SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
411a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003
(Antimeridiana)
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
[...]
Seguito della discussione dei disegni di legge:
Discussione dei disegni di legge:
(659)
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 giugno ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è con viva soddisfazione che, dopo i tentativi delle scorse legislature, ci si avvia, con il disegno di legge in esame, a dare soluzione al problema dell’inquadramento in ruolo e della carriera degli insegnanti della religione cattolica.
Molti sono stati gli apporti, uno dei quali, il primo disegno di legge presentato, l’Atto Senato n. 202, vede la firma di alcuni senatori dell’UDC, tra i quali anche la mia.
La soluzione proposta per rimuovere l’ingiusta discriminazione cui erano e sono sottoposti gli insegnanti di religione cattolica mi sembra equanime, migliore di quella che quest’Aula aveva approvato nella scorsa legislatura. Il fatto che ad attestare la capacità di insegnare la religione cattolica fosse l’ordinario diocesano e che tale attestazione fosse revocabile veniva e viene assunto come condizione che imponeva e impone la precarietà del rapporto di lavoro. L’insegnante di religione cattolica, nonostante le forti affermazioni circa l’importanza della cultura e della tradizione cattolica contenute nel Concordato fra Stato e Chiesa cattolica, era di fatto pesantemente discriminato: un insegnante di classe B.
Finalmente si è trovato il modo di conciliare lo speciale regime di idoneità con la stabilità del rapporto di lavoro e la possibilità di carriera.
Si tratta di un atto di giustizia. Proprio la laicità dello Stato italiano lo priva della capacità di giudicare se quanto insegnato da un candidato docente di religione cattolica rappresenti i contenuti di questa in modo adeguato, con particolare attenzione alle capacità pedagogiche e didattiche. Chi volete, se non chi ha autorità sull'ortodossia religiosa, che possa giudicare di questa? Servirebbe agli studenti un insegnamento della religione cattolica che non ne rappresentasse i contenuti o che li deformasse o che li contraddicesse? Se, allora, proprio la laicità dello Stato postula l'intervento dell'autorità ecclesiastica, come riconosciuto dal Concordato, perché considerare ciò la premessa per uno svantaggio nel rapporto di lavoro di chi insegna la religione cattolica?
Giustamente eliminate le discriminazioni attinenti al rapporto di lavoro, restano da eliminare le discriminazioni a cui è sottoposto l'insegnamento stesso, e indirettamente l'insegnante. È assai frequente che la collocazione oraria dell'insegnamento della religione cattolica, nonostante le norme contrarie, sia nelle fasce marginali, nelle ultime ore, quando l'affaticamento degli studenti è maggiore. Qualche insegnamento per forza dovrà essere collocato in fasce sfavorevoli, ma il fatto che ciò accada più di frequente per la religione cattolica non testimonia certo dell'attenzione positiva per esso.
Anche per quanto riguarda la valutazione, l'importanza ad essa attribuita è secondaria, trascurabile, ed il fatto è aggravato se vengono attuate discriminazioni circa la piena partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione espressa collettivamente dai consigli di classe. Sono venuto direttamente a conoscenza del ricatto che i docenti di un consiglio di classe hanno posto all'insegnante di religione: se egli non avesse acceduto alle loro richieste di collocazione oraria, essi avrebbero provveduto ad escluderlo dalle valutazioni del consiglio stesso. Spesso proprio il tipo di materia insegnata permette al docente di religione, invece, di conoscere meglio elementi che consentano una più adeguata valutazione dell'alunno. La radice forse principale di questa scarsa considerazione, in molti casi, dell'insegnamento della religione cattolica sta probabilmente nella sua opzionalità.
Lo Stato italiano, la scuola, devono prevedere l'insegnamento della religione cattolica, ma proprio il fatto che i genitori prima e gli studenti poi siano richiesti di una esplicita opzione per poterla poi frequentare, testimonia che la conoscenza degli elementi principali della religione cattolica non è poi ritenuta importante, non fa parte della conoscenza di base, non è parte integrante di una adeguata educazione delle nuove generazioni. Chi ritiene utile tale conoscenza la scelga, ma per lo Stato, per la collettività nazionale che la si scelga o meno nulla importa.
È evidente come siano prevalenti in questo atteggiamento considerazioni circa la libertà religiosa, anziché quelle di una formazione adeguata alla comprensione della realtà socio-culturale nella quale i giovani si inseriscono. Ma proprio la revisione del Concordato ha precisato come l'insegnamento della religione cattolica non debba essere catechetico, cioè quello tipico dell'attività di socializzazione della comunità religiosa nella sua autonomia, bensì debba assumere la funzione di trasmissione delle conoscenze circa credenze e valori, appropriato alla natura della scuola, ossia valorizzandone la valenza culturale. Non si tratta, quindi, di un'attività di proselitismo, di indottrinamento, bensì di fornire la conoscenza degli elementi culturali, conoscitivi e valutativi, della religione cristiana cattolica.
