SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————

 

412a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO

 

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2003

(Pomeridiana)
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

indi del vice presidente SALVI


 

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,33.

[...]

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Discussione dei disegni di legge:

(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)

(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, ringrazio tutti coloro che, numerosi, sono intervenuti nella discussione generale esprimendo argomentazioni non prive di spessore ed anche di acutezza, in particolare in merito agli aspetti giurisprudenziali, alla storia, alla natura dell’insegnamento di religione cattolica.

Il ringraziamento va anche per tutto l’impegno profuso sia nei lavori della 7a Commissione permanente del Senato che in quelli svolti nella scorsa legislatura, che produssero comunque un provvedimento importante che, come tutti ricordiamo, si arenò però alla Camera dei deputati e non divenne legge soprattutto a causa della fine della legislatura.

Credo che a questo impegno debba corrispondere anche una mia replica ampia e divisa in due parti.

Nella prima cercherò di rispondere in modo complessivo alle questioni di fondo sollevate e nella seconda di puntualizzare alcune questioni specifiche proposte nei vari interventi.

I temi trattati dai colleghi ricordo che furono anche oggetto nella XIII legislatura di un affare assegnato alla 7a Commissione del Senato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e questo in seguito agli accesi dibattiti sorti in Parlamento e nell'opinione pubblica fra il 1999 e il 2000, testimoniati peraltro da una cospicua rassegna stampa ed anche dietro richiesta avanzata da alcuni Gruppi politici.

Allora, in qualità di relatore, svolsi nella seduta dell'11 novembre 1999 un’ampia relazione sulla natura e sulle vicende dell'insegnamento della religione cattolica in Italia, dalla legge Casati del 1859 fino ai giorni nostri, e sulle tre sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale fra il 1989 e il 1992, soprattutto in merito a questioni di legittimità costituzionale e alla condizione giuridica dei non avvalentisi.

Al dibattito intervennero molti colleghi; purtroppo, il lavoro svolto non si concretizzò in una risoluzione condivisa.

Gli aspetti giuridici dell'insegnamento di religione cattolica permangono complessi perché si tratta di res mixta disciplinata sia dalla competenza propria dello Stato, quale insegnamento istituito nella scuola pubblica e nel quadro della pubblica funzione in materia di istruzione, ma determinata anche all'interno di un ordinamento canonico specifico, quale lo ius publicum ecclesiasticum externum. Vi convergono perciò la normativa concordataria, la normativa canonica e la normativa statale, la quale dal 1986 ad oggi, come ho avuto modo di verificare, ha annoverato oltre 60 ordinanze e circolari ministeriali che hanno cercato di regolamentare con istruzioni amministrative e aggiustamenti contrattuali un settore non privo di incertezze giuridiche.

Anche i pronunciamenti della CEI sull'identità dell'insegnamento di religione cattolica non hanno veste di leggi, bensì di orientamenti in una prospettiva di servizio educativo e culturale, poiché tale insegnamento nella sua natura peculiare si pone in un equilibrio delicato tra oggettività scientifica e soggettività delle domande e dei bisogni dei discenti.

Alcuni colleghi ritengono che l'immissione in ruolo sia in contrasto con il carattere di non obbligatorietà della disciplina. Ad essi voglio sottolineare che l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado è presente a pieno titolo con identità di disciplina scolastica collocata all'interno di piani di studio. Questo in virtù dell'accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto a Roma il 18 febbraio 1984 e recepito con legge 25 marzo 1985, n. 121. Le sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989, n. 13 del 1991 e n. 290 del 1992 ne hanno riconosciuto la legittimità costituzionale.

Essendo lo Stato incompetente in materia religiosa, alla Chiesa spetta garantire l'autenticità dei contenuti dell'insegnamento attraverso il controllo dei programmi e dei libri di testo, nonché la determinazione dell'idoneità dei docenti.

In alcuni interventi la questione della idoneità e della facoltà di revoca da parte dell’autorità diocesana è stata sottolineata quale punto nodale e, per tale motivo, desidero, in replica, approfondire la questione.

