SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————

413a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

(Antimeridiana)

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Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

[...]

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)

(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, devo innanzitutto ringraziare la 7a Commissione e il relatore, senatore Brignone, perché ancora una volta su questo tema, dopo aver dimostrato già nella scorsa legislatura un impegno e un’attenzione straordinari - tra l’altro, anche allora il provvedimento aveva visto il senatore Brignone impegnato come relatore -, hanno investito moltissimo nel portare avanti il provvedimento. Rinnovo quindi il mio ringraziamento al presidente Asciutti, al relatore e alla Commissione tutta.

Non posso non richiamare anche il livello del dibattito che si è svolto in Aula. Mi riferisco alla discussione generale che ha visto intervenire numerosi senatori e senatrici a testimonianza del fatto che il provvedimento è ormai maturo per l’approvazione.

Come è stato ricordato siamo in seconda lettura e di fatto, se stamattina l’Aula del Senato approverà il testo, questo ritorna alla Camera probabilmente soltanto per alcune norme tecniche.

Nonostante sia stato richiamato anche in quest'ultimo dibattito un insieme di aspetti ancora critici, credo che davvero il Governo ed il Parlamento abbiano sul tema dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado tentato di trovare la famosa quadratura del cerchio, perché la questione è e resta complessa, anche dopo l'approvazione di questo provvedimento.

Ed è per queste ragioni che io richiamo velocemente le norme pattizie, in particolare i due punti delle norme pattizie che hanno dato origine a questo provvedimento legislativo, peraltro richiamate anche nel dibattito. Risponderò e ricorderò la posizione del Governo in merito a questi aspetti proprio per dimostrare ancora una volta che nessuno ha voluto sottovalutare la criticità o la complessità di questo aspetto, ma eravamo e siamo tenuti a dare delle risposte e a ricercare soluzioni sul piano legislativo.

Il comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, come ben sa quest'Aula, stabilisce che "la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".

Questo punto del Concordato è stato riconfermato nel 1984, quindi in una data più vicina a noi, e nel Protocollo addizionale di quell’Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, "con l’intento di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione delle norme e di evitare ogni difficoltà di interpretazione", fra le varie disposizioni vi sono anche quelle relative a questo punto: si dettano norme sull’insegnamento e sugli insegnanti della religione cattolica e si rinviano alla successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana le determinazioni riguardanti i programmi, le modalità di organizzazione dell’insegnamento, i criteri per la scelta dei libri di testo ed i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione. Tutto questo è avvenuto. Un altro punto del Protocollo addizionale, invece, non ha trovato finora applicazione: si tratta di quel punto dello stesso Protocollo che prescrive tutto ciò "fermo restando l’intento dello Stato" - ed ecco perché noi stiamo varando il provvedimento in esame - "di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione". Da questo punto di vista, quindi, come è stato ricordato in questi mesi, lo Stato è stato per anni inadempiente. Oggi chiudiamo pertanto una partita che avrebbe dovuto vedere un impegno dello Stato fin dal 1984, mentre l’insegnamento della religione cattolica è stato da allora garantito da accordi, che naturalmente sono comunque intervenuti, tra l’autorità ecclesiastica e l’amministrazione scolastica, nell’assenza, in realtà, di una cornice giuridica.

Questa dunque è la matrice giuridica del provvedimento. In riferimento alle questioni che sono state sollevate, innanzitutto mi riconosco in tutte le posizioni ed in tutti i rilievi svolti dal relatore Brignone, che ringrazio per l’approfondita replica che ha voluto offrire ieri sera qui in Aula. Mi preme solo dare alcune risposte, in primo luogo ai colleghi senatori che hanno voluto presentare eccezioni di costituzionalità, chiedendosi come sia possibile che docenti scelti da un’altra autorità diventino poi dipendenti dello Stato. Noi prevediamo - il disegno di legge lo dice chiaramente - all’articolo 3 l’accesso al ruolo, previo superamento di concorsi per titoli ed esami pubblici. La segnalazione e l’individuazione di questi docenti da parte della Conferenza episcopale italiana costituisce quindi una sorta di requisito essenziale, di preselezione, come peraltro si usa fare anche in altri settori del pubblico impiego, ancorché con modalità diverse. Pertanto, possono accedere a detti concorsi solo coloro che possiedono certi titoli, tra cui l’idoneità, che rappresenta titolo imprescindibile. Successivamente interviene il concorso, che è la modalità di reclutamento del pubblico impiego per eccellenza; in questo senso lo Stato non vìola nessuna legge riferita al reclutamento dei propri dipendenti.

Quindi, c’è un reclutamento attraverso un concorso regolare.

Altra questione, poi, è il primo concorso, proprio perché lo Stato è inadempiente e deve riconoscere un servizio prestato in assenza di questa cornice giuridica che pure avrebbe dovuto garantire. Rispondo in questo modo alle eccezioni presentate dai senatori Contestabile, Passigli, Malabarba e da tutti coloro che hanno voluto rimarcare questo aspetto.

Ci sono poi ancora tre questioni che hanno animato il dibattito e che restano un po’ sullo sfondo come aspetti che in parte dividono le forze politiche, soprattutto di opposizione. Per esempio, il senatore Tonini diceva che sarebbe stato meglio garantire la mobilità verso altri insegnamenti dopo cinque anni, per evitare che insegnanti di religione inseriti poi nei ruoli possano richiedere immediatamente il passaggio ad altri insegnamenti. Al riguardo, confermo anche qui in Aula ciò che ho detto in Commissione: questa è materia contrattuale, per cui una tale rigidità non può essere prevista da una norma quadro e da una legge che istituisce lo stato giuridico di una categoria di insegnanti. Questo tipo di istituto potrà essere previsto nel tempo se dovessimo davvero riscontrare una mobilità eccessiva di questi docenti, una volta inseriti in ruolo.

Devo anche aggiungere, però, che non mi sento di fare un processo alle intenzioni, perché la nostra legislazione ha garantito e tutelato la libertà di insegnamento e anche la funzione, cioè gli insegnanti che hanno titolo ad effettuare dei passaggi possono farlo in qualsiasi ordine di scuola. Allora non capisco perché bisognerebbe privare gli insegnanti di religione, in possesso di titoli ovviamente idonei, della possibilità di avvalersi di questa mobilità. Quindi c’è anche una riserva personale, ma in questo momento voglio far valere molto di più il fatto che, essendo materia contrattuale, non potrebbe rientrare in una legge che stabilisce questo tipo di istituto.

Rispondendo poi al senatore Tonini (ma in realtà tali questioni sono state sollevate un po’ da tutti: dalla senatrice Soliani, dal senatore Monticone e da chi ha voluto evidenziare più di altri elementi di criticità nella legge) vengo alla questione dei titoli di questi insegnanti, cioè il possesso di diploma di laurea per essere poi abilitati all’accesso ai ruoli (questo diceva il senatore Tonini, ma credo che sia un aspetto previsto anche nel provvedimento presentato dalla senatrice Acciarini) almeno a regime. A questi colleghi mi sento di rispondere tranquillamente che la questione dei titoli non può essere unilaterale, cioè lo Stato non può decidere, neanche attraverso una legge, quali debbono essere i titoli di accesso all’insegnamento della religione cattolica perché dovremmo rivedere quel famoso Protocollo addizionale dell’Accordo del 18 febbraio 1984. Quindi, trattandosi di una norma pattizia, la Conferenza episcopale italiana e lo Stato devono insieme rivedere i titoli di studio di accesso a questa materia.

Posso già annunciare che sarà sensibilità della CEI compiere questo tipo di revisione. La CEI è disponibile, si rende conto che è trascorso troppo tempo da quando sono stati indicati quei titoli di accesso e, poiché sono cambiate anche le normative che riguardano il reclutamento e l’accesso ai ruoli per tutti gli altri insegnamenti (non ultima la legge n. 53 del 2003, che prevede un percorso universitario specialistico e un tirocinio per l’accesso ai ruoli), non vi è dubbio che al più presto, chiarita la questione dello stato giuridico, CEI e Stato dovranno incontrarsi per rivedere tanto i titoli di accesso a questo tipo di insegnamento della religione cattolica, quanto l’accesso ai ruoli e quindi ai concorsi.

Un’ultima notazione. Negli interventi che ho ascoltato e nelle obiezioni che sono state mosse si è chiesto di rendere più cogente la prova di cultura generale e addirittura le prove d’esame. Da una parte, si è chiesto di prevedere una prova di cultura generale per garantire una maggiore qualità di questo insegnamento e di questi insegnanti e, dall’altra, è stata evidenziata la "curvatura" sull’insegnamento della storia delle religioni.

A tale seconda questione il relatore Brignone ha risposto molto bene: qui non stiamo parlando della possibilità di modificare questo insegnamento; stiamo trattando della definizione dello stato giuridico di una categoria di insegnanti - quelli chiamati a insegnare la religione cattolica -, perché il Concordato parla di questo tipo di insegnamento e non di altro. Tutto il resto, e mi riferisco anche alle richieste del senatore Cortiana e all’ordine del giorno che egli ha presentato, attiene invece alle discipline, agli approfondimenti e al livello culturale che si può favorire attraverso tutti gli altri insegnamenti.

In virtù del fatto che stiamo riscrivendo le indicazioni nazionali per tutti gli ordini di scuola, che esiste l’autonomia delle istituzioni scolastiche, e quindi anche l’autonomia didattica, e poiché ci saranno attività opzionali facoltative che le famiglie e gli studenti potranno scegliere, siamo certi che le scuole potranno garantire anche questo tipo di approfondimento e di insegnamento. In altre parole, vi è un’attenzione alla storia delle religioni, che riguarda una dimensione più strettamente culturale, che quindi rimanda ad un profilo più generale e non ad un insegnamento specifico, il quale, come abbiamo visto, trae origine da norme pattizie che hanno una finalità ben precisa.

Per quanto riguarda gli eventuali approfondimenti o le prove più ampie di concorso, ribadisco che abbiamo previsto, all’articolo 3, che si tratterà di prove di cultura generale; ciò naturalmente non concerne la materia specifica, poiché l'idoneità a questo tipo di insegnamento è di esclusiva competenza della Conferenza episcopale italiana. Non vorrei allora che conservassimo un pregiudizio nei confronti di questi insegnanti: poiché come Stato non andiamo a valutarne la competenza specifica, non saranno insegnanti di qualità.

Il senatore Monticone, lo ricordo ancora, nel suo intervento in Commissione ha sottolineato alcuni percorsi di eccellenza di tali insegnanti.

Come ha ricordato altrettanto bene il relatore Brignone, accanto a questi percorsi di eccellenza c’è un percorso di fede che non possiamo ignorare. Sono tutti elementi che possono essere considerati e valutati solo dalla Conferenza episcopale italiana. È questo tipo di valutazione che garantirà la qualità dell’insegnamento della religione cattolica.

Allo Stato, come è giusto che sia, resta la valutazione di tutte quelle competenze più generali che devono fare di questi insegnanti dei buoni insegnanti della scuola italiana. Ma noi non possiamo andare oltre nella valutazione e nello svolgimento delle prove concorsuali.

Ringrazio ancora una volta tutte le forze politiche che hanno voluto dare segnali di attenzione e di incoraggiamento al Governo rispetto all’espletamento veloce del primo concorso, affinché questa partita si chiuda presto. Naturalmente, il primo concorso si svolgerà con modalità diverse, perché deve dare risposte agli insegnanti che sono già in servizio.

Auguro quindi a tutti un buon lavoro per la seduta di questa mattina. (Applausi dai Gruppi FI, UDC, LP e AN).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G1 (testo 2).

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, ieri nella mia replica ho espresso un parere sostanzialmente contrario sull’ordine del giorno nella sua formulazione originaria, in quanto - pur riconoscendo la validità della premessa - ritenevo superfluo e in parte inattuabile l’impegno che si vorrebbe affidare al Governo.

Anche in questo caso ribadisco che, pur accettando quanto contenuto nella premessa, ritengo di non poter condividere l’impegno che si vorrebbe assegnare al Governo. Infatti, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l’insegnamento della religione è già impartito nel rispetto della libertà di coscienza e delle pari dignità; oltretutto, è un insegnamento di cui ci si può avvalere o meno.

Quanto all’impegno che si chiede al Governo affinché "le istituzioni scolastiche possano organizzare, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla storia delle religioni", non credo sia il caso di affidare tale previsione ad un ordine del giorno, in quanto nell’esercizio dell’autonomia scolastica ciò è già ampiamente possibile, naturalmente se richiesto dall’utenza.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono, l’ordine del giorno G1 (testo 2) non viene posto in votazione.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

PACE, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione degli emendamenti 1.110, 1.103, 1.2, 1.104, 1.105, 1.4, 1.108, 1.109, 2.2, 2.100, 2.101, 5.8, 5.100, 5.101, 6.1, 1.101, 6.100 e 2.102, sui quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione".

PRESIDENTE.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1877, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, gli emendamenti che mi accingo ad illustrare riprendono i contenuti della proposta di legge di cui sono prima firmataria e che è stata condivisa anche da altri senatori. È una risposta più organica e più completa al problema della precarietà degli insegnanti di religione cattolica, ma al tempo stesso tiene presente la specificità di questa categoria di insegnanti.

Noi diciamo con molta chiarezza che a tutti gli insegnanti di religione cattolica, non soltanto a quelli che occupano il 70 per cento dei posti, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.