Se si pensa al cadenzamento del calendario settimanale e annuale, se si pensa alla grande ricchezza del patrimonio artistico e architettonico, se si pensa ad alcuni principi contenuti nella Costituzione, se si pensa a molti elementi della lingua, se si pensa alla storia italiana ed europea, non si può non riconoscere l'importanza dell'esperienza cristiana, cattolica, fino a poter dire che è impossibile comprendere la cultura locale, regionale, nazionale ed europea se non si conoscono credenze e valori del cristianesimo, così come interpretato in Italia e in Europa.
Se questo è vero, ed è stato riconosciuto anche da non credenti come Benedetto Croce, e se l'insegnamento della religione cattolica, come previsto, è trasmissione del cristianesimo come parte della cultura, è mai possibile che lo Stato non debba proporre tale insegnamento a tutti? Se in qualche caso esso fosse vissuto come violazione della libertà religiosa, si potrebbe prevedere qualche forma di esonero, ma tale assetto testimonierebbe di una ben più adeguata considerazione della valenza formativa per tutti, cristiani cattolici e non, della conoscenza della religione cristiana cattolica, e ciò sarebbe valido soprattutto per chi di questa cultura non fa parte, perché proviene da altre culture e da altri mondi, con la crescente immigrazione.
In Italia tale più adeguata considerazione è prevista e attuata in provincia di Bolzano, mentre è prevista e non attuata in provincia di Trento.
Oltre ad attuarlo in provincia di Trento, superando le resistenze che tuttora si frappongono (e al riguardo, onorevole Sottosegretario, richiamo due interrogazioni che ho presentato, prive finora di risposta), nonostante i rilievi formulati dal difensore civico e la testimonianza di alcune famiglie, sarebbe il caso di estendere tale regime, previsto per le Regioni di confine dal Concordato, a tutto il territorio nazionale.
La questione è certamente delicata, affronta temi sensibili, ed occorre tener conto dei processi storici di cambiamento, ma a mio avviso è indubbio che faremo un servizio ai giovani dando più rilievo all’insegnamento della religione cattolica che non considerandolo una materia meramente opzionale.
Per ora famiglie e studenti lo scelgono in massa, ma fino a quando ciò potrà supplire alla carenza di impegno nelle proposte educative da parte dello Stato?
Ecco, vorrei offrire queste riflessioni per un ulteriore avanzamento in materia e mi complimento con le forze politiche di maggioranza di cui faccio parte per aver portato avanti questo provvedimento. (Applausi del senatore Ciccanti).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cortiana. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, nel proporre alcune riflessioni in discussione generale, faccio rilevare, nel rispetto dell’Aula e del dialogo, di aver ascoltato con attenzione ciò che ha detto il senatore Gubert, con il quale vorrei provare a dialogare – come pure con i presenti, a partire dal Governo - proprio perché egli stesso ha posto alcune questioni che guardano oltre il merito specifico del disegno di legge.
Circa il provvedimento, apprezziamo la volontà delle Amministrazioni dello Stato di tradurre in norme un impegno concordatario presente nella Costituzione e che già aveva visto quest’Aula impegnata nella scorsa legislatura (ha fatto bene a ricordarlo il collega Gubert). Abbiamo l’impressione, però, che vi siano alcuni elementi, che ci trovano dissenzienti.
Il primo riguarda la qualificazione degli insegnanti di religione, la loro preparazione, e la loro formazione, proprio per ciò che ha ricordato prima il collega Gubert, l’importanza cioè di riuscire a trasmettere anche un retroterra culturale e non soltanto un ordinamento di tipo religioso. C’è una questione di preparazione, di competenze e di professionalità specifica.
L’altro elemento di criticità riguarda una sorta di sanatoria-scambio, che diventa ancora più preoccupante, perché si propone la mobilità, laddove si riscontrino esuberi, con la possibilità di insegnamento anche di altre discipline. È una questione molto delicata. Occorre avere rispetto per la fatica e il tirocinio di tutti gli altri colleghi insegnanti e bene fa il collega Gubert a richiamare la necessità di rispettare la dignità personale dell’insegnante nell’ambito del collegio; è bene che tutto ciò si fondi su un percorso e un vissuto comuni anche nel tirocinio che porta all’abilitazione.
Un ulteriore elemento di criticità, a nostro avviso, con riferimento a quei limiti sul piano della formazione e della preparazione, è l’idea che, laddove venga a trovarsi in esubero, un insegnante di religione può entrare in mobilità occupandosi anche di altre materie, il che diventa ancora più preoccupante.
Questi sono, gli elementi per noi assolutamente negativi e problematici rispetto al disegno di legge.