L’idoneità, quale requisito ineludibile per la nomina, viene citata per la prima volta nel Protocollo addizionale alla revisione del Concordato e soltanto nell’Intesa vengono, sempre per la prima volta, individuati i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, i quali devono possedere obbligatoriamente i titoli previsti a partire dall’anno scolastico 1990-1991. Però, nonostante la revisione del Concordato lateranense, ancora oggi lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica risale, in sostanza, alla legge n. 824 del 1930, recante "Istituzione dell’insegnamento religioso nella scuola pubblica in attuazione del Concordato".

Il decreto-legge n. 297 del 16 aprile 1994, cioè il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ha confermato agli insegnanti di religione cattolica lo status di incaricati annuali, e i successivi contratti collettivi di lavoro, riconoscendo il diritto alla conferma del contratto in presenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, li hanno in sostanza equiparati ai docenti a tempo indeterminato, ma solo in materia di ferie, permessi, assenze e aspettative, qualora siano stati stabilizzati, abbiano cioè incarico a orario completo e almeno quattro anni di anzianità. In alcuni interventi dei colleghi e in alcuni emendamenti si ravvisa la volontà di perpetuare questa situazione di semplice stabilizzazione.

Dopo il 1995, grazie al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola e alle circolari ministeriali degli anni 1995-1996, è aumentato il numero degli stabilizzati. Come tutti gli altri docenti, agli insegnanti di religione cattolica spettano i seguenti obblighi di servizio: attività di insegnamento, che si svolge ordinariamente per venticinque ore settimanali nella scuola materna, ventidue ore nella scuola primaria e diciotto ore nella secondaria; attività funzionali all’insegnamento, cioè di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione (l’aggiornamento sta tra l’altro particolarmente a cuore alla CEI), partecipazione alle riunioni collegiali, consigli di classe, scrutini, incontri con le famiglie.

Appare evidente che l’alto numero di allievi di ogni insegnante di religione determina carichi di lavoro aggiuntivi, generalmente imponenti e comunque ben superiori al monte ore annuo previsto.

Il punto 2, comma 7, dell’Intesa stabilisce che gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri dei colleghi, quindi con diritto di elettorato attivo e passivo anche negli organi collegiali territoriali, istituiti con decreto legislativo n. 293 del 1999.

In realtà i vincoli derivanti dalla peculiare natura del loro rapporto di lavoro fanno sì che non usufruiscano invece di alcuni diritti, quali il diritto alla mobilità, ai comandi, alle utilizzazioni, al completamento di orario se soprannumerari.

A tutto ciò si aggiunge il rapporto con l’Autorità ecclesiastica. Il riconoscimento della idoneità, secondo il canone 804 del codice di diritto canonico, promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983, è subordinato, come è noto, ai requisiti di retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. Ricordo che la revoca è un obbligo per il vescovo, come recita il canone 805. Gli impegni degli insegnanti di religione cattolica in attività pastorali non costituiscono un obbligo giuridico ma un rapporto libero con la comunità ecclesiale che, voglio sottolineare, è prioritariamente da collegarsi alla loro attività di docenti educatori.

L’idoneità ha valore giuridico all’interno dell’ordinamento canonico; ha rilevanza civile solo in quanto condizione indispensabile per accedere all’insegnamento di religione cattolica.

Il Consiglio di Stato, il 24 marzo 2000, però, l’ha qualificato come atto endoprocedimentale finalizzato all’atto di nomina che resta di competenza dell’autorità scolastica.

In realtà, la CEI, anche in una nota pastorale del 1991, lo considera ben più di un semplice titolo abilitante, sia per quanto concerne la retta dottrina, sia per l’aspetto delicato della testimonianza di vita cristiana per la quale la CEI prescrive l’assenza di comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica. Sottolineo che l’idoneità non è oggetto di valutazione scalare e per la CEI non si esaurisce nel superamento di un esame, ma costituisce un vincolo articolato e continuamente in evoluzione. L’idoneità è revocata dall’autorità che l’ha rilasciata in carenza accertata grave di almeno uno dei tre fattori e la revoca segue una procedura di tre gradi successivi secondo la delibera n. 41 della CEI del 1990.

La mobilità in caso di revoca, come da articolo 4 di questo disegno di legge, è già operante nelle province autonome di Trento e Bolzano, le cui potestà legislative e amministrative in materia di insegnamento di religione cattolica sono ribadite dal comma 5 dell’articolo 5. Colà, come sottolineato dal collega Gubert, i docenti di religione cattolica sono già di ruolo e le ore di insegnamento settimanale della disciplina nella scuola secondaria più numerose.

