La discussione al Senato 
 


A distanza di quasi tre anni, ritorna in Assemblea del Senato -se pur con qualche modifica- il testo sul disegno di legge per lo stato giuridico degli insegnanti di religione. Il testo approvato alla Camera ed emendato in Commissione Cultura del Senato, dovrebbe essere presentato a partire da giovedì 29 maggio.

Nel sito del Senato apprendiamo dunque:

Calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo dal 13 al 29 maggio 2003

Martedì 13 maggio
(16,30-20)

Mercoledì 14 maggio
(9,30-13)
(16,30-20)

Giovedì 15 maggio
(9,30-14)
(16)

ddl n. 2205  - Decreto-legge n. 73 in materia di provvidenze ai nuclei familiari (presentato al Senato - voto finale entro il 1° giugno, scade il 15 giugno)
Seguito ddl n. 1986  - Sospensione condizionata della pena (Approvato dalla Camera dei deputati )
Seguito ddl nn. 1606 -14  - Oratori parrocchiali
Seguito ddl n. 1383  - Istituzione del "Giorno della libertà"
Ratifiche di accordi internazionali (nn.1886, 1894, 1904, 1905, 1978, 2094, 2095 e 2101) 
Votazione finale delle mozioni n. 94-143 (Pianetta ed altri, Franco ed altri, sulla grazia ad una cittadina nigeriana condannata a morte) e n. 140 (Tofani ed altri, sull'utilizzo di carte di credito presso i distributori di benzina)
Seguito ddl n. 1956  - Nautica da diporto (approvato dalla Camera dei deputati) 
Seguito ddl n. 1753  - Delega in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
Seguito discussione mozione n.132 Maritati ed altri in materia di giustizia (nella giornata di mercoledì)
Seguito ddl n.1972  - Attribuzione seggi Camera dei deputati (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
Avvio discussioni generali (giovedì ant. ) (*)
Interpellanze ed interrogazioni
 
Note (*)  Nel corso della seduta antimeridiana di giovedì 15 maggio saranno avviate le discussioni generali dei disegni di legge nn. 406  e connessi (Riforma usi civici), 2242  (Decreto-legge su differimento elezioni COMITES), 2155-B (Decreto-legge sulle acque di balneazione - Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), 1545-B  (Attuazione Titolo V della Costituzione), se concluso dalla Commissione e 1926 (Modifica normativa sulla messa al bando degli esperimenti nucleari - Approvato dalla Camera dei deputati). 
Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1926 , 2242 , 2155-B  e 1545-B  dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 15 maggio.
Lunedì 19 maggio
(17-20)

Martedì 20 maggio
(9,30-13) 
(16,30-20)
(se necessaria)

Seguito discussioni generali argomenti già avviati
Mozione n.115, Meduri ed altri, sulla vicenda della società Viola Basket di Reggio Calabria (discussione generale, repliche e dichiarazioni di voto)
Mozione n. 123, Falomi ed altri, sulla licenza UMTS della società Ipse 2000 S.p.A. (discussione generale, repliche e dichiarazioni di voto)
 Interpellanza n.376, Fabris, sull'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole (ex art.156-bis Regolamento)
Interrogazioni a risposta immediata, ex art. 151-bis del Regolamento, sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.
 
Martedì 27 maggio
(10)
Seguito discussioni generali argomenti già avviati
Martedì 27 maggio
(16,30-20)

Mercoledì 28 maggio
(9,30-13)
(16,30-20)

Giovedì 29 maggio
(9,30-14)

ddl n. … - Decreto-legge n. 49   in materia di quote latte (ove trasmesso dalla Camera dei deputati - scade il 30 maggio 2003)
ddl n. 2242  - Decreto-legge n. 52 sul differimento delle elezioni dei COMITES (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 31 maggio 2003)
ddl n.2155-B  - Decreto-legge n.51, in materia di acque di balneazione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati - scade il 31 maggio 2003)
Seguito argomenti non conclusi
ddl nn. 406  e connessi - Riforma usi civici
seguito ddl n. 1545-B Attuazione Titolo V Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
ddl n. 1926  - Modifica normativa sulla messa al bando degli esperimenti nucleari (Approvato dalla Camera dei deputati)
Avvio discussioni generali (giovedì ant) (*)
 
Giovedì 29 maggio
(16)
Doc. VIII nn. 5 e 6 - Bilancio interno e rendiconto del Senato
Note  Nel corso della seduta antimeridiana di giovedì 29 maggio saranno avviate le discussioni generali dei disegni di legge nn. 776-B-BIS  (Legge di semplificazione 2001), 1877  e connessi (Insegnanti di religione) e 1577-B  (Applicazione della pena su richiesta delle parti) (se concluso dalla Commissione).
Gli emendamenti ai predetti disegni di legge dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 29 maggio.

 

Fonte: senato.it
  •  


    Si sono aperti i lavori in Assemblea del Senato sul D.d.L. approvato alla Camera in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione. Il relatore del testo, sen. Brignone, è intervenuto soprattutto per "aggiungere alcune brevi postille e riflessioni per dimostrare che questo provvedimento si colloca nel solco di una continuità storica della politica religiosa del nostro Paese dagli anni del referendum abrogativo del divorzio del 1974 ad oggi, cioè da quando si passò da una dimensione di sostanziale restauro conservativo del Concordato alla legge del 1985 sugli enti e i beni ecclesiastici e alle parallele intese con altre religioni". Ha inoltre affermato che "al rinnovamento, tuttora in atto, dell’insegnamento religioso manca però il supporto dell’effettiva stabilizzazione e dignità dei suoi docenti, ormai in gran parte laici, i quali, pur senza potere di voto disciplinare, recano spesso un apporto consistente per quanto concerne profili ed aspetti della personalità complessiva dell’alunno e rappresentano un solido punto di riferimento nelle istituzioni scolastiche, ora rinnovate, concorrendo a realizzare un’offerta formativa più completa e radicata nella storia e nella cultura del nostro Paese, che deve al cattolicesimo una parte notevole della propria identità".
    Nel breve intervento sono stati anche ricordati gli
    obiettivi disciplinari dell’insegnamento religioso "che ben si inquadrano nelle finalità della scuola" e che le "potenzialità formative ed educative della disciplina dovrebbero essere meglio sfruttate e valorizzate". Infine un accenno all'urgenza di affrontare la questione dell’ora alternativa.

    Il dibattito è stato rinviato alla prossima settimana.

    Così apprendiamo dal sito del Senato:

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA ——————

    404a SEDUTA PUBBLICA
    RESOCONTO
    SOMMARIO

    GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003
    (Antimeridiana)

    _________________
    Presidenza del vice presidente CALDEROLI

    RESOCONTO SOMMARIO
    Presidenza del vice presidente CALDEROLI

    La seduta inizia alle ore 9,33.

    [...]

    Inversione dell'ordine del giorno

    PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa del senatore Pastore, relatore sul disegno di legge 776-B-bis, dispongo l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso di passare alla discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909, iscritti al successivo punto dell’ordine del giorno.

    Discussione dei disegni di legge:

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

    La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

    BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, nella mia relazione scritta ho già esposto ampiamente le premesse e le ragioni del presente disegno di legge. Non ritengo perciò necessario ripeterle né richiamare gli intenti contenuti nell’Accordo di revisione del Concordato lateranense e il Protocollo addizionale, né illustrare ulteriormente il contenuto degli articoli, considerato anche che siamo giunti, in sostanza, all’atto conclusivo di un iter parlamentare che si è dipanato nel corso di due legislature e che si è avvalso di un ampio dibattito e di una pluralità di proposte di iniziativa parlamentare, la maggior parte delle quali sostanzialmente simili.

    Sia nella XIII legislatura, nella quale fui relatore di analogo disegno di legge in Senato, sia nell’attuale legislatura alla Camera, dalla quale giunge il provvedimento, sia nella 7a Commissione del Senato, sono già state date risposte esaurienti anche su questioni collaterali sollevate da alcuni colleghi.

    Tali questioni peraltro furono affrontate in sede più appropriata nell’affare assegnato, nella precedente legislatura, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento del Senato, alla 7a Commissione; affare che riguardava la politica del Governo in ordine all’insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia e la Santa Sede.

    Ritengo però di dover aggiungere alcune brevi postille e riflessioni per dimostrare che questo provvedimento si colloca nel solco di una continuità storica della politica religiosa del nostro Paese dagli anni del referendum abrogativo del divorzio del 1974 ad oggi, cioè da quando si passò da una dimensione di sostanziale restauro conservativo del Concordato alla legge del 1985 sugli enti e i beni ecclesiastici e alle parallele intese con altre religioni.

