SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
404a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003
(Antimeridiana)
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI
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Discussione dei disegni di legge:
(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
docenti di religione cattolica
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli
insegnanti di religione cattolica
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
dei docenti di religione cattolica
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli
insegnanti di religione cattolica
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
BRIGNONE,
Sia nella XIII legislatura, nella quale fui relatore di analogo disegno di legge in Senato, sia nell’attuale legislatura alla Camera, dalla quale giunge il provvedimento, sia nella 7a Commissione del Senato, sono già state date risposte esaurienti anche su questioni collaterali sollevate da alcuni colleghi.
Tali questioni peraltro furono affrontate in sede più appropriata nell’affare assegnato, nella precedente legislatura, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento del Senato, alla 7a Commissione; affare che riguardava la politica del Governo in ordine all’insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia e la Santa Sede.
Ritengo però di dover aggiungere alcune brevi postille e riflessioni per dimostrare che questo provvedimento si colloca nel solco di una continuità storica della politica religiosa del nostro Paese dagli anni del referendum abrogativo del divorzio del 1974 ad oggi, cioè da quando si passò da una dimensione di sostanziale restauro conservativo del Concordato alla legge del 1985 sugli enti e i beni ecclesiastici e alle parallele intese con altre religioni.
Certamente gli esiti del Concilio Ecumenico Vaticano II, la secolarizzazione della società e la crescente presenza di immigrati di diverse provenienze nazionali e religiose hanno richiesto, da una parte, la formalizzazione e l’attribuzione di competenze specifiche in ordine a tutte le questioni religiose e, dall’altra, il rinnovamento dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui ancora oggi si avvale la stragrande maggioranza della popolazione scolastica, a testimonianza di una scelta da parte di studenti e famiglie che rimane comunque stabile ed immutata.
Al rinnovamento, tuttora in atto, dell’insegnamento religioso manca però il supporto dell’effettiva stabilizzazione e dignità dei suoi docenti, ormai in gran parte laici, i quali, pur senza potere di voto disciplinare, recano spesso un apporto consistente per quanto concerne profili ed aspetti della personalità complessiva dell’alunno e rappresentano un solido punto di riferimento nelle istituzioni scolastiche, ora rinnovate, concorrendo a realizzare un’offerta formativa più completa e radicata nella storia e nella cultura del nostro Paese, che deve al cattolicesimo una parte notevole della propria identità.
Ebbene, voglio rammentare brevemente alcuni obiettivi disciplinari dell’insegnamento religioso: favorire lo sviluppo della personalità degli alunni nella dimensione religiosa, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a dare specifica risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori; introdurre alla conoscenza delle fonti, delle testimonianze e delle espressioni storico-culturali del cattolicesimo; avviare l’alunno alle problematiche religiose, superando intolleranza e fanatismo; offrire contenuti e strumenti specifici per una consapevole lettura della realtà storico-culturale in cui vivono gli allievi; maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo e le altre religioni, con passaggio graduale dalla semplice conoscenza alla consapevolezza.
Sono, questi, obiettivi che ben si inquadrano nelle finalità della scuola, ma che devono essere corredati innegabilmente da uno status e da una dignità dell’insegnamento pari a quelli delle altre discipline. Come si vede, l’insegnamento della religione cattolica è rivolto sia al credente, sia al non credente o credente in altra fede.
Rimane la questione che le potenzialità formative ed educative della disciplina dovrebbero essere meglio sfruttate e valorizzate. Certamente questo disegno di legge è rivolto in tal senso, ma sono convinto che occorra altresì affrontare senza indugio anche la questione dell’ora alternativa, la quale, troppo spesso marginalizzata dalla collocazione nell’orario scolastico, si riduce alla cosiddetta ora del nulla.
Ritengo che in sede di relazione non occorra aggiungere altro. Nella replica risponderò alle questioni che saranno eventualmente sollevate. Infatti, nonostante la giurisprudenza insorta anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale, restano forse aperte alcune problematiche, poiché nell’insegnamento religioso si opera il raccordo fra ordinamento canonico e ordinamento statuale nel quadro di una pubblica funzione, fermo restando però che il presente disegno di legge dà attuazione, finalmente, ad un intento espresso nel comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo del lontano 1984. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e Mar-DL-U).
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
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Fonte: senato.it