I miei riferimenti alla CEI, quale protagonista delle relazioni della Chiesa cattolica con lo Stato, richiedono però alcune precisazioni. La valorizzazione della CEI, prima sostanzialmente ignorata come istituto dalla legislazione italiana che non le attribuiva personalità giuridica agli effetti civili, risale all’accordo del 1984 in cui, al comma 2 dell’articolo 2, è menzionata subito dopo la Santa Sede quale soggetto ecclesiale cui viene assicurata la reciproca facoltà di comunicazione e di corrispondenza.

Al punto 5 del protocollo addizionale all’accordo le è attribuito il compito di pervenire ad un’intesa con le competenti autorità scolastiche per determinare i profili dell’insegnamento di religione cattolica nelle scuole statali.

La CEI inoltre è riconosciuta come interlocutore legittimo ed accreditato anche nel comma 2 dell’articolo 13 dell’Accordo, in cui si prevede che si possa manifestare l’esigenza di collaborazione su ulteriori materie tra la Chiesa cattolica e lo Stato.

Un’altra questione posta da alcuni colleghi nei loro interventi e alla quale ho già accennato in precedenza, riguarda la cosiddetta facoltatività dell’insegnamento che rappresenterebbe un vincolo ineludibile per l’equiparazione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica a quello di tutti gli altri insegnanti. Premesso che scegliere di avvalersi o meno dell’insegnamento di religione cattolica non significa di per sé essere cattolico credente oppure praticante, ma semplicemente avvalersi liberamente di una disciplina scolastica che si ritiene utile per la propria crescita e comprensione della realtà e della storia del nostro Paese e non soltanto, occorre ribadire che questa materia facoltativa per gli studenti non lo è per lo Stato che ha comunque l’impegno di assicurarla. Per gli studenti l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarla.

La facoltatività è quindi cosa diversa dagli insegnamenti opzionali, facoltativi, aggiuntivi - e riprenderò la questione successivamente anche nel corso dell’esame degli emendamenti - previsti dall’autonomia scolastica, in base alla quale possono essere attivati gli insegnamenti soprattutto su richiesta dell’utenza.

L'insegnamento della religione cattolica appartiene infatti strutturalmente all'ordinamento scolastico, non è disciplina complementare e non può essere penalizzato da un'applicazione disinvolta di forme di flessibilità dell'orario scolastico, o più in generale dall'organizzazione del servizio scolastico.

Ricordo che nella discussione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici fu accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 1, che impegnava il Governo ad emanare norme attuative non contrastanti con l'Accordo e l'Intesa, in particolare sul riconoscimento del valore della cultura religiosa, e che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano. Credo che un impegno accettato allora debba essere valido ancora oggi.

Come ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13 dell'11 gennaio 1991, la scelta di avvalersene deve essere alternativa, non fra avvalersene ed altre opzioni, come pare avere compreso qualche collega. Queste ultime devono essere offerte successivamente soltanto ai non avvalentisi, fermo restando che ogni scelta deve risultare non discriminante e non incidere sull'iniziale formazione delle classi. Dico questo per rispondere ad esempio, all'emendamento 1.100 del senatore Cortiana ed altri.

Voglio tuttavia aggiungere altre considerazioni, riconoscendo anche che la questione forse non è ancora del tutto risolta. Le eventuali attività alternative, come da sentenza n. 203 del 1989 della Corte costituzionale, o la possibilità di allontanarsi dall'edificio scolastico, come da sentenza n. 13 del 1991, ambiti questi di esclusiva competenza statale, hanno subito vicende alterne e contrastanti, anche a causa della contraddittorietà di successive circolari del Ministero della pubblica istruzione, discendenti da pronunce della Corte costituzionale e sentenze, quali quelle del TAR del Lazio, con successive sospensioni del Consiglio di Stato.

Queste tormentate vicende si sono svolte soprattutto fra il 1986 e il 1991 e hanno riguardato anche la predisposizione della modulistica per la dichiarazione, modificata nel tempo dalle circolari ministeriali. Ma il problema della programmazione delle attività, colleghi, dato che la questione è stata sollevata anche con emendamenti, è complessa, e rimane, a mio avviso, in parte insoluta, perché esse, definite non già dal Ministero dell'istruzione, ma dal collegio docenti di ogni singola scuola, non rivestono il rango di disciplina scolastica costituita, pur dovendosi configurare, nei limiti del possibile, equivalenti o comparabili all'offerta formativa che gli avvalentisi ricevono con l'insegnamento di religione cattolica. E quindi devono recare contenuti che non possono risultare però discriminanti.