    Certamente gli esiti del Concilio Ecumenico Vaticano II, la secolarizzazione della società e la crescente presenza di immigrati di diverse provenienze nazionali e religiose hanno richiesto, da una parte, la formalizzazione e l’attribuzione di competenze specifiche in ordine a tutte le questioni religiose e, dall’altra, il rinnovamento dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui ancora oggi si avvale la stragrande maggioranza della popolazione scolastica, a testimonianza di una scelta da parte di studenti e famiglie che rimane comunque stabile ed immutata.

    Al rinnovamento, tuttora in atto, dell’insegnamento religioso manca però il supporto dell’effettiva stabilizzazione e dignità dei suoi docenti, ormai in gran parte laici, i quali, pur senza potere di voto disciplinare, recano spesso un apporto consistente per quanto concerne profili ed aspetti della personalità complessiva dell’alunno e rappresentano un solido punto di riferimento nelle istituzioni scolastiche, ora rinnovate, concorrendo a realizzare un’offerta formativa più completa e radicata nella storia e nella cultura del nostro Paese, che deve al cattolicesimo una parte notevole della propria identità.

    Ebbene, voglio rammentare brevemente alcuni obiettivi disciplinari dell’insegnamento religioso: favorire lo sviluppo della personalità degli alunni nella dimensione religiosa, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a dare specifica risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori; introdurre alla conoscenza delle fonti, delle testimonianze e delle espressioni storico-culturali del cattolicesimo; avviare l’alunno alle problematiche religiose, superando intolleranza e fanatismo; offrire contenuti e strumenti specifici per una consapevole lettura della realtà storico-culturale in cui vivono gli allievi; maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo e le altre religioni, con passaggio graduale dalla semplice conoscenza alla consapevolezza.

    Sono, questi, obiettivi che ben si inquadrano nelle finalità della scuola, ma che devono essere corredati innegabilmente da uno status e da una dignità dell’insegnamento pari a quelli delle altre discipline. Come si vede, l’insegnamento della religione cattolica è rivolto sia al credente, sia al non credente o credente in altra fede.

    Rimane la questione che le potenzialità formative ed educative della disciplina dovrebbero essere meglio sfruttate e valorizzate. Certamente questo disegno di legge è rivolto in tal senso, ma sono convinto che occorra altresì affrontare senza indugio anche la questione dell’ora alternativa, la quale, troppo spesso marginalizzata dalla collocazione nell’orario scolastico, si riduce alla cosiddetta ora del nulla.

    Ritengo che in sede di relazione non occorra aggiungere altro. Nella replica risponderò alle questioni che saranno eventualmente sollevate. Infatti, nonostante la giurisprudenza insorta anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale, restano forse aperte alcune problematiche, poiché nell’insegnamento religioso si opera il raccordo fra ordinamento canonico e ordinamento statuale nel quadro di una pubblica funzione, fermo restando però che il presente disegno di legge dà attuazione, finalmente, ad un intento espresso nel comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo del lontano 1984. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e Mar-DL-U).

    PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo la prossima settimana.

    Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

     

    [...]

    (La seduta, sospesa alle ore 11,16, è ripresa alle ore 12,09).

    RESOCONTO STENOGRAFICO

    Fonte: senato.it
  •  


    Discussione al via in Assemblea del Senato dopo l'integrazione alla relazione scritta svolta dal relatore al testo nella seduta del 29 maggio 2003. Numerosi gli interventi che hanno fatto riferimento alla continuità tra il testo approvato dal Senato nella passata legislatura e quello ora in discussione. In luce già le dichiarazioni di voto ma anche la disponibilità a sostenere il testo previa modifica di alcune sue parti. I nodi problematici emersi, riguardano naturalmente il problema della mobilità (in caso di revoca dell'idoneità e di mancanza di studenti avvalentesi negli istituti) e del reclutamento. Inoltre è stata sollecitata l'attenzione ad inserire l'IRC e l'IdR nella "mission" della scuola in maniera più articolata di quanto il testo sembrerebbe porre. Rinviato il seguito della discussione ad una prossima seduta.

     

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA ——————
    406a
    SEDUTA PUBBLICA
    RESOCONTO
    4
    SOMMARIO

    MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

    (Antimeridiana)
    _________________

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA


    RESOCONTO SOMMARIO

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA

    La seduta inizia alle ore 10,02.

    [...]

    Inversione dell'ordine del giorno

    PRESIDENTE. In relazione all’andamento dei lavori delle Commissioni 1a e 2a, dispone l’inversione dell’ordine del giorno ed il passaggio al seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1877 e connessi. Sospende brevemente i lavori in attesa dell’arrivo dei rappresentanti del Governo.

    Seguito della discussione dei disegni di legge:

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)

    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 maggio il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

    MONTICONE (Mar-DL-U). Il disegno di legge, che non pone in discussione gli accordi tra l'Italia e la Santa Sede del 1985 circa l'insegnamento della religione ma prevede un'opportuna e positiva stabilizzazione parziale degli insegnanti di tale disciplina, non deve essere l'occasione per un nuovo dibattito su quell'accordo e sui contenuti dell'insegnamento religioso, che ha appassionato l'opinione pubblica, anche cattolica, in parte favorevole all'istituzione dell'insegnamento di storia delle religioni e del pensiero religioso. L'insegnamento della religione nelle scuole italiane ha infatti raggiunto in questi anni un elevato livello culturale, lontano dalle preoccupazioni di apostolato e catechesi e caratterizzato da un progetto culturale che, in linea con il Concilio Vaticano II, pone a confronto la cultura cattolica con i complessi problemi dell'umanità. Nonostante nella pratica e nell'ordinamento siano emersi alcuni limiti, è innegabile il positivo contributo della religione alla formazione integrale della persona; infatti, mentre una religiosità superficiale sfocia nel clericalismo, una profonda cultura religiosa non solo non contraddice la laicità della formazione, ma esalta i valori dell'etica civile e può quindi essere ricompresa anche tra i valori fondanti dell'Unione europea. Annuncia infine un deciso sostegno al disegno di legge, pur rilevando la necessità di alcune correzioni, specie nella parte relativa alle tutele degli insegnamenti di religione, che dovrebbero essere più chiaramente correlate agli aspetti culturali, come previsto dal disegno di legge approvato dal Senato nella precedente legislatura. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

    TESSITORE (DS-U). In considerazione della grande rilevanza culturale e formativa dei problemi affrontati dal disegno di legge, il condivisibile intento di stabilizzare la posizione precaria di numerosi insegnanti di religione non deve pregiudicare la definizione di un rigoroso e serio sistema normativo. Al contrario, l'inserimento di tali insegnanti nei ruoli, al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali, rappresenta un'inaccettabile lesione dei principi generali dell'ordinamento didattico e dei diritti degli insegnanti che hanno sostenuto un regolare concorso. Allo stesso modo la mobilità verso altre discipline degli insegnanti di religione che dovessero trovarsi in esubero o ai quali dovesse essere revocato l'attestato di idoneità, lede la tenuta del complessivo sistema scolastico. Pur nutrendo profonda consapevolezza dell'importanza dei valori religiosi ai fini della formazione dell'identità nazionale, sono da rifiutare soluzioni estemporanee e riduttive per la diffusione dell'insegnamento della religione, oltretutto scarsamente rispettose dei veri valori religiosi, che nulla hanno a che vedere con il proselitismo e la propaganda. In conclusione, è favorevole all'insegnamento obbligatorio della storia delle religioni, purché ad un livello di rigorosa serietà, e si dichiara favorevole al disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice Acciarini. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-SDI e del senatore Zavoli. Congratulazioni).

    MALABARBA (Misto-RC). Il disegno di legge pone i senatori di Rifondazione comunista di fronte ad un conflitto per l'esigenza, da un lato, di superare che la condizione di precariato che riguarda gli insegnanti di religione e, dall'altro, di garantire il rispetto della laicità dello Stato, con riferimento alla previsione di un rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato per docenti di una materia sottoposta alla preventiva e facoltativa adesione da parte degli studenti. Inoltre, secondo l'Intesa sottoscritta dal Ministero della pubblica istruzione e dalla CEI, attraverso la designazione delle diocesi e i giudizi di idoneità e delle connesse possibilità di revoca dell'autorità ecclesiastica si consente a quest’ultima di operare un’inaccettabile interferenza nel reclutamento di tali insegnanti.