Questa norma così formulata e le articolazioni che riguardano i successivi emendamenti, su cui mi soffermerò brevemente, si propongono di dare a questa categoria di insegnanti, di cui noi riconosciamo il valore e il significato (nessuno di noi infatti sta sostenendo che siano lavoratori che non meritano attenzione), tutele e garanzie circa la qualità del loro rapporto di lavoro. Facciamo tutto quanto è possibile all'interno della normativa statale per dare loro questo riconoscimento, chiedendo anche - e vorrei che questo non sfuggisse agli interessati - una copertura finanziaria di questa legge ben diversa da quella che propongono il Governo e la maggioranza.

Noi chiediamo che per quanto lo Stato può, siano assicurati il massimo della garanzia e il massimo dell'impegno economico e finanziario. Quello che lo Stato non può fare è intervenire sulle modalità di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro.

Do atto e ringrazio il relatore Brignone, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo che sono intervenuti in discussione generale, dell'attenzione che egli ha dedicato nella sua replica di ieri sera alle osservazioni che sono state avanzate. Il senatore Brignone ha tenuto - e noi lo apprezziamo e vogliamo dargliene un ampio riconoscimento - a rispondere con il massimo di attenzione e di cura. Tuttavia, l'attenzione e la cura dedicate dal relatore purtroppo non hanno il potere di cancellare il problema alla base di questo sistema duale, nel quale lo Stato non ha competenza né sulle modalità di reclutamento, né - e questo è perfino più grave - sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro. Queste sono governate - ci è stato ripetuto più volte ma non abbiamo bisogno di sentircelo dire - da norme pattizie che certamente intervengono proprio nella fase della costituzione del rapporto di lavoro e della risoluzione dello stesso.

Al riguardo tutti i tentativi di soluzione sono destinati a fallire e a creare oltretutto rischi notevoli di contenzioso. Ci permettiamo di suggerirvi di controllare accuratamente il testo che state per votare, perché in esso sono contenuti elementi estremamente discutibili sotto il profilo della costituzionalità e comunque del complesso di norme che regolano in generale il rapporto di lavoro nella nostra legislazione.

Intervenire attraverso questo strumento vuol dire determinare un ulteriore aggravamento e creare ulteriore complessità. Vorrei sottolineare il fatto che al momento della costituzione del rapporto, sull'idoneità (torneremo poi sul tema dei titoli) lo Stato italiano nulla può, e mi fa quasi sorridere l'esaltazione del concorso fatta dall'onorevole Aprea quando ha affermato che esso è lo strumento normale di assunzione.

Non c’è bisogno di dirlo perché anche questo è un principio costituzionale; deve però trattarsi di un concorso in cui vi sia una valutazione completa dei titoli e lo Stato formuli una graduatoria di coloro che vuole immettere nella pubblica amministrazione. Ciò non avviene in base al disegno di legge: vi è una parte che sfugge a qualunque verifica, rispetto alla quale lo Stato non può che ritirarsi; tale circostanza impedisce la stesura di una graduatoria, conduce ad un elenco nel quale una graduazione è impossibile perché una parte riguarda un ambito in cui lo Stato non ha possibilità di intervento.

Vorrei aggiungere che il tema della risoluzione del rapporto di lavoro per revoca dell’idoneità non è risolto dal disegno di legge, rimane tal quale per coloro che occupano il 30 per cento dei posti di insegnamento e per coloro in relazione ai quali si prevede il passaggio agli altri ruoli, con conseguenze nefaste per l’organizzazione del "mercato del lavoro" della scuola; mi si permetta questa espressione molto specifica. Vi è un’alterazione totale di questo meccanismo.

Si parla inoltre di persone che possiedano i titoli ma nulla garantisce che essi sussistano. Ricordo che, rispetto all’elemento della risoluzione del rapporto di lavoro per revoca della idoneità, quest’Aula si è universalmente stupita e mobilitata al momento del licenziamento della professoressa che, avendo avuto un bambino, aveva subìto la rescissione del rapporto di lavoro. Sono state presentate interrogazioni e vi sono stati interventi anche da parte di una senatrice che appartiene al Gruppo parlamentare del senatore Brignone. Vorrei fosse chiaro che tale questione non è risolta: si turba gravemente la modalità di reclutamento degli insegnanti, ma non vi è alcuna garanzia per i docenti di religione. E' del tutto casuale che vi siano i titoli per transitare in un altro ruolo, non è sufficiente il fatto di essere docente di religione cattolica; se le persone non hanno i titoli, sono precarie oggi così come saranno precarie dopo l’approvazione del disegno di legge.

Vorrei fosse chiaro che non si fa alcunché per incidere realmente sullo stato giuridico di questo personale dal punto di vista del reclutamento e della risoluzione del rapporto di lavoro, mentre si realizzano alcuni pasticci istituzionali; non esito a definirli tali perché so che così saranno vissuti e sentiti dal mondo della scuola, ma avremo modo di tornare sull’argomento quando parleremo dell’accesso ai ruoli. Si crea una situazione ibrida, di mescolanza molto confusa e caotica di norme.

Credo non debba sfuggire all’attenzione che noi proponiamo una norma destinata a questi insegnanti. La sottosegretaria Aprea ha parlato di una grande inadempienza dello Stato che viene finalmente colmata. È sempre facile pensare che chi ci ha preceduto non sapesse fare il suo mestiere ma se per tanti anni ciò non è stato fatto, sarebbe corretto chiedersi se esistessero concreti problemi di natura giuridica e costituzionale che rendevano difficile pervenire ad una norma come quella che oggi l’Assemblea si propone di votare. Il sistema duale, la mancanza di competenza dello Stato sul reclutamento e sulla risoluzione del rapporto di lavoro hanno costituito agli occhi dei precedenti legislatori e dei precedenti Governi, di varie colorazioni politiche, un ostacolo inevitabile per giungere a questa soluzione.

Noi, con una norma chiara e limpida, prevediamo che lo Stato faccia il suo mestiere, dia a questi insegnanti tutto ciò che è possibile dare dal punto di vista della legislazione italiana, senza creare una norma che incontrerà moltissimi problemi applicativi e sarà avvertita da tutto il mondo della scuola come una violazione dei diritti degli altri insegnanti.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, le proposte emendative che presentiamo - la prima in particolare - ribadiscono il principio della nostra contrarietà all’impianto del provvedimento in esame sulla immissione in ruolo degli insegnanti di religione; nello stesso tempo ribadiscono però che, nel momento in cui tali insegnanti ci sono, essi hanno diritto a garanzie, sebbene nutriamo obiezioni di fondo rispetto al fatto che la religione cattolica abbia un privilegio all’interno della scuola pubblica.

Abbiamo già manifestato la nostra contrarietà a un meccanismo tramite il quale oltre a non risolvere il problema della precarietà di tutti gli insegnanti di religione, dal momento che non tutti sono tutelati da questo provvedimento, si crea una discriminazione di fondo nell’inserimento in ruolo degli insegnanti. Si discrimina infatti, con la vostra proposta di legge, tra chi per essere inserito in ruolo ha sostenuto i tristemente famosi "concorsoni" ed è tuttora costretto ad attendere un’interminabile graduatoria e chi potrebbe passare da insegnante di religione, quindi fondamentalmente nominato dalla diocesi, a insegnante ad esempio di storia, per il semplice fatto di aver perso l’idoneità all’insegnamento della sua materia.

Certo, come ha ricordato ieri con dovizia di argomenti e con attenzione alle proposte delle opposizioni il senatore Brignone ed anche questa mattina la sottosegretario Aprea, ci sono le norme pattizie. Tuttavia, siamo di fronte ad una discriminazione palese e anche a rischi di contenzioso, come ha poc’anzi ricordato la collega Acciarini, sui quali non si può tranquillamente sorvolare. Mi permetto di insistere, quindi, sulla contrarietà all’inserimento nei due ruoli regionali proposti.

Pur tuttavia, ci rendiamo conto che si tratta in ogni caso di lavoratori e lavoratrici rappresentanti di una parte sociale a cui siamo anche molto sensibili. Quindi, pur ribadendo le molteplici precisazioni sul loro status giuridico, siamo assolutamente favorevoli, nella costanza del rapporto di lavoro, a che il loro trattamento economico e di carriera sia quello previsto dal contratto nazionale degli insegnanti a tempo indeterminato nel corrispondente ordine scolastico. Mi pare un riconoscimento sufficientemente congruo.

Sono queste le ragioni delle nostre proposte emendative, la cui approvazione raccomandiamo all’Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 1.100 ripropone sostanzialmente quanto già esposto nell’ordine del giorno G1, pertanto quanto ho detto in proposito vale anche per questo emendamento.

Aggiungo, comunque, che la storia delle religioni è già in parte presente nei manuali scolastici; è infatti quasi impossibile accostarsi alla storia della civiltà umana, a partire dalle culture più antiche, senza studiare la storia delle religioni (peraltro, sia negli interventi dei colleghi, sia nella mia replica, si è introdotto un concetto ancora più evoluto della storia delle religioni, cioè lo studio del fatto religioso).

Ebbene, se tale insegnamento deve essere considerato come aggiuntivo, può essere appunto preso in considerazione quale attività liberamente programmata nell’esercizio dell’autonomia scolastica; se viene invece avanzato come eventuale alternativa all’insegnamento della religione cattolica, richiamo quanto già detto, ossia che qualsiasi scelta, di avvalersi o meno di tale insegnamento, deve essere totalmente svincolata da una scelta alternativa, così come recita la sentenza n. 13 della Corte costituzionale dell’11 gennaio 1991.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.110 perché sostanzialmente si limita a riconoscere agli insegnanti di religione cattolica il semplice trattamento economico e di carriera previsto dal contratto nazionale. In realtà, manca totalmente il riconoscimento dello stato giuridico, che è invece l’intento precipuo di questo disegno di legge. Lo stesso vale per l’emendamento 1.101, che è di contenuto sostanzialmente identico.

Il parere sull’emendamento 1.102 è contrario in quanto è pleonastico: contiene una norma che è già ampiamente prevista nel Protocollo addizionale e nell’Intesa.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.103, mi richiamo alle considerazioni svolte sull'emendamento 1.110, che limitava al trattamento economico l’intera questione.

Sono inoltre contrario all'emendamento 1.2, identico agli emendamenti 1.104 e 1.105, perché questo provvedimento prevede l'immissione nei ruoli per titoli e per concorso, sia in regime transitorio, sia in regime ordinario; quindi è chiaro che supera la norma vigente relativa al reclutamento dei docenti di religione.

L'emendamento 1.106 si basa su una logica molto sottile. A un primo approccio sembrerebbe una semplice riformulazione di quanto proposto nel testo; infatti, si propone di sostituire le parole: "salvo quanto stabilito dalla presente legge" con le altre: "per quanto compatibili con la presente legge". In realtà, ad una attenta lettura esso intende capovolgere la questione e rendere subordinate le norme recate da questo disegno di legge.

Il mio parere è contrario sull'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.107, perchè esso è sostanzialmente superfluo: è chiaro che il trattamento economico previsto per chi entra in ruolo è quello per gli insegnanti a tempo indeterminato.

Parere ugualmente contrario sull'emendamento 1.4, identico agli emendamenti 1.108 e 1.109 perché intende sopprimere una norma che è contemplata con molta precisione nell'Intesa, e quindi inderogabile.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

MANIERI (Misto-SDI). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,41).

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.110 e 1.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.103, 1.2, 1.104 e 1.105 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, identico all’emendamento 1.107, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 1.4, identico agli emendamenti 1.108 e 1.109, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, lei riceverà veramente il premio per la velocità. Volevo fare una dichiarazione di voto sull’emendamento 1.4 e ho alzato la mano. Non tutti procedono con la sua velocità, anche se io ho cercato di farlo; vorrei solo pregarla per l’avvenire di guardare anche da questa parte.

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, lei può fare una sua dichiarazione di voto sull’emendamento 1.4 perché non lo abbiamo ancora votato. Ha facoltà di parlare.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi su questo emendamento, soppressivo del comma 3 dell’articolo 1. È una norma veramente molto delicata perché - forse merita ricordarlo - prevede che nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a docenti della sezione o della classe, ovviamente se riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica.

Da questo punto di vista, vorrei che tutti considerassero la posizione degli allievi, di cui qualche volta sarebbe anche bene occuparci; di allievi, tra l’altro, di età molto giovane. In questo caso gli allievi assisterebbero a una discriminazione perché la loro maestra o il loro insegnante per alcuni dispenserebbe un insegnamento in più facoltativo, mentre per altri non lo farebbe. Vorrei che questo aspetto venisse considerato dal punto di vista dei bambini, che si trovano di fronte ad una figura così importante, quella del docente, che impartisce un insegnamento in più ad alcuni di loro, sulla base di una scelta che - siamo tutti d’accordo - attiene alla libertà delle famiglie prima e degli alunni poi, quando vanno avanti negli studi, e che è legata alla presenza di una materia facoltativa. In sostanza, per alcuni allievi, in una fascia di età molto giovane, si mescolano due figure, quella del docente delle materie curricolari e quella del docente della materia facoltativa. Ritengo pertanto che la soppressione di questo comma potrebbe essere interessante anche per quegli esponenti della maggioranza che so avere alcune perplessità e dubbi rispetto al disegno di legge in esame .

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, devo dedurre che lei chiede la votazione dell’emendamento 1.4?