Da ciò discende che, pur nell'equivalenza, le attività alternative non devono prevedere programmi curriculari, perché ciò costituirebbe un vantaggio per i non avvalentisi. In una situazione così complessa ma sostanzialmente accantonata, data l'incertezza complessiva delle disposizioni che dovrebbero governarla, le opzioni possibili permangono quattro, come da allegato alla circolare n.6 del 1999 recante precisazioni e chiarimenti anche in merito alla modulistica. La prima è costituita dalle attività didattiche e formative; la seconda, dallo studio individuale assistito; la terza, da libera attività senza assistenza, che comunque non fa venir meno in alcun modo l'obbligo di vigilanza; la quarta, l'uscita regolamentata dalla scuola.

È da sottolineare che, per le attività didattiche alternative, pur non configurandosi come disciplina scolastica curriculare, si deve dar luogo a valutazione.

Pertanto, i docenti partecipano a tale operazione limitatamente agli alunni di loro competenza.

Invece lo studio individuale, sebbene non valutato, dev'essere comunque attestato dalla scuola e vistato dal capo d'istituto, ai sensi della circolare ministeriale n. 11 del 1987. Essa non mi risulta che sia stata superata da successive disposizioni, anche se riconosco la difficoltà di verifica poiché, tra documenti concordatari, statali e canonici, ho consultato oltre un centinaio di documenti.

Queste sono le questioni di carattere generale sulle quali, colleghi, era mio compito recare precisazioni e approfondimenti. Desidero però aggiungere anche alcuni commenti sui singoli interventi dei colleghi.

Ringrazio il senatore Monticone per l'apporto che sempre dà ai nostri lavori e particolarmente in questo, sia in Commissione sia in Aula. Egli giustamente ha sottolineato che la discussione di questo disegno di legge non può essere la sede della revisione critica dei rapporti fra Stato e Chiesa in merito all'insegnamento di religione cattolica e soprattutto dei suoi contenuti disciplinari, che non hanno comunque finalità di catechesi, ma offrono strumenti per una lettura della realtà storico-culturale in cui vivono gli allievi, vengono incontro ad esigenze di verità di ricerca sul senso della vita e contribuiscono alla formazione della coscienza morale, maturando capacità di confronto e di rispetto fra il cattolicesimo e le altre religioni.

Queste considerazioni, peraltro, danno risposta anche a molti rilievi espressi da alcuni colleghi nei loro interventi e sono però state riprese in termini sostanzialmente molto simili in altri interventi. Credo che questo sia un riconoscimento che occorre dare alle finalità della disciplina.

Si tratta, come è stato sottolineato (lo diceva il senatore Monticone e convengo), di un itinerario culturale dal piano della conoscenza al piano della consapevolezza, che consente anche di riconoscere il ruolo innegabile del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea. Ciò è stato riconosciuto da quasi tutti i colleghi, anche nell'ultimo intervento di ieri, seppure in dissenso, del senatore Contestabile.

Convengo anche sul secondo punto evidenziato dal senatore Monticone: l'insegnamento di religione cattolica può portare un grande contributo etico e civile ad un progetto formativo laicamente integrale, sia esso, collega Monticone, a firma Berlinguer o a firma Moratti.

È stato posto inoltre da alcuni senatori il confronto fra l'attuale testo e quello licenziato dal Senato al termine della scorsa legislatura. Aggiungo che molti emendamenti sono anche volti al ripristino del testo allora licenziato. In realtà, colleghi, valutando con oggettività e in modo approfondito le differenze, io non credo che siano veramente le più importanti; esse riguardano anzi per lo più il regime transitorio. Rimangono invece immutate le finalità e l'impianto, come peraltro espresso in quasi tutti i disegni di legge d'iniziativa parlamentare collegati, ben dieci.