    FRANCO Vittoria (DS-U). Pur confermando la disponibilità della sua parte politica a valutare un provvedimento che preveda maggiori tutele nel rapporto di lavoro degli insegnanti di religione all'interno dell'ordinamento scolastico, la questione non può essere affrontata con un'ottica sindacale di mera regolarizzazione di precariato. Può essere significativo, infatti, il ruolo della religione nella formazione della coscienza individuale e sociale, tanto più in un'epoca di convivenza con altre confessioni e culture; ma sarebbe allora necessario richiamare la laicità dello Stato per rafforzare l’educazione al dialogo e alla tolleranza. Diverso è il problema del superamento del precariato per tali insegnanti, in ordine al quale ricorda, oltre al lavoro svolto nella precedente legislatura, che diversi senatori del suo Gruppo hanno presentato disegni di legge per assicurare il riconoscimento dello stato giuridico agli insegnanti di religione, tuttavia con modalità diverse e più rispettose del principio di eguaglianza e della qualità dell’istruzione nei confronti di quelle prospettate dal provvedimento di iniziativa governativa. Molto delicata, ad esempio, è la questione della prevista mobilità professionale per tale personale in caso di revoca di autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica, consentendo l’insegnamento di altra materia anche in assenza del requisito della laurea. Su questa e su altre questioni non regolamentate in maniera soddisfacente il suo Gruppo ha presentato taluni emendamenti, che si augura siano esaminati con attenzione dall’Assemblea. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba).

    EUFEMI (UDC). Rivendica per il disegno di legge l'iniziativa della sua parte politica, sotto il profilo dei contenuti legislativi e della direzione riformatrice, all'interno del quadro programmatico che ha indotto il Governo a riformare i cicli scolastici, a riconoscere la funzione sociale degli oratori, a garantire lo stato giuridico degli insegnanti di religione e, auspicabilmente in tempi rapidi, ad introdurre una disciplina per la fecondazione artificiale. In particolare, il testo all'esame del Senato contiene la doverosa attuazione, sia pure a distanza di vent'anni, di una previsione contenuta nella revisione del Concordato del 1984 e nell'accordo tra la CEI e l'autorità scolastica italiana dell'anno successivo, con riferimento al riconoscimento per gli insegnanti di religione dello stesso stato giuridico degli altri docenti. Sarà quindi necessario riconsiderare al più presto i relativi programmi con riferimento alla riforma dei cicli scolastici recentemente introdotta dal Governo, per realizzare un’offerta formativa radicata nella storia e nella tradizione del Paese. Preannuncia fin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo ad un disegno di legge fortemente voluto già nella scorsa legislatura. (Applausi dal Gruppo AN).

    BEVILACQUA (AN). Il provvedimento riprende in grande misura il disegno di legge di iniziativa parlamentare approvato due anni fa dal Senato, con riferimento ai concorsi che consentiranno il superamento del precariato per circa 15.000 docenti, ormai in gran parte laici. Nonostante talune perplessità per l'istituzione di un doppio ruolo regionale in corrispondenza dei due cicli scolastici o per la previsione di un semplice elenco al posto della graduatoria di concorso, dichiara comunque il giudizio positivo del suo Gruppo sul disegno di legge. (Applausi del senatore Valditara).

    SOLIANI (Mar-DL-U). Premesso che la questione della regolarizzazione del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, secondo gli accordi intervenuti con la Santa Sede sin dagli anni ’80, è stata affrontata dall'Ulivo già nella scorsa legislatura, con una grande attenzione alla qualità dell'offerta formativa scolastica anche in tale settore, il Governo non ha raccolto i frutti di quel lavoro e ciò rende più problematico il passaggio parlamentare del suo disegno di legge. Si potrà comunque valutare in sede di emendamenti la possibilità di migliorare il testo, per garantire maggiormente il rispetto del contesto costituzionale generale basato sulla laicità dello Stato e sulla separazione e indipendenza di questo dalla Chiesa, come peraltro ribadito nell'Accordo del 1984, anche se il radicamento culturale della religione cattolica ha indotto, nella successiva legge recettiva di quell’Accordo del 1985, ad assicurare l’inserimento di tale insegnamento tra le finalità della scuola pubblica di ogni ordine e grado. Permane un problema di qualificazione di tali docenti e in questo senso la Commissione affari costituzionali ha invitato a inserire nel programma del primo concorso l’accertamento della preparazione culturale generale dei candidati. Ma ciò che maggiormente sconcerta è la scarsa riflessione sull'inquadramento di tale materia all'interno della missione generale della scuola e dei rispettivi valori di riferimento, che stanno mutando per ragioni di carattere internazionale, sociale e di riorganizzazione interna, che si augura intervenga da parte del Governo, del Parlamento e della stessa Chiesa cattolica.(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

    BASTIANONI (Mar-DL-U). Preannuncia il parere positivo sull'impianto generale del disegno di legge, che riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei docenti di religione in grandissima parte laici, salva la necessità di apportare taluni correttivi. Essi riguardano in primo luogo le procedure di reclutamento di tale personale, che ha un duplice rapporto professionale sia con lo Stato che con la Chiesa cattolica; pertanto, il concorso deve contenere anche una prova per valutare la preparazione su materie afferenti all’ordinamento scolastico complessivo. Inoltre, occorre un approfondimento sulla questione della mobilità di tali docenti, cui viene riconosciuto lo status giuridico di pubblici dipendenti, in caso di revoca dell’autorizzazione o per la remota ipotesi di assenza di opzioni da parte degli studenti; bisogna evitare infatti che il meccanismo previsto si traduca in una forma surrettizia per ottenere l’abilità all’insegnamento in altre materie e quindi il Governo è invitato a compiere i necessari controlli per scongiurare possibili distorsioni ed ingiustizie.

    FAVARO (FI). Il disegno di legge tiene conto nelle sue linee essenziali delle soluzioni individuate nel testo approvato nella scorsa legislatura dal Senato e si inserisce nella più generale opera di riordino e riqualificazione della scuola posta in essere dal Governo di centrodestra. Peraltro, il problema dell'inquadramento giuridico degli insegnati di religione non è più rinviabile in considerazione dell'alta percentuale di studenti che continua ad optare per l'insegnamento della religione cattolica nonché della progressiva sostituzione in tale insegnamento di religiosi con insegnanti laici. Le scelte operate nel provvedimento tengono pertanto conto della rilevanza del patrimonio religioso nella formazione culturale complessiva dell'individuo e sono volte a dare pari dignità di trattamento agli insegnanti della religione cattolica, finora fortemente penalizzati dall'assenza di una disciplina giuridica in cui collocare il particolare regime dell'idoneità e della revoca da parte dell'ordinario diocesano cui sono sottoposti a seguito dell'Intesa intercorsa nel 1985. Particolarmente apprezzabile è la soluzione individuata nell'articolo 4 che offre garanzie di permanenza nella scuola agli insegnati dichiarati in mobilità a causa della revoca dell'idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica, purché in possesso dei titoli richiesti dall'ordinamento. Per tali motivi preannuncia il voto favorevole di Forza Italia.

    CONTESTABILE (FI). Pur esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sul testo considerata la necessità di disciplinare la materia, sottolinea la grave anomalia sotto il profilo della laicità dello Stato rappresentata dall'intervento dell'ordinario diocesano nella fase di nomina degli insegnanti di religione cattolica e pertanto anticipa che non parteciperà alla votazione del disegno di legge. (Applausi del senatore Malabarba).

    PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.


    [...]

    La seduta termina alle ore 11,45.

    RESOCONTO STENOGRAFICO

    Fonte: senato.it

     


    I lavori di martedì 10 giugno 2003 (Antimeridiana)

    Conclusa in mattinata la discussione generale sul DdL in materia di stato giuridico per gli insegnanti di religione. Discussione molto articolata a cui hanno partecipato i senatori GUBERT (UDC) CORTIANA (Verdi-U) TONINI (DS-U) CICCANTI (UDC) PASSIGLI (DS-U). Seguito della discussione nella seduta pomeridiana a partire dalle ore 16.30.

     

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA ——————

     

    411a SEDUTA PUBBLICA

    RESOCONTO

    SOMMARIO

     

    MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

    (Antimeridiana)
    _________________

     

    Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

    indi del vice presidente FISICHELLA


    RESOCONTO SOMMARIO

    Presidenza del vice presidente CALDEROLI

     

    La seduta inizia alle ore 10,02.

    [...]

    Seguito della discussione dei disegni di legge:

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)
    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
     

    PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 3 giugno ha avuto inizio la discussione generale.