Vorrei ora richiamarmi a quanto il collega Gubert ha detto e che sarà oggetto di un nostro ordine del giorno relativamente allo sforzo che, in modo particolare nell’ultimo anno, sull’incedere della tragedia della guerra, la Chiesa cattolica, e il Papa in prima persona, hanno cercato di prospettare: il dialogo interreligioso, la comprensione e il rispetto reciproco, il non far sì che differenti credenze religiose possano diventare strumento o maschera per integralismi e scontri di potere di natura politico-economica.
Al riguardo la Chiesa si è spesa molto, per ora sembra bene e, al di là delle uscite dell’imam di Roma, è apprezzabile la reazione di tutti gli altri imam, di tutte le altre comunità musulmane in Italia in questi giorni; credo che i colleghi abbiano presente questo aspetto.
Ebbene, anche noi riteniamo importante la comprensione reciproca ed è bene quindi che già oggi, nell’ambito delle possibilità offerte dalle scuole, si lavori sulla storia delle religioni. In futuro, nell’ambito della riorganizzazione dei programmi, indubbiamente l'insegnamento della storia delle religioni dovrà esservi ricompreso trovandoci di fronte ad un’integrazione europea importante e non potendo non tener conto che il retroterra comune europeo è quello cristiano. Uso volutamente il termine "cristiano", che si declina per alcuni, per gli italiani in modo particolare, con un’esperienza significativa in ambito cattolico, per altri in ambito protestante. È una chiave di lettura molto importante: parliamo di storia delle religioni non solo in termini di articolazioni della cristianità, ma come storia di tutte le religioni monoteiste. È evidente, infatti, che l’immigrazione e lo stesso processo di estensione dell’Europa, tendente ad inglobare alcuni Paesi dell’Est, ci porta e ci porterà al confronto con altre religioni monoteiste, innanzitutto quella musulmana.
È bene quindi che proprio in una chiave storica culturale delle religioni, per quelle implicazioni storico-sociali che il collega Gubert richiamava prima, sia previsto l'insegnamento della storia delle religioni. A mio avviso, però, collega Gubert, ciò va realizzato non solo con riferimento alla storia della religione cattolica. Chiunque di noi, credente o non credente, non può disconoscere le radici e l’entroterra particolare che ha il nostro Paese nell’Europa; si tratta dunque di un aspetto che va conosciuto e apprezzato fino in fondo. Vanno però conosciute anche le altre religioni, il loro modo di proporsi, le loro radici, che danno luogo a consumi e costumi particolari nell’ambito delle dinamiche relazionali e sociali; è molto importante conoscerle, se non vogliamo che la diversità diventi alterità, pagandone poi il prezzo. Credo quindi che la chiave di lettura debba essere questa.
La religione è un dono, un’illuminazione. Ho grande rispetto per chi questo dono lo ha. Personalmente non ce l’ho; sento molta tensione spirituale, ma non in chiave religiosa, e non credo che una diversa educazione scolastica (nelle scuole elementari, medie e superiori, come nelle università) mi avrebbe dato, con l'istruzione, ciò che non ho avuto nella mia vita: quel dono, quella illuminazione. Si tratta di una questione molto delicata su cui inviterei il collega Gubert a riflettere.
In conclusione, annuncio la presentazione di un ordine del giorno (è agli atti, ma ho predisposto delle modifiche), affinché si cerchi di dialogare con la curia di Milano e con quella di Roma perché sia rispettato questo spirito, che non è quello di disconoscere l’attuazione delle norme concordatarie che si approva con questa legge, ma quello di riuscire, nello scambio di conoscenze sulle varie religioni, a comprendere meglio altre esperienze ed altre culture.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.
TONINI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, la revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede del 18 febbraio 1984, nell’alveo dei Patti Lateranensi recepiti dall’articolo 7 della Costituzione repubblicana, ha inteso confermare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, esplicitandone peraltro lo status di disciplina facoltativa.
Il nuovo Concordato prevede quindi che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, sia garantito a ciascun alunno il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Il Concordato prevede che l’insegnamento sia confessionale. L’insegnamento confessionale - lo diceva prima il collega Gubert - non va confuso con la catechesi: quest’ultima presuppone infatti l’adesione di fede sia del docente che del discente. L’insegnamento confessionale non implica invece l’adesione di fede da parte del discente, ma presuppone comunque quella del docente: ed è per questo che il Concordato prevede che l’idoneità del docente all’insegnamento della religione cattolica sia attestata dall’autorità ecclesiastica. Si può condividere o meno questa impostazione, ma è questa l’impostazione alla quale, attraverso il Concordato, la Repubblica italiana si è impegnata.