Il senatore Tessitore ha riconosciuto la necessità di affrontare e risolvere lo status di precariato degli insegnanti di religione cattolica, sottolineando però la necessità di un reclutamento non dissimile da quello degli altri docenti, cioè per via concorsuale. In realtà in questo disegno di legge l'accesso ai ruoli è disciplinato dall'articolo 3, che prevede titoli ed esami; anche nelle disposizioni transitorie è contemplato il concorso per titoli ed esami, diversamente, vi ricordo, da come è avvenuto in un passato non lontano, che ha visto l'immissione in ruolo di molti docenti previa frequenza di corsi abilitanti, dei quali, verifica conclusiva compresa, in alcuni o in diversi casi è meglio tacere.

I requisiti richiesti per gli insegnanti di religione cattolica sono quelli previsti dal punto 4 dell’Intesa, non credo che in questa sede noi possiamo inventarne di nuovi.

Il possibile passaggio a qualsivoglia altra cattedra in caso di revoca o di esuberi è subordinato, come da articolo 4, al possesso dei requisiti prescritti dall’insegnamento richiesto, come avviene per tutti gli altri docenti.

A favore di altri docenti in passato, invece, furono attuate, tra gli esuberi di alcune classi di insegnamento, alcune norme di privilegio, per esempio prepensionamenti, e in ogni caso tra gli insegnanti di religione cattolica permane una situazione di svantaggio nella mobilità professionale determinato dai limiti di territorialità, di validità territoriale diocesana dell’idoneità. Essa, però, è di competenza dell’autorità ecclesiastica: credo che la CEI abbia interesse ad una valenza nazionale delle idoneità previa una verifica, un approfondimento, una armonizzazione dei percorsi atti a conseguire i titoli necessari. Tutto questo dopo l’approvazione di questo disegno di legge.

Il collega Tessitore ed altri colleghi paventano, altresì, un possibile scadimento dell’insegnamento di religione cattolica in semplice proselitismo e propaganda, come è qualche volta, purtroppo, avvenuto - consentitemi di aggiungere anche per averlo personalmente constatato - per l’insegnamento di alcune discipline; per esempio, potrebbe avvenire per la storia, la filosofia. Personalmente ho sempre prediletto la storiografia, così come l’arte, la letteratura, la musica alla storia delle stesse. La storia è altra cosa, viene successivamente e cerca di inquadrare, purtroppo non sempre oggettivamente, autori, opere, pensieri, movimenti di un contesto storico comparandoli e dando loro spesso caratteri e finalità più che altro nozionistici. Quindi, la storia delle religioni, colleghi, è altra disciplina dall’insegnamento di religione cattolica; è altra disciplina che può essere attivata nella scuola eventualmente nell’ambito dei decreti attuativi della legge di riforma, o quale disciplina aggiuntiva ed opzionale, per esempio, nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Al senatore Malabarba, che almeno per vicende personali accennate nel suo intervento certamente avrà avuto modo di consultare qualche testo scolastico di religione cattolica verificandone le potenzialità educative, vorrei sottolineare che - come detto anche da alcuni colleghi - in questo contesto non si discutono gli accordi tra Stato e Chiesa, ma allo stato giuridico di una categoria di insegnanti di una disciplina facoltativa ma non aggiuntiva. Ho già spiegato questo concetto nella prima parte del mio intervento; gli ricordo, inoltre, che la quota del 70 per cento tiene conto anche di eventuali variazioni di avvalentesi. Anche per altre discipline, per esempio il francese, si è verificato in un passato recente una rilevante contrazione delle cattedre: credo che il collega conosca le soluzioni adottate in merito, mi meraviglio, però, che in questo caso la difesa dei posti di lavoro sia da attuarsi con tanti "ma" e tanti "se". Quanto alle interferenze della Santa Sede per la scelta degli insegnanti, rammento che il disegno di legge, all’articolo 3, comma 8, prevede che l’assunzione con contratto a tempo indeterminato sia disposta dal dirigente regionale d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio, ciò ai sensi del Protocollo addizionale e dell’Intesa. Anche l’idoneità è definita con precisione dalle norme pattizie dalle quali per il momento non possiamo derogare. Il collega Malabarba, però, può anche osservare che questo disegno di legge tutela il lavoro dall’eventuale revoca dell’idoneità, almeno su questo credo dovrebbe d’accordo.

Aggiungo che l’auspicio di attribuire lo stato giuridico agli insegnanti di religione cattolica è quasi antico, risale alla revisione del Concordato, cioè a quando sono stati fissati precisi profili di qualificazione professionale e la componente laica dei docenti è divenuta via via preponderante. Come si vede, l’istanza quindi si è accompagnata anche ad una progressiva evoluzione della categoria.