    GUBERT (UDC). Il disegno di legge elimina un'ingiusta discriminazione a danno degli insegnanti di religione cattolica, conciliando lo speciale regime di idoneità per essi previsto con la stabilità del rapporto di lavoro. Restano comunque da risolvere altre questioni, quali ad esempio la disagiata collocazione oraria dell'insegnamento della religione cattolica e la scarsa considerazione del peculiare contributo che gli insegnanti di tale disciplina possono apportare nella valutazione degli alunni. Inoltre, la centralità del cristianesimo nella cultura europea in tutte le sue molteplici espressioni dovrebbe indurre lo Stato ad estendere tale insegnamento, non più in chiave di proselitismo ma come specifica attività culturale, a tutti gli alunni delle scuole italiane, prevedendo la possibilità dell'esonero. Annuncia quindi il convinto voto favorevole del Gruppo dell'UDC. (Applausi del senatore Ciccanti).

    CORTIANA (Verdi-U). Il disegno di legge, improntato all’apprezzabile volontà di portare a compimento la traduzione nell’ordinamento dello Stato degli impegni assunti in sede concordataria, contiene tuttavia elementi a giudizio dei Verdi assolutamente problematici, in particolare per quanto riguarda la qualificazione e la formazione professionale degli insegnanti di religione e la previsione di forme di mobilità verso altre discipline educative che non tengono in alcuna considerazione il percorso professionale seguito da tutti gli altri insegnanti. Appare peraltro opportuno, come richiesto dall'ordine del giorno G1, potenziare l'insegnamento di storia delle religioni, al fine tanto di evidenziare il secolare retroterra cristiano della cultura europea, quanto di incentivare il confronto con le altre religioni monoteiste, alla luce del processo di allargamento verso Est dell’Unione europea ed a sostegno dello sforzo profuso nell’attuale difficile situazione internazionale proprio dalla Chiesa cattolica a favore del dialogo interreligioso.

    TONINI (DS-U). La revisione del Concordato del 1984, nel confermare l'insegnamento della religione cattolica, ne ha esplicitato lo status di disciplina facoltativa, in una visione pluralista del sapere che dilata la funzione culturale e la responsabilità civica degli insegnanti di religione nella formazione degli studenti. Se da un lato rimane aperto il dibattito, avviato nella passata legislatura, sulla necessità di corrispondere alla crescente domanda di ulteriore arricchimento dell'insegnamento della fenomenologia religiosa, valutando anche l’ipotesi di passare dall'insegnamento confessionale a quello interconfessionale e laico, il testo in esame affronta la questione più circoscritta della definizione, a distanza di vent'anni dalla firma del nuovo Concordato, dello status giuridico degli insegnanti di religione, dipendenti pubblici soggetti tuttavia a licenziabilità a seguito della revoca dell’attestazione di idoneità da parte dell'autorità religiosa. Avvalendosi del lavoro compiuto nella scorsa legislatura, il Governo ha proposto un disegno di legge in sostanza condivisibile, al cui interno sono stati però inseriti elementi che rischiano di turbarne l'impostazione. Per dare una visione lungimirante dell'interesse all'insegnamento della religione cattolica è quindi necessario prevedere che la mobilità degli insegnanti possa attuarsi soltanto dopo un congruo periodo di tempo dalla data di assunzione, al fine di evitare di dar vita ad un sistema parallelo di reclutamento. Occorre poi innalzare la qualificazione culturale richiesta, a regime, agli insegnanti di religione cattolica, prevedendo anche per loro il possesso del diploma di laurea e inserendo nel primo concorso prove di cultura generale, per rafforzare la valenza del disegno di legge ed evitare l’accusa di favoritismo nei confronti di una categoria di insegnanti. (Applausi dei senatori Zavoli e Soliani).

    CICCANTI (UDC). Il disegno di legge persegue l'obiettivo di superare la condizione di precariato nella quale versano gli insegnanti di religione cattolica, individuando uno stato giuridico analogo a quello degli altri docenti, idonee modalità di reclutamento e specifiche procedure concorsuali. Come dimostrato dagli sforzi compiuti anche dal centrosinistra nella precedente legislatura per giungere a risultati analoghi, non si tratta di adottare una legislazione di favore ma di riconoscere il ruolo attribuito all'insegnamento della religione cattolica dallo Stato laico, nell'ambito dei rapporti definiti dalla Costituzione. Fermo restando l’insostituibile ruolo attribuito all'autorità religiosa nella determinazione dell'idoneità degli insegnanti di religione cattolica e ribadita la legittimità, posta a base del regime pattizio, del recepimento delle norme con le quali la Chiesa regola tali fattispecie, il disegno di legge in esame affronta le questioni relative al rapporto di lavoro degli insegnanti, tentando di porre fine ad una intollerabile situazione di precariato e discriminazione. Da un lato, infatti, la Chiesa partecipa al processo formativo degli studenti di ogni ordine e grado, esclusi quelli universitari, assumendo la responsabilità dell'insegnamento confessionale, nei confronti del quale lo Stato, riconoscendone il valore nella formazione del patrimonio storico>culturale della Nazione, è aperto e disponibile; dall'altro lo Stato salvaguarda il rapporto di lavoro in caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica, facendo prevalere l'ordinamento nazionale su quello canonico recepito nel regime pattizio. Per queste ragioni laiche e di diritto positivo a tutela dei diritti di una categoria di lavoratori, i senatori dell'UDC esprimeranno il loro voto convintamente positivo. (Applausi dal Gruppo UDC).

    PASSIGLI (DS-U). L'obiettivo di parificare lo stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione cattolica è sicuramente condivisibile, ma il testo in esame, oltre a suscitare rilievi di merito, entra in collisione con alcuni principi costituzionali. Infatti l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione viene determinato da un concorso per titoli (quelli individuati dall'intesa pattizia, cui peraltro viene fornita una interpretazione estensiva) ed esami; ma questi ultimi si risolvono in una finzione, limitandosi all'accertamento della preparazione generale, culturale e didattica. In assenza dell'indicazione del possesso della laurea tra i requisiti di ammissione al concorso, tale previsione, che appare ostativa al passaggio ad altro insegnamento qualora venga meno il gradimento dell'autorità diocesana, assume con maggiore evidenza il carattere di una sostanziale violazione dell'articolo 3 in riferimento al primo concorso, il cui programma deve essere volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici e degli elementi essenziali della legislazione scolastica. Si tratta quindi, in realtà, dell'accesso stabile ai ruoli dell'insegnamento pubblico mediante concorso per titoli, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione ed a prescindere da qualunque accertamento della preparazione a svolgere potenzialmente l'insegnamento in altra materia. E’ su tali profili di incostituzionalità del testo in esame che si appuntano le obiezioni e non sul ruolo privilegiato attribuito alla religione cattolica dal Concordato, che pure andrebbe interpretato alla luce degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione in rapporto al trattamento riservato alle altre religioni.

    PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Sospende brevemente la seduta in attesa della conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo.
    La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 12,29.

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA

    Sui lavori del Senato

    PRESIDENTE. Alla luce dell’andamento della Conferenza dei Capigruppo ancora in corso di svolgimento, avverte che nel corso della seduta pomeridiana potrebbe essere ripresa la discussione dei disegni di legge in materia di patteggiamento allargato, stato giuridico degli insegnati di religione e sospensione condizionata della pena. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

    La seduta termina alle ore 12,30.

    RESOCONTO STENOGRAFICO

    Fonte: senato.it

     


    Lungo intervento di replica del relatore al DdL 1877 e abbinati nella seduta pomeridiana del 10 giugno in Assemblea del Senato. Il sen. Brignone ha innanzitutto risposto in modo complessivo alle questioni di fondo sollevate all'interno del dibattito e in un secondo momento ha puntualizzato su alcune questioni specifiche proposte nei vari interventi, dimostrando ancora una volta competenza in materia e sapiente sintesi. Rinviato il seguito della discussione.

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA ——————

    412a SEDUTA PUBBLICA

    RESOCONTO

    SOMMARIO

     

    MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

    (Pomeridiana)
    _________________

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

    indi del vice presidente SALVI


     

    RESOCONTO SOMMARIO

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA

    La seduta inizia alle ore 16,33.

    [...]

    Seguito della discussione dei disegni di legge:

    (1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)
    (202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
    (811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
    (1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
    (1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

    [...]

    RESOCONTO STENOGRAFICO

     

     


     La discussione al Senato di mercoledì 11 giugno:
    la votazione degli emendamenti

    I lavori di mercoledì 11 giugno in Assemblea del Senato sono stati caratterizzati dalle votazioni sugli emendamenti presentati al Ddl 1877 e abbinati. Ha aperto i lavori dopo le ore 9:37 il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca l'on. Valentina Aprea che ha risposto con un lungo e articolato discorso ad alcune obiezioni emerse durante i lavori della discussione generale. Ha fatto seguito un breve passaggio intorno ad un ordine del giorno presentato che non è stato posto in votazione e il relatore ha poi dato lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente. I lavori per tutta la mattina si sono concentrati intorno agli emendamenti presentati che sono stati esaminati e votati dall'assemblea. Approvati i sei articoli del DdL, l'Assemblea si è concentrata ad esaminare le varie dichiarazioni di voto dei Senatori che sono intervenuti. Alle 12:55 il Presidente ha rinviato i lavori ad altra seduta.