Il nuovo Concordato del 1984 ha dato peraltro una nuova configurazione dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica: a differenza di quanto stabilito con il Concordato del 1929, secondo il quale l’insegnamento della religione era una opportunità offerta alla Chiesa, opportunità che rimaneva tuttavia estranea all’istituzione scolastica e alle relative attività formative, il nuovo Concordato stabilisce che l’insegnamento della religione concorra al perseguimento degli obiettivi formativi della scuola pubblica.
Mentre si chiarisce lo status di disciplina facoltativa dell’insegnamento della religione cattolica, si supera la visione ideologica, di stampo idealistico, che considerava la religione come uno stadio primitivo e infantile della coscienza, in favore di una visione pluralista delle vie al sapere: la via scientifica, quella filosofica, quella artistica e quella religiosa. E in favore di una visione che enfatizza anche il ruolo civile della religione, di quella cattolica in specie. Pur restando nell’alveo dell’insegnamento confessionale, il nuovo Concordato dilata quindi la funzione culturale e la responsabilità anche civica dell’insegnante di religione nella formazione degli allievi, pur mantenendo ed anzi irrobustendo le garanzie alla libertà di coscienza di allievi e famiglie attraverso il principio della facoltatività.
In altra sede sarà opportuno e necessario ragionare sulla necessità di arricchire ulteriormente l’offerta formativa della scuola italiana nel campo sempre più attuale - a dispetto di ogni superficiale lettura della secolarizzazione - della fenomenologia religiosa, del suo complesso intrecciarsi con il passato, il presente e il futuro della civiltà umana. Così come sarà tutt’altro che peregrino interrogarsi sulla possibilità di corrispondere a questa crescente domanda, tipica di una società come la nostra che vive la sfida per molti versi inedita del pluralismo religioso, con il solo strumento dell’insegnamento confessionale e sulla connessa necessità che esso sia completato da più ampi spazi di confronto interconfessionale e di insegnamento laico.
Su questi temi la 7a Commissione avviò nella scorsa legislatura una riflessione ad ampio raggio, della quale fu intelligente e appassionato relatore il collega Brignone, e che suscitò l’attenzione e l’interesse dei ministri Berlinguer e De Mauro e della stessa Conferenza episcopale: una riflessione che sarebbe bene riprendere e rilanciare.
Oggi è alla nostra attenzione una questione più circoscritta, anche se tutt’altro che svincolata dai temi di sfondo fin qui evocati: è la questione che riguarda lo stato giuridico dei docenti di religione, cittadini italiani, ormai nell’80 per cento dei casi "laici", cioè né sacerdoti né religiosi, lavoratori pubblici, dipendenti dello Stato e tuttavia fin qui soggetti ad una anacronistica condizione di licenziabilità ad nutum, a seguito della loro insuperabile - almeno nell’ambito dell’attuale Concordato - dipendenza dal "nulla osta" ecclesiastico che, in ragione del carattere confessionale dell’insegnamento, non può non essere revocabile.
Nel firmare l’intesa con la Conferenza episcopale italiana, lo Stato italiano si impegnava, quasi venti anni fa, a definire lo stato giuridico degli insegnanti di religione. A questo ritardo voleva porre fine il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dalle forze politiche del centro-sinistra e approvato dall’Assemblea del Senato del 19 luglio del 2000.
La fine della legislatura non consentì di completare l’iter col voto della Camera. Tuttavia, avvalendosi del lavoro iniziato nella scorsa legislatura dall’Ulivo - come ha correttamente riconosciuto il relatore, senatore Brignone -, l’attuale Governo ha approvato un nuovo disegno di legge al quale il centro-sinistra, che nella scorsa legislatura aveva votato quell’analogo provvedimento, non può non guardare, almeno a mio avviso, con apertura e simpatia. È buona norma, nella democrazia dell’alternanza, non dismettere dall’opposizione i panni della cultura di Governo, se al Governo si intenda tornare e se si consideri l’opposizione una condizione e non un principio identitario.
Al tempo stesso, non si possono non rilevare nell’attuale testo governativo, così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati, modifiche all’impostazione da noi proposta nella scorsa legislatura che, a mio avviso, rischiano di turbare il riconoscimento di un diritto e la promozione di un’importante figura professionale.
Se si vuole evitare questo rischio, è a mio modo di vedere opportuno che il testo all’esame dell’Aula sia emendato in tre punti circoscritti, ma qualificanti, accomunati dalla medesima preoccupazione che si affermi, nel testo di legge e nel suo recepimento vivente, nella comunità scolastica e in quella civile nel suo complesso, una visione lungimirante dell’interesse degli insegnanti e dell’insegnamento della religione cattolica.
In primo luogo, è necessario che la mobilità verso altro insegnamento per i docenti di religione cattolica che abbiano avuto la revoca del nulla osta ecclesiastico sia consentita solo dopo un congruo periodo di tempo (sono stati proposti cinque anni, ma si può discutere su questo) dall’assunzione in ruolo e che i posti vacanti per revoca non siano messi a concorso per un periodo altrettanto congruo. Si tratta di porre un vincolo ragionevole che eviti anche il solo sospetto che la nuova disciplina sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica possa prestarsi a dar vita ad un sistema parallelo di reclutamento, rispetto a quello previsto per legge per tutti gli insegnanti.
