SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————

 

406a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

(Antimeridiana)

_________________

 

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

indi del vice presidente SALVI

 

RESOCONTO STENOGRAFICO


Presidenza del vice presidente FISICHELLA
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

[...]

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Provera, Rigoni e Tirelli, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,05).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni 1a e 2a, dispongo l’inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare al seguito della discussione del disegno di legge n. 1877 e connessi, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

In attesa del rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,07, è ripresa alle ore 10,20).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)
(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 maggio il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha facoltà.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo sia opportuno innanzitutto esprimere una valutazione positiva in merito alla relazione svolta dal senatore Brignone. Egli, che già nella passata legislatura è stato protagonista della ricerca di una strada opportuna per realizzare un migliore ordinamento dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane ha sinteticamente ripreso il tema, spiegando con chiarezza alcuni punti essenziali di valore di questa disciplina e, nello stesso tempo, evidenziando l’opportunità per la scuola italiana di provvedere ad una stabilizzazione parziale, non totale, del personale docente di questa materia.

Vorrei toccare qui semplicemente quattro brevi punti, che poi ovviamente potranno essere sviluppati negli interventi in sede di esame degli emendamenti.

Innazitutto, vorrei riflettere sul fatto che in questa sede non mettiamo in discussione la questione dei rapporti tra la Santa Sede e l’Italia sull’insegnamento della religione, né possiamo mettere in discussione gli accordi che sono intervenuti dopo il rinnovato Concordato del 1984; si tratta di una questione già definita in termini di rapporti tra la Conferenza episcopale italiana e lo Stato italiano. Mi pare quindi opportuno non procedere nuovamente ad una valutazione delle modifiche che si devono apportare a tali accordi, che è stata già oggetto di dibattiti nell’opinione pubblica anche cattolica.

Vorrei osservare che c’è stato per un lungo periodo, e c'è tuttora, un filone di pensiero, anche del mondo cattolico, che ritiene si debba possibilmente operare una trasformazione di tale insegnamento nei contenuti e nel metodo, orientandosi prevalentemente verso un insegnamento di storia delle religioni o comunque di cultura delle religioni. Se è vero che questa corrente è tuttora presente e viva nell’ambito cattolico, oltre che in varie forme di pensiero di diversa impostazione, credo però che essa non possa esimerci dall’affrontare sul piano legislativo la situazione quale essa si presenta non solo nella scuola italiana, ma anche nel contesto di questo momento storico dell’Europa.

Mi permetto pertanto di esprimere un parere negativo sui dibattiti che si sono svolti nella scorsa legislatura, ma soprattutto in questa, anche nella nostra 7a Commissione, concernenti il significato ed il valore dell’Accordo tra le due parti stipulato nel 1984. Vorrei poi toccare rapidamente gli aspetti culturali di questa disciplina, così come essa attualmente si presenta.

Siamo già piuttosto avanti nell’elaborazione culturale, da parte del mondo degli insegnanti di religione cattolica, oltre che della comunità ecclesiale italiana nel suo complesso, per quanto attiene all’indicazione di alcune linee di fondo dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Siamo già avanti, perché se si scorrono i testi che vengono utilizzati dagli insegnanti di religione - scritti da studiosi importanti ed anche, tra di essi, da alcuni dei migliori e più apprezzati insegnanti di religione cattolica - notiamo che tale insegnamento rappresenta tutt’altro che una catechesi, un’appendice del catechismo che viene offerto dalle comunità ecclesiali italiane.

Si tratta invece di un approccio culturale, certo, all'interno della dottrina cattolica (ma, oserei dire più che della dottrina, della cultura e della teologia cattolica), che non esime l'insegnante, e quindi gli studenti nelle diverse fasce di età, dal mettersi sulla linea che il Concilio Vaticano II ha additato nei rapporti tra Chiesa e mondo, quindi tra realtà della fede cattolica oggi e mondo contemporaneo nella sua evoluzione, anche negli atteggiamenti di secolarizzazione, un mondo che è ricco di umanità, che è la via maestra per ogni religione, in particolare, ovviamente, per la religione cattolica.

