impedisce la redazione di graduatorie; mentre la soluzione proposta in caso di revoca dell'idoneità non sottrae alla condizione di precarietà il 30 per cento degli attuali insegnanti, ma non offre alcuna garanzia neppure al restante 70 per cento, essendo la mobilità subordinata al possesso di specifici requisiti. Appare evidente che le soluzioni prospettate nel testo in votazione costituiscono un pasticcio istituzionale che verrà sentito dal mondo della scuola come una violazione dei diritti degli insegnanti e alimenterà un forte contenzioso.
MALABARBA (Misto-RC). Gli emendamenti proposti dai senatori di Rifondazione comunista ribadiscono la contrarietà all'immissione in ruolo degli insegnanti di religione, ma anche la necessità di offrire loro adeguate tutele mediante l'applicazione del trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato. Il testo in esame non risolve i problemi di precariato degli insegnanti di religione e determina discriminazioni nell'inserimento in ruolo tra coloro che sono chiamati a sostenere i concorsi pubblici e rimangono per anni iscritti nelle graduatorie in attesa di una cattedra e coloro che la ottengono dopo essere stati assunti di fatto dalla curia ed essersi visti successivamente revocare l'idoneità.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
BRIGNONE, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, rilevando in particolare che le proposte volte a garantire il semplice trattamento economico e di carriera riservato a tutti gli altri insegnanti a tempo indeterminato non risolve il problema della definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, che costituisce l’intento precipuo del disegno di legge.
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Concorda con il relatore.
PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice MANIERI (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.100. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,41.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Il Senato respinge gli emendamenti
1.100, 1.102, 1.106 e gli identici 1.3 e 1.107.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.110, 1.101, 1.103, 1.2, 1.104 e 1.105 sono
improcedibili.
ACCIARINI (DS-U). L'emendamento 1.4 è volto a sopprimere la norma che
consente, nella scuola dell'infanzia ed elementare, di affidare l'insegnamento
della religione cattolica ai docenti della classe o della sezione riconosciuti
idonei dall'autorità ecclesiastica, con ciò determinando una commistione in capo
allo stesso insegnante di materie curricolari e facoltative che assume un
carattere discriminatorio rispetti ai giovani allievi che non si avvalgano
dell'insegnamento della religione cattolica.
Ai sensi dell'articolo 102>bis del Regolamento, con votazione nominale
elettronica, sono respinti emendamenti 1.4, 1.108 e 1.109, fra loro identici.
ACCIARINI (DS-U). Dichiara il voto contrario dei Democratici di sinistra
sull'articolo 1 in quanto la soluzione individuata per l'immissione in ruolo
degli insegnanti di religione cattolica rischia di determinare un regime di
disparità tra i docenti e presenta, peraltro, profili di incostituzionalità.
Il Senato approva l'articolo 1.
PRESIDENTE. Passa all’esame
dell’articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli
emendamenti 2.2, 2.100, 2.101 e 2.102 la 5a Commissione permanente ha espresso
parere contrario sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
ACCIARINI (DS-U). L'emendamento 2.2 è volto alla soppressione della
disposizione relativa alle dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento
della religione cattolica. La fissazione di tale dotazione nel 70 per cento dei
posti di insegnamento complessivamente funzionanti, oltre ad apparire anomala in
quanto indeterminata dal punto di vista temporale, introduce un pericoloso
elemento di rigidità poiché non tiene in alcun conto le variazioni nel numero di
insegnanti che potranno intervenire in futuro a seguito dei mutamenti negli
orientamenti delle famiglie circa l'insegnamento della religione cattolica.
MALABARBA (Misto-RC). L'emendamento 2.101 è volto sopprimere l'articolo 2
che stabilisce un principio di rigidità nel determinazione della dotazione
organica degli insegnanti di religione cattolica, indicando di fatto
un'esclusività di tale insegnamento religioso che non tiene in alcun in conto
l'evoluzione della società italiana in direzione di una molteplicità religiosa
ed etnica.
PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
BRIGNONE, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti presentati
all'articolo 2 in quanto la misura del 70 per cento è stata a lungo ponderata
nel corso dell'esame in Commissione.
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.
Esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.2, 2.100 e 2.101, fra loro identici, e
2.102 sono improcedibili.
ACCIARINI (DS-U). Dichiara il voto contrario sull'articolo 2, in quanto
la misura del 70 per cento è basata su un dato pregresso relativo agli
orientamenti nella scelta della religione cattolica ma non tiene in alcun conto
delle variazioni che potranno intervenire.
Il Senato approva l'articolo 2.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
MALABARBA (Misto-RC). L'emendamento 3.100 - di cui chiede la votazione
con il sistema elettronico – è volto a sopprimere l'articolo relativo
all'accesso ai ruoli in quanto indica canali di immissione diversi rispetto a
quelli previsti per i docenti della scuola italiana e prefigura la possibilità,
poi modulata nell'articolo 4, di accedere ad altri insegnamenti in caso di
revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano.
ACCIARINI (DS-U). Gli emendamenti presentati all'articolo 3 evidenziano
alcuni punti di criticità in particolare riguardo alla procedure di selezione,
che non offrono garanzie circa il possesso da parte degli insegnanti di
religione cattolica immessi in ruolo di titoli di qualità, risultando validi
titoli riconosciuti soltanto dalla Santa Sede. Ciò, unitamente al riconoscimento
della qualificazione necessaria ai docenti di religione cattolica che al momento
dell'entrata in vigore della nuova disciplina concordataria avessero compiuto
cinque anni di servizio, determina una profonda discriminazione nel corpo
docente della scuola italiana relativamente al sistema di immissione in ruolo e
di abilitazione.
FRANCO Vittoria (DS-U). L'emendamento 3.3 è volto a prevedere da parte
delle commissioni giudicatrici dei concorsi la compilazione di graduatorie, e
non di elenchi, con l'indicazione dei punteggi ottenuti sulla base degli esami e
dei titoli in possesso, offrendo in tal modo una maggiore trasparenza. (Applausi
dal Gruppo DS-U. Commenti del sottosegretario Aprea).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
BRIGNONE, relatore. E’ contrario a tutti gli emendamenti, dal momento che
i titoli per l'accesso sono già stabiliti esattamente dall’Intesa; la previsione
della graduatoria amplierebbe invece ulteriormente i rischi di mobilità.
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.
Esprime parere conforme al relatore.
Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MALABARBA (Misto-RC),
respinge l’emendamento 3.100. Con successive votazioni, sono quindi respinti gli
emendamenti 3.101, 3.102 (sostanzialmente identico al 3.1), 3.2 (identico al
3.103), 3.3 (sostanzialmente identico al 3.104), 3.105, 3.106, 3.4 e 3.5
(identico al 3.107).
TESSITORE (DS-U). Annuncia il voto contrario del suo Gruppo all’articolo
3 che, per i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli, può creare disparità
rispetto agli altri docenti. Quanto alla segnalazione dei rischi di proselitismo
e propaganda insiti nell’insegnamento della religione cattolica, non comprende
la replica del relatore, che si limita a rilevare analoghi rischi per altre
discipline: un’osservazione non condivisibile sia sul piano etico, sia su quello
della giusta rilevanza del peculiare insegnamento. (Applausi della senatrice
Manieri).