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA ——————

    413a SEDUTA PUBBLICA

    RESOCONTO

    SOMMARIO E STENOGRAFICO

    MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

    (Antimeridiana)

    _________________

    Presidenza del presidente PERA,

    indi del vice presidente CALDEROLI


    RESOCONTO SOMMARIO

    Presidenza del presidente PERA

     

    La seduta inizia alle ore 9,34.

    Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

    [...]

    Seguito della discussione dei disegni di legge:

    [...]

    PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la replica del relatore.

    APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. L'alto livello della discussione è la migliore testimonianza del grado di approfondimento raggiunto nel corso dell’esame del disegno di legge, del resto avviato sin dalla scorsa legislatura. Il provvedimento, che trae origine dal Protocollo addizionale dell'Accordo di revisione del Concordato e dall'Intesa tra la Conferenza episcopale italiana e le autorità scolastiche, con la quale lo Stato si è impegnato a definire una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione, definisce un eccellente equilibrio in una materia molto complessa. Il Governo si riconosce pienamente nella approfondita replica del senatore Brignone e respinge i rilievi critici sollevati nel corso della discussione generale. Infatti, l'accesso in ruolo per gli insegnanti di religione avviene comunque tramite concorso per titoli ed esami, cioè attraverso la modalità specifica per il reclutamento del personale nel pubblico impiego, e l'idoneità rilasciata dall'autorità diocesana rappresenta solo una sorta di prerequisito; a tale criterio fa eccezione il primo concorso, attraverso il quale viene riconosciuto il servizio già prestato. La mobilità, che non può essere esclusa per gli insegnanti di religione, rientra nella materia contrattuale e non può ricomprendersi in una normativa quadro come quella in discussione. Lo Stato non può stabilire autonomamente la disciplina dei titoli per l'insegnamento della religione, questione sulla quale la Conferenza episcopale italiana si è dimostrata sensibile, in quanto è richiesta una procedura pattizia, mentre la previsione di una prova di cultura generale esprimerebbe un pregiudizio verso la preparazione culturale di tali insegnanti, che sarebbe opportuno superare. Infine, neanche la richiesta di modificare le modalità dell'insegnamento per inserire la storia delle religioni rientra nell'oggetto del provvedimento, ma potrà trovare accoglimento in virtù dell'autonomia didattica che consente alle scuole di istituire attività facoltative. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

    PRESIDENTE. Passa al parere sull'ordine del giorno G1 (testo 2).

    BRIGNONE, relatore. Conferma il parere sostanzialmente contrario espresso nella replica. Pur condividendo le premesse, infatti, giudica gli impegni superflui dal momento che già oggi l'insegnamento della religione cattolica è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e l'autonomia scolastica consente l'organizzazione di libere attività complementari sulla storia delle religioni, se richieste dall'utenza.

    APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo non accoglie l’ordine del giorno.

    PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'ordine del giorno G1 non insistono per la votazione, invita il senatore Segretario a dare lettura del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1877. (v. Resoconto stenografico).

    Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1877, nel testo proposto dalla Commissione. Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all’articolo 1, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.110, 1.103, 1.2, 1.104, 1.105, 1.4, 1.108, 1.109 e 1.101.

    ACCIARINI (DS-U). Gli emendamenti presentati all'articolo 1 riprendono i contenuti del disegno di legge n. 1909, offrendo una risposta organica e completa al problema della precarietà degli insegnanti di religione, ma tenendo conto della loro specificità. In particolare, si propone che a tutti gli insegnanti di religione cattolica venga applicato il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico e si prevede una congrua copertura finanziaria. Tale soluzione offre agli insegnanti di religione tutto quanto è consentito dalla vigente normativa ma non interviene sulle modalità di reclutamento e di risoluzione del rapporto di lavoro, governate da norme pattizie. E’ infatti impossibile intervenire sulla valutazione dell'idoneità, che rimane esclusa da qualunque verifica di tipo concorsuale ed impedisce la redazione di graduatorie; mentre la soluzione proposta in caso di revoca dell'idoneità non sottrae alla condizione di precarietà il 30 per cento degli attuali insegnanti, ma non offre alcuna garanzia neppure al restante 70 per cento, essendo la mobilità subordinata al possesso di specifici requisiti. Appare evidente che le soluzioni prospettate nel testo in votazione costituiscono un pasticcio istituzionale che verrà sentito dal mondo della scuola come una violazione dei diritti degli insegnanti e alimenterà un forte contenzioso.

    MALABARBA (Misto-RC). Gli emendamenti proposti dai senatori di Rifondazione comunista ribadiscono la contrarietà all'immissione in ruolo degli insegnanti di religione, ma anche la necessità di offrire loro adeguate tutele mediante l'applicazione del trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato. Il testo in esame non risolve i problemi di precariato degli insegnanti di religione e determina discriminazioni nell'inserimento in ruolo tra coloro che sono chiamati a sostenere i concorsi pubblici e rimangono per anni iscritti nelle graduatorie in attesa di una cattedra e coloro che la ottengono dopo essere stati assunti di fatto dalla curia ed essersi visti successivamente revocare l'idoneità.

    PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

    BRIGNONE, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, rilevando in particolare che le proposte volte a garantire il semplice trattamento economico e di carriera riservato a tutti gli altri insegnanti a tempo indeterminato non risolve il problema della definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, che costituisce l’intento precipuo del disegno di legge.

    APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Concorda con il relatore.

    PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice MANIERI (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.100. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

    La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,41.

    Presidenza del vice presidente CALDEROLI

    Il Senato respinge gli emendamenti 1.100, 1.102, 1.106 e gli identici 1.3 e 1.107.

    PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.110, 1.101, 1.103, 1.2, 1.104 e 1.105 sono improcedibili.

    ACCIARINI (DS-U). L'emendamento 1.4 è volto a sopprimere la norma che consente, nella scuola dell'infanzia ed elementare, di affidare l'insegnamento della religione cattolica ai docenti della classe o della sezione riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, con ciò determinando una commistione in capo allo stesso insegnante di materie curricolari e facoltative che assume un carattere discriminatorio rispetti ai giovani allievi che non si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica.

    Ai sensi dell'articolo 102>bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, sono respinti emendamenti 1.4, 1.108 e 1.109, fra loro identici.

    ACCIARINI (DS-U). Dichiara il voto contrario dei Democratici di sinistra sull'articolo 1 in quanto la soluzione individuata per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica rischia di determinare un regime di disparità tra i docenti e presenta, peraltro, profili di incostituzionalità.

    Il Senato approva l'articolo 1.

    PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 2.2, 2.100, 2.101 e 2.102 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
     
    ACCIARINI (DS-U). L'emendamento 2.2 è volto alla soppressione della disposizione relativa alle dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica. La fissazione di tale dotazione nel 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti, oltre ad apparire anomala in quanto indeterminata dal punto di vista temporale, introduce un pericoloso elemento di rigidità poiché non tiene in alcun conto le variazioni nel numero di insegnanti che potranno intervenire in futuro a seguito dei mutamenti negli orientamenti delle famiglie circa l'insegnamento della religione cattolica.
     
    MALABARBA (Misto-RC).
    L'emendamento 2.101 è volto sopprimere l'articolo 2 che stabilisce un principio di rigidità nel determinazione della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, indicando di fatto un'esclusività di tale insegnamento religioso che non tiene in alcun in conto l'evoluzione della società italiana in direzione di una molteplicità religiosa ed etnica.
     
    PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
     
    BRIGNONE, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 2 in quanto la misura del 70 per cento è stata a lungo ponderata nel corso dell'esame in Commissione.
     
    APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprime parere conforme a quello del relatore.
     
    PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.2, 2.100 e 2.101, fra loro identici, e 2.102 sono improcedibili.
     
    ACCIARINI (DS-U). Dichiara il voto contrario sull'articolo 2, in quanto la misura del 70 per cento è basata su un dato pregresso relativo agli orientamenti nella scelta della religione cattolica ma non tiene in alcun conto delle variazioni che potranno intervenire.
     
    Il Senato approva l'articolo 2.

     
    PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.
     