Credo cioè che il livello culturale (certo, poi ci saranno aspetti relativi a singole persone e a particolari ambienti) dell'insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese, almeno come impostazione di fondo, sia di tutto rispetto: esso ha perduto o ha accantonato quello che poteva essere un atteggiamento clericale, un atteggiamento di apostolato, come veniva detto nel mondo cattolico italiano, per affrontare invece più in profondità il problema della formazione culturale dei giovani.

Mi pare che questo sia il primo aspetto che, se ben considerato, possa aiutare anche a ridimensionare alcune osservazioni, che pure vengono fatte con molta dignità da parte di importanti osservatori laici, e cioè che si dia poco spazio alla cultura nell'insegnamento della religione e troppo, invece, all'attività di tipo catechistico-parrocchiale della Chiesa cattolica.

Il secondo punto che ritengo opportuno toccare in apertura di questo dibattito per arrivare alla formulazione di una legge adeguata ed opportuna è quello che riguarda l'aspetto scolastico dell'insegnamento della religione cattolica. Noi abbiamo discusso molto a lungo in questa Camera già nella legislatura passata proprio sul rapporto non tra l'ora di religione nel senso temporale e ordinamentale, ma tra l'insegnamento della religione cattolica ed il programma, il progetto della scuola.

Credo che siano emersi già da alcuni anni, anche dal dibattito parlamentare, degli indirizzi molto chiari su taluni difetti del sistema dell'insegnamento della religione cattolica, difetti legati per certi versi all'ordinamento e per altri ad una prassi che si è stabilita.

Tuttavia, nell'ambito del progetto formativo della persona, che è all'origine delle riforme - sia quella che portava il nome del ministro Berlinguer, sia quella che porta il nome del ministro Moratti - una formazione che vorrei definire laicamente integrale, ritengo che l'insegnamento della religione cattolica possa rappresentare una parte importante, rilevante, all'interno del nostro ordinamento scolastico, anche se, com'è noto, il mio Gruppo politico non condivide parte notevole della riforma scolastica, almeno nella formulazione espressa nel disegno di legge proposto dall'attuale Ministro della pubblica istruzione.

Vorrei dire inoltre che, dal punto di vista della formazione non solo del cittadino italiano, ma anche di quello europeo (e lo dico nel contesto della discussione di questi giorni sulla Convenzione europea, del dibattito sull’inserimento o meno del riferimento ai valori cristiani nella Convenzione dell’Unione), credo davvero che la scuola possa avvalersi in maniera positiva dell’insegnamento della religione cattolica, pur con tutti i limiti che può presentare. Semmai, si può cercare di comprendere meglio il valore etico (non nel senso di una tavola di indicazioni morali cattoliche, ma di valore etico anche civile) che ha una religione come il cattolicesimo italiano, e su questo fondare una cittadinanza alla quale, in questi ultimi tempi, tanto si fa riferimento in termini di moralità pubblica.

Ecco pertanto che, se c’è da rilevare un qualche difetto, semmai si deve cercare di migliorare gli aspetti di cittadinanza; auspicherei che negli emendamenti fossero accolti alcuni spunti di miglioramento in questo senso che alcuni di noi hanno proposto.

L’ultimo punto - a mio avviso - è quello sindacale. Certo, non è secondario, ma è l’ultimo, nel senso che viene come corollario alle indicazioni di valore che dovremmo scorgere nell’insegnamento della religione cattolica. Infatti, non è la difficile situazione degli insegnanti laici di religione cattolica a spingerci ad un intervento legislativo; non è questo il motivo principale, è semplicemente il corollario, la conseguenza per dare respiro e sicurezza alle persone che scelgono questo percorso di insegnamento, e quindi per agevolare le indicazioni culturali, scolastiche e di cittadinanza della materia stessa.

Per quanto riguarda gli aspetti propri della tutela degli insegnanti di religione cattolica, nei lavori preparatori è stato ampiamente ricordato quanto sia necessario provvedere, tenendo conto della variabilità del diritto di avvalersi o di non avvalersi di tale insegnamento, a una sistemazione almeno di una parte fondamentale degli insegnanti, che sono per più del 70 per cento laici, cioè non appartengono al ceto ecclesiastico. Essi hanno pertanto tutta una professionalità da orientare e sostenere per un lungo periodo del loro lavoro e non possono essere lasciati alle vicende che, volutamente o meno, sono correlate all’andamento della politica di insegnamento delle diocesi.