Il Senato approva l’articolo 3.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
ACCIARINI (DS-U). Premesso che gli emendamenti dell'opposizione, compresi
quindi quelli relativi alla mobilità, ricalcano una visione organica alternativa
a quella proposta con il disegno di legge in esame, la soluzione proposta dal
Governo con l’articolo 4 fa sorgere dubbi di costituzionalità. Lo Stato infatti
accetta di risolvere un rapporto di lavoro stabilizzato - creando peraltro
un’ulteriore differenziazione rispetto agli altri docenti non stabilizzati -
sulla base della revoca dell'idoneità decisa da un’autorità esterna, ossia
dall'ordinario diocesano, secondo il diritto canonico e non secondo criteri
stabiliti concordemente con lo Stato; inoltre si determina un canale parallelo
di accesso che può creare disparità non solo rispetto ai docenti di altre
materie ma anche, a seconda del casuale possesso dei requisiti, rispetto agli
stessi insegnanti di religione in attesa di stabilizzare il rapporto intercorso.
(Applausi del senatore Brunale).
MONTICONE (Mar-DL-U). L'emendamento 4.4 subordina specificamente al requisito
dell’abilitazione il passaggio ad altro insegnamento. L'emendamento 4.5,
sottoscritto da diversi Gruppi dell'opposizione, non consente la mobilità prima
della decorrenza di cinque anni di effettivo insegnamento al fine di garantirne
continuità e valorizzazione all’interno del progetto educativo della scuola.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
BRIGNONE, relatore. Invita il senatore Monticone a ritirare gli emendamenti 4.4
e 4.5, in considerazione dei quattro anni di insegnamento e dell'abilitazione
già richiesti, ed esprime parere contrario agli altri emendamenti.
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.
Concorda con il relatore.
Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 4.1 a 4.3.
MONTICONE (Mar-DL-U). Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 4.4 e a
trasformarlo in un ordine del giorno, mentre mantiene l'emendamento 4.5.
BRIGNONE, relatore. Si rimette alla valutazione del Governo.
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il
Governo è contrario alla presentazione di un ordine del giorno nel senso
prospettato dal senatore Monticone.
Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SOLIANI (Mar-DL-U),
respinge gli emendamenti 4.107 e 4.4, tra loro identici.
PAGANO (DS-U). Premesso che i requisiti richiamati dal relatore riguardano le
norme transitorie e quindi il primo accesso, pur comprendendo l'esigenza
politica di giungere al varo definitivo del disegno di legge, invita il Governo,
anche in sede di emanazione del regolamento attuativo, e la maggioranza a
meditare sulla proposta contenuta nell'emendamento 4.5, su cui chiede la
votazione mediante procedimento elettronico, per evitare il pericolo di un
ulteriore canale di immissione in ruolo non altrettanto rigoroso rispetto a
quello previsto per gli altri docenti, nonché per garantire la permanenza almeno
quinquennale degli insegnanti di religione.
Con votazione nominale elettronica, è respinto l’emendamento 4.5.
ACCIARINI (DS-U). Stante la reiezione dell'emendamento 4.5, sostenuto con
convinzione da molti Gruppi dell'opposizione per evitare un canale alternativo
di immissione nei ruoli dello Stato, la questione resta irrisolta; il disegno di
legge può determinare una potenziale difficoltà al buon funzionamento della
scuola in un momento di generale contrazione di assunzioni, anche per la
mancanza di graduatoria e di garanzie di continuità.
Il Senato approva l’articolo 4. Sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.100 e
4.0.101.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti ad esso
riferiti, ricordando che sugli emendamenti 5.8, 5.100 e 5.101 la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
ACCIARINI (DS-U). L’emendamento 5.8 propone la soppressione dell'articolo 5, che
prevede le modalità per lo svolgimento del primo concorso, senza garanzie sul
possesso dei titoli e non consentendo ai capi di istituto di stabilire
l'articolazione delle ore destinate all'insegnamento della religione cattolica.
SOLIANI (Mar-DL-U). L'emendamento 5.15, presentato da molti Gruppi
dell'opposizione, specifica le finalità dell’esame del primo concorso,
prevedendo tra l'altro anche l’accertamento della cultura generale dei
candidati.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
BRIGNONE, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 5,
che riguarda la delicata questione del regime transitorio, in quanto i problemi
sollevati, quali la preparazione culturale degli insegnanti e la determinazione
dei posti da mettere a concorso, saranno risolti in sede di regolamenti
attuativi e di pubblicazione del bando di concorso.