In secondo luogo, per la partecipazione alle procedure concorsuali - beninteso, a regime, non in prima applicazione - deve essere richiesto, a nostro avviso, il possesso di un diploma di laurea, per non derogare al principio che tutto il corpo docente della scuola italiana sia munito di questo requisito qualitativo.
È un’esigenza in qualche modo riconosciuta anche dalla Chiesa cattolica. Ricordo un’intervista rilasciata al quotidiano "l’Unità" del 12 aprile 2000 da monsignor Attilio Nicora, allora delegato della presidenza della Conferenza episcopale italiana per le questioni giuridiche, il quale diceva: "Anche noi" - intendendo i vescovi - "siamo interessati ad elevare la qualificazione professionale. I maestri, per esempio, dovranno essere dotati di una laurea. Così i professori del ciclo secondario delle scuole superiori, oltre alla laurea, devono seguire e superare corsi di specializzazione. Riteniamo, perciò, che in prospettiva vada innalzato anche il livello culturale dell’insegnante di religione per essere alla pari con i colleghi di altre materie". Questi erano i termini del dibattito di allora. Si possono trovare modi diversi per innalzare il livello culturale dell’insegnante di religione, ma l’obiettivo va posto esplicitamente.
Noi aggiungiamo che dal riconoscimento dell’insegnamento della religione cattolica quale disciplina dalla natura culturale e formativa, e non "catechistica", non può non derivare la necessità di una maggiore qualificazione culturale del corpo docente preposto a tale insegnamento. Ciò in una visione non miope dello stesso interesse degli insegnanti di religione: una categoria che spesso si è sentita emarginata e non adeguatamente valorizzata, all’interno dello stesso collegio dei docenti.
Infine, a nostro avviso, va stabilito che nel primo concorso, accanto alla verifica della conoscenza dell’ordinamento scolastico, vi sia una prova di cultura generale. Anche qui si vuole rafforzare la valenza culturale del provvedimento in esame, che in nessun caso deve poter essere visto come una misura di favore, a vantaggio o addirittura a privilegio di una categoria contro altre categorie di insegnanti.
Riteniamo che la prova di cultura generale, in particolare nel settore delle discipline storiche e filosofiche, accanto a quella in campo didattico e pedagogico, rappresenti un’ulteriore modalità di verifica delle competenze in possesso degli aspiranti all’ammissione in ruolo, ai quali, a seguito del superamento del concorso, si assicurano finalmente - e sottolineo "finalmente" - una posizione giuridica e diritti pari a quelli del corpo docente nel suo complesso. (Applausi dei senatori Zavoli e Soliani).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come è stato da più parti ricordato, il disegno di legge in esame persegue l’obiettivo del superamento della condizione di precariato degli insegnanti di religione cattolica. Questo avviene attraverso l’attribuzione dello stato giuridico del personale docente di ruolo dello Stato e la regolarizzazione, con apposite procedure concorsuali, delle modalità di reclutamento.
Ad alcune critiche sollevate dal centro-sinistra, qualcuna anche polemica, va fatto osservare, come ricordavano i colleghi Gubert e Tonini, che già nel luglio del 2000 la maggioranza di centro-sinistra di allora approvava un disegno di legge analogo, che non chiudeva il proprio corso a causa della fine della XIII legislatura. Non si tratta quindi di una legislazione di favore, ma del riconoscimento di un ruolo e di una funzione che trae origine dal rispetto della laicità dello Stato.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 203 del 1989, ha riaffermato il principio supremo della laicità dello Stato, quale uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione, che ha valenza superiore rispetto ad altre norme e leggi, anche di rango costituzionale, come ad esempio il ricordato articolo 7 della Costituzione. Il principio di laicità dello Stato si desume dall’ordito di princìpi e valori contenuti nella inviolabilità dei diritti della persona, prevista già dall’articolo 2; dal principio di uguaglianza, previsto dall’articolo 3; dalla libertà religiosa, prevista dall’articolo 19, oltre ad altri valori che si rilevano negli articoli 7, 8 e 20 della Costituzione per annessa materia.
Laicità dello Stato non significa, però, indifferenza dello Stato alla religione. Anzi, il principio di laicità dello Stato implica la garanzia della salvaguardia della libertà religiosa in un pluralismo confessionale e religioso. L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di Stato di ogni ordine e grado, esclusa l’università, è impartito, secondo la legge n. 121 del 1985 (articolo 9, comma 2), sulla scorta di una scelta che non è ideologica e non è confessionale. Due sono gli ordini di valutazione che la rendono compatibile con gli articoli 3 e 19 della Costituzione dianzi ricordati. Il primo è il valore formativo della cultura religiosa, quindi non una religione ma un pluralismo religioso della società civile. Il secondo è l’acquisizione dei princìpi del cattolicesimo al "patrimonio storico del popolo italiano", alla pari del riconoscimento del cristianesimo come patrimonio storico-spirituale da inserire nella convenzione europea che è dibattito di questi giorni.