Il testo che ci è pervenuto dalla Camera, che è stato abbinato ad altri disegni di legge ma è rimasto sostanzialmente invariato, a mio avviso, non è totalmente accettabile, nel senso che presenta persino qualche abbassamento di tono rispetto al provvedimento approvato dal Senato tre anni fa. In quel testo del Senato, infatti, c’era - secondo me - una maggiore capacità di correlare l’aspetto culturale e scolastico con la preparazione e i diritti degli insegnanti di religione, pur con qualche difficoltà dal punto di vista sindacale, come veniva riconosciuto nel dibattito.

Credo che il testo per qualche aspetto possa essere migliorato; tuttavia ritengo che nel suo complesso sia sostanzialmente accettabile e che dunque possa essere licenziato positivamente dal Senato. È troppo tempo che non si addiviene ad una valorizzazione sindacale degli insegnanti di religione e soprattutto alla vera interpretazione degli accordi culturali e scolastici intercorsi tra la Conferenza Episcopale Italiana e lo Stato italiano. Tali accordi, infatti, non contraddicono la libertà religiosa, la laicità della scuola, anzi, a mio avviso, quanto più una cultura religiosa e una cittadinanza vengono sostenute da un vero spirito religioso, obiettivato e reso parte della formazione della persona, tanto più si è laici. È soltanto la mancanza di profondità della cultura religiosa che porta ad atteggiamenti clericali.

Credo che nel nostro Paese il cattolicesimo possa aiutare la scuola italiana più che essere aiutato da una legge scolastica che lo riguardi. Ritengo, infatti, che la laicità cristiana sia promossa dalla capacità di vedere i valori religiosi; in questa prospettiva tale visione può essere estesa anche alla Carta fondativa dell’Unione Europea.

Durante il dibattito sugli emendamenti, mi permetterò di sostenere qualche possibile variante, nel caso il testo dovesse tornare, anche solo per ragioni tecniche, per un brevissimo passaggio alla Camera dei deputati. Il mio atteggiamento, comunque, resta di sostegno deciso al provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitore. Ne ha facoltà.

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, intervengo nella discussione generale sui disegni di legge che concernono l’insegnamento della religione per un dovere di etica politica, se mi è consentito dirlo, prim'ancora che per cercare di arrecare il contributo tecnico di cui sono capace alla configurazione definitiva della legge, che certamente affronta una questione delicata come lo sono tutte le questioni importanti.

Di questo argomento presumo di avere chiari i profili di ordine costituzionale e pattizio, ossia concernenti gli accordi tra Stato e Chiesa cattolica insieme con la questione contingente di dare sistemazione ad una consistente, a quanto pare consistentissima, sacca di precariato docente: un grande male, purtroppo assai diffuso nella nostra scuola di ogni ordine e grado, dalla scuola materna all’università.

Ma soprattutto mi è chiara - almeno presumo - la rilevanza culturale e formativa della questione, destinata ad avere incidenza rilevante sul modo d’essere della nostra scuola, anche per i profili di una corretta e rigorosa parità scolastica, e dunque sulla cultura media del nostro Paese. Un tema perciò da affrontare con trepido rispetto, senza baldanza, da qualsiasi parte questa possa provenire.

Per tutto questo, ritengo che le norme destinate ad affrontare - e sperabilmente a risolvere - la questione contingente del precariato, non devono pregiudicare la definizione di un serio e rigorosissimo sistema normativo in materia, tenendo ben presente che, se così non si fa, non si risolve neppure il problema del precariato, destinato a ricomporsi in altre forme e in altri settori.