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.
Integrando una precedente risposta fornita al senatore Monticone, ritiene
inopportuno vincolare i requisiti prescritti per l'insegnamento al possesso
dell'abilitazione. Concorda con il parere contrario del relatore, segnalando che
l'emendamento 5.15 si propone obiettivi eccessivi rispetto alla valutazione
della cultura generale del candidato.
PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli identici emendamenti 5.8, 5.100 e 5.101.
Il Senato respinge gli emendamenti 5.14 (identico al 5.102) e 5.9
(sostanzialmente identico al 5.103).
FRANCO Vittoria (DS-U). Annuncia un voto favorevole sugli identici emendamenti
5.15 e 5.10, in quanto l'insegnamento della religione non è riducibile ad un
contenuto tecnico, ma richiede una preparazione culturale tale da consentire un
proficuo rapporto tra docente e alunni, che coinvolga questioni non strettamente
religiose ma anche esistenziali. Ne chiede la votazione con procedimento
elettronico.
Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli identici emendamenti
5.15 e 5.10. Sono inoltre respinti gli emendamenti 5.11, 5.104, 5.12, nonché gli
identici 5.13 e 5.105.
FRANCO Vittoria (DS-U). Stante la reiezione di tutti gli emendamenti presentati,
annuncia il voto contrario sull'articolo.
Il Senato approva l'articolo 5.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti ad esso
riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.1 e 6.100.
ACCIARINI (DS-U). L'emendamento 6.100 modifica la clausola di copertura, che non
appare convincente in quanto è necessario un continuo monitoraggio per evitare
il rischio di personale stabilizzato privo di insegnamento.
BRIGNONE, relatore. E' contrario agli emendamenti all'articolo 6.
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.
Concorda con il relatore.
PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 6.1 e 6.100.
MALAN (FI). Nonostante condivida la necessità di approvare il disegno di legge
in quanto impegno previsto in un trattato internazionale, quale esponente di una
forte minoranza religiosa non favorevole al regime concordatario esprime
perplessità su alcune modalità attuative del provvedimento: in particolare
l'idoneità potrebbe rappresentare, anche indipendentemente dalla volontà degli
interessati, un canale privilegiato per insegnare materie diverse dalla
religione.
Il Senato approva l'articolo 6.
PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 12,06, è ripresa alle ore 12,17.
PRESIDENTE.
Passa alla votazione finale.
MARINO (Misto-Com). Annuncia il voto contrario dei Comunisti italiani, non per
una contrarietà pregiudiziale, ma perché l'immissione in ruolo di docenti di
religione che usufruiscono di un canale di reclutamento privilegiato è una norma
ingiusta, che confligge con il principio costituzionale di uguaglianza sancito
dall'articolo 3 e determina uno squilibrio nei rapporti tra Stato e Chiesa.
L'effettiva soluzione al problema della precarietà degli insegnanti di
religione, nel rispetto della laicità dello Stato, dei diritti degli altri
docenti e della qualità dell'insegnamento pubblico, risiede solo nella
riconsiderazione in sede pattizia della titolarità del rilascio dell'idoneità
all'insegnamento della religione.
MALABARBA (Misto-RC). L'opposizione al provvedimento non è motivata
dall'avversione nei confronti della religione, quanto dalla condivisione del
principio della laicità dello Stato, mentre nell'intento di riconoscere la
stabilità del lavoro degli insegnanti di religione il testo sancisce la
subalternità dello Stato alla Chiesa cattolica. Il disegno di legge, oltre a
creare un ingiustificato doppio canale per l'immissione in ruolo degli
insegnanti sulla base di un insindacabile giudizio di idoneità rilasciato
dall'autorità diocesana, è oltretutto antistorico, visto che non prevede
l'insegnamento della storia delle religioni, strumento formativo indispensabile
in una società multiculturale.
FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Condivide le finalità del disegno di legge, che
viene esaminato in un clima culturale nel quale sono svanite le tensioni
ideologiche e in cui si è manifestata nelle forze politiche e nel Paese l'ampia
disponibilità al pieno inserimento degli insegnanti di religione nel mondo della
scuola, confermata dalla scelta ampiamente maggioritaria delle famiglie e degli
alunni di avvalersi dell'insegnamento della religione. Tale condivisione e il
voto favorevole che ne è conseguenza non possono tuttavia nascondere perplessità
circa specifici punti del provvedimento, attinenti in particolare l'inserimento,
la mobilità e la formazione, che avrebbero necessitato modifiche migliorative.
(Applausi del senatore Vicini).
MANIERI (Misto-SDI). La contrarietà che senatori dello SDI non è certamente
motivata da una valutazione pregiudiziale, quanto dalla inadeguatezza del
provvedimento rispetto alle esigenze di una società sempre più aperta,
multietnica e multireligiosa, che considera maturi i tempi per superare il
regime concordatario e favorire l'evoluzione dell'insegnamento delle religioni
in coerenza con i principi di libertà della scuola, senza opportunistici
compromessi con l'autorità ecclesiastica, specie nel momento in cui la Chiesa
svolge un ruolo planetario e riscopre la sua funzione di grande enzima della
storia. Nel merito, non può essere definito un atto di giustizia un
provvedimento che immette in ruolo gli insegnanti di religione mentre vengono
ridotte le cattedre e restano nel precariato oltre centomila insegnanti in
possesso dell'abilitazione e vincitori di concorsi. Il provvedimento si muove in
una ottica angusta e culturalmente arretrata, in quanto non affronta il vero
ostacolo ad una chiara definizione dello stato giuridico degli insegnanti di
religione, che risiede nelle norme del Concordato che assegnano all'autorità
ecclesiastica il riconoscimento dell'idoneità. Tale peculiarità, insieme alla
facoltatività dell'insegnamento, confligge con un ruolo organico degli
insegnanti di religione, la cui istituzione modifica in modo surrettizio il
Concordato, è un canale privilegiato di assunzione e precostituisce le
condizioni per il passaggio ad altri insegnamenti. (Applausi dai Gruppi
Misto-SDI DS-U. Congratulazioni).
BETTA (Aut). Il Gruppo per le Autonomie voterà a favore del disegno di legge n.
1877 ritenendo giusto dare attuazione al nuovo Concordato anche per la parte
relativa alla definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione.
Peraltro, laddove la materia è stata regolata, sia pure con legge regionale come
in Trentino Alto Adige, non sono emersi problemi nei rapporti con il resto del
corpo docente ed anzi vi è stata una forte richiesta in direzione della qualità
dell'insegnamento e dell'incremento della professionalità degli insegnanti.
(Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Vanzo).
GABURRO (UDC). I senatori dell'UDC esprimono viva soddisfazione per l'imminente
approvazione di un disegno di legge doveroso ed atteso da lungo tempo dalla
società italiana e da migliaia di insegnanti di religione cattolica, che
quotidianamente partecipano a pieno titolo all'impegno educativo della scuola e
contribuiscono a migliorarne la qualità dell'offerta formativa, con un servizio
reso alle famiglie che a stragrande maggioranza continuano ogni anno a rinnovare
la scelta di usufruire di un insegnamento di natura culturale che aiuta a
comprendere i fondamenti della civiltà occidentale. Le polemiche circa le
modalità di reclutamento degli insegnanti di religione non hanno ragion d'essere
poiché è evidente che il compito di valutare i contenuti di tale insegnamento
alla luce della cultura cristiana non può che essere affidato, anche in base al
Concordato, alla Chiesa. Risulta pertanto assurdo ed inaccettabile continuare a
mantenere in una condizione di precariato gli insegnanti cui è stata
riconosciuta la conoscenza dei contenuti della cultura cristiana, che con il
loro impegno concorrono al pieno sviluppo della personalità degli allievi ed
alla promozione di una scuola aperta, multiculturale, multietnica e di qualità.