ACCIARINI (DS-U). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.108, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori, e 1.109, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, voteremo contro l’articolo 1 innanzitutto perché contiene un’impostazione che, come abbiamo sottolineato, non conduce a delle buone soluzioni rispetto ad un problema che, ribadisco, il mio Gruppo ritiene si debba valutare in modo più serio e documentato. Tale soluzione crea troppe difficoltà di applicazione e creerà troppe conflittualità all’interno della scuola, tra l’altro, con una situazione dei ruoli del tutto atipica perché si costituiscono dei ruoli non già in coincidenza di quelle che sono le articolazioni della pubblica amministrazione bensì legati agli ambiti delle diocesi. Quindi, anche da questo punto di vista - avrò poi occasione di dire qualcosa anche sul tema della mobilità -, si crea qualcosa di particolare e di differente.

In secondo luogo, da una parte si stabilizza (con una modalità che rischia, tra l’altro, di precarizzare in maniera estrema una parte di questo personale che non viene toccato dal provvedimento) ma dall’altra si violano princìpi costituzionali legati appunto allo status particolare degli insegnanti di religione cattolica.

Ribadiamo che sarebbe stato importante affrontare il tema del massimo delle tutele in costanza del rapporto di lavoro, perché su questo lo Stato ha la possibilità di dare di più e di meglio a tali insegnanti. Ripeto che non si può forzare la norma in questo modo, con una modalità di reclutamento ed una modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che, con l’approvazione di questo articolo, provocherà conseguenze normative a cascata, che successivamente illustrerò, creando disparità nei confronti degli altri insegnanti, disparità nella gestione del personale della scuola e - lo diciamo senza paura - anche una violazione di princìpi costituzionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.2, di cui sono prima firmataria, concerne la soppressione dell’articolo 2, il quale stabilisce le dotazioni organiche dei posti. Esso prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, determinata nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti.

Vorrei innanzitutto dire al Governo - l’ho già fatto molte volte in Commissione - che trovo sbagliato comunque che non ci sia un riferimento temporale di alcun tipo. Si parla del 70 per cento dei posti disponibili, allora chiedo: riferiti a quale momento? Soltanto quando si parla di prima applicazione si fa riferimento ad un anno scolastico, dopo di che scende il silenzio. Si parla di un 70 per cento che può essere la percentuale dell’anno X, dell’anno Y o dell’anno Z. Questo è un piccolo rilievo formale che sarebbe interesse del Governo, a mio giudizio, risolvere visto che il provvedimento tornerà alla Camera. Noi sappiamo che qui il provvedimento è blindato, lo è in maniera fin troppo evidente, blindato perfino negli ordini del giorno. Pensateci bene, però, perché secondo me non si capisce a quale momento ci si riferisce laddove tutte le leggi che fanno riferimento alla dotazione organica recano sempre (e credo di avere una modesta esperienza di legislazione scolastica) l’indicazione temporale del momento cui si riferisce il calcolo (in questo caso del 70 per cento).

Dietro questo aspetto ritengo ci possa essere una svista, ma potrebbe anche nascondersi un altro problema che a noi sta particolarmente a cuore. Stabilendo le dotazioni organiche si fissano delle cifre basate sull’ipotesi che la scelta tra l’avvalersi e il non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sia in qualche modo susseguente allo stabilire il numero dei docenti che tale insegnamento impartiranno. Ciò presenta notevoli problemi perché è stato ribadito più volte - sono state citate le sentenze della Corte costituzionale e direi che da questo punto di vista non abbiamo più dubbi - che le possibilità degli studenti sono differenziate: innanzitutto c’è la scelta tra l’avvalersi e il non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Non si può dire che "a stima" riteniamo che comunque saranno un certo numero, perché ciò è legato proprio alle scelte che nel tempo le famiglie, esercitando la loro libertà di scelta educativa, e gli studenti, quando giungeranno all’età per poter compiere personalmente tale scelta, faranno. Quindi, si ingessano e si fissano dei numeri, e non è casuale che la dotazione organica non abbia un riferimento temporale, perché si sa che può accadere che questo valore incorra in modificazioni anche significative nel tempo; quanto meno bisognerebbe ammetterle, se si fosse veramente convinti, come si deve perché ormai ci sono due sentenze della Corte costituzionale, che la materia sia facoltativa.

Cosa vorrà allora dire che si avranno comunque insegnanti "stabilizzati"?

Poi tornerò sulla procedura dell’esubero, in quanto ci sono anche qui parecchie incongruenze, comunque, la scelta degli studenti nelle scuole sarà veramente così libera se la scuola disporrà comunque di un contingente fissato di insegnanti che devono impartire tale disciplina? Questo è un problema molto delicato.

Ripeto, credo che la richiesta di soppressione dell’articolo si basi, innanzi tutto, sulla sua indeterminatezza temporale che, secondo me, lo rende di difficile applicazione.

In secondo luogo, e questo è il dato più sostanziale, a noi sta a cuore la libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti, nel momento in cui questi potranno esercitare tale diritto, e ci sembra che fissare in anticipo il numero dei docenti renda tale scelta molto vincolata; comunque immette un grande elemento di rigidità nel bilancio dello Stato. È un elemento di rigidità imbarazzante; difatti, ci si rifiuta di indicare un momento preciso di riferimento. Scrivete almeno questo, altrimenti credo che la norma sarà molto difficile da applicare nelle scuole.

Quindi, ripeto, dietro questo articolo c’è la libertà di scelta degli studenti e delle famiglie, che ci sembra la cosa più importante, perché garantita dalla nostra Costituzione e riaffermata nelle sentenze della Corte costituzionale.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, l’articolo 2 e, come vedremo, l’articolo 3 sono il cuore di questa manovra legislativa. Essi introducono un principio di rigidità e una possibilità concreta che chi viene immesso nel ruolo possa poi scavalcare altri o assumere altre funzioni didattiche all’interno dell’organizzazione scolastica.

Si introduce un principio di sovrapposizione delle competenze in una materia che ne dovrebbe vedere una sola ed esclusiva, trattandosi di scuola pubblica, cioè quella dello Stato repubblicano, dello Stato nato con la Costituzione, in sostanza, della Repubblica italiana.

Vi è anche una considerazione di fondo da fare, che riguarda l’esclusività di cui gode l’insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana. Che lo vogliano o meno alcuni, il destino del nostro Paese, come d’altro canto di tutti i Paesi del mondo, è quello di avere una presenza multietnica e, conseguentemente, multiculturale e multireligiosa all’interno del proprio territorio. Si porrà quindi sempre con maggior forza il problema di una molteplicità di insegnamenti religiosi. In altre parole, si tratta di quel principio laico per cui l’insegnamento non è quello di una religione ma di una storia delle religioni, come pezzo della cultura millenaria dell’umanità, un pezzo sedimentato che noi intendiamo valorizzare e non mistificare, senza cercare di metterlo in un angolo. Questo principio, che sarebbe già comprensibile per via storico-teorica e per via filosofica, si imporrà per via pragmatica.

Tutto ciò dimostra l’assoluta inadeguatezza di questo testo di legge, anche rispetto alle dinamiche della situazione sociale del nostro Paese. Per tali ragioni, riteniamo che questo articolo debba essere soppresso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, essendo questi volti alla soppressione delle dotazioni organiche oppure all’introduzione di diverse dotazioni organiche che praticamente richiamano un disegno di legge a firma della senatrice Acciarini.

Aggiungo…

PRESIDENTE. Senatore Brignone, ne abbiamo parlato abbastanza in questi giorni. Non è necessario motivare ogni volta i pareri, altrimenti non si finisce.

BRIGNONE, relatore. Aggiungo soltanto che la percentuale del 70 per cento è stata estremamente ponderata, viste le proposte emendative che spaziavano dal 30 al 90 per cento.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.2, 2.100, 2.101 e 2.102 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Innanzitutto voglio dare atto al relatore dell’attenzione con cui svolge il suo compito (e permettetemi di ringraziarlo per questo), tra l’altro con notevole coraggio, viste le reazioni della maggioranza ai suoi interventi e considerato che lo stesso Presidente lo invita a tagliar corto.

PRESIDENTE. Senatrice, io devo rispettare il Regolamento e quindi chiedere di esprimere il parere, non altro.

ACCIARINI (DS-U). Comunque, il fatto che il senatore Brignone, in qualità di relatore, voglia dare delle spiegazioni mi sembra che dovrebbe essere oggetto di elogio e non di critica. (Applausi del senatore Bedin).

Effettivamente, la misura del 70 per cento è il frutto di una ponderazione, ma ribadisco - e sono sicura che il senatore Brignone non potrà confutare tale mia asserzione - che questa scelta è basata su un qualcosa di pregresso, che è avvenuto negli anni precedenti alla stesura del testo da parte di questo Governo e quindi alle successive votazioni parlamentari.

Il problema è estremamente delicato, mi sembra giusto ricordarlo, date anche le modificazioni che sta subendo la nostra società. Ritengo sia opportuno il riferimento che è stato fatto alla presenza di altre comunità, di altre etnie, quindi di persone portatrici di diverse sensibilità religiose. Questo dato però non può essere fissato una volta per tutte. Possono essere state fatte tutte le necessarie ponderazioni con riferimento al passato, ma non è possibile fare le medesime ponderazioni rispetto ad una scelta che è appunto affidata alla libertà di coscienza, alla libertà educativa delle famiglie.

Pertanto, ribadisco che l’articolo va soppresso proprio perché ha in sé una grande approssimazione e darà luogo a gravi problemi quando si dovrà procedere all’applicazione della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, torniamo su un argomento già affrontato, su cui - se lei avesse proceduto meno rapidamente - avrei chiesto anche una votazione elettronica. Lo farò - lo anticipo ora - in occasione della votazione del primo emendamento riferito all’articolo 3.

L’emendamento 3.100 è soppressivo e, come l’altro cui mi riferivo, riguarda gran parte della sostanza di questo provvedimento.

Ci sembra che ciò sia del tutto coerente rispetto all’impostazione della discussione di questo disegno di legge. L’articolo 3 concerne il tema dell’accesso al ruolo degli insegnanti di religione. Qui si delinea tutto il male di questo disegno di legge: la possibilità di conseguire tale accesso per via diversa rispetto ad altre tipologie di insegnanti e di insegnamento, la possibilità data a chi entra come insegnante di religione di fare altro rispetto alla sua collocazione nell’organizzazione scolastica e tutti gli aspetti di rigidità già richiamati.

Si badi inoltre che questo articolo 3 si collega necessariamente all’articolo 4, relativo alla mobilità. Infatti, se consideriamo uno dei commi che compongono tale articolo, in particolare il comma 9, leggiamo che ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalla disposizione vigente si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva.

In altre parole, questo comma esemplifica ciò che stavo dicendo, ovvero che l’insegnante è immesso nel ruolo dell’ordinamento della scuola pubblica italiana ed è però sottoposto costantemente a due autorità. Se questi perde il giudizio di idoneità all’insegnamento della scuola cattolica, può essere sottoposto alla risoluzione del rapporto di lavoro o al passaggio ad altro tipo di insegnamento.

Se questi perde il giudizio di idoneità all'insegnamento della scuola cattolica, può essere sottoposto o alla risoluzione del rapporto di lavoro, o al passaggio ad altro tipo di insegnamento.

La questione è ribadita nell'ultimo comma dell'articolo 4, di cui chiederemo tra breve l'accantonamento. Mi sembra che il cerchio si chiuda e noi vogliamo spezzarlo, per cui raccomandiamo con molta forza la soppressione di questo articolo 3 che conferma tutte le incongruità che erano già presenti nell'articolo 1, come avevo detto in precedenza.

Ribadisco pertanto la richiesta di votazione elettronica sull'emendamento 3.100.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, siamo intervenuti su questo articolo con emendamenti perché siamo nel cuore della legge, dove emergono con più evidenza alcune delle criticità che abbiamo sottolineato.

Da questo punto di vista, pur volendo intervenire su questa materia, si poteva comunque compiere una serie di scelte contenute in altre proposte di legge, a firma di senatori appartenenti anche al nostro Gruppo, che avrebbero permesso di dare almeno alcune garanzie di qualità alla procedura di selezione. Tale procedura, lo ribadisco, consente l'immissione nei ruoli dello Stato ed oltretutto dà un diritto di transito e di mobilità su altri posti, ma di tale questione parleremo dopo.

Bisogna guardare anche a quale universo di insegnanti ci troviamo di fronte, perché da questo punto di vista è opportuno effettuare alcune precisazioni. So benissimo che molti insegnanti sono in possesso di titoli di qualità e condivido anche le valutazioni che sono state date, però da un punto di vista normativo dobbiamo ricordare che per quanto riguarda i titoli essi sono ritenuti in possesso di titoli validi, oppure si tratta di diplomati con titoli approvati dalla Santa sede o riconosciuti dalla CEI. Nulla di più ci viene detto e ci può essere dato di capire nel provvedimento, su quali sono questi titoli.

È assai interessante sentire che il sottosegretario Aprea ribadisce che in avvenire verrà data a tutta la materia una sistemazione e un'organicità, forse allora lo Stato italiano e noi che siamo i rappresentanti del popolo italiano in questo Parlamento, potremmo almeno attenderci che questa sistemazione organica venga data per sapere esattamente cosa verrà votato. Noi invece facciamo qui una valutazione a scatola chiusa.