Dico perciò subito che non sono favorevole all’inserimento puro e semplice nei ruoli ordinari di docenti quali quelli di religione, che sono e sono stati reclutati in forme e modi diversi da quelli di tutti gli altri docenti. Ovviamente sono del tutto d’accordo sulla necessità, e direi sul dovere, di assicurare a questi docenti una condizione di stabilità, ciò per dare certezza di lavoro a questi precari, però senza ledere i principi generali dell’ordinamento didattico nazionale, secondo il quale nei ruoli si entra in seguito a concorso, uguale per tutti, e a condizione di possedere i requisiti richiesti, ossia ben precisati titoli di studio in relazione al tipo e al grado di scuola cui si intende accedere.

Se si intaccano questi princìpi, si ledono i diritti dei cittadini che hanno sostenuto regolare concorso, dopo aver conseguito i titoli di studio secondari e universitari richiesti, ma si ledono anche i diritti a venire di altri cittadini, ossia di quelli che vorranno - domani o dopodomani - accedere all’insegnamento. Tutto questo, continuo a dire, non presenta alcun elemento di contrasto con il rispetto degli accordi con la Chiesa Cattolica.

Per la stessa ragione sono ancor più contrario ad un regime di mobilità che si configuri come una vera e propria scorciatoia quale quella che prevede, in caso di esuberi o di revoca della idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano, il possibile passaggio su qualsivoglia altra cattedra di insegnamento, un vero e proprio assurdo logico, giuridico e morale.

Ripeto: bisogna garantire la stabilità ai docenti di religione estendendo norme generali, ma senza ledere i principi fondanti dell’ordinamento. A mio giudizio e, se posso dirlo, per mia esperienza di vecchio uomo di scuola, la lesione di tali princìpi non risolve alcun problema, conserva i vecchi e ne crea di nuovi perché si intacca la sistematicità di una struttura, come quella della scuola, che è un mosaico in cui tutte le tessere si tengono e solo così brillano ed assicurano l’ordinata evoluzione.

Aggiungo che, procedendo sulla linea del disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera e di altri simili, non sarei sicuro di fare neppure cosa gradita alla Conferenza Episcopale Italiana - e in ogni modo all’insegnamento della religione cattolica - se preoccupazione di quest'ultima è assicurare la qualità dell’insegnamento della religione senza scorciatoie e senza scappatoie.

Da laico - e vengo a qualche profilo meno contingente - ho profonda consapevolezza della rilevanza dell’insegnamento della religione e dello studio delle religioni, ad iniziare dallo studio della religione cattolica, data la tradizione culturale del nostro Paese, del nostro popolo, per il quale l’unità di fede è stata ed è uno dei non numerosi fattori di aggregazione, di formazione e di sostegno della nostra identità culturale e morale.

Sono convinto - lo ripeto ancora una volta in quest’Aula - che la nostra identità nazionale non è debole come si ritiene, anzi è forte, mentre debole è la nostra identità statale. Ecco perché ancora una volta ritengo che non si debbano intaccare i princìpi generali del nostro ordinamento, della nostra struttura scolastica se non si vuole ulteriormente indebolire la nostra identità statale fino a coinvolgere l’identità nazionale.

In ragione di questi convincimenti, sono molto preoccupato quando vedo proposte surrettizie le quali, ritenendo di favorire la diffusione e la penetrazione dell’insegnamento della religione, ad iniziare da quella cattolica, tra i nostri giovani, in realtà propongono soluzioni riduttive e in sostanza scarsamente rispettose della rilevanza dello stesso fattore religioso nella sua libertà di configurazione, scambiando tutto ciò con il proselitismo e la propaganda.

Proselitismo e propaganda, in un Paese colto ed avanzato quale ritengo sia il nostro, specialmente oggi non servono e non aiutano a garantire i valori che anche la religione può e deve assicurare e rafforzare: i valori dell’individualità dell’individuo - se così posso esprimermi - il valore della vita, veramente insidiato dai regimi di propaganda, i quali creano l’etica dello stordimento e della stravaganza, non certo l’etica della convinzione e della responsabilità, non a caso così intrise di valori religiosi liberamente concepiti.