    MALABARBA (Misto-RC). L'emendamento 3.100 - di cui chiede la votazione con il sistema elettronico – è volto a sopprimere l'articolo relativo all'accesso ai ruoli in quanto indica canali di immissione diversi rispetto a quelli previsti per i docenti della scuola italiana e prefigura la possibilità, poi modulata nell'articolo 4, di accedere ad altri insegnamenti in caso di revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano.
     
    ACCIARINI (DS-U). Gli emendamenti presentati all'articolo 3 evidenziano alcuni punti di criticità in particolare riguardo alla procedure di selezione, che non offrono garanzie circa il possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo di titoli di qualità, risultando validi titoli riconosciuti soltanto dalla Santa Sede. Ciò, unitamente al riconoscimento della qualificazione necessaria ai docenti di religione cattolica che al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina concordataria avessero compiuto cinque anni di servizio, determina una profonda discriminazione nel corpo docente della scuola italiana relativamente al sistema di immissione in ruolo e di abilitazione.
     
    FRANCO Vittoria (DS-U). L'emendamento 3.3 è volto a prevedere da parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi la compilazione di graduatorie, e non di elenchi, con l'indicazione dei punteggi ottenuti sulla base degli esami e dei titoli in possesso, offrendo in tal modo una maggiore trasparenza. (Applausi dal Gruppo DS-U. Commenti del sottosegretario Aprea).
     
    PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
     
    BRIGNONE, relatore. E’ contrario a tutti gli emendamenti, dal momento che i titoli per l'accesso sono già stabiliti esattamente dall’Intesa; la previsione della graduatoria amplierebbe invece ulteriormente i rischi di mobilità.
     
    APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprime parere conforme al relatore.
     
    Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MALABARBA (Misto-RC), respinge l’emendamento 3.100. Con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.101, 3.102 (sostanzialmente identico al 3.1), 3.2 (identico al 3.103), 3.3 (sostanzialmente identico al 3.104), 3.105, 3.106, 3.4 e 3.5 (identico al 3.107).
     
    TESSITORE (DS-U). Annuncia il voto contrario del suo Gruppo all’articolo 3 che, per i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli, può creare disparità rispetto agli altri docenti. Quanto alla segnalazione dei rischi di proselitismo e propaganda insiti nell’insegnamento della religione cattolica, non comprende la replica del relatore, che si limita a rilevare analoghi rischi per altre discipline: un’osservazione non condivisibile sia sul piano etico, sia su quello della giusta rilevanza del peculiare insegnamento. (Applausi della senatrice Manieri).
     
    Il Senato approva l’articolo 3.
     
    PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.
     
    ACCIARINI (DS-U). Premesso che gli emendamenti dell'opposizione, compresi quindi quelli relativi alla mobilità, ricalcano una visione organica alternativa a quella proposta con il disegno di legge in esame, la soluzione proposta dal Governo con l’articolo 4 fa sorgere dubbi di costituzionalità. Lo Stato infatti accetta di risolvere un rapporto di lavoro stabilizzato - creando peraltro un’ulteriore differenziazione rispetto agli altri docenti non stabilizzati - sulla base della revoca dell'idoneità decisa da un’autorità esterna, ossia dall'ordinario diocesano, secondo il diritto canonico e non secondo criteri stabiliti concordemente con lo Stato; inoltre si determina un canale parallelo di accesso che può creare disparità non solo rispetto ai docenti di altre materie ma anche, a seconda del casuale possesso dei requisiti, rispetto agli stessi insegnanti di religione in attesa di stabilizzare il rapporto intercorso. (Applausi del senatore Brunale).
     
    MONTICONE (Mar-DL-U). L'emendamento 4.4 subordina specificamente al requisito dell’abilitazione il passaggio ad altro insegnamento. L'emendamento 4.5, sottoscritto da diversi Gruppi dell'opposizione, non consente la mobilità prima della decorrenza di cinque anni di effettivo insegnamento al fine di garantirne continuità e valorizzazione all’interno del progetto educativo della scuola.
     
    PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
     
    BRIGNONE, relatore. Invita il senatore Monticone a ritirare gli emendamenti 4.4 e 4.5, in considerazione dei quattro anni di insegnamento e dell'abilitazione già richiesti, ed esprime parere contrario agli altri emendamenti.
     
    APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Concorda con il relatore.
     
    Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 4.1 a 4.3.
     
    MONTICONE (Mar-DL-U). Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 4.4 e a trasformarlo in un ordine del giorno, mentre mantiene l'emendamento 4.5.
     
    BRIGNONE, relatore. Si rimette alla valutazione del Governo.
     
    APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo è contrario alla presentazione di un ordine del giorno nel senso prospettato dal senatore Monticone.
     
    Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), respinge gli emendamenti 4.107 e 4.4, tra loro identici.
     
    PAGANO (DS-U). Premesso che i requisiti richiamati dal relatore riguardano le norme transitorie e quindi il primo accesso, pur comprendendo l'esigenza politica di giungere al varo definitivo del disegno di legge, invita il Governo, anche in sede di emanazione del regolamento attuativo, e la maggioranza a meditare sulla proposta contenuta nell'emendamento 4.5, su cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, per evitare il pericolo di un ulteriore canale di immissione in ruolo non altrettanto rigoroso rispetto a quello previsto per gli altri docenti, nonché per garantire la permanenza almeno quinquennale degli insegnanti di religione.
     
    Con votazione nominale elettronica, è respinto l’emendamento 4.5.
     
    ACCIARINI (DS-U). Stante la reiezione dell'emendamento 4.5, sostenuto con convinzione da molti Gruppi dell'opposizione per evitare un canale alternativo di immissione nei ruoli dello Stato, la questione resta irrisolta; il disegno di legge può determinare una potenziale difficoltà al buon funzionamento della scuola in un momento di generale contrazione di assunzioni, anche per la mancanza di graduatoria e di garanzie di continuità.
     
    Il Senato approva l’articolo 4. Sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101.
     
    PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 5.8, 5.100 e 5.101 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
     
    ACCIARINI (DS-U). L’emendamento 5.8 propone la soppressione dell'articolo 5, che prevede le modalità per lo svolgimento del primo concorso, senza garanzie sul possesso dei titoli e non consentendo ai capi di istituto di stabilire l'articolazione delle ore destinate all'insegnamento della religione cattolica.
     
    SOLIANI (Mar-DL-U). L'emendamento 5.15, presentato da molti Gruppi dell'opposizione, specifica le finalità dell’esame del primo concorso, prevedendo tra l'altro anche l’accertamento della cultura generale dei candidati.
     
    PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
     
    BRIGNONE, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 5, che riguarda la delicata questione del regime transitorio, in quanto i problemi sollevati, quali la preparazione culturale degli insegnanti e la determinazione dei posti da mettere a concorso, saranno risolti in sede di regolamenti attuativi e di pubblicazione del bando di concorso.
     
    APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Integrando una precedente risposta fornita al senatore Monticone, ritiene inopportuno vincolare i requisiti prescritti per l'insegnamento al possesso dell'abilitazione. Concorda con il parere contrario del relatore, segnalando che l'emendamento 5.15 si propone obiettivi eccessivi rispetto alla valutazione della cultura generale del candidato.
     
    PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli identici emendamenti 5.8, 5.100 e 5.101.
     
    Il Senato respinge gli emendamenti 5.14 (identico al 5.102) e 5.9 (sostanzialmente identico al 5.103).
     
    FRANCO Vittoria (DS-U). Annuncia un voto favorevole sugli identici emendamenti 5.15 e 5.10, in quanto l'insegnamento della religione non è riducibile ad un contenuto tecnico, ma richiede una preparazione culturale tale da consentire un proficuo rapporto tra docente e alunni, che coinvolga questioni non strettamente religiose ma anche esistenziali. Ne chiede la votazione con procedimento elettronico.
     
    Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli identici emendamenti 5.15 e 5.10. Sono inoltre respinti gli emendamenti 5.11, 5.104, 5.12, nonché gli identici 5.13 e 5.105.
     
    FRANCO Vittoria (DS-U). Stante la reiezione di tutti gli emendamenti presentati, annuncia il voto contrario sull'articolo.
     
    Il Senato approva l'articolo 5.
     
    PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.1 e 6.100.
     
    ACCIARINI (DS-U). L'emendamento 6.100 modifica la clausola di copertura, che non appare convincente in quanto è necessario un continuo monitoraggio per evitare il rischio di personale stabilizzato privo di insegnamento.
     
    BRIGNONE, relatore. E' contrario agli emendamenti all'articolo 6.
     
    APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Concorda con il relatore.
     
    PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 6.1 e 6.100.
     