Vorrei inoltre ricordare un particolare che forse sfugge. Lo Stato italiano ha ritenuto in ogni caso dotati della qualificazione necessaria tutti i docenti di insegnamento di religione cattolica che all'anno scolastico 1985-1986, nel momento in cui è entrata in vigore la nuova disciplina concordataria, avessero compiuto cinque anni di servizio. Vi è quindi un primo punto da considerare: sono passati molti anni ma vi sono sicuramente in servizio persone sulla base della norma che vi ho appena ricordato, che possono cioè anche non essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore proprio perché in quel momento avevano cinque anni di servizio. Si tratta di persone entrate nella scuola nel 1980, che oggi hanno ventitré anni di servizio e possono quindi essere una categoria abbastanza numerosa. Ciò può voler dire che conferiremo lo status di docenti con tutte le caratteristiche dei titoli di cui abbiamo parlato prima, a persone che avevano questa qualificazione e che oggi si trovano nelle condizioni di entrare nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica. Credo che gli altri insegnanti in possesso di titoli di studio, che sostengono abilitazioni e concorsi, qualche problema lo porranno e giustamente.

Voglio anche osservare che dal punto di vista dell'abilitazione, sempre in quel periodo, che era il momento della prima applicazione delle nuove norme pattizie, venne rilasciata in una nota del 4 febbraio 1987 la seguente dichiarazione: "Approvazione aut attestato di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano habet valore giuridico di abilitazione all'insegnamento".

Ricordo questa nota perché, evidentemente, molti presidi e capi di istituto, dovendo effettuare le nomine, inserire, nell’ambito della scuola secondaria inferiore, questi docenti all’interno della categoria dei docenti laureati, sollevarono sia il problema del titolo di studio sia il problema dell’abilitazione all’insegnamento.

Il nodo fu tagliato in maniera definitiva perché anche in questo caso lo Stato non si poneva il problema relativo a quale titolo avesse dato accesso all’insegnamento. È questo l’universo di fronte al quale ci troviamo, un universo - lo ribadisco per l’ennesima volta - di persone che svolgono un lavoro serio, come quello degli insegnanti, ma che vengono ad essere oggetto di una normativa che nessun altro insegnante può invocare.

Dando per scontato che la qualità della scuola italiana stia a cuore a tutti, va sottolineato che il problema dell’immissione nei ruoli con queste modalità crea disagio nella scuola, determina la sensazione che non vi sia una giusta valutazione della preparazione. Vi sono persone laureate che attendono da anni e che, pur avendo sostenuto abilitazioni e superato concorsi, non sono ancora nei ruoli dello Stato. Credo che tutti i colleghi abbiano ricevuto per posta segnalazioni di questi casi.

Ebbene, si sta compiendo una grave discriminazione che pesa a me come pesa a tutti coloro che amano la scuola. Gli effetti sul corpo insegnante sono molto gravi: si coglie giustamente una discriminazione nei confronti degli altri insegnanti. Invito i colleghi a fare attenzione, perché stiamo immettendo germi pericolosi nella scuola italiana.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, con l’emendamento 3.3 proponiamo di sostituire, al comma 7 dell’articolo 3, l’espressione "le Commissioni compilano l’elenco", con la formulazione più appropriata "le Commissioni compilano la graduatoria". Non è una questione semplicemente filologica, a noi sembra invece una questione molto importante. Un concorso pubblico, infatti, non è tale se non si conclude con la compilazione di una graduatoria. Una lista di nomi è qualcosa di molto diverso ed è esposta tra l’altro all’arbitrio di chi deve nominare.

La graduatoria implica invece un giudizio diverso sulle competenze e porta ad assegnare punteggi diversi. Ciò costituisce una maggiore garanzia per coloro che partecipano e superano il concorso, anche perché - e non è questione da poco - il passaggio in ruolo dei docenti di religione cattolica e la possibilità, in qualche situazione, di accedere ad altri insegnamenti implicherebbero l’assegnazione di cattedre a docenti che non hanno mai superato un vero concorso. Ciò crea una condizione di diseguaglianza grave alla quale va posto rimedio.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Con tutti i concorsi abilitanti, parliamo di veri concorsi?

FRANCO Vittoria (DS-U). Sottosegretaria, questa è la realtà!

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, molti emendamenti propongono modifiche sostanziali dell’articolo 3 e riguardano diverse questioni. Alcuni propongono la soppressione, non accettabile, di un articolo che stabilisce con esattezza la modalità di accesso ai ruoli, finalmente tramite concorso, e questo è aspetto positivo e condiviso. Altri emendamenti propongono titoli per l’accesso ai concorsi diversi da quelli che sono stabiliti con molta certezza al punto 4 dell’Intesa.

Per quanto concerne la questione sollevata dalla senatrice Franco, che vista dall’esterno potrebbe parere fondata, in realtà essa non tiene conto della peculiarità degli insegnanti di religione i quali possono avere carichi di lavoro aggiuntivi, comunque collegati all’insegnamento.

Il fatto di sostituire un elenco con una graduatoria significherebbe una totale mobilità del personale. Visto che, comunque, l’idoneità viene attribuita dalla competente autorità ecclesiastica e che tale idoneità ha sicuramente carattere prevalente rispetto alla valutazione dell’autorità statuale (per il semplice motivo che attiene esattamente a quelle che sono le competenze disciplinari), non vedo perché bisognerebbe creare una mobilità così vasta e radicale semplicemente attenendoci a una parte di prove concorsuali che non sono veramente determinanti per lo stato giuridico e per la valutazione della preparazione del docente nella disciplina specifica.

Con riferimento agli altri emendamenti, mi pare che ve ne siano anche alcuni contraddittori, ad esempio il 3.106 di cui è primo firmatario il senatore Cortiana, perché viene criticata la revoca dell’idoneità, ma allo stesso tempo si chiudono tutti gli spazi per la conservazione del posto di lavoro.

L’emendamento 3.5 propone di nuovo una graduatoria al posto di un elenco; in realtà, si parla di elenco esattamente al comma 7 dell’articolo 3 e da questo non si può derogare.

Il parere è quindi contrario per tutti gli emendamenti presentati sull’articolo 3.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori, identico all’emendamento 3.103, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Vittoria Franco e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 3.104, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori, identico all’emendamento 3.107, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

TESSITORE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo DS a questo articolo che, come è stato rilevato, è tra i più importanti, in quanto concerne le procedure per l’accesso al ruolo che già abbiamo contestato nella critica emendativa all’articolo 1.

Il voto contrario è motivato dall’esigenza di non consentire diversità nell’accesso ai ruoli di insegnamento nella scuola di Stato, garantendo contemporaneamente agli insegnanti di religione cattolica, che accedono all’insegnamento in base a criteri diversi (quelli dell’Intesa tra Stato e Chiesa), la permanenza a tempo indeterminato salva l’ipotesi di revoca della idoneità da parte dell’ordinario diocesano.

Nella migliore delle ipotesi, con le previsioni della legge in discussione, si individua un canale alternativo che è un vulnus nel sistema, in qualunque modo lo si voglia presentare, mentre si poteva evitare tutto ciò senza danneggiare nessuno.

Si è preferito puntare su una specie di rendita concordataria anziché affrontare davvero il problema nei suoi termini costituzionali e pattizi. Ma in questo caso non si tratta soltanto di evitare una violazione della parità di diritto tra i cittadini, bensì anche di capire davvero che cosa significa l’insegnamento della religione e il suo ruolo culturale e formativo, lontano da forme surrettizie che sanno - ahimè! - di propaganda e di proselitismo.

A questo proposito, devo dire che non capisco la risposta che mi è stata data dal relatore, il quale ha rilevato che nella scuola italiana propaganda o proselitismo avvengono, o possono avvenire, anche in altre discipline, dalla storia alla filosofia. E io mi domando: e con ciò? Non capisco l'osservazione, che porta soltanto a fare constatare che nella scuola italiana esistono, o esisterebbero, altre cose che non vanno, ma certamente non risponde al dubbio di non rischiare che l'insegnamento di religione si riduca ad un fatto di propaganda o di proselitismo.

Non capisco questo tipo di argomentazione, che vedo molto diffusa; non la capisco - se così posso dire - sul piano etico, perché non mi rendo conto che significa osservare che ad un male se ne aggiunge un altro, come se questo comportasse la soluzione del problema. Non la capisco neppure sul piano logico, perché mi sembra espressione di una davvero riduttiva idea dell'insegnamento della religione, che non credo possa essere affrontato con un pur analitico commento di tipo burocratico (con le 60 circolari che abbiamo appreso essere state emanate dal Ministero dal 1984 ad oggi), o con qualche sentenza della Corte costituzionale, che evidentemente testimoniano soltanto l'inadeguatezza della legislazione in materia, nella cui traiettoria temo si inserisca anche questo provvedimento, che non mi sembra in grado di dare sistemazione all'importante materia dell'insegnamento della religione.

Per questi motivi il nostro voto all'articolo 3 sarà contrario. (Applausi della senatrice Manieri).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 4 parla della mobilità. Noi abbiamo cercato di intervenire con degli emendamenti veramente costruttivi perché - ripeto - dietro l'attività emendativa che è stata svolta dai senatori del Gruppo DS della Commissione istruzione pubblica c'è una visione collegata ad un apposito disegno di legge per gli insegnanti di religione cattolica. Abbiamo poi tradotto in emendamenti una visione organica che stiamo cercando di proporre, ritenendo in questo senso di rendere un buon servizio allo Stato, alla scuola italiana, ma anche agli insegnanti di religione cattolica.

Qui siamo al punto più delicato, perché chiaramente di mobilità si parla quando si ha una situazione per cui l'insegnante immesso nei ruoli trova un ostacolo nel mantenimento del posto, o perché si trova in condizione di esubero, o perché gli viene revocata l'idoneità. In particolare, vorrei sottolineare il fatto che questi insegnanti possono trovarsi in posizione di esubero, come possono trovarsi in posizione di revoca dell'idoneità. La prima posizione, di essere cioè in esubero, può verificarsi anche per gli altri insegnanti; quella della revoca dell'idoneità è invece una particolarità propria di questa categoria di docenti.

Tra l'altro, ritengo che si porrà un problema molto serio di costituzionalità di questo articolo. C'è un problema serio dal punto di vista degli insegnanti di religione cattolica, perché lo Stato accetta esplicitamente con questa legge di risolvere un rapporto di lavoro con un personale stabilizzato nei propri ruoli, sulla base di una decisione che proviene, appunto, dall'ordinario diocesano che revoca l'idoneità. E non si chiede sulla base di quali criteri questa revoca venga effettuata, la si accetta a scatola chiusa. Ora, evidentemente, non è che non si sappia su che basi possa venir revocata l'idoneità, perché basta leggere il codice di diritto canonico, che prevede che si revochi, come del resto si concede, l'idoneità sulla base dell'insegnamento della retta dottrina, di un comportamento conforme alla religione cattolica e delle abilità pedagogiche e didattiche. Sul terzo punto nulla da dire, ma è chiaro che nessuno è in grado di valutare quando di un insegnante si dica che non ha più abilità pedagogiche e didattiche.

Quindi, anche qui siamo in un territorio in cui lo Stato accetta una sentenza emanata da altri.

Ma direi che ben più gravi evidentemente sono gli altri due punti e devo dire che nel passato, come voi sapete, ci sono stati casi molto gravi di perdita del posto di lavoro: abbiamo ricordato prima la professoressa che aveva perso il posto di lavoro perché aveva avuto una bambina, potremmo ricordare tanti altri casi, per esempio, di insegnanti che hanno perduto il posto di lavoro perché avevano partecipato alle elezioni politiche o amministrative nelle liste di partiti di sinistra. Quindi queste revoche sono intervenute nel tempo (c'è tutta una casistica, non vi annoio a leggerla) per i più svariati motivi.

D'altra parte, ripeto, nessuno di noi contesta che, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, l'ordinario diocesano possa fare una sua valutazione che riguarda la sua sfera. Ma fino a oggi da ciò di fatto è sempre disceso che lo Stato non stabilizzava il rapporto di lavoro perché, appunto, era soggetto a una causa di risoluzione del tutto anomala e del tutto, direi, incontrollabile da parte dello Stato italiano.

Lo Stato italiano a questo punto invece dice agli insegnanti di religione cattolica (a una parte, ribadisco, soltanto a quelli che occupano una parte dei posti, perché per gli altri, invece, continua totalmente l'ipotesi di precariato totale, senza le tutele che noi vorremmo invece immettere per questi insegnanti; vorrei che questi insegnanti cogliessero tale aspetto) anche agli stabilizzati che la loro stabilizzazione non è la stessa che hanno i docenti della scuola italiana, perché possono perdere il posto di lavoro, essere licenziati sulla base di valutazioni su cui lo Stato italiano non si pronuncia, cioè lascia totalmente decidere a un soggetto diverso.