Infine, sulla coerenza legislativa di questa maggioranza sollevata da alcuni colleghi, rammento che stiamo portando a termine un provvedimento come altri che la precedente maggioranza non è riuscita - o non ha avuto tempo - a completare, come ha ben illustrato il senatore Eufemi.

La senatrice Franco si dichiara ispirata, nel suo intervento, all’irrinunciabilità della qualità del sistema formativo e al principio della laicità dello Stato. Premesso che l’insegnamento della religione cattolica è assicurato dalla Repubblica italiana nel quadro delle finalità della scuola ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo del 1984, e che la nuova disciplina prevista dal disegno di legge di reclutamento tramite concorso per titoli ed esami, disciplina che coinvolge lo Stato nell’accertamento della preparazione culturale generale didattica come quadro di riferimento complessivo, come dal comma 5 dell’articolo 3, non può che concorrere positivamente alla qualità del servizio scolastico, desidero ribadire che questo provvedimento non mette in discussione il principio della laicità dello Stato in merito alla quale occorre rileggere diverse sentenze della Corte costituzionale.

Brevemente, nella pronuncia n. 203 del 1989, la Corte, ribadendo ed ampliando le formule già utilizzate dal Consiglio di Stato ha indicato riferimenti costituzionali del principio supremo della laicità dello Stato, ma in secondo luogo spiegava che laicità non significa indifferenza dello Stato davanti alle religioni, bensì garanzia dello Stato stesso per la salvaguardia della libertà di religione nel quadro di un accordo bilaterale tra Stato e Chiesa cattolica.

Una successiva sentenza della Corte costituzionale ha confermato che l’insegnamento di religione cattolica non è in contrasto con il principio di laicità, con la precisazione che ciò vale anche per l’aspetto del suo inserimento nel piano didattico. Nonostante tale ultima precisazione, successivi pronunciamenti giurisprudenziali hanno riproposto il contrasto della normativa concordataria con il principio di laicità sotto il profilo però della collocazione della disciplina nel normale orario. Tutti questi pronunciamenti, però, sono stati poi dichiarati inammissibili dalla successiva, definitiva pronuncia della Corte, la quale con sentenza n. 290 del 1992 ha confermato l’infondatezza di tutta la questione.

Per gli altri argomenti esposti dalla senatrice Franco faccio riferimento alla prima parte del mio intervento e alla replica che ho esposto al senatore Tessitore.

Il senatore Eufemi ha ben riassunto gli aspetti salienti e l’iter finalmente positivo di questo disegno di legge, sottolineando il tenace impegno del suo Gruppo in tutta la vicenda. Nel riconoscerlo, lo ringrazio altresì delle sagge parole con le quali ha sottolineato che non si tratta soltanto di un obiettivo di carattere sindacale, bensì di un intervento migliorativo della scuola. Questa, a mio avviso, deve essere la lettura del provvedimento anziché un immotivato timore di lesione della sovranità statale connesso all’insegnamento di religione cattolica, tale da pregiudicarne talvolta la piena integrazione nei percorsi formativi.

Forse finora la rigidità del sistema scolastico, come rilevava già nella scorsa legislatura acutamente il senatore Folloni, non ha saputo assimilare del tutto la normativa concordataria per valorizzare l’alta valenza educativa e formativa della dimensione culturale e interdisciplinare della materia.

Il collega Bevilacqua ha sollevato una questione relativa alla ripartizione del personale da immettere nei ruoli regionali previsti dal disegno di legge. Credo che solo il Governo possa dare una risposta esauriente e precisa in merito. In merito alla questione dell’elenco graduato, o graduatoria, avanzata anche da altri colleghi, risponderò nel corso dell’esame degli emendamenti.

Al senatore Bevilacqua, che ringrazio per il giudizio positivo espresso a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, ricordo che l’auspicio di una revisione degli Accordi con la Santa Sede - che sia condiviso oppure no - appare comunque esterno a questo provvedimento. Frattanto, credo debba essere ancora portata a pieno compimento, come ha riconosciuto per certi aspetti la senatrice Soliani, la consapevolezza, avviata fra il 1929 e il 1984 e nelle ultime disposizioni, circa il nuovo ruolo della disciplina nel contesto della scuola e rispetto agli stessi docenti.