    MALAN (FI). Nonostante condivida la necessità di approvare il disegno di legge in quanto impegno previsto in un trattato internazionale, quale esponente di una forte minoranza religiosa non favorevole al regime concordatario esprime perplessità su alcune modalità attuative del provvedimento: in particolare l'idoneità potrebbe rappresentare, anche indipendentemente dalla volontà degli interessati, un canale privilegiato per insegnare materie diverse dalla religione.
     
    Il Senato approva l'articolo 6.
     
    PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.
     
    La seduta, sospesa alle ore 12,06, è ripresa alle ore 12,17.
    PRESIDENTE.
    Passa alla votazione finale.

    MARINO (Misto-Com). Annuncia il voto contrario dei Comunisti italiani, non per una contrarietà pregiudiziale, ma perché l'immissione in ruolo di docenti di religione che usufruiscono di un canale di reclutamento privilegiato è una norma ingiusta, che confligge con il principio costituzionale di uguaglianza sancito dall'articolo 3 e determina uno squilibrio nei rapporti tra Stato e Chiesa. L'effettiva soluzione al problema della precarietà degli insegnanti di religione, nel rispetto della laicità dello Stato, dei diritti degli altri docenti e della qualità dell'insegnamento pubblico, risiede solo nella riconsiderazione in sede pattizia della titolarità del rilascio dell'idoneità all'insegnamento della religione.

    MALABARBA (Misto-RC). L'opposizione al provvedimento non è motivata dall'avversione nei confronti della religione, quanto dalla condivisione del principio della laicità dello Stato, mentre nell'intento di riconoscere la stabilità del lavoro degli insegnanti di religione il testo sancisce la subalternità dello Stato alla Chiesa cattolica. Il disegno di legge, oltre a creare un ingiustificato doppio canale per l'immissione in ruolo degli insegnanti sulla base di un insindacabile giudizio di idoneità rilasciato dall'autorità diocesana, è oltretutto antistorico, visto che non prevede l'insegnamento della storia delle religioni, strumento formativo indispensabile in una società multiculturale.

    FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Condivide le finalità del disegno di legge, che viene esaminato in un clima culturale nel quale sono svanite le tensioni ideologiche e in cui si è manifestata nelle forze politiche e nel Paese l'ampia disponibilità al pieno inserimento degli insegnanti di religione nel mondo della scuola, confermata dalla scelta ampiamente maggioritaria delle famiglie e degli alunni di avvalersi dell'insegnamento della religione. Tale condivisione e il voto favorevole che ne è conseguenza non possono tuttavia nascondere perplessità circa specifici punti del provvedimento, attinenti in particolare l'inserimento, la mobilità e la formazione, che avrebbero necessitato modifiche migliorative. (Applausi del senatore Vicini).

    MANIERI (Misto-SDI). La contrarietà che senatori dello SDI non è certamente motivata da una valutazione pregiudiziale, quanto dalla inadeguatezza del provvedimento rispetto alle esigenze di una società sempre più aperta, multietnica e multireligiosa, che considera maturi i tempi per superare il regime concordatario e favorire l'evoluzione dell'insegnamento delle religioni in coerenza con i principi di libertà della scuola, senza opportunistici compromessi con l'autorità ecclesiastica, specie nel momento in cui la Chiesa svolge un ruolo planetario e riscopre la sua funzione di grande enzima della storia. Nel merito, non può essere definito un atto di giustizia un provvedimento che immette in ruolo gli insegnanti di religione mentre vengono ridotte le cattedre e restano nel precariato oltre centomila insegnanti in possesso dell'abilitazione e vincitori di concorsi. Il provvedimento si muove in una ottica angusta e culturalmente arretrata, in quanto non affronta il vero ostacolo ad una chiara definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, che risiede nelle norme del Concordato che assegnano all'autorità ecclesiastica il riconoscimento dell'idoneità. Tale peculiarità, insieme alla facoltatività dell'insegnamento, confligge con un ruolo organico degli insegnanti di religione, la cui istituzione modifica in modo surrettizio il Concordato, è un canale privilegiato di assunzione e precostituisce le condizioni per il passaggio ad altri insegnamenti. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI DS-U. Congratulazioni).

    BETTA (Aut). Il Gruppo per le Autonomie voterà a favore del disegno di legge n. 1877 ritenendo giusto dare attuazione al nuovo Concordato anche per la parte relativa alla definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione. Peraltro, laddove la materia è stata regolata, sia pure con legge regionale come in Trentino Alto Adige, non sono emersi problemi nei rapporti con il resto del corpo docente ed anzi vi è stata una forte richiesta in direzione della qualità dell'insegnamento e dell'incremento della professionalità degli insegnanti. (Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Vanzo).

    GABURRO (UDC). I senatori dell'UDC esprimono viva soddisfazione per l'imminente approvazione di un disegno di legge doveroso ed atteso da lungo tempo dalla società italiana e da migliaia di insegnanti di religione cattolica, che quotidianamente partecipano a pieno titolo all'impegno educativo della scuola e contribuiscono a migliorarne la qualità dell'offerta formativa, con un servizio reso alle famiglie che a stragrande maggioranza continuano ogni anno a rinnovare la scelta di usufruire di un insegnamento di natura culturale che aiuta a comprendere i fondamenti della civiltà occidentale. Le polemiche circa le modalità di reclutamento degli insegnanti di religione non hanno ragion d'essere poiché è evidente che il compito di valutare i contenuti di tale insegnamento alla luce della cultura cristiana non può che essere affidato, anche in base al Concordato, alla Chiesa. Risulta pertanto assurdo ed inaccettabile continuare a mantenere in una condizione di precariato gli insegnanti cui è stata riconosciuta la conoscenza dei contenuti della cultura cristiana, che con il loro impegno concorrono al pieno sviluppo della personalità degli allievi ed alla promozione di una scuola aperta, multiculturale, multietnica e di qualità. Peraltro, garantire maggiore stabilità agli insegnanti di religione cattolica significa favorire la qualità del loro insegnamento.
     
    PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà annunzio della mozione, dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.
     
    La seduta termina alle ore 12,55.
     

     

    RESOCONTO STENOGRAFICO

    Fonte: senato.it

     


    La discussione al Senato di mercoledì 11 giugno:
    la votazione definitivo del testo

    Con una larga maggioranza, l'Assemblea del Senato ha approvato nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno 2003, il disegno di legge sullo stato giuridico per gli insegnanti di religione. Su 201 votanti, 142 senatori hanno espresso il loro parere favorevole al testo, modificato dai lavori della Commissione VII del Senato, che dovrà così ritornare prima in Commissione e poi in Assemblea alla Camera per l'approvazione definitiva.
    Il Senatore Guido Brignone, relatore del disegno di legge sullo stato giuridico degli Insegnanti di Religione cattolica ci ha rilasciato la seguente dichiarazione:

    Finalmente il Senato ha dato adempimento a un compito che da troppo tempo gli insegnanti di Religione attendevano. Mi ha fatto molto piacere la larga convergenza, anche trasversale, di molti senatori consapevoli che era giunto il momento di dare attuazione a quanto il Concordato rivisto nel 1984 aveva previsto. La legge (manca ormai solo un passaggio tecnico alla Camera) va quindi letta non solo come traguardo sindacale, in quanto il riconoscimento della dignità dell’ora di religione cattolica e dell’Insegnante di religione migliora la scuola tutta, inserendo materia e insegnante ancor più pienamente al suo interno. È un provvedimento del quale trarrà giovamento l’intera scuola per il valore educativo che l’insegnamento della religione e il suo insegnante hanno mostrato e mostrano nella vita quotidiana di questa istituzione educativa”.

    Il Senatore Nicodemo Filippelli a conclusione dei lavori ci ha inviato per posta elettronica la dichiarazione di voto da lui pronunciata in mattinata nell'Aula del Senato a nome del Gruppo Misto UDEUR-PE con la "speranza di riuscire finalmente a sanare una condizione iniqua di molti lavoratori che nel mondo della scuola sono pienamente inseriti".

    A commento della conclusione dei lavori l'ANIR così si è espressa attraverso il suo presidente Sergio De Carli in un comunicato stampa:

    L’Associazione Nazionale Insegnanti di Religione esprime la soddisfazione degli Insegnanti di Religione per l’approvazione in Senato del Disegno di legge sullo Stato giuridico degli Insegnanti di Religione cattolica. Ringrazia per il sostegno mostrato i partiti della Casa delle libertà, della Margherita, e di ampi settori della sinistra.

    Ringrazia in modo particolarissimo il Sen. Guido Brignone per il lavoro lucido, preciso, attento e caparbio, svolto in questa e nella passata legislatura, per introdurre il ruolo che gli Insegnanti di Religione cattolica attendono da quasi vent’anni. Un ringraziamento va anche al Ministro Letizia Moratti e alla Sottosegretaria Valentina Aprea per la determinazione dimostrata.