Allora, da questo punto di vista, questa revoca fa scattare una modalità che qui molte volte è stata presentata (io ovviamente come tutti sto leggendo coloro che scrivono su questo tema) anche come finalmente la fine della precarietà e invece in realtà non lo è, perché il testo dell'articolo 4 dice: "L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato," (ricordo a tutti - ma è quasi inutile - che oggi è la modalità con cui tutto il personale stabilizzato della scuola ha il proprio rapporto di lavoro) "al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola (…) subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto". Cioè, a questo punto siamo di fronte alla atipicità della nomina, alla atipicità della perdita della possibilità di continuare nel proprio lavoro, e guardate che questo non è poco, perché io potrei come docente essere interessato a continuare a fare l'insegnante di religione cattolica; qui mi si presenta questa via che da un lato vìola pesantemente i diritti degli altri insegnanti, perché si crea un canale parallelo di reclutamento che sfugge alle normali procedure concorsuali dello Stato; dico ciò tenendo conto di tutti i limiti, per carità, infatti condivido quanto sostenuto da coloro che hanno detto che non si può basare la critica alle modalità di reclutamento sulla perdita di qualunque controllo sul reclutamento, semmai si tratterà di migliorare le norme sul reclutamento stesso, ma bisogna essere seri e quindi si deve migliorare per tutti; ma non si può dire, dato che non funzionano, allora qualcuno entra addirittura al di fuori di queste modalità di reclutamento.

Tra l'altro guardate che non è questa una difesa, per esempio, della professoressa che aveva avuto il bambino e che è stata licenziata, perché è legata al caso, cioè al fatto che quella persona sia in possesso di titoli per transitare in un altro insegnamento. Ma, come mi auguro di aver dimostrato precedentemente, non è affatto sulla base di quello che è il reclutamento attuale; la configurazione dei titoli di questi insegnanti è probabilmente una caratteristica che riguarda soltanto una parte di essi.

Quindi, lo Stato accetta il principio di risolvere il rapporto di lavoro per queste cause che ho detto (e credo che tutti ci si renda conto di quanto poco costituzionale possa essere una norma di questo genere, che fa perdere il posto di lavoro sulla base dei comportamenti, delle scelte che una persona compie nella propria vita personale e pubblica), ma, al di là di questo, si offre questo canale alternativo, ma solo ad alcuni.

Vorrei quindi che i colleghi ragionassero con me su questo tema: ciò che ci ha scandalizzato tanto qualche giorno fa, qualche settimana fa, vale a dire la vicenda della signora che aveva avuto il bambino e che è stata licenziata, potrà continuare a ripetersi tranquillamente, perché soltanto se c’è la seconda condizione, come d’altra parte è normale, questa persona potrà avere questo canale alternativo. Quindi, il rapporto di lavoro comunque si può risolvere, non c’è nessun miglioramento da questo punto di vista e lo Stato, ripeto, accetta una causa di risoluzione di un rapporto di lavoro che a nostro giudizio è anticostituzionale.

Al di là di questo, c’è un altro punto. Gli insegnanti delle classi di concorso su cui avvengono questi spostamenti si vedono sottratti dei posti di lavoro che erano destinati, nelle progressioni, a loro. Siamo di fronte ad un Governo che non sta applicando la legge n. 124 del 1999, quella cioè che prevedeva un canale di reclutamento regolare tutti gli anni. Il ministro Moratti si è molto gloriato di aver effettuato delle assunzioni quanto è arrivata, ma si è trovata tutta la situazione predisposta perché il Governo dell’Ulivo aveva predisposto le assunzioni in ruolo; dopo di esse, poi, il resto è stato silenzio. Credo che a nessuno sfugga il problema del precariato degli insegnanti della scuola italiana: ebbene, che messaggio stiamo dando loro? Gli stiamo sottraendo una parte dei posti di lavoro per destinarli a coloro che sono chiamati su elenchi. Da questo punto di vista, i nostri emendamenti, in particolare quelli di cui sono prima firmataria, garantiscono la mobilità territoriale, che è importante, quindi la possibilità di spostarsi sul territorio che invece, così come è delineato, il testo del provvedimento non dà; ma non vogliamo garantire anche una modalità di passaggio sulle cattedre di insegnamento delle materie curricolari, perché ciò rappresenta veramente una lesione dei diritti degli insegnanti e dei precari della scuola e al tempo stesso non risolve la gravità di una situazione per cui lo Stato accetta di rescindere un rapporto di lavoro stabilizzato sulla base di decisioni che non attengono a quegli elementi di verifica che lo Stato può porre in atto quanto decide, come può fare, di risolvere un rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustro semplicemente i due emendamenti a mia prima firma, esattamente gli emendamenti 4.4 e 4.5. Essi hanno la finalità di rendere migliore l’insegnamento della religione cattolica e di fugare il pericolo che questo canale d’ingresso nell’insegnamento possa essere un canale alternativo o comunque privilegiato rispetto ad altri insegnamenti.

L'emendamento 4.4, infatti, propone una modifica al comma 3 dell’articolo 4, già citato dalla senatrice Acciarini, là dove si parla della mobilità del personale della scuola e quindi della possibilità di passare ad altro insegnamento "subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto". È una formula che comprende - già in Commissione mi è stato assicurato - non solo la laurea specifica per quell’insegnamento, ma anche l’abilitazione. A mio parere, però, resta una formula vaga: pertanto, propongo che tale requisito sia specificato con le parole: "ivi inclusa l’abilitazione prescritta per l’insegnamento a cui si accede". Credo che ciò rappresenti un elemento migliorativo; del resto, dovendo passare il provvedimento all’altro ramo del Parlamento, sia pure per un rapidissimo ritocco di carattere tecnico, di importazione di bilancio, esso potrebbe essere a mio avviso recepito senza troppa difficoltà.

L'emendamento 4.5 è anche più garantista nei confronti di una valutazione positiva e di una continuità nell’insegnamento della religione cattolica. Si tratta di un emendamento, sottoscritto anche da diverse forze dell’opposizione, con cui si propone un comma aggiuntivo (il 3-bis) in cui si stabilisce che "la mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento" della religione cattolica.

Per converso, si propone che, qualora siano posti vacanti in seguito a revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano, quei posti non concorrono per un quinquennio. C’è qui un vincolo che potrebbe dare una maggiore caratteristica di stabilità all’insegnamento e quindi anche valorizzare questo insegnamento nel progetto educativo della scuola. Queste sono le ragioni che mi inducono a sostenere questi due emendamenti. Faccio notare anche che per l’emendamento 4.5 non credo che le cose stiano come in qualche modo è stato spiegato in Commissione (non ricordo se dal Governo o dal relatore): questo non è un vincolo che tocca problemi sindacali o che tocca gli ordinamenti legati alla contrattazione, perché il vincolo di un certo numeri di anni a rimanere nella propria sede è presente in tanti concorsi dello Stato italiano.

Pertanto raccomando l’approvazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario perché gli emendamenti o dimenticano o marginalizzano il requisito inderogabile dell’idoneità, oppure sopprimono la possibilità di mobilità verso altro insegnamento previo possesso dei requisiti richiesti.

A questo proposito invito il senatore Monticone a ritirare gli emendamenti, perché la questione dell’idoneità può essere assimilata ai requisiti richiesti agli altri insegnamenti per la mobilità degli altri insegnanti, le regole devono essere le stesse. Comunque, una risposta precisa nel merito la deve anche dare il Governo. La soluzione può comunque essere affidata al regolamento attuativo.

Quanto poi al requisito di una permanenza di almeno cinque anni, faccio presente che questi docenti, a differenza di altri precari, hanno già all’attivo un insegnamento di almeno quattro anni continuativi nella disciplina. In ogni caso ad essi per la mobilità vengono richiesti i titoli specifici stabiliti dall’autorità ecclesiastica più un’altra laurea e più ovviamente l’abilitazione se viene richiesta anche ai docenti di altre materie. Direi che gli incarichi sono aggiuntivi e che non vi è alcuna condizione di privilegio.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull’emendamento 4.107, identico all’emendamento 4.4, c’è un invito al ritiro. Domando ai presentatori se lo accolgono.

MONTICONE (Mar-DL-U). Chiederei di trasformare l’emendamento 4.4 in un ordine del giorno, mantenendo comunque l’emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta avanzata dal senatore Monticone di trasformare l’emendamento 4.4 in un ordine del giorno.

BRIGNONE, relatore. Mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, il senatore Monticone sarebbe disponibile a trasformare l’emendamento in ordine del giorno, visto anche il parere del senatore Brignone riferito a un possibile regolamento.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Purtroppo, un tale ordine del giorno non è accoglibile da parte del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Monticone, stante il parere contrario del Governo mantiene dunque l’emendamento 4.4?

MONTICONE (Mar-DL-U). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 4.107, identico all’emendamento 4.4.

SOLIANI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Soliani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.107, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, identico all’emendamento 4.4, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.5.

PAGANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, definirei questo emendamento di limitazione del danno. So che anche su di esso sia la maggioranza, che d’altra parte il Governo, avevano un qualche interesse a ragionare, per le ragioni esposte dai senatori che sono intervenuti in precedenza relativamente al pericolo di essere immessi in ruolo attraverso il canale degli insegnanti di religione.

Credo sia interesse di tutti, del Governo in primo luogo, accogliere questa norma, che stabilisce l’obbligatorietà di permanere senza mobilità per cinque anni. Essa, senatore Brignone, è attinente all’articolo 4, non all’articolo 5: il ragionamento che lei faceva riguardava le norme transitorie, queste sono le norme definitive; questa sarebbe ovviamente una regola che definisce un quadro di riferimento più certo per tutti.

Capisco che c’è l’esigenza politica di non approvare alcun emendamento e di arrivare ad una definitiva votazione della legge, ma ritengo che questo sia un punto sul quale il Governo dovrebbe ritornare nell’ambito del regolamento attuativo, perché credo sia assolutamente condivisibile, non solo dalla nostra parte, che lo ha proposto, ma anche dalla maggioranza.

Per queste ragioni chiedo che tale emendamento sia votato con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, interverrò molto rapidamente perché dai colleghi intervenuti precedentemente sono già state dette le cose essenziali; ritengo però di dover spendere ancora una parola sul tema del canale alternativo rispetto all’assunzione nei ruoli dello Stato, stabilito appunto da questo articolo 4 sulla mobilità degli insegnanti.

Vorrei sottolineare che abbiamo condiviso e votato convintamente un emendamento che, come definito giustamente dalla senatrice Pagano, è di riduzione del danno. Resta tutto aperto il problema che ponevo, cioè che in un momento di difficoltà per la scuola, in un momento di contrazione dei posti, in un momento in cui le persone con i titoli e le abilitazioni, con il superamento spesso delle idoneità e dei concorsi, non riescono a trovare una sistemazione, voi vi state assumendo la grande responsabilità di stabilizzare una parte del personale anche sui posti destinati ad altro personale, stabilendo un potenziale scorrimento. Questo, in un momento così difficile, potrebbe diventare un canale surrettizio per l’assunzione nei ruoli dello Stato.

L’emendamento appena votato, di cui era primo firmatario il senatore Monticone, aveva proprio questo valore; sono molto dispiaciuta che esso non sia stato accolto per questa blindatura del testo: era un tentativo molto serio di far sì che ci fosse nell’insegnamento una continuità per almeno cinque anni, in modo da evitare proprio quello che, credetemi, è un rischio latente. In un momento di difficoltà ci potrebbero essere persone che in questo modo individueranno una modalità di ingresso nei ruoli dello Stato in materie curricolari, attuato attraverso una procedura del tutto atipica, del tutto speciale.

Quindi, è veramente molto grave questo tipo di mobilità, noi la riteniamo inquietante. Tra l’altro, il fatto che non ci sia una graduatoria di questi insegnanti (su tale aspetto torneremo in occasione dell’esame del prossimo articolo), perché è semplicemente un elenco non graduato, aumenta ulteriormente questa situazione di disparità fra gli insegnanti, danneggiando così il buon funzionamento e la qualità della scuola italiana, nonché la convinzione degli insegnanti di essere assunti a svolgere il proprio lavoro (che è una funzione di grande delicatezza ed importanza) sulla base di valutazioni il più possibile oggettive e condivise, in base alle quali lo Stato possa scegliere le persone che debbono occuparsi della gioventù, che - come sappiamo - rappresenta la prospettiva del Paese.

Pertanto, facciamo molta attenzione su questo aspetto, perché si sta creando un canale surrettizio per l’assunzione nei ruoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.101, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 5.8, il primo di cui sono prima firmataria, propone la soppressione dell’articolo 5. Mi soffermo su questo perché sugli altri interverranno in sede di illustrazione o di dichiarazione di voto altri colleghi del Gruppo.

Si stabilisce che nel primo concorso vi sia una riserva per gli insegnati di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni. È proprio la norma destinata a coloro che sono in questo momento nella scuola e - lo ripeto perché vorrei che fosse evidente a tutti - a persone che si trovano in quell’insieme di condizioni e di possesso di titoli che prima ho cercato di delineare. In sostanza, non abbiamo alcuna garanzia dal punto di vista del possesso anche del diploma di scuola media secondaria e questa è una grande disparità rispetto agli altri insegnanti.

Un altro aspetto discutibile di questo tipo di reclutamento è che esso è legato ad una posizione non del tutto chiara dal punto di vista del numero delle ore di insegnamento svolto. La previsione di "un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi" può essere veramente una causa di discriminazione. Le ore assegnate a questi docenti - mi permetto di ricordare la normativa - non sono minimamente legate a scelte compiute da parte dello Stato che effettua la nomina. I capi d’istituto delineano le ore che hanno a disposizione per questa materia e le segnalano all’ordinario diocesano, ma non possono chiedere un’articolazione di queste ore. Per cui, su un certo numero di ore può essere effettuato un insieme di nomine, che in parte sono per la cattedra completa, che ovviamente è di 18 ore, come per gli altri insegnanti, ma può essere anche di nove o di cinque ore, a seconda di scelte su cui il capo d’istituto - che in quel momento rappresenta lo Stato che effettua la nomina - non ha alcuna competenza.