Per fare un solo esempio, sono favorevole all’inserimento dell’insegnamento obbligatorio della storia delle religioni accanto a quello della storia, della filosofia e della letteratura, purché sia impartito a livello di rigorosa, sicura serietà. Dirò di più. Se le facoltà di teologia nella prima metà dell’Ottocento italiano non avessero raggiunto un livello indegno quanto a rigore di studi e a serietà di metodi, non giudicherei positivamente, come in realtà giudico da storico, l’abolizione di queste facoltà, decretata al realizzarsi della rivoluzione liberale, che assicurò l’unità politica del nostro Paese accanto all’unità culturale ed etica; quell’unità che oggi irresponsabilmente e ignorantemente si vuole rompere senza capirne neppure il carattere e il valore pluralistico.

Aggiungo che oggi sarei disponibile ad esaminare la possibilità della ricostituzione di queste facoltà, caso mai nel quadro di una grande riforma dei corsi di laurea in filosofia e in storia, purché considerata su basi di libertà di fede e di pluralismo culturale, di rigore scientifico e di serietà didattica. Tutte queste possibilità, ed altre a cui qui non desidero neppure accennare, non debbono essere pregiudicate dal disegno di legge in discussione, come in realtà credo possa avvenire.

Per tutte queste ragioni, e per altre a cui in questa sede e in questo momento non accenno, riservandomi di valutare l’efficacia normativa dei disegni di legge in discussione, in linea di principio sono favorevole alla proposta che ha come prima firmataria la senatrice Acciarini. (Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-SDI e del senatore Zavoli. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, indubbiamente, nell’esaminare questo disegno di legge, Rifondazione Comunista si trova di fronte ad un conflitto fra due ragioni.

Da una parte, vi è l’esigenza di una soluzione al problema della condizione precaria di coloro che, in ogni caso, possono definirsi lavoratori nel campo dell’istruzione, qualunque sia la materia del loro insegnamento; dall’altra (non me ne vogliano i colleghi di area cattolica, non c’è affatto ostilità al riguardo, tantomeno dal mio personale punto di vista, considerato che mi sono accasato con una persona che per anni ha svolto la professione di insegnante di religione cattolica), vi è la nostra radicale opposizione alla scelta di privilegiare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane, opposizione che è bene torni a risuonare in quest’Aula.

L’insegnamento della religione cattolica nella nostra scuola pubblica è regolamentato da un Accordo fra lo Stato italiano e la Santa Sede sulla base di un Concordato e di un Protocollo addizionale. Inoltre, le modalità di insegnamento sono regolamentate da un accordo fra il Ministro della pubblica istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana.

Vorrei qui ricordare che, sulla base di quest’Accordo, del Concordato e della riforma dello stesso, l’insegnamento della religione cattolica è subordinato ad una scelta operata dallo studente, ed è quindi assolutamente non obbligatorio ma facoltativo.

È del tutto evidente, allora, che se tale insegnamento è subordinato ad una scelta esplicita da parte dello studente, ci troviamo di fronte al problema di determinare l’assunzione in ruolo di un certo numero di insegnanti, in modo permanente e stabile, all’interno dell’ordinamento scolastico; ciò perché non si è in grado, se non anno per anno, di stabilire quali siano gli studenti che opereranno la scelta e accederanno, quindi, all’insegnamento della religione cattolica. Potremmo anche affrontare l’esigenza di assumere stabilmente ulteriori figure nell’ambito scolastico in relazione ad altre attività non obbligatorie per gli studenti.

Chi propone questa legge si trincera dietro la necessità di garantire una stabilità agli insegnanti di religione. Ebbene, non possiamo che ammettere che si tratta di una esigenza vera, tuttavia, la scelta che è stata compiuta - introdurre in ruolo, creando un apposito organico, gli insegnanti di religione cattolica - confligge con la natura pattizia dell’insegnamento, come formulata nel Concordato rivisitato.

Ciò è talmente evidente che una considerazione si impone ed è assolutamente razionale: se si volessero inserire in organico gli insegnanti di religione cattolica coerentemente al dettato costituzionale, si dovrebbe impedire qualunque forma di interferenza della Santa Sede, equiparata ad uno Stato estero, per quanto concerne la scelta degli insegnanti, la verifica di idoneità degli stessi, la possibilità di revoca da parte della Conferenza episcopale dell’insegnante che venisse ritenuto indegno secondo criteri canonici, estranei all’ordinamento del nostro Paese.