Tale insegnamento, secondo la Corte, è al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini, quindi valore della cultura religiosa come genus e appartenenza dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano come species.
È su questo sfondo di lettura politica che va quindi inquadrato il provvedimento legislativo, dove l’insegnamento della religione cattolica è insegnamento di principi che permeano la coscienza civile del popolo italiano. La coscienza civile degli italiani, però, non è intesa in termini totalizzanti, essa si inquadra - come dicevamo - in una trama di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Sicché la libertà di coscienza ed educativa dei genitori e degli studenti delle scuole superiori si concretizza con la libera scelta, quindi con l’autodeterminazione di avvalersi o meno di tale insegnamento, come è stato ricordato.
Pertanto, c’è l’obbligo per lo Stato di assicurare l’insegnamento della religione cattolica, derivante anche dagli accordi con la Santa Sede, ma la facoltà per gli studenti di avvalersene.
La stessa Corte, con la sentenza n. 13 del 1991, ha sancito quindi il non obbligo degli studenti di avvalersi dell'insegnamento.
Risolto il problema dell'obbligatorietà per lo Stato di assicurare l'insegnamento della religione cattolica, va chiarito il problema di chi deve insegnare. Attualmente è il Capo d'istituto che conferisce incarichi annuali, d’intesa con l'Ordinario diocesano. Perché "d’intesa con l'Ordinario diocesano"? Perché l'idoneità all'insegnamento religioso è riconosciuta dall'autorità ecclesiastica, in quanto, come ha sintetizzato la Corte, esso è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa.
Ha fatto discutere qualche tempo fa la revoca dell'idoneità per un'insegnante di religione in quanto ragazza madre. Va però fatto osservare che tale idoneità è riconosciuta - e quindi revocata - dal canone 804 del codice di diritto canonico; quindi: retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilità pedagogica.
Tale ricezione nel nostro ordinamento positivo di altro ordinamento giuridico è perfettamente in linea con la norma pattizia di cui all'articolo 7 della Costituzione; sul riconoscimento di questi ordinamenti autonomi si spese il Santi Romano, che rimane una delle pietre miliari del nostro diritto.
Tale tesi è stata riaffermata dalla Corte anche nella recente sentenza n. 343 del 1999. Quindi, l'unico problema che rimaneva aperto è quello del rapporto di lavoro: a tempo determinato con incarichi annuali o a tempo indeterminato?
Questo disegno di legge, ferme ed acquisite tutte le altre valutazioni che ho richiamato, risolve quest'ultima questione relativa al rapporto di lavoro: finisce il precariato.
L'onorevole La Malfa, alla Camera, nel dichiararsi contro, si è posto problemi non di principio ma di funzionalità della legge: la disparità di trattamento (e quindi la violazione del principio di uguaglianza) nel caso di revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano.
Mentre l'onorevole Villetti, nel dichiararsi contro, per conto dei socialisti, si è posto il problema pure della funzionalità della legge, in riferimento all'interferenza di una costola educativa di tipo confessionale - così ha dichiarato - nella struttura della scuola pubblica.
Ritengo che le questioni da loro sollevate siano reali, ma a porle per dichiarare un voto contrario, si rischia una valutazione sproporzionata rispetto ai problemi che invece vengono risolti con questo disegno di legge.
Abbiamo assistito troppe volte alla diversità di trattamento di questi insegnanti, ai quali è stata preclusa l'ammissione alle sessioni riservate degli esami di abilitazione in concorsi riservati, pur avendo durata di servizio e titolo di studio richiesto, alla pari di altri docenti, solo perché il servizio prestato è basato su specifici profili di qualificazione professionale che non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti. Così il giudice amministrativo.
Ebbene, con il doppio ruolo regionale di cui all'articolo 1, comma 1, e con il comma 3 dell'articolo 4 di questo disegno di legge finalmente si supererà questa preclusione, così come si supererà anche la precarietà rappresentata dalla spada di Damocle della revoca dell'idoneità, utilizzando la mobilità di cui al ricordato comma 3 dell'articolo 4. Anche questo era un problema di libertà.
Dovrebbe pertanto esserne più felice che preoccupato l'onorevole La Malfa di questo istituto normativo che salvaguarda il rapporto di lavoro nonostante il venir meno del rapporto fiduciario con l'Ordinario diocesano; ossia il prevalere del nostro ordinamento rispetto a quello canonico recepito per via pattizia.
