D.d.L. 1877 e abb.

EMENDAMENTI
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
Relatore: BRIGNONE

 

Art. 1.

1.100

Cortiana, Boco, Carella, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

        "01. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività didattiche complementari relative allo studio delle religioni e della storia delle religioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.

1.110

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        "1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.".

        Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150 euro" con le seguenti: "15.003.918 euro per l’anno 2003 e in 45.009.053 euro".

1.101

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        "1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati annualmente in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 215 marzo 1985, n. 121, e dall’intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnamenti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico".

1.102

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: "di ogni ordine e grado", aggiungere le seguenti: "impartito nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa,".

1.103

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico".

        Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150 euro" con le seguenti: "15.003.918 euro per l’anno 2003 e in 45.009.053 euro".

1.2

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati ai sensi della legislazione vigente".

1.104

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati ai sensi della legislazione vigente".

1.105

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati ai sensi della legislazione vigente".

1.106

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "salvo quanto stabilito dalla presente legge" con le seguenti: "per quanto compatibili con la presente legge".

1.3

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Al comma 2, dopo le parole: "trattamento economico previsti" aggiungere le seguenti: "per gli insegnanti a tempo indeterminato".

1.107

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: "trattamento economico previsti" aggiungere le seguenti: "per gli insegnanti a tempo indeterminato".

1.4

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Sopprimere il comma 3.

1.108

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 3.

1.109

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3.

Art. 2.

2.2

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Sopprimere l’articolo.

2.100

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

2.101

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l’articolo.

2.102

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 2. - (Stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione cattolica). – 1. Per ogni anno scolastico i posti di insegnamento, con orario settimanale di lezione inferiore a quello in vigore per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico, non possono superare il 30 per cento del totale dei posti di insegnamento previsti per il medesimo anno scolastico.

        2. Il trattamento economico e quello previdenziale del personale docente di cui al comma 1 sono rapportati all’effettivo orario di servizio prestato".

Art. 3.

3.100

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l’articolo.

3.101

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 3. - (Reclutamento). – 1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente.

        2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento".

3.102

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 3. - (Reclutamento). – 1. Ai fini del reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, le autorità ecclesiastiche responsabili del reclutamento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento concorsuale per soli titoli".

3.1

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 3. - (Reclutamento) – 1. Le autorità ecclesiastiche responsabili del reclutamento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento concorsuale per soli titoli.".

3.2

Pagano, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Modica

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento."

3.103

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento".

3.3

Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Modica, Tessitore

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        "7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno superato il concorso; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso".

3.104

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        "7. La graduatoria di coloro che hanno superato il concorso è compilata dalle Commissioni giudicatrici; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso".

3.105

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: "valutando, oltre al risultato" fino alla fine del periodo.

3.106

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 9, premettere le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3," ed in fine, sopprimere le parole da: "purché non si fruisca" fino alla fine del comma.

3.4

Pagano, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore

Al comma 9, sostituire le parole: "si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva" con le seguenti: "rientri nelle fattispecie".

3.5

Pagano, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli idonei non vincitori di concorso".

3.107

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli idonei non vincitori di concorso".

Art. 4.

4.1

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 4. – (Mobilità) – 1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, del medesimo insegnamento, le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola.

        2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario".

4.100

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 4. - (Mobilità). – 1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola.

        2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso da parte degli stessi del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario".

4.101

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, nell’ambito dei rispettivi insegnamenti, le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola".

4.102

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 2.

4.103

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. Agli insegnanti di religione cattolica non si applicano le disposizioni concernenti la mobilità professionale verso insegnamenti diversi da quello per il quale sono stati assunti in virtù della idoneità diocesana prevista dalle norme concordatarie".

4.104

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 3.

4.105

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. L’insegnante di religione cattolica, al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire, nel caso dell’esubero, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente all’insegnamento di religione cattolica, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

4.2

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata revocata l’idoneità, che si trovino in condizioni di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione e mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

4.106

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: "a tempo indeterminato, al quale" aggiungere la seguente: "non" e sostituire la parola: "ovvero" con la seguente: "e".

4.3

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Al comma 3, dopo le parole: "contrazione dei posti di insegnamento," aggiungere le seguenti: "ivi compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti nell’ambito diocesano,".

4.107

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: "per l’insegnamento richiesto" inserire le seguenti: ", ivi inclusa l’abilitazione prescritta per l’insegnamento a cui si accede,".

4.4

Monticone, Soliani, D’Andrea, Tonini

Al comma 3, dopo le parole: "per l’insegnamento richiesto" inserire le seguenti: "ivi inclusa l’abilitazione prescritta per l’insegnamento a cui si accede".

4.5

Monticone, Acciarini, Bastianoni, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Tonini

Aggiungere in fine il seguente comma:

        "3-bis. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui l’articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 10".

4.0.100

Cortiana, Boco, Carella, Donati, Martone, Ripamonti, Bonavita, Turroni, Zancan, Brutti Paolo, Longhi, Flammia

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Insegnamento della storia delle religioni)

        1. Al fine del rispetto della dimensione multiculturale e multireligiosa propria della società italiana, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, viene stabilita una modifica ai programmi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in modo da prevedere, nel quadro delle ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici per tale insegnamento, che un terzo dell’orario settimanale venga destinato all’insegnamento della storia delle religioni".

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica" aggiungere le seguenti: "e sull’integrazione dei programmi dell’insegnamento della religione".

4.0.101

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Regioni di confine)

        1. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1".

Art. 5.

5.8

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Sopprimere l’articolo.

5.100

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

5.101

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l’articolo.

5.14

Monticone

Al comma 1, sopprimere la parola: "continuativamente".

5.102

Boscetto

Al comma 1, sopprimere la parola: "continuativamente".

5.9

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno superato il concorso; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.".

5.103

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La graduatoria di coloro che hanno superato il concorso viene compilata dalle commissioni esaminatrici; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso".

5.15

Soliani, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Modica, Monticone, Pagano, Tessitore, Togni, Tonini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, è volto all’accertamento della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche".

5.10

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.".

5.11

Pagano, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso.".

5.104

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole da: "è volto unicamente" fino alla fine del comma con le seguenti: "consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e della storia delle religioni".

 

5.12

Franco Vittoria, Modica, Acciarini, Tessitore, Pagano

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a tempo indeterminato e per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.".

5.13

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo 3.".

5.105

Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo 3".

Art. 6.

6.1

Pagano, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore

Sopprimere l’articolo.

6.100

Acciarini, Pagano, Franco Vittoria

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell’allegato di cui all’articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni".

Fonte: senato.it


Home page