Peraltro, garantire maggiore stabilità agli insegnanti di religione cattolica
significa favorire la qualità del loro insegnamento.
PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà
annunzio della mozione, dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 12,55.
Fonte: senato.it
La discussione al Senato di mercoledì 11 giugno:
la votazione definitivo del testo
Con una larga maggioranza,
l'Assemblea del Senato ha approvato nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno 2003,
il disegno di legge sullo stato giuridico per gli insegnanti di religione.
Su 201 votanti, 142 senatori hanno espresso
il loro parere favorevole al testo, modificato dai lavori della Commissione
VII del Senato, che dovrà così ritornare prima in Commissione e poi in Assemblea
alla Camera per l'approvazione definitiva.
Il Senatore Guido Brignone, relatore del disegno di legge sullo stato
giuridico degli Insegnanti di Religione cattolica ci ha rilasciato la seguente
dichiarazione:
“Finalmente il Senato ha dato adempimento a un compito che da troppo tempo gli insegnanti di Religione attendevano. Mi ha fatto molto piacere la larga convergenza, anche trasversale, di molti senatori consapevoli che era giunto il momento di dare attuazione a quanto il Concordato rivisto nel 1984 aveva previsto. La legge (manca ormai solo un passaggio tecnico alla Camera) va quindi letta non solo come traguardo sindacale, in quanto il riconoscimento della dignità dell’ora di religione cattolica e dell’Insegnante di religione migliora la scuola tutta, inserendo materia e insegnante ancor più pienamente al suo interno. È un provvedimento del quale trarrà giovamento l’intera scuola per il valore educativo che l’insegnamento della religione e il suo insegnante hanno mostrato e mostrano nella vita quotidiana di questa istituzione educativa”.
Il Senatore Nicodemo Filippelli a conclusione dei lavori ci ha inviato per posta elettronica la dichiarazione di voto da lui pronunciata in mattinata nell'Aula del Senato a nome del Gruppo Misto UDEUR-PE con la "speranza di riuscire finalmente a sanare una condizione iniqua di molti lavoratori che nel mondo della scuola sono pienamente inseriti".
A commento della conclusione dei lavori l'ANIR così si è espressa attraverso il suo presidente Sergio De Carli in un comunicato stampa:
L’Associazione Nazionale Insegnanti di Religione esprime la soddisfazione degli Insegnanti di Religione per l’approvazione in Senato del Disegno di legge sullo Stato giuridico degli Insegnanti di Religione cattolica. Ringrazia per il sostegno mostrato i partiti della Casa delle libertà, della Margherita, e di ampi settori della sinistra.
Ringrazia in modo particolarissimo il Sen. Guido Brignone per il lavoro lucido, preciso, attento e caparbio, svolto in questa e nella passata legislatura, per introdurre il ruolo che gli Insegnanti di Religione cattolica attendono da quasi vent’anni. Un ringraziamento va anche al Ministro Letizia Moratti e alla Sottosegretaria Valentina Aprea per la determinazione dimostrata.
L’Anir esprime soddisfazione per questa scelta del Senato e chiede alla Camera dei Deputati una approvazione sollecita delle modifiche tecniche introdotte rispetto al testo del dicembre scorso, in modo da rendere definitiva l’approvazione e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
414a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003
(Pomeridiana)
_________________
Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CALDEROLI
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
La seduta inizia alle ore 16,33.
[...]
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
[...]
PRESIDENTE. Riprende le dichiarazioni di
voto finale, che hanno avuto inizio nella seduta antimeridiana.