Gli insegnanti verrebbero selezionati a seguito di un esame che prevede solo l’accertamento della preparazione culturale generale, con l’esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica, ma la nomina avverrebbe solo a seguito della designazione dell’autorità diocesana.

Non basta. Vi è anche un giudizio di idoneità di questi insegnanti che costituisce una condizione imprescindibile per l’insegnamento. Anche tale giudizio di idoneità è insindacabilmente assegnato dall’autorità ecclesiastica. Il giudizio di idoneità, infatti, può essere concesso e parallelamente revocato dall’autorità ecclesiastica.

Non possiamo non riflettere su queste caratteristiche e del tutto serenamente giudicare se esse sono compatibili con l’assunzione degli insegnanti di religione cattolica nei ruoli dello Stato.

Noi riteniamo che sia dal punto di vista costituzionale che da quello dell’opzione politica (per quello che ci compete) tale compatibilità sia assolutamente insussistente.

Vorrei ricordare che neppure quando l’insegnamento della religione cattolica era obbligatorio qualcuno ha mai pensato di ricorrere all’accoglimento degli insegnanti di religione cattolica nei ruoli e negli organici della scuola italiana. Questi insegnanti, selezionati e graditi al potere ecclesiastico cattolico, vengono oggi permanentemente assunti come se lo Stato avesse l’obbligo di garantire a tutti l’insegnamento della religione cattolica, mentre tale insegnamento non fa parte del programma scolastico, non fa parte del curriculum formativo degli studenti ed è subordinato alla scelta di questi ultimi.

Noi pensiamo che l’insegnamento della religione cattolica si debba organizzare in funzione della scelta degli studenti e non viceversa e se l’autorità ecclesiastica ha, sulla base degli accordi di natura pattizia, poteri di interferenza così marcati sulla scelta di questi insegnanti e sulla loro revoca, allora non si può pretendere di avere la garanzia dell’inserimento permanente nei ruoli senza mettere coerentemente in discussione quei poteri.

Ci vuole coerenza quando si fanno le leggi, ma la coerenza mi sembra non sia più una virtù praticata in questo scorcio della legislatura. Essa viene sistematicamente sacrificata sull’altare della politica praticata come scelta di sopravvivenza di una maggioranza. Credo però che questi compromessi siano estremamente dannosi e deleteri ai princìpi fondamentali del nostro Stato laico, così come delineato dalla Carta costituzionale.

E nella scuola che cosa succederà concretamente? Uno scenario possibile è che non appena la legge stabilirà che gli insegnanti di religione, in caso di revoca dell’idoneità, debbono essere ricollocati, a gran parte di quelli che hanno i titoli per un altro insegnamento potrebbe essere revocata tale idoneità, ottenendo così il risultato di rinnovare la classe docente, di creare posti per scalpitanti giovani provenienti dalle scuole cattoliche, con buona pace delle migliaia di giovani che hanno sostenuto i mastodontici concorsi per accedere all’insegnamento e sono ancora in attesa di essere collocati.

Per concludere, bisogna sottolineare comunque che non si può sorvolare sull’innegabile problema della tutela degli insegnanti di religione in quanto lavoratori e lavoratrici, privi di sicurezze in un rapporto di lavoro in cui si è sottoposti a due autorità, quella statale e quella, certamente più influente, ecclesiastica.

La precarietà e la ricattabilità di questi insegnanti non dipendono però dallo Stato italiano e non sono sanabili con una legge quale quella proposta che, anzi, le norma e le ribadisce; dipendono dal Concordato e dalle caratteristiche che si sono volute dare all’insegnamento della religione cattolica, i cui docenti ottengono il posto di lavoro in una istituzione pubblica sulla base di criteri e requisiti insindacabili, per chiamata diretta da parte di un’autorità esterna, che è e resta l’unica cui sono tenuti a fare riferimento.