Molte volte in passato (parlo anche per esperienza diretta, ma soprattutto di colleghi) capi di istituto hanno dovuto eccepire perché lo spezzettamento delle ore talvolta non era funzionale all’organizzazione del lavoro scolastico, ma dall’amministrazione scolastica è stato sempre risposto che non potevano intervenire sulla quantificazione delle ore assegnate a ciascun insegnante, ma avevano solo il diritto alla copertura completa delle ore che avevano segnalato. Questo può essere un problema molto delicato nel momento in cui lo Stato collega le ore alla possibilità di svolgere questo concorso.

Faremo poi altre osservazioni per spiegare che riteniamo inadeguata questa parte del programma di esame del concorso, che è limitato a certi temi. Sarebbe auspicabile almeno, per il principio della riduzione del danno, che ci fosse una serie di criteri più rigidi e di richieste più fondate, più pertinenti da parte dello Stato nei confronti di coloro che si accinge ad assumere all’interno del proprio personale stabilizzato.

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento 5.15, a firma di tutta l'opposizione, ritengo risponda a criteri di razionale soluzione dei problemi della transizione.

Su di esso invito all'attenzione la maggioranza, il Governo e il relatore. Si tratta, nel primo concorso, dell'accertamento delle competenze. Non solo titoli, non si tratta soltanto di accertare la conoscenza della legislazione dell'ordinamento scolastico in particolare il regime dell'autonomia della scuola, ma anche di dare valore alla conoscenza degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai diversi gradi di scuola, con attenzione ai soggetti.

Vi è poi la proposta di un accertamento della cultura generale posseduta, non già sulla disciplina poiché ovviamente la preparazione culturale nel merito dell'insegnamento è già coperta dall'idoneità. Parliamo di accertamento della cultura generale poiché si tratta di inserire e contestualizzare l'insegnamento della religione nell'ambito delle domande che si pongono nel mondo di oggi, all'interno del contesto culturale, delle domande rivolte alla scuola dai giovani e quindi nel contesto dell'insegnamento culturale e formativo della religione cattolica, anche come premessa per il dialogo fra religioni.

Poiché questo è già nei fatti dell'insegnamento di religione cattolica, mi sembra che l'accertamento di questo bagaglio di cultura generale posseduta in questa fase di transizione, abbia il significato di un riconoscimento di un profilo di qualità che già esiste e non certamente di qualcosa che viene posto in termini nuovi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, la redazione di un articolo che concerne il regime transitorio è un lavoro sempre impegnativo e delicato, perché è inutile nasconderci il fatto che si tratta comunque di sanare in parte delle situazioni ormai consolidate. Per questo motivo sono state introdotte disposizioni differenti fra regime ordinario e regime transitorio nelle prove concorsuali.

Il motivo di questo è che chi attualmente insegna religione, in particolare da molti anni, ovviamente può avere ottenuto l'insegnamento prima del 1990, quando furono determinati con esattezza i titoli in base agli accordi pattizi.

Risulterebbe fortemente penalizzante chiedere una cultura nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche a chi per esempio possiede un diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico al quale necessariamente si accompagnano i titoli previsti dagli accordi pattizi.

Credo che la questione possa essere presa in considerazione nei regolamenti attuativi e nelle norme del bando di concorso. Ritengo che il Governo lo farà senz'altro, così come verrà affrontata l'altra questione cui accennava precedentemente la collega Acciarini, sulla determinazione esatta dei posti da mettere a concorso. È prassi consolidata che essa venga indicata all'atto dell'emanazione del bando di concorso.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Condivido il parere espresso dal relatore.

Signor Presidente, ho dato una risposta troppo frettolosa al senatore Monticone e alla senatrice Soliani, allorché hanno proposto la trasformazione di un emendamento in un ordine del giorno concernente una questione collegata agli emendamenti in esame. Desidero precisare che, in questo momento, non vorremmo vincolare ad eventuali passaggi la normativa del concorso perché essa sarà oggetto di successiva regolamentazione. La semplice abilitazione potrebbe non essere sufficiente, ma la previsione di una sola modalità vincolante potrebbe andare nella direzione opposta a quella da voi auspicata. Discutendo nuovamente con il relatore e con il Presidente della 7a Commissione, non abbiamo sottovalutato questo aspetto: diamo per scontato che il riferimento al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto vada nel senso auspicato, ma non possiamo vincolarlo in questo momento a condizioni o titoli posseduti.

Quanto all’emendamento 5.15, il campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche è vastissimo e sarebbe un vincolo eccessivo per prove che saranno comunque tese ad accertare la cultura generale posseduta dal candidato.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.8, 5.100 e 5.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Monticone, identico all’emendamento 5.102, presentato dal senatore Boscetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 5.103, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.15, identico all’emendamento 5.10.

FRANCO Vittoria (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, voteremo a favore dei due emendamenti in esame perché ci sembrano quanto mai opportuni a rendere più rigoroso anche il primo concorso cui dovranno sottoporsi gli insegnanti di religione; più rigoroso rispetto alle conoscenze da accertare affinché la procedure non appaia una semplice sanatoria.

La religione non è infatti riducibile ad un insegnamento tecnico e la richiesta di una preparazione più ampia, in materie come le scienze sociali, filosofiche e storiche, non ci sembra affatto peregrina, servendo invece a migliorare la relazione fra il docente e gli studenti. A chiunque abbia seguito a scuola le lezioni di religione è noto che agli insegnanti di religione vengono poste anche questioni di carattere non strettamente religioso, questioni di carattere esistenziale riguardanti il senso della vita, l’interculturalità e la multiculturalità. Dunque, l’accertamento di una preparazione più ampia di questi docenti aiuta a qualificare meglio l’ora di religione.

Se si compie un passo avanti nello stato giuridico, non si può lasciare immutato il resto: cambiando il contratto dal tempo determinato al tempo indeterminato e venendo introdotta la possibilità della mobilità professionale, ci sembra quanto mai opportuno accertare una preparazione più ampia di questi insegnanti.

Su questo emendamento, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.15, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori, identico all’emendamento 5.10, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dalla senatrice Vittoria Franco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, identico all’emendamento 5.105, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 5.

FRANCO Vittoria (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, votiamo contro questo articolo anche perché non è stato accolto alcuno dei nostri emendamenti migliorativi. Ho appena detto di quelli che riguardavano il primo concorso e ne avevamo presentati altri sul fatto che la graduatoria abbia carattere permanente e che da essa si attinga anche per la copertura delle cattedre da assegnare a tempo indeterminato e determinato.

Erano emendamenti che miravano a ridurre il danno; non sono stati accolti e dunque la nostra posizione è negativa anche su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 6.100, che a questo punto ci proponiamo di indicare, è relativo alla copertura finanziaria di questo provvedimento, che pure ci sembra alquanto incerta e frettolosa.

Si tratta chiaramente, agli occhi della maggioranza e del Governo, di un provvedimento a costo zero perché si stabilizza una parte del personale che è già in servizio; si prevede quindi una minima copertura, soltanto per quanto riguarda lo svolgimento del primo concorso per titoli ed esami.

Visto che i conti dello Stato sono una cosa seria, credo che forse andrebbe posta una maggiore attenzione nei confronti dell’applicazione di questa legge.

Proprio perché - ed è quello che abbiamo ripetuto - la quantificazione non ci convince in quanto è fissata in maniera presuntiva, basata cioè su scelte operate (tra coloro che si avvalgono o meno dell’insegnamento della religione cattolica) in passato, con l’emendamento 6.100 chiediamo che vi sia un monitoraggio dell’attuazione di questa legge.

Infatti, il provvedimento al nostro esame si cala in una realtà che può essere soggetta a grandi modificazioni, per cui il rischio di avere un personale stabilizzato su posti inesistenti è fortissimo, soprattutto tenendo conto - su questo vorrei che il Governo e la maggioranza meditassero - delle evoluzioni che si stanno compiendo nella nostra società e della presenza di altri popoli portatori di differenti sensibilità religiose.

Non ho condiviso né sottoscritto gli emendamenti, pur validi, che cercavano di introdurre il tema dell’insegnamento delle altre religioni, perché a mio giudizio esso va svolto da parte di soggetti che comunque hanno un titolo non rilasciato dall’autorità cattolica, bensì dalle regolari università italiane, con la competenza specifica delle lauree in storia delle religioni, che sono anche molte.

In materia cominciamo ad avere anche cattedre significative e persone che hanno una preparazione molto valida, alle quali andrebbe affidato un insegnamento di storia delle religioni nella scuola che - mi esprimo a titolo personale - ritengo utilissimo e valido, però effettuato con i criteri della scientificità e in possesso dei titoli prescritti.

Ci avviamo comunque in una situazione di grande modificazione del quadro delle scelte proprio perché, come sapete, si modifica l’universo della popolazione scolastica italiana, che sta compiendo in questi anni grandi trasformazioni. Invece, da questo punto di vista, come Stato che deve retribuire questo personale, non ci poniamo il problema di monitorare che cosa sta realmente accadendo, quali sono le scelte tra coloro che si avvalgono o meno dell’insegnamento della religione cattolica, quale numero di allievi corrisponda a questi insegnamenti e quindi di quali oneri lo Stato si carichi rispetto al numero degli studenti.

Ricordo anche - lo dico perché gli insegnanti italiani meritano che si effettui questa precisazione - che spesso e volentieri anche il Ministro dell’istruzione cita il numero molto elevato di insegnanti rispetto agli allievi. Ebbene, uno degli elementi atipici che riguarda le statistiche italiane è proprio la presenza di questa categoria di insegnanti, che in certi casi si occupano di un numero molto contenuto di allievi rispetto alle realtà locali, che rappresentano specificità che molti colleghi possono aver presenti.

E quindi questo, evidentemente, fa sì che questa statistica venga sempre letta contro gli insegnati italiani per avvalorare la tesi che sono troppi. Ecco, gli insegnanti italiani meritano che in questo momento, mentre stiamo chiedendo attenzione, monitoraggio sull'attuazione di questo provvedimento, che non si compia l'operazione di scaricare sulle loro spalle questa scelta, che viene invece compiuta senza minimamente tenere conto del problema che ho posto, cioè del rapporto docenti-allievi che fruiscono dell'insegnamento di religione cattolica.

PRESIDENTE. Il restante emendamento è da considerarsi illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, relatore. Il mio parere è contrario ad entrambi gli emendamenti, che sono volti, il primo alla soppressione dell'articolo, il secondo al ripristino del testo originario, testo che è stato emendato su indicazione della 5a Commissione.

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.1 e 6.100 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, la mia sarà una dichiarazione a titolo personale, sicuramente favorevole su questo articolo, come il resto del mio Gruppo.

Vorrei però evidenziare alcune perplessità per come si sta portando a compimento un provvedimento fondato su un'esigenza da tempo inderogabile. Noi sappiamo che, con il rinnovo del Concordato, ormai da 18 anni si sarebbe dovuto provvedere a risolvere questo problema, ma non lo si è fatto. È merito di questa legislatura averlo portato a soluzione, ed in particolare ringrazio il relatore, senatore Brignone, e la rappresentante del Governo, sottosegretario Aprea, per aver così ben lavorato a questo proposito con il contributo di tutti, maggioranza ed opposizione.

Le mie perplessità riguardano un aspetto molto particolare. Io sono esponente, peraltro anche eletto in un collegio, di una forte minoranza religiosa che non è certamente nel suo insieme favorevole al regime concordatario. Tuttavia è un Trattato internazionale, e come tale va osservato, per cui in questo senso ritengo di esprimere comunque il mio voto favorevole.

Qualche perplessità mi rimane sull'insieme della problematica ed anche su alcuni aspetti dell'inserimento, peraltro doveroso, di questa categoria di insegnanti ad un livello pari agli altri, ed in particolare per l'aspetto, ripetutamente sottolineato, della possibilità che ci possano essere, alla fine di un processo, forse complesso e speriamo raro , degli insegnanti che si trovano in situazioni privilegiate rispetto ad altri per aver usufruito di un canale del tutto particolare. Mi rendo conto della difficoltà di normare questa materia molto particolare; si tratta, infatti, di insegnanti scelti in base a requisiti non stabiliti dallo Stato italiano, ma da un altro organismo, la Chiesa cattolica. Tuttavia, ritengo si debba essere molto attenti anche ad evitare, proprio perché questo inserimento nei modi migliori possibili, eventuali situazioni di favore, forse persino neppure volute, a favore di insegnanti che entrano in un modo, grazie a questo canale, e poi potrebbero trovarsi ad insegnare in altri settori, in situazioni di disparità rispetto ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto finale, dispongo una breve sospensione tecnica della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,06, è ripresa alle ore 12,16).

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei senatori del Partito dei Comunisti Italiani all’approvazione del disegno di legge in esame e desidero chiarire che la nostra contrarietà riguarda il merito specifico di questo provvedimento legislativo. Noi siamo contrari perché riteniamo sbagliata, ma anche ingiusta nei confronti di tutti gli altri docenti, l’immissione nei ruoli dello Stato degli insegnanti di religione cattolica non in ragione di una professionalità riconosciuta attraverso concorsi, esami, scuole di specializzazione, ma solo grazie ad un canale diverso e privilegiato di reclutamento, e precisamente da parte dell’ordinario diocesano.