Il disegno di legge in esame, più che aver raccolto il frutto maturo della precedente legislatura, porta a compimento un lavoro svolto da molti parlamentari di varie forze politiche. Cinque sono stati i disegni di legge presentati in Senato nella XIII legislatura, dieci in questa.

Il primo testo base unificato fu adottato in 7a Commissione il 14 luglio 1999 ed incardinato in Aula il 4 luglio 2000. Evidentemente, però, le divergenze in seno al centro-sinistra non consentirono di portarne a compimento l’iter, nonostante una larga condivisione del provvedimento anche da parte dell’allora opposizione.

Nel suo intervento la collega Soliani ha ben individuato le finalità entro le quali iscrivere questo disegno di legge, che - sono parole sue, ma anche di altri - non deve essere letto solo come questione sindacale, ma anche come riconoscimento della natura culturale-formativa della disciplina nel quadro delle finalità del sistema. Ne discende, però, che perde significato la sua affermazione che si sarebbe potuto fare meglio. Forse sì, ma non sulle questioni veramente importanti, e forse non con il corredo di un consenso trasversale.

Hanno invece rilevanza alcuni interrogativi da lei posti, che rappresentano non solo un impegno per il Governo, ma anche una sfida per tutti noi. Mi riferisco alla necessità, che condivido, di una ridefinizione dello stato giuridico di tutti i docenti, nella quale collocare, quindi, anche quella degli insegnanti di religione cattolica, nonché alla domanda: "Quale cultura per la scuola italiana, quale ruolo per i docenti, anche di religione?"

Al senatore Bastianoni, che nel suo intervento ha sottolineato soprattutto i punti salienti del provvedimento e la lunga attesa per attribuire parità e dignità ad un’ingente sacca di precariato, ormai in gran parte laico, ricordo, come già ho fatto ad altri colleghi, che la mobilità verso altro insegnamento è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto, come stabilito dal comma 3 dell’articolo 4. Sono convinto che una maggiore dignità attribuita alla disciplina non possa che attenuare l’eventuale ricerca surrettizia di una diversa sistemazione. Affronteremo, comunque, più compiutamente il discorso durante l’esame degli emendamenti.

Ringrazio il senatore Favaro, il quale ha sottolineato l’urgenza e la necessità di questo provvedimento, che da una parte risolve un ingente problema di precariato e dall’altra ben si inserisce nell’opera di riforma e di riqualificazione della scuola italiana. Egli ha altresì ricordato che la nostra cultura ha profonde radici cristiane - su ciò sono pienamente d’accordo - dalle quali è scaturita una grande crescita civile delle nostre comunità. Questa consapevolezza, peraltro, non potrà che appianare il dialogo con le altre culture e religioni.

Al senatore Contestabile, con il quale condivido - ma solo in parte - alcuni riferimenti storici (dico "solo in parte", perché occorre riconoscere che nella storia della Chiesa le luci superano di gran lunga le ombre, soprattutto in quei periodi bui della storia in cui la Chiesa sola ha rappresentato l’unico riferimento civile, nell’assenza di ogni istituzione), voglio sottolineare che il suo ragionamento ha carattere teorico e si pone a monte del regime concordatario, mentre questo provvedimento scaturisce da una sua compiuta e consapevole attuazione. La revisione del concordato fu frutto di un intenso lavoro snodatosi fra il 1976 e il 1984 sulla scorta di diverse bozze e di successive stesure, attraverso le quali si pervenne al testo definitivo. In realtà il tema predominante, anche negli anni successivi e negli stessi dibattiti parlamentari, non fu lo status giuridico, ma semplicemente la tutela dei non avvalentisi.

La determinazione dei programmi, le modalità organizzative dell’insegnamento, i profili della qualificazione professionale dei docenti, i criteri per la scelta dei libri di testo venivano, nel 1984, rinviati alla successiva intesa fra le autorità scolastiche e la CEI. Proprio in calce alle premesse per l’intesa veniva allora espresso di comune accordo l’intento di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica e sono passati da allora molti e molti anni.

Anche il senatore Gubert ha riconosciuto anzitutto che questo disegno di legge compie un atto di giustizia verso la disciplina e i suoi docenti, ambedue finora emarginati e in alcuni casi riportati esplicitamente dal collega. È un atto di giustizia, ma anche il risultato di un lungo e sofferto dibattito, e di una raggiunta consapevolezza e maturazione.