Così come dovrebbero tranquillizzarsi coloro che temono l’interferenza della Chiesa nell’organizzazione scolastica. La Corte, con la ricordata sentenza n. 390 nel 1999, ha ben ragionato, ritenendo che "l’intervento dell’Autorità ecclesiastica nel procedimento di conferimento dell’incarico costituirebbe una forma di partecipazione all’organizzazione di un servizio che è reso nella scuola e nel quadro delle finalità della scuola, ma che non sarebbe interamente della scuola". Infatti, "la Chiesa, concorrendo a determinare i programmi, le modalità di organizzazione, i criteri per la scelta dei libri di testo e i profili della qualificazione professionale degli insegnanti, secondo il protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del Concordato, assumerebbe le responsabilità di un insegnamento confessionale nei riguardi del quale lo Stato rimane aperto e disponibile, giacché riconosce la cultura religiosa e i princìpi della religione cattolica come parte del patrimonio storico del popolo italiano". Così ha ragionato la Corte, che non è una sezione distaccata della Santa Sede!
Nel momento in cui si riconosce questo, non si può negare alla Chiesa di disciplinare tale insegnamento secondo una propria autonomia che garantisca la coerenza con la dottrina della Chiesa stessa. Potrebbe questa coerenza essere definita da altri, magari atei o di altra religione, come qualcuno ha invocato? In tal modo verrebbero meno le garanzie in merito sia al riconoscimento del comune patrimonio culturale della Nazione sia ai princìpi pattizi dianzi ricordati.
Sono queste le ragioni, laiche e di diritto positivo, di tutela dei lavoratori e della loro dignità professionale, troppe volte discriminata e resa precaria, che ci muovono politicamente, come UDC, ad esprimere un voto favorevole. Non sono logiche elettoralistiche o di parte, che qualcuno ha ingiustamente voluto far prevalere.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato all’intervento.
È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, l’obiettivo del disegno di legge è chiaro: si tratta di introdurre una parificazione degli insegnanti di religione cattolica rispetto agli altri insegnanti con riguardo allo status giuridico ed economico.
L’obiettivo è sicuramente condivisibile, ma l’articolato non lo è perché, a nostro avviso, lede alcuni princìpi costituzionali che richiamerò - malgrado quanto detto ora dai colleghi, mi sembra che la lesione permanga -, e incontra alcuni altri possibili rilievi di merito.
La prima considerazione riguarda la circostanza che la proposta di legge in esame, all’articolo 3, affida chiaramente la selezione degli insegnanti alle istituzioni di un altro ordinamento, molto più di quanto non avvenisse nel precedente disegno di legge, approvato durante la scorsa legislatura.
Il testo in esame, all’articolo 3, prevede che l’accesso ai ruoli avvenga tramite concorsi per titoli ed esami. I titoli sono quelli di cui all’Intesa, cioè quelli previsti da norme pattizie che, ai sensi dell’articolo 7 della Costituzione, non possono essere modificate unilateralmente, ma soltanto con il consenso di entrambi i contraenti.
Il punto debole non riguarda tanto i titoli, stabiliti da norme pattizie, bensì l’istituto del concorso. Questo è in realtà una fictio perché, così come disciplinato dall’articolo 3, è limitato all’accertamento di una preparazione culturale, generale e didattica, con esclusione - e questo ci sembra più che logico - dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica, la cui valutazione è rimessa alla autorità diocesana attraverso l’istituto dell’autorizzazione a svolgere l’insegnamento.
Ma l’accertamento della preparazione culturale, generale e didattica, è in realtà un qualche cosa che poi si rivelerà molto ostativo a un possibile passaggio ad altra funzione nell’ambito dell’ordinamento didattico, qualora venga meno il gradimento da parte dell’autorità diocesana, cioè se avviene la revoca.
Infatti, non si vede come questa preparazione culturale, generale e didattica, possa o debba essere accertata venendo meno il requisito, previsto nella precedente legge, del possesso, ad esempio, di una laurea. Addirittura, al comma 2 dell’articolo 5, si dice che il programma di esame del primo concorso - ed è presumibile che il primo concorso immetta nei ruoli una quantità molto rilevante degli insegnanti di religione precari - è volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e nulla più: gli elementi essenziali della legislazione scolastica. Come può, un concorso del genere, costituire la base per un accesso stabile ai ruoli della funzione didattica? Stiamo violando il principio costituzionale dell’accesso alla pubblica amministrazione per concorso. Questo concorso - torno a dirlo - è una fiction: in realtà vi è solo il possesso dei titoli di cui all’Intesa e quindi vi è solo la funzione dominante, in questo caso, per quanto riguarda l’accesso, dell’autorità di altro ordinamento.