Con l’entrata in vigore di questa legge la situazione per molte migliaia di insegnati di religione risulterà radicalmente mutata rispetto a quella attuale; difatti, essi continueranno ad essere segnalati dall’autorità ecclesiastica e quindi nominati, ma a differenza di quanto accade ora, nel momento in cui la nomina venisse revocata dalla stessa autorità ovvero gli insegnanti di religione cattolica fossero in esubero, essi rimarrebbero nei ruoli dello Stato, con relativa retribuzione, anche per svolgere attività diverse da quella dell’insegnamento della religione cattolica. Si finirà quindi per instaurare un canale di reclutamento determinato dalle autorità ecclesiastiche che potrebbe interessare migliaia e migliaia di docenti oggi, ma anche in futuro.

Non è accettabile a nostro avviso che si stabilisca all’interno del corpo docente complessivo della nostra scuola un nucleo di insegnanti maggiormente garantito e privilegiato. Nello stesso tempo, poiché riteniamo che debba essere superata la situazione di perenne precarietà in cui lavorano, come del resto tanti altri, migliaia di insegnanti di religione, riteniamo che stanti le attuali norme concordatarie, la soluzione del problema deve trovarsi partendo dalla revisione, dalla messa in discussione dello stesso diritto di nomina e di revoca degli insegnanti di religione da parte delle autorità ecclesiastiche. Ci sembra che questo sia l’unico percorso praticabile per togliere dalla precarietà gli insegnanti di religione garantendo nel contempo i diritti degli altri docenti, e quindi norme di reclutamento trasparenti e uguali per tutti, il fondamentale principio di laicità e le stesse garanzie che devono valere per tutta la scuola pubblica.

Non è in discussione, signor Presidente, il valore educativo dell’insegnamento religioso o il rispetto che è dovuto alla religione cattolica. Questo provvedimento è errato perché crea uno squilibrio enorme, una discriminazione nelle forme stesse di reclutamento del personale docente della scuola pubblica. Pone anche un problema serio di costituzionalità, che riguarda il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e costituisce un elemento di squilibrio a nostro avviso anche nel rapporto tra Stato e Chiesa. Di qui il nostro voto contrario.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, le argomentazioni puntuali del relatore e l’attenzione che ha voluto dedicare a tutte le osservazioni e alle critiche delle opposizioni sono chiaramente apprezzabili, come pure quelle della sottosegretario Aprea, ma nulla cambia nella sostanza.

Ribadiamo la nostra contrarietà al provvedimento in esame, sulla quale più volte abbiamo insistito. È una contrarietà di fondo di chi, come noi, è contrario all’idea e alla pratica del testo concordatario e non lo fa ovviamente per una guerra di religione - il riferimento familiare che mi riguarda e che il senatore Brignone ha voluto ricordare in replica qualcosa vorrà pur dire - ma in base a un semplice principio liberale, in verità assai negletto in questo nostro Paese: libera Chiesa in libero Stato.

Libero Stato, appunto, nelle cui scuole pubbliche invece di prevedere l’insegnamento della sola religione cattolica dovrebbe essere inserito l’insegnamento ben più utile viste le trasformazioni della società che i nostri figli dovranno affrontare della storia delle religioni. Lo ribadiamo, che lo si voglia o no, legge Bossi-Fini o meno, questa società è destinata a diventare multireligiosa e multiculturale, con una presenza variegata di popoli del mondo. Ci troveremo anche di fronte alla necessità di dover affrontare altri temi, anche in materia religiosa.

Siamo dunque di fronte a un testo che oltretutto è antistorico, oltre ad essere, dal mio punto di vista (cioè dal punto di vista del principio di una sana laicità dello Stato) un testo sbagliato.

C’è poi un altro problema di fondo in questa proposta di legge: la modalità con la quale si è voluto risolvere il tema degli insegnanti di religione, cioè con l’immissione in ruolo. Cosa sbagliata: perché crea un doppio canale. Cosa grave: perché crea una possibilità di scavalco di altri. Cosa ancora più grave, dal momento che qualora venisse meno l’idoneità questi insegnanti potranno passare ad altro insegnamento.

In sostanza si crea quindi una doppia autorità all’interno dell’ordinamento scolastico: quella che deriva appunto dalla responsabilità statuale in materia di pubblica istruzione e di organizzazione della medesima e quella che deriva dall’organizzazione ecclesiastica, cioè dalla diocesi.

Gli insegnanti verrebbero selezionati a seguito di un esame farsa che prevede l’accertamento della preparazione culturale generale, con l’esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica, ma la nomina avverrà solo a seguito della designazione dell’autorità diocesana. Vi è anche - come già abbiamo chiarito - un giudizio di idoneità di questi insegnanti che costituisce una condizione imprescindibile per l’insegnamento. Anche questo giudizio di idoneità è insindacabilmente assegnato all’autorità ecclesiastica. Il giudizio di idoneità, infatti, può essere concesso e parallelamente revocato dall’autorità ecclesiastica. Come a dire: alla Chiesa tutti i privilegi di selezione e "gestione" del personale, allo Stato tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in ruolo di questi insegnanti. Tutto ciò è assolutamente inaccettabile. Il potere di intervento, che le leggi e gli accordi pattizi attribuiscono all’autorità ecclesiastica per quanto concerne l’assunzione, l’eventuale mobilità, la cessazione del rapporto di lavoro per revoca dell’idoneità, appare del tutto incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qui noi vediamo una pesante limitazione permanente della sovranità dello Stato.

Per concludere, vorrei sottolineare la gravità dell’operazione del Governo che, celandosi dietro un reale problema di lavoratrici e lavoratori, senza alcun rispetto lo utilizza come un cavallo di Troia per introdurre norme discriminanti e integraliste.

Siamo contrari alla legge, è vero, ma siamo anche convinti, come abbiamo detto, del fatto che questi insegnanti di religione sono lavoratori a tutti gli effetti e come tali, sotto questo profilo, vanno tutelati. Per questo, pur scartando l’ipotesi dell’immissione in ruolo, abbiamo insistentemente chiesto che le loro condizioni, in base alla nomina annuale, fossero quelle degli insegnanti a tempo indeterminato e che essi quindi godessero delle stesse condizioni degli altri insegnanti, sotto ogni profilo.

Voteremo quindi contro questa legge. Una legge che sicuramente costituisce una strada sbagliata per riconoscere la stabilità del posto di lavoro agli insegnanti di religione cattolica; sbagliata perché discrimina altri insegnanti; sbagliata perché prescinde dalle procedure del tutto particolari che regolano l’assunzione degli insegnanti di religione; sbagliata perché presta il fianco a forti obiezioni di costituzionalità, che rischiano, fra l’altro, all’indomani dell’approvazione del provvedimento, di produrre effetti fortemente negativi per gli stessi insegnanti di religione.

Voteremo contro perché quello che ci proponete è un testo legislativo che manifesta la subalternità dello Stato italiano ad una autorità esterna, inaccettabile - lo ribadiamo - da un punto di vista costituzionale.

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, pochissime considerazioni di carattere generale per motivare il nostro voto a favore di questo disegno di legge.

I senatori dell’UDEUR votano a favore perché ne condividono le finalità e ritengono che sia giunto il momento di sanare una condizione iniqua di molti lavoratori che nel mondo della scuola sono pienamente inseriti.

Ci sono, peraltro, alcune perplessità che ci accompagnano in questo voto e che vorremmo sottolineare.

Per cominciare, si potrebbe dire che mentre, da un lato, il Governo va a sanare una situazione insostenibile, varando l’immissione in ruolo di questo lavoratori, dall’altro, destina e condanna alla precarietà migliaia di altri insegnanti.

In ogni caso è giusto ricordare che sono passati davvero troppi anni da quando la legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984, è entrata in vigore: questa legge già sanciva il valore della cultura religiosa e riconosceva i princìpi del cattolicesimo come parte integrante del patrimonio storico del popolo italiano; contemporaneamente, ribadiva l’impegno della Repubblica italiana ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Nella premessa alle intese del 1985 lo Stato assumeva un ulteriore impegno, quello di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione. È quello che questo disegno di legge si promette di fare.

Dicevo che sono passati troppi anni dal 1985, ma evidentemente non sono passati inutilmente: non abbiamo sentito nel corso del dibattito quelle tensioni ideologiche particolarmente esasperate o radicalmente contrarie alle finalità del provvedimento che sarebbero state inevitabili solo pochi anni fa; c’è anzi ampia disponibilità trasversale, e i dubbi e le incertezze su alcuni punti sono espressi sia da parte di forze dell’opposizione che della maggioranza. Ma, soprattutto, fra le forze politiche e in particolare nel Paese si è diffusa la consapevolezza che gli insegnanti di religione sono pienamente inseriti nel quadro delle finalità della scuola, e non è ceto poco significativo il fatto che dagli ultimi dati rilevati emerga che la scelta dell’ora di religione è stata fatta dal 93 per cento delle famiglie.

Questo dato non solo dimostra che le indicazioni dell’accordo del 1984 sono ancora completamente condivise dalla quasi totalità degli alunni e delle loro famiglie, ma esprime anche una fortissima valenza culturale, che va raccolta e non può essere sottovalutata.

Queste sono considerazioni di carattere generale, ma che hanno un forte peso, e anzi potremmo anche dire che sono determinanti nell’esprimere il nostro voto positivo, anche a fronte degli elementi non pienamente positivi del testo al nostro esame: ci riferiamo in particolare al modo dell’inserimento, alla mobilità e alla formazione.

È probabile che si sarebbe potuto intervenire e accogliere le proposte che portavano soluzioni più coerenti sia con il quadro costituzionale e delle leggi vigenti sia con le giuste aspettative di migliaia di altri insegnanti. C’era lo spazio per fare coincidere le giuste finalità di questa legge con un maggior rispetto per lo Stato e le sue leggi. Questo effettivamente non è stato fatto e se la maggioranza non fosse la solita maggioranza, sorda anche ai suggerimenti e alle proposte, animate spesso semplicemente dal buon senso, avremmo potuto votare un testo certamente migliore e più equilibrato. (Applausi dal senatore Vicini).

MANIERI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI (Misto-SDI). Signor Presidente, nonostante la difesa dettagliata, appassionata e persino puntigliosa del relatore Brignone, al quale diamo atto del grande lavoro svolto in questa e nella passata legislatura, mi spiace dover confermare il giudizio negativo dei senatori dello SDI, non certamente per partito preso ma perché non ci convincono le motivazioni addotte a sostegno di questo provvedimento.

Com’è possibile, colleghi, definire queste norme, come abbiamo sentito dire, un atto di giustizia, nel mentre il Governo taglia migliaia di cattedre e lascia irrisolto il grave problema delle nomine a tempo indeterminato di oltre 100.000 precari, in lettere, matematica e lingue, in possesso della laurea e dell’abilitazione, con anni ed anni di insegnamento precario nelle scuole pubbliche, e magari con più di un’idoneità conseguita in regolari concorsi, e non trova i soldi per finanziare una riforma della scuola, che, anche se da noi non condivisa, è stata approvata dal Parlamento ed è legge dello Stato, che il Governo ha l’obbligo di attuare dando delle certezze, agli studenti, ai docenti e alle famiglie?

Come è possibile, colleghi, sostenere l’immissione in ruolo di una categoria particolarissima e peculiare, come è stato riconosciuto, introducendo norme di privilegio, persino in deroga agli ordinamenti generali che regolano il reclutamento e lo stato giuridico dei dipendenti pubblici, mentre il Governo si prepara ad introdurre dosi massicce di flessibilità nel nostro sistema, prima ancora di individuare le nuove necessarie tutele, e disegna un futuro di precarietà e di incertezza per migliaia di giovani? Francamente ci sfugge la logica che guida l’azione del Governo.

Se qualcuno poi pensa di mettere all’incasso elettorale scelta di tal fatta, credo che si illuda. A Togliatti non bastò votare l’articolo 7 della Costituzione per rimanere al Governo. E questo non serve neppure oggi, in una situazione storica profondamente diversa, tanto più che è crollato il mondo cattolico come entità unitaria e la Chiesa va sempre più riducendo l’attenzione e l’interesse per il rapporto con questo o quello schieramento politico, persino con questo o quello Stato, e va riducendo l’interesse per lo stesso strumento pattizio, mentre va rafforzando il suo ruolo sulla scena politica planetaria. Non tratta più solo con gli Stati, dialoga con i partiti di opposizione, con i movimenti, fa mediazioni; insomma, la Chiesa ha ripreso la funzione di grande "enzima" della storia. Basta vedere il ruolo esercitato da questo Papa in occasione della guerra e le prese di posizione sul riconoscimento delle radici cristiane nella Costituzione europea.

Per questo il dibattito sul valore dell’animazione religiosa e sul rapporto tra Chiesa e Stato, nel modo angusto in cui si è sviluppato in questa sede, attorno al tema dell’immissione in ruolo degli insegnanti di religione, rischia di essere politicamente ambiguo e culturalmente vecchio.

E' ambiguo perché esso non supera il vero ostacolo ad una chiara definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, che è il vincolo posto dalle norme concordatarie, ossia il fatto - qui richiamato - che la nomina e il riconoscimento di idoneità all’insegnamento della religione cattolica spettano all’autorità ecclesiastica, la quale conserva anche la facoltà di revoca sulla base del diritto canonico, il cui canone 805 recita: "È diritto dell’ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione e parimenti, se lo richiedono motivi di religione o di costume, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi".