Se il Governo volesse realmente risolvere il problema relativo alla condizione di precariato in cui versano migliaia di insegnanti di religione, dovrebbe spogliarsi del servilismo ipocrita nei confronti della Chiesa per vestire i panni di chi debba legiferare onestamente per uno Stato laico e per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Franco Vittoria. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, nella valutazione del disegno di legge in discussione siamo ispirati da due convinzioni: che la qualità dell'istruzione, della scuola e del sistema formativo nel suo complesso sia un bene irrinunciabile e che non vi sia niente che possa giustificare deroghe; che debba essere rispettato il principio della laicità dello Stato, della separazione fra Stato e Chiesa, della sovranità dello Stato.

Non credo, perciò, che si possa considerare la materia che stiamo trattando, concernente lo stato giuridico degli insegnanti, un mero strumento di regolarizzazione di docenti precari, quasi fosse una semplice questione sindacale, senza tener conto dello stato particolare di tali docenti.

Non possiamo non cogliere anche questa occasione, la discussione in Parlamento, per svolgere riflessioni più ampie. Conosciamo bene il ruolo delle religioni nella formazione delle civiltà e spesso nella formazione delle coscienze individuali. Tocchiamo anche con mano - e i nostri giovani più di noi - che si vanno costruendo ed espandendo in ogni parte del Paese spazi di convivenza fra diverse etnie, spazi di multireligiosità e di multiculturalismo.

Compito della scuola, dunque, è favorire spazi di convivenza nei quali bambini, adolescenti con storie culturali e religiose diverse possano convivere ed essere educati alla tolleranza e al riconoscimento dell'altro nella diversità. Direi che la scuola è il luogo per eccellenza di tirocinio per acquisire un sentimento di cittadinanza in uno spazio laico e tollerante; vorrei dire che è il luogo dell'educazione al dialogo.

Per entrare più direttamente nel merito del testo di legge che stiamo discutendo, voglio dire anch'io con chiarezza - come ha già fatto il senatore Tessitore - che siamo a favore di una legge che assicuri diritti e tutele agli insegnanti di religione, riconoscendo loro uno stato giuridico che risolva il problema della precarietà, tanto che diversi senatori del mio Gruppo hanno presentato disegni di legge in materia. Noi proponiamo, tuttavia, modalità diverse, più rispettose della qualità dell'istruzione e del principio di eguaglianza.

Direi che il passaggio più problematico del testo che ci è pervenuto dalla Camera riguarda la possibilità - già richiamata da altri colleghi - della mobilità professionale che si riconosce e si concede agli insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato, cioè la possibilità, in caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica, di passare all'insegnamento di altra disciplina anche quando l'insegnante sia sprovvisto di una laurea riconosciuta dallo Stato.

La revisione del Concordato del 1984 ha segnato un passo avanti in fatto di laicità riconoscendo alle famiglie la facoltà di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, pur mantenendo l'obbligo di impartirlo in capo allo Stato. Con questo disegno di legge rischiamo, tuttavia, qualche passo indietro. Certamente questa materia è regolata dalle norme concordatarie e dall'Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale del 1985, ma lo Stato italiano ha anche il dovere di essere attento a mantenere la legislazione entro i confini di quell'Intesa, preservando il rispetto di ogni parte della Costituzione, quindi anche di quelle norme che si riferiscono all'eguaglianza dei cittadini e alla sovranità dello Stato.

A noi sembra, infatti, che in alcuni passaggi del testo in discussione si vada oltre l'Intesa. Ci si dimentica che lo status dei precari di religione cattolica deriva dalle norme concordatarie che prevedono una duplice dipendenza giuridica, quella statale e quella ecclesiastica, con il diritto di idoneità e di revoca riconosciuto all'autorità ecclesiastica.

Non possiamo, inoltre, sottacere, un'ulteriore anomalia, una condizione paradossale che si viene a creare in caso di contrazione dei posti o di revoca dell'autorizzazione da parte della Diocesi e se non è possibile la mobilità: lo Stato può licenziare, e può farlo non in ragione della violazione di norme del nostro ordinamento ma per decisione insindacabile di una diversa autorità, quella ecclesiastica.

Più preoccupante, però, è il fatto che, divenendo possibile la mobilità professionale, si creino situazioni di diseguaglianza rispetto agli insegnanti di altre materie e che si prefiguri un canale privilegiato di reclutamento, peraltro proprio in un momento in cui il Governo, attraverso le due ultime leggi finanziarie, ha avviato una stagione di contenimento dell'organico fino a ridurre a zero le assunzioni, come è accaduto quest'anno.