MONTICONE (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo della Margherita,
salvo eventuali posizioni personali in dissenso. A distanza di vent'anni dalla
revisione del Concordato e dalle Intese intervenute tra lo Stato e la CEI, il
provvedimento compie un ulteriore passo avanti nel processo di modernizzazione,
di laicizzazione e di reciproca valorizzazione. Il testo è frutto di una lunga
elaborazione culturale e di un processo contrassegnato, per lo Stato, dal
superamento dello scontro ideologico e dalla maturazione di un sentimento di
solidarietà e di fiducia nelle istituzioni e, per la Chiesa cattolica, dal
riconoscimento del valore della laicità dello Stato e del reciproco rispetto. In
tale contesto, l'insegnamento della religione cattolica ha progressivamente
abbandonato l'impianto difensivo e di catechesi, ponendo invece l’accento sul
rafforzamento dei valori religiosi di libertà e di civiltà. A tale riguardo,
l'insegnamento della storia delle religioni, da qualcuno richiesto in
sostituzione dei quello religioso, è ormai inserito nei libri di testo, sebbene
resti affidato alla sensibilità dei singoli insegnanti perché il suo recepimento
in una norma legislativa appare prematuro; anche per questo, però, la Margherita
aveva chiesto una verifica della formazione storica e filosofica dei docenti di
religione e il possesso dell'abilitazione all'insegnamento di discipline
diverse. Nonostante talune insoddisfazioni, legate soprattutto alla reiezione
dell'emendamento che, per scoraggiare intempestive mobilità professionali,
vincolava per un quinquennio i docenti di religione, il voto favorevole consegue
da un lato al superamento del precariato per buona parte dei docenti di
religione e dall’altro all’ulteriore progresso compiuto nel senso della laicità
nell’insegnamento scolastico e dell’apertura al dialogo con le altre confessioni
religiose. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Togni, Valditara
e Asciutti. Congratulazioni).
CORTIANA (Verdi-U). Dichiara il voto contrario del Gruppo Verdi, non tanto per
ragioni legate al merito del disegno di legge, che peraltro riconosce la giusta
dignità ai docenti di religione attualmente precari anche se sarebbe stato
auspicabile prevedere procedure simili a quelle vigenti per altre discipline,
quanto per ragioni di metodo. Infatti, il provvedimento è giunto al Senato
sostanzialmente blindato, senza alcuna disponibilità da parte della maggioranza
ad accettare proposte emendative e, da parte del Governo, neppure l'ordine del
giorno di cui era primo firmatario, che si limitava ad auspicare un insegnamento
della religione cattolica rispettoso della libertà di coscienza e della
convivenza con le altre confessioni religiose, senza tradurre tale invito in una
norma legislativa. Per quanto riguarda poi la valutazione della preparazione
degli insegnanti, ritiene disdicevole che la questione sia stata demandata ad
accordi sindacali che riguardano poco la dignità dell’insegnamento religioso e
la formazione scolastica, ritenendo che sulla questione sarebbe stato necessario
evitare ogni approccio ideologico, analogamente a quanto è accaduto nella scorsa
legislatura con la legge sulla parità scolastica.
TOGNI (Misto-RC). Annuncia il voto favorevole in dissenso dal Gruppo. (Applausi
dal Gruppo UDC e del senatore Valditara).
VALDITARA (AN). Il disegno di legge non solo garantisce stabilità per gli
insegnanti di religione, ma realizza pienamente il dettato costituzionale
restituendo centralità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche. Ciò rafforza l'approccio identitario, cioè la ricerca dei propri
valori culturali di riferimento, che per la civiltà occidentale non possono
prescindere dalla tradizione giudaico-cristiana. Inoltre, l'universalità di
valori cristiani, la tolleranza, il rispetto dell'altro e la centralità della
persona escludono la discriminazione e rendono possibile un proficuo dialogo con
il diverso. Pertanto, l'insegnamento della religione cattolica costituisce un
messaggio educativo forte e non deve essere discriminato nella sua collocazione
oraria, mentre l'insegnamento alternativo deve essere connotato da uno spiccato
contenuto culturale. Nel dettaglio del provvedimento, nonostante alcuni rilievi
critici siano astrattamente condivisibili, la maggioranza non ha voluto
procedere ad ulteriori modifiche per evitare di ripetere la situazione
verificatasi nella precedente legislatura, mentre ritiene siano da respingere
posizioni radicalmente critiche sostenute da alcune componenti dell'opposizione,
che denotano un'ostilità culturale rispetto all'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole. Annunciando quindi il voto favorevole del Gruppo, invita
il Governo a mantenere l'impegno di immettere in ruolo 21.000 precari ancora in
attesa e a trasferire le risorse finanziarie previste alle scuole materne ed
elementari non statali, che versano in gravi difficoltà economiche. (Applausi
dai Gruppi AN, FI e UDC).