    L’Anir esprime soddisfazione per questa scelta del Senato e chiede alla Camera dei Deputati una approvazione sollecita delle modifiche tecniche introdotte rispetto al testo del dicembre scorso, in modo da rendere definitiva l’approvazione e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

                                                                                        

     

     

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    —————— XIV LEGISLATURA ——————

     

    414a SEDUTA PUBBLICA

    RESOCONTO

    SOMMARIO E STENOGRAFICO

     

    MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

    (Pomeridiana)

    _________________

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

    indi del vice presidente CALDEROLI


    RESOCONTO SOMMARIO

    Presidenza del vice presidente FISICHELLA

    La seduta inizia alle ore 16,33.

    [...]

    PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

    Seguito della discussione dei disegni di legge:

    [...]

    PRESIDENTE. Riprende le dichiarazioni di voto finale, che hanno avuto inizio nella seduta antimeridiana.

    MONTICONE (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo della Margherita, salvo eventuali posizioni personali in dissenso. A distanza di vent'anni dalla revisione del Concordato e dalle Intese intervenute tra lo Stato e la CEI, il provvedimento compie un ulteriore passo avanti nel processo di modernizzazione, di laicizzazione e di reciproca valorizzazione. Il testo è frutto di una lunga elaborazione culturale e di un processo contrassegnato, per lo Stato, dal superamento dello scontro ideologico e dalla maturazione di un sentimento di solidarietà e di fiducia nelle istituzioni e, per la Chiesa cattolica, dal riconoscimento del valore della laicità dello Stato e del reciproco rispetto. In tale contesto, l'insegnamento della religione cattolica ha progressivamente abbandonato l'impianto difensivo e di catechesi, ponendo invece l’accento sul rafforzamento dei valori religiosi di libertà e di civiltà. A tale riguardo, l'insegnamento della storia delle religioni, da qualcuno richiesto in sostituzione dei quello religioso, è ormai inserito nei libri di testo, sebbene resti affidato alla sensibilità dei singoli insegnanti perché il suo recepimento in una norma legislativa appare prematuro; anche per questo, però, la Margherita aveva chiesto una verifica della formazione storica e filosofica dei docenti di religione e il possesso dell'abilitazione all'insegnamento di discipline diverse. Nonostante talune insoddisfazioni, legate soprattutto alla reiezione dell'emendamento che, per scoraggiare intempestive mobilità professionali, vincolava per un quinquennio i docenti di religione, il voto favorevole consegue da un lato al superamento del precariato per buona parte dei docenti di religione e dall’altro all’ulteriore progresso compiuto nel senso della laicità nell’insegnamento scolastico e dell’apertura al dialogo con le altre confessioni religiose. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Togni, Valditara e Asciutti. Congratulazioni).

    CORTIANA (Verdi-U). Dichiara il voto contrario del Gruppo Verdi, non tanto per ragioni legate al merito del disegno di legge, che peraltro riconosce la giusta dignità ai docenti di religione attualmente precari anche se sarebbe stato auspicabile prevedere procedure simili a quelle vigenti per altre discipline, quanto per ragioni di metodo. Infatti, il provvedimento è giunto al Senato sostanzialmente blindato, senza alcuna disponibilità da parte della maggioranza ad accettare proposte emendative e, da parte del Governo, neppure l'ordine del giorno di cui era primo firmatario, che si limitava ad auspicare un insegnamento della religione cattolica rispettoso della libertà di coscienza e della convivenza con le altre confessioni religiose, senza tradurre tale invito in una norma legislativa. Per quanto riguarda poi la valutazione della preparazione degli insegnanti, ritiene disdicevole che la questione sia stata demandata ad accordi sindacali che riguardano poco la dignità dell’insegnamento religioso e la formazione scolastica, ritenendo che sulla questione sarebbe stato necessario evitare ogni approccio ideologico, analogamente a quanto è accaduto nella scorsa legislatura con la legge sulla parità scolastica.

    TOGNI (Misto-RC). Annuncia il voto favorevole in dissenso dal Gruppo. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Valditara).

    VALDITARA (AN). Il disegno di legge non solo garantisce stabilità per gli insegnanti di religione, ma realizza pienamente il dettato costituzionale restituendo centralità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Ciò rafforza l'approccio identitario, cioè la ricerca dei propri valori culturali di riferimento, che per la civiltà occidentale non possono prescindere dalla tradizione giudaico-cristiana. Inoltre, l'universalità di valori cristiani, la tolleranza, il rispetto dell'altro e la centralità della persona escludono la discriminazione e rendono possibile un proficuo dialogo con il diverso. Pertanto, l'insegnamento della religione cattolica costituisce un messaggio educativo forte e non deve essere discriminato nella sua collocazione oraria, mentre l'insegnamento alternativo deve essere connotato da uno spiccato contenuto culturale. Nel dettaglio del provvedimento, nonostante alcuni rilievi critici siano astrattamente condivisibili, la maggioranza non ha voluto procedere ad ulteriori modifiche per evitare di ripetere la situazione verificatasi nella precedente legislatura, mentre ritiene siano da respingere posizioni radicalmente critiche sostenute da alcune componenti dell'opposizione, che denotano un'ostilità culturale rispetto all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Annunciando quindi il voto favorevole del Gruppo, invita il Governo a mantenere l'impegno di immettere in ruolo 21.000 precari ancora in attesa e a trasferire le risorse finanziarie previste alle scuole materne ed elementari non statali, che versano in gravi difficoltà economiche. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

    ACCIARINI (DS-U). Annunciando il voto contrario del Gruppo, chiede che la votazione finale sia effettuata mediante procedimento elettronico per consentire alle diverse sensibilità presenti nello stesso Gruppo di esprimersi in coerenza con gli interventi in discussione generale e le proposte legislative presentate. Gli articoli 7 ed 8 della Costituzione sono la cornice di riferimento, nei quali il problema religioso è affrontato sia escludendo una separazione ostile rispetto allo Stato, sia evitando scelte neoconfessionali; ciò implica l'uguaglianza tra le diverse religioni e la scelta di negoziare con le singole confessioni religiose la promozione della libertà di culto. Da questo punto di vista è centrale la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, mentre il provvedimento introduce elementi di rigidità che rischiano di affievolire, forse fino all'annullamento, il principio dell'uguaglianza tra le diverse confessioni. Oltre a queste valutazioni, il voto contrario è motivato dalla previsione di un organico di docenti del tutto peculiare, sia per quel che riguarda l'assunzione, sia in rapporto alla rescissione del rapporto di lavoro, che si fonda su una decisione assunta dall'autorità ecclesiastica in applicazione del diritto canonico. Inoltre, tale canale di reclutamento surrettizio non garantisce neanche la certezza del posto di lavoro, anzi istituzionalizza la precarietà per il 30 per cento degli insegnanti di religione. La scuola italiana non aveva certamente bisogno di un provvedimento contorto quale quello in votazione, quanto piuttosto di maggiori risorse e di misure in grado di stabilizzare il rapporto di lavoro per tutto il personale. (Applausi dal Gruppo DS-U).

    FAVARO (FI). Il Gruppo voterà a favore esprimendo soddisfazione per l'ampia condivisione degli obiettivi espressa dalle varie forze politiche, seppure con alcune parziali riserve sulle soluzioni adottate. E' un provvedimento importante, non solo perché conclude un lungo dibattito iniziato nella precedente legislatura, quanto perché riafferma l'importanza dell'insegnamento della religione cattolica, elemento costitutivo della cultura europea, nel quadro delle finalità della scuola pubblica. Restano tuttavia alcuni rilevanti problemi che dovranno essere affrontati con successivi provvedimenti, in particolare la revisione dei titoli di studio per l'accesso all'insegnamento della religione, salvaguardando la valutazione specifica che spetta all'autorità religiosa, e la progressiva riduzione della quota di precariato. (Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Salzano).

    STIFFONI (LP). Annuncia il voto a favore del provvedimento e la radicale opposizione della Lega ad ogni ipotesi di modifica dell'articolo 8 della Costituzione, in quanto seppur favorevole alla libertà religiosa, è nettamente contraria alla formalizzazione dei rapporti con l'Islam. (Applausi dal Gruppo LP).

    Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 1877 nel suo complesso. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

     

    RESOCONTO STENOGRAFICO

     

    Fonte: senato.it

     


    Trasmesso alla XI Commissione della Camera il testo approvato al Senato: 11 giugno 2003

    Fonte: senato.it

     


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