Ringrazio il collega di avere illustrato gli aspetti peculiari dell’insegnamento religioso nelle province di Trento e Bolzano e condivido i suoi auspici. Aggiungo che si possa dare che colà la disciplina più favorevole di questo insegnamento non ha prodotto le conseguenze che alcuni colleghi hanno più volte paventato.

Ricordo che alle questioni sollevate dal senatore Cortiana è già stato risposto nella replica ad altri colleghi che le hanno avanzate, più o meno, negli stessi termini.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno che egli ha presentato, ne condivido la premessa, però sui tre impegni richiesti al Governo osservo quanto segue. Nel primo impegno, in cui chiede che "l’insegnamento della religione venga impartito nel rispetto della libertà di coscienza e delle pari dignità senza distinzione di religione" gli faccio notare che questo è un principio già ampiamente condiviso e riconosciuto. Circa il secondo impegno, relativo alle "attività complementari relative alla storia delle religioni" gli faccio osservare che ciò è già consentito come insegnamento aggiuntivo e lasciato al libero esercizio dell’autonomia scolastica. Per quanto concerne, infine, l’impegno relativo alla ridefinizione dei programmi, l’auspicio di introdurvi l’insegnamento "della storia delle religioni" che il collega Cortiana ha affidato altresì ad un emendamento, gli faccio notare che il punto 1, comma 1, punto 2 dell’intesa recita esattamente quanto segue: "i programmi sono adottati con decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, previa intesa con la CEI, fermo restando la competenza esclusiva di quest’ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa". Quindi, in questo ambito, le proposte ovviamente debbono essere circoscritte.

Il senatore Tonini, che ringrazio, ha ribadito l’aderenza del provvedimento alle norme concordatarie, sottolineando la positiva evoluzione della concezione dell’insegnamento di religione cattolica. Concordo sulla necessità di approfondire e valorizzare lo studio del fatto religioso nella scuola, anche per venire incontro alle nuove istanze che provengono da una società in rapida evoluzione.

Certo un dibattito sul fatto religioso sarebbe estremamente importante, lo avevo avviato ai tempi dell'affare assegnato, sarebbe necessario riprenderlo.

Quanto alle proposte emendative replicherò nella sede appropriata, rilevando comunque che esse sono volte soprattutto a ripristinare il testo già licenziato dal Senato nella precedente legislatura.

Anche il senatore Ciccanti ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale in merito alla laicità dello Stato, rispondendo quindi ai rilievi avanzati dal senatore Tessitore e da altri colleghi. Ha ulteriormente confermato e approfondito con gli opportuni riferimenti giuridici alcuni concetti che ho espresso nella relazione scritta e in quella che svolsi sull'affare assegnato.

Il collega ha giustamente sottolineato la differenza fra gli aspetti funzionali e i fondamenti giuridici del provvedimento e di ciò lo ringrazio.

 

PRESIDENTE. Senatore Brignone, le segnalo che ci stiamo avvicinando al termine dei nostri lavori.

 

BRIGNONE, relatore. Sì, signor Presidente, mi avvio al termine dell'intervento di replica.

Osservo che il senatore Passigli condivide gli obiettivi e riconosce i precisi vincoli determinati dalle norme pattizie.

Per quanto concerne il concorso in regime transitorio, che ritiene debole nell'impianto, non posso che ricordargli le procedure di immissione in ruolo di tanti precari nella scuola italiana. La mobilità verso altre discipline è subordinata al possesso dei requisiti e credo che il collega ne sia a conoscenza.

Non ritengo che gli insegnanti di religione cattolica usufruiscano di situazioni di privilegio derivanti da questo provvedimento. Gli ricordo che per l'immissione in ruolo degli altri docenti precari veniva richiesto un servizio ben più breve dei quattro anni qui stabiliti e che comunque la mobilità nella disciplina rimane vincolata.

Per i profili di costituzionalità osservo che il provvedimento è rispettoso delle norma pattizie, che stabiliscono una duplice competenza, come ho già detto, ma ripartita per competenze specifiche delle due autorità interessate. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l’ora rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

[...]

La seduta è tolta (ore 20,03).

Fonte: senato.it

 


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