ACCIARINI (DS-U). Annunciando il voto contrario del Gruppo, chiede che la
votazione finale sia effettuata mediante procedimento elettronico per consentire
alle diverse sensibilità presenti nello stesso Gruppo di esprimersi in coerenza
con gli interventi in discussione generale e le proposte legislative presentate.
Gli articoli 7 ed 8 della Costituzione sono la cornice di riferimento, nei quali
il problema religioso è affrontato sia escludendo una separazione ostile
rispetto allo Stato, sia evitando scelte neoconfessionali; ciò implica
l'uguaglianza tra le diverse religioni e la scelta di negoziare con le singole
confessioni religiose la promozione della libertà di culto. Da questo punto di
vista è centrale la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche, mentre il provvedimento introduce elementi di rigidità
che rischiano di affievolire, forse fino all'annullamento, il principio
dell'uguaglianza tra le diverse confessioni. Oltre a queste valutazioni, il voto
contrario è motivato dalla previsione di un organico di docenti del tutto
peculiare, sia per quel che riguarda l'assunzione, sia in rapporto alla
rescissione del rapporto di lavoro, che si fonda su una decisione assunta
dall'autorità ecclesiastica in applicazione del diritto canonico. Inoltre, tale
canale di reclutamento surrettizio non garantisce neanche la certezza del posto
di lavoro, anzi istituzionalizza la precarietà per il 30 per cento degli
insegnanti di religione. La scuola italiana non aveva certamente bisogno di un
provvedimento contorto quale quello in votazione, quanto piuttosto di maggiori
risorse e di misure in grado di stabilizzare il rapporto di lavoro per tutto il
personale. (Applausi dal Gruppo DS-U).
FAVARO (FI). Il Gruppo voterà a favore esprimendo soddisfazione per l'ampia
condivisione degli obiettivi espressa dalle varie forze politiche, seppure con
alcune parziali riserve sulle soluzioni adottate. E' un provvedimento
importante, non solo perché conclude un lungo dibattito iniziato nella
precedente legislatura, quanto perché riafferma l'importanza dell'insegnamento
della religione cattolica, elemento costitutivo della cultura europea, nel
quadro delle finalità della scuola pubblica. Restano tuttavia alcuni rilevanti
problemi che dovranno essere affrontati con successivi provvedimenti, in
particolare la revisione dei titoli di studio per l'accesso all'insegnamento
della religione, salvaguardando la valutazione specifica che spetta all'autorità
religiosa, e la progressiva riduzione della quota di precariato. (Applausi dai
Gruppi FI e UDC e del senatore Salzano).
STIFFONI (LP). Annuncia il voto a favore del provvedimento e la radicale
opposizione della Lega ad ogni ipotesi di modifica dell'articolo 8 della
Costituzione, in quanto seppur favorevole alla libertà religiosa, è nettamente
contraria alla formalizzazione dei rapporti con l'Islam. (Applausi dal Gruppo
LP).
Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n.
1877 nel suo complesso. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 202,
259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.
Fonte: senato.it
Trasmesso alla XI Commissione della Camera il testo approvato al Senato: 11 giugno 2003
Fonte: senato.it