Per questo lo Stato ha qualificato il rapporto di questo personale come rapporto a termine, anche per evitare il prodursi di situazioni conflittuali, nel caso di rimozione di un insegnante di religione su richiesta dell’autorità ecclesiastica.

Com’è noto, e come è stato più volte richiamato dalla senatrice Acciarini, una sentenza della Corte ha confermato di recente il licenziamento di un’insegnante a causa di una maternità fuori dal matrimonio, sentenza criticata da alcuni in modo ambiguo e in nome del valore della maternità.

Ma non è questo il punto, perché il problema si sarebbe comunque posto anche in caso di aborto o di divorzio, che costituiscono giusta causa per la Chiesa ma non per la Costituzione e le leggi dello Stato italiano.

Né fu possibile risolvere la questione in sede di revisione del Concordato, il cui obiettivo fondamentale dopo decenni di contrasti nella dottrina e nella giurisprudenza sui rapporti tra norme costituzionali e norme di derivazione lateranense fu prevalentemente quello di armonizzare le norme concordatarie con i princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano e di superare la logica di privilegio della legislazione del 1929.

Per questo il tema prevalente, anche dopo il nuovo Concordato, non fu come ha riconosciuto il senatore Brignone lo stato giuridico di difficile se non impossibile soluzione, stante il quadro dei rapporti concordatari tra Stato e Chiesa, ma la libertà dei non avvalentisi e pertanto il carattere non obbligatorio dell'insegnamento della religione cattolica.

Il nuovo Concordato, firmato dall'allora presidente del consiglio Craxi riconosceva l'impegno dello Stato a continuare ad assicurare la presenza dell'insegnamento religioso autonomo nelle scuole, ma al tempo stesso facendo un passo avanti anche sul piano dei princìpi, ha introdotto per gli studenti il diritto di avvalersi o meno di tale insegnamento.

Il carattere peculiare di insegnamento autonomo inserito nella struttura della scuola statale e il carattere di facoltatività per gli studenti, collidono con l'istituzione del ruolo organico. Per questo, nonostante la revisione concordataria, si è mantenuto per gli insegnanti di religione lo status di incaricati annuali sul cui presupposto giuridico la contrattazione collettiva ha individuato un inquadramento specifico, riconoscendo lo stesso trattamento riservato al personale a tempo indeterminato purché siano in servizio da più di quattro anni.

Lo Stato quindi ha già concesso il massimo di tutela compatibile, che non hanno gli insegnanti delle cosiddette materie alternative, che costituiscono una forma particolare di precariato cui non si applicano nemmeno lontanamente le disposizioni previste per gli insegnanti di religione stabilizzati.

L'istituzione di un ruolo organico modifica in modo surrettizio il Concordato, apre un canale di reclutamento atipico e nel caso di revoca precostituisce il passaggio ad altri insegnamenti.

Non possiamo che esprimere la nostra contrarietà. Non c'era una pregiudiziale ideologica neppure in Pietro Nenni, quando motivando nella Costituente il voto contrario dei socialisti all'articolo 7 affermava che la questione romana era comunque chiusa e che il problema dell'Italia era quello moderno di fondazione dello Stato, il senso di esso e della sua laicità, come condizione linfa dei processi democratici.

A ben guardare il problema resta ancora questo, mentre è pienamente condiviso il sentimento del valore culturale, umano e civile della religione cattolica ed è comune la consapevolezza dell'importanza del ruolo e della presenza della Chiesa cattolica. Tutto ciò appartiene al nostro patrimonio storico, come ha ben argomentato da par suo il professor Tessitore, è elemento vivo e fondante dell'identità nazionale.

Il punto, perciò, non è questo, il punto per noi è il futuro rispetto al quale il dibattito svolto su questo tema ci appare vecchio e rischia di essere superato.

Tra meno di un decennio festeggeremo i 150 anni dell’unità nazionale; pensiamo che siano maturi i tempi per chiudere finalmente un’epoca più che secolare di rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Viviamo in una società sempre più aperta, multietnica e multireligiosa, in cui il valore fondamentale è la libertà, il rispetto e la tutela della libertà di scelta di ciascuno.

I tempi, le mutazioni sociali, l’Europa ci indicano che la strada da seguire è quella di una innovazione coraggiosa che ci consenta, lungo la pista della libertà religiosa aperta dal nuovo Concordato, di andare oltre di esso, favorendo l’evoluzione dell’insegnamento delle religione in modo più coerente con i princìpi di libertà nella scuola e, al tempo stesso, ci consenta di superare il vincolo "senza oneri per lo Stato" imposto dalla Costituzione.

Ci rendiamo conto che è una strada difficile perché si gioca qui un confronto delicato con le forze cattoliche presenti nell’uno e nell’altro schieramento; ma la soluzione non può continuare ad essere ricercata in una rincorsa opportunistica al consenso, che il ministro si chiami Berlinguer o Letizia Moratti, né in compromessi sui princìpi. Per questi motivi i senatori dello SDI voteranno contro il provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI e DS-U. Congratulazioni).

BETTA (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTA (Aut). Signor Presidente, desidero esprimere, a nome del Gruppo Per le Autonomie, le ragioni per le quali il nostro voto sarà favorevole al provvedimento. Pensiamo sia giusto dare attuazione piena al secondo comma dell’articolo 9 dell’Accordo con protocollo addizionale fra Santa Sede e Italia del 18 febbraio 1984, divenuto poi legge n. 121 del 1985 sulla ratifica e l’esecuzione del nuovo Concordato.

Si tratta di una questione aperta da molti anni, che ha già impegnato le Aule parlamentari anche nella scorsa legislatura. Ci pare vi siano ora le condizioni per addivenire alla definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

Siamo favorevoli anche perché nelle Regioni ove questa tematica è già stata regolata, sia pure con leggi regionali, i problemi che si sono verificati non sono quelli paventati in quest’Aula con riguardo allo stato giuridico degli insegnanti e al rapporto tra gli insegnanti di religione e gli altri docenti. Vi è stata invece una forte richiesta intorno alla qualità dell’insegnamento, alla formazione degli insegnanti, al loro rapporto con la scuola.

Avrei preferito che il dibattito parlamentare consentisse spazio, approfondimento e attenzione maggiori alle ragioni qui presentate in ordine all’insegnamento e allo studio delle religioni, anche per il significato di questi temi rispetto alla nostra civiltà.

Mi pare che molti suggerimenti, come quelli dei colleghi Tonini, Monticone e Tessitore, possano essere estremamente utili, anche se la nostra normativa si riferisce oggi a questioni legate allo stato giuridico degli insegnanti e, nella blindatura del provvedimento, è prevalso l’aspetto sindacale del tema.

Credo comunque che queste limitazioni non possano indurci a cambiare la nostra opinione favorevole. Vi è certamente ancora molto da fare intorno a queste tematiche e il Parlamento potrà affrontare nuovamente tale questione.

Da ultimo ringrazio il senatore Brignone per aver saputo guidare con competenza e con precisione questa discussione e per averla caratterizzata con molti elementi personali e umani. È spesso difficile gestire un percorso di confronto politico e all’interno delle Aule parlamentari la politica prevale sugli aspetti più personali; l’attenzione e la sensibilità del senatore Brignone nel rispondere puntualmente a tutte le osservazioni mi hanno particolarmente colpito. (Applausi dal Gruppo Aut).

GABURRO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABURRO (UDC). Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghi, desidero esprimere la viva soddisfazione del Gruppo UDC per questo provvedimento, doveroso e atteso da tempo.

Nel corso di questi anni sono stati presentati diversi disegni di legge da parte di vari colleghi delle diverse forze politiche (ricordo, tra gli altri, il disegno di legge Atto Senato n. 202 a primo firmatario il collega senatore Eufemi).

Con la soddisfazione, esprimiamo il nostro vivo apprezzamento al relatore, senatore Brignone, per l’impegno competente, paziente e documentato, brillantemente espresso fin dalla precedente legislatura.

Se è vero che l’oggetto del provvedimento in esame riguarda in maniera specifica lo stato giuridico dei docenti, è difficile evitare ogni considerazione riguardante il contenuto, l’oggetto dell’insegnamento stesso, proprio per capire meglio i diversi aspetti del provvedimento in esame.

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche si pone ad uno dei crocevia della collaborazione tra Stato e Chiesa; luogo di confronto culturale, secondo l’intervento del collega Ciccanti, è stato riformulato dagli accordi concordatari secondo una nuova identità ed espressione della libertà di scelta, viene oggi ad essere positivamente coinvolto, in questa fase, nel processo di riforma di tutta la scuola che il Governo e la Casa delle Libertà stanno attuando - abbiamo iniziato ad attuare - con convinzione e senso di responsabilità.

L’insegnamento della religione cattolica è liberamente richiesto dalla quasi totalità del popolo italiano; in questi 18 anni siamo mediamente su percentuali che riguardano il 90 per cento dei ragazzi, dei giovani e dei genitori, che ritengono importante approfondire i fondamenti della nostra civiltà e la religione cattolica come cultura. È ragionevole, come ha spiegato il senatore Gubert, che tale conoscenza debba rientrare a pieno titolo tra gli obiettivi dell’impegno educativo che lo Stato garantisce e sostiene a vantaggio dei propri cittadini.

In base al nuovo Concordato, quello della religione cattolica è un insegnamento di natura culturale ed aiuta a comprendere i fondamenti della nostra civiltà. Non possiamo, ad esempio, muoverci nelle nostre città e visitare chiese senza conoscere nulla della nostra storia: questi messaggi simbolici resterebbero opachi e superficiali.

Lo Stato non si esime dal dire che per la formazione culturale dei cittadini è necessario che si conoscano determinati elementi della storia, della filosofia, della letteratura. Come Dante, Manzoni, i poeti moderni, i filosofi, Aristotele e tanti altri personaggi, anche coloro che hanno diffuso la cultura cristiana nella nostra civiltà hanno oggettivamente un’importanza rilevante.

Lo Stato non si esime dal verificare che gli insegnanti delle diverse materie posseggano veramente i requisiti per farlo, abbiano seguito determinati percorsi formativi, si sottopongano a verifiche e, solo dopo il loro superamento, vengano abilitati ad insegnare la letteratura, la storia, la filosofia e così via.

Se riteniamo che l’insegnamento della religione cattolica come cultura in tutti i suoi aspetti risponda a un diffuso bisogno, non credo che dobbiamo assegnare allo Stato la verifica della capacità di interpretare correttamente ciò che è la religione cattolica.

Quindi, proprio perché la competenza in materia non appartiene allo Stato, è giustificata veramente ed opportunamente la collaborazione con la Chiesa cattolica, la quale riconosce l’idoneità o meno a rappresentare correttamente agli alunni, ai giovani che lo hanno scelto, il contenuto di tale cultura cristiana che è a fondamento della nostra civiltà.

Se riconosciamo che i contenuti sono importanti e che è importante che la verifica sia effettuata da un’autorità competente, è arrivato il momento che finisca la penalizzazione degli insegnanti che hanno dimostrato tale competenza e che propongono tali contenuti.

Il disegno di legge in esame consente finalmente di rendere un po' di giustizia a questa categoria di insegnanti, che sono sempre stati esclusi anche dai provvedimenti di consolidamento del precariato. La presenza di questo insegnamento nella scuola non è insignificante, né marginale, ma anzi concorre in maniera originale con le altre discipline a promuove il pieno sviluppo della personalità degli allievi, a favorirne la formazione di un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, per dare specifiche risposte ai bisogni di significato di cui gli allievi stessi sono portatori, abituandoli a comunicare sul piano dei valori fondamentali, sempre in dialogo con le differenti fedi religiose e culture.

Proprio di fronte al processo di riforma della scuola, l'insegnamento religioso e l'insegnante di religione contribuiscono, a maggior ragione, a promuovere una scuola aperta, multiculturale, multietcnica e di qualità, nella consapevolezza che una scuola aperta non può essere privata della presenza di una componente culturale tanto rilevante. Garantire maggiore stabilità professionale agli insegnanti di religione cattolica significa favorire la qualità stessa del loro insegnamento; non è solo il riconoscimento di un diritto, ma anche una garanzia per la pubblica amministrazione e per la scuola italiana.

Noi dell'UDC siamo soddisfatti, insieme ai colleghi della Casa delle Libertà e a parti non marginali della minoranza, che avremmo sperato ancora più ampie. Anche perché continuiamo a sperare che i filoni più moderni e innovativi della cultura laica e socialista sappiano confrontarsi in termini nuovi, superando il vecchio modello dello scontro ideologico.

In conclusione, dopo troppi anni di precariato assurdo e inaccettabile per migliaia di lavoratori, noi dell'UDC approviamo con convinzione un provvedimento doveroso, significativo e atteso dalla società italiana, oltre che da migliaia di insegnanti che partecipano a pieno titolo all'impegno educativo della scuola e che in tutto questo tempo hanno contribuito a migliorarne la qualità dell'offerta formativa, con un servizio reso agli studenti e alle famiglie, che con libera scelta, espressa e rinnovata ogni anno, continuano a richiedere alla scuola pubblica italiana a stragrande maggioranza, quasi all'unanimità, l'insegnamento della religione cattolica.

PRESIDENTE. Vista l’ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

[...]

La seduta è tolta (ore 12,55).

Fonte: senato.it

 


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