11 giugno 2003
N. 1, ANNESSO I
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877)
ORDINE DEL GIORNO
G1 (testo 2)
Cortiana, Boco, Carella, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
premesso che:
tanto l’Italia quanto le relazioni internazionali sono caratterizzate da uno sforzo verso il dialogo interreligioso;
la libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona è garantita a tutti in conformità alla Costituzione e alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell’uomo ed ai princìpi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia;
la libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico e comprende altresì il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna ed ancora di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all’organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole;
visti gli articoli 7 e 8 della Costituzione della Repubblica;
preso atto degli orientamenti e degli sforzi intrapresi della Chiesa cattolica tesi a costruire con forza il dialogo interreligioso,
impegna il Governo a provvedere affinchè:
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione venga impartito nel rispetto della libertà di coscienza e delle pari dignità;
le istituzioni scolastiche possano organizzare, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla storia delle religioni.
Fonte: senato.it
4 giugno 2003
N. 1
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877)
ORDINE DEL GIORNO
G1
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
premesso che:
tanto l’Italia quanto le relazioni internazionali sono caratterizzate da uno sforzo verso il dialogo interreligioso;
la libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona è garantita a tutti in conformità alla Costituzione e alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell’uomo ed ai princìpi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia;
la libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico e comprende altresì il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna ed ancora di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all’organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole;
preso atto degli orientamenti e degli sforzi intrapresi della Chiesa cattolica tesi a costruire con forza il dialogo interreligioso,
impegna il Governo a provvedere affinchè:
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione venga impartito nel rispetto della libertà di coscienza e delle pari dignità senza distinzione di religione;
le istituzioni scolastiche possano organizzare, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla storia delle religioni, in conformità con i criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento;
nell’ambito della definizione dei programmi si consideri l’importanza dell’insegnamento della storia delle religioni.
Fonte: senato.it