In realtà, siamo di fronte ad un chiaro caso in cui la reale preparazione e capacità a svolgere non il ruolo di insegnante di religione, ma il potenziale futuro ruolo di insegnante di altra materia, non viene minimamente accertata.
Abbiamo uno strano mix, in questa legge. Il recepimento di norme pattizie è chiarissimo per quanto riguarda l’accesso al ruolo e la risoluzione del rapporto. Addirittura, l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato - a valle quindi dell’esame dei titoli e dell’ottenimento del gradimento dell’autorità diocesana e dell’espletamento di questo finto concorso - avviene attraverso un disposto del dirigente regionale "di intesa con" l’ordinario diocesano. Anche questo è singolare: si entra nella pubblica amministrazione italiana attraverso un atto delle autorità italiane, che potrebbero limitarsi a recepire e a riscontrare l’esistenza del gradimento, non con un atto di intesa. Ma, soprattutto, si esce dalla funzione specifica di insegnante di religione esclusivamente attraverso un atto - che ho già detto di ritenere giusto nella sostanza - di un’autorità di altro ordinamento.
Un mix, quindi, di norme pattizie che vengono recepite anche indebitamente, eccessivamente nell’ordinamento italiano, e norme esclusivamente italiane: quelle che regolano che cosa avviene dell’insegnante nel momento in cui viene a perdere l’idoneità concessagli a suo tempo dall’ordinario diocesano.
A quel punto, norme esclusivamente italiane introducono una chiara disparità di trattamento con altri insegnanti, proprio perché - come ho detto - non vi è nessuna verifica della capacità di insegnare materie diverse dalla religione cattolica, e quindi vi è un accesso nei ruoli che poi porta ad un trasferimento ad un altro ruolo in sostanziale violazione di parità di trattamento, quindi una sostanziale violazione dell'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, come prevede l'articolo 3 della Costituzione.
Potremmo argomentare che questa disparità di trattamento avviene anche nei confronti di altri culti, e qui entreremmo in tutt'altra problematica, cioè in una lettura degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione, che sanciscono che tutte le religioni sono egualmente libere. Certo, se però si danno i mezzi potenti della promozione dello Stato per una religione, chiaramente questa eguaglianza, a cui la Costituzione fa esplicito e ripetuto cenno, viene sicuramente di fatto limitata. Quindi, vi è sicuramente un problema interpretativo di quanto la nostra Costituzione voglia dire. Ma la vera violazione - torno a dire - è dell'articolo 97 della Costituzione, che prevede l'accesso ai ruoli per pubblico concorso, visto che qui il pubblico concorso non c'è. Vi è , lo ripeto, la contraddizione profonda tra la risoluzione del rapporto di lavoro, che è affidata a norme pattizie e una mobilità professionale, interamente disciplinata invece da norme dell'ordinamento italiano, ma in violazione della parità di trattamento di tutti i cittadini davanti alla legge.
Credo, quindi, che questo provvedimento non possa avere il voto favorevole di quanti leggono la nostra Costituzione non con il vecchio spirito di un laicismo che ha confinato storicamente, a volte, nell'anticlericlarismo. Ieri, insieme ad altri colleghi di formazione laica, e con la preziosa consulenza del senatore Tonini, abbiamo presentato un ordine del giorno in cui si dice che, se nel preambolo della Costituzione europea si farà menzione delle componenti culturali che hanno contribuito storicamente all'identità europea - ed io credo che ciò sia inopportuno -, cominciando con le civiltà greca e romana, proseguendo con l'umanesimo e con la filosofia dei lumi, è certo che non si possa non fare esplicita menzione del cristianesimo come radice profonda dell'identità comune europea. E, proprio per ribadire questo spirito, hanno firmato questo ordine del giorno, insieme al senatore Tonini, anche senatori di chiara origine e di cultura politica laica, come i colleghi Manzella, Ayala oltre a chi vi parla.
Proprio in questo spirito, l'obiezione anche di natura costituzionale a questo provvedimento non verte - ho citato anche molte ragioni di dubbio anche da quel punto di vista - sul ruolo privilegiato che il Concordato ha indubbiamente dato alla religione cattolica rispetto ad altri culti, ma sulla concreta organizzazione di come tutelare gli insegnanti di religione e come superare il loro precariato. Sicuramente vi è - ripeto - una violazione dell'articolo 97 della Costituzione, e questo dovrebbe far riflettere anche coloro che sono favorevoli a questo provvedimento.
Essendo stata fatta richiesta da parte del relatore di svolgere la sua replica in altra occasione, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Sospendo brevemente la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 12,29).
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo sta per concludere i propri lavori.
Sulla base della discussione in corso, avverto che nella seduta pomeridiana l'Assemblea potrà proseguire l'esame dei disegni di legge in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica e di sospensione condizionata della pena.
[...]
La seduta è tolta (ore 12,30).
Fonte: senato.it