Noi abbiamo presentato emendamenti che mirano a ridurre il danno derivante da tali anomalie, quale l’istituzione di un canale parallelo senza un pubblico concorso, e prevediamo che il passaggio ad altre classi di concorso sia condizionato da alcuni requisiti, ad esempio la laurea, l’obbligo di permanenza nell’insegnamento per almeno cinque anni, la modifica delle caratteristiche concorsuali che riguardino la qualità delle prove. Ecco, signor Presidente, mi auguro che quest’Aula voglia svolgere una discussione serena, riconoscendo almeno alcune delle nostre ragioni. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

*EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il Gruppo UDC esprime consenso al testo del provvedimento relativo alla disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Il senatore Brignone ha ampliamente illustrato nella relazione scritta, integrata da considerazioni introduttive al dibattito, il lungo iter parlamentare concernente questo delicato tema.

Il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore momento dell’azione riformatrice del Governo e della sua maggioranza, che va dalla riforma dei cicli scolastici al riconoscimento della funzione sociale degli oratori, dal nuovo stato giuridico degli insegnanti di religione alla auspicata, prossima, disciplina della fecondazione artificiale. Sono questioni che rappresentano altrettante precise scelte culturali e programmatiche.

Realizziamo completamente, nei diversi campi, ciò che il centro-sinistra, nella scorsa legislatura, è stato incapace di fare. Si tratta di un passaggio fondamentale rispetto al quale rivendichiamo, come Unione Democristiana e di Centro, l’iniziativa legislativa, l’azione parlamentare, i contenuti legislativi e il risultato conclusivo. Ci riconosciamo in questa scelta perché muove nella direzione da noi fortemente auspicata.

Con questo provvedimento legislativo si definisce una situazione fortemente attesa; si sconta positivamente, certo, il lavoro svolto nella scorsa legislatura, come ha riconosciuto il relatore, un lavoro che non ha potuto essere portato a compimento per le divisioni della passata maggioranza di Governo, per i veti paralizzanti che hanno impedito l’approvazione del disegno di legge. Oggi questa maggioranza si assume il coraggio di una scelta che consente di raggiungere un preciso obiettivo.

Riteniamo che il testo licenziato dalla Commissione istruzione debba restare immutato rispetto ai suoi caratteri essenziali, fatte salve le cosiddette correzioni tecniche relative alla copertura e agli anni di riferimento, così da renderlo pienamente efficace e propedeutico ai successivi passaggi operativi.

Oggi siamo chiamati a dare, a quasi 20 anni dalla revisione dei Patti lateranensi, attuazione completa e definitiva a quegli accordi e alle attese della categoria. Non si comprenderebbero né troverebbero giustificazione ulteriori manovre delatorie tese a ridurre, come abbiamo ascoltato poco fa, un presunto danno, né tentativi di modificazione di un testo che trova larghi e diffusi consensi, venendo incontro alle attese della categoria degli insegnanti di religione che - non dimentichiamolo - rappresentano, più di 20.000 docenti di cui oltre tre quarti laici e un quarto religiosi, l’ultima frangia di precariato presente nella scuola italiana.

Sarebbe tuttavia un errore valutare tale provvedimento solo come il raggiungimento di un obiettivo sindacale, pure importante, negando quello di un intervento migliorativo della qualità della scuola.

La Repubblica italiana ha legittimato la presenza dell’insegnamento della religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola con l’articolo 9, comma 2, dell’Accordo con il Protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e nella successiva Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e l’autorità scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751) è stato sancito che gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri (punti 2 e 7 della citata Intesa) e che lo Stato avrebbe dato una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

Essendo trascorsi quasi vent’anni da questo accordo, è opportuno dare una sistemazione definitiva ai docenti di religione non venendo mai meno al dialogo interreligioso, così come sarà poi necessario riconsiderare anche i programmi della religione cattolica adeguandoli alla riforma dei cicli del ministro Moratti, realizzando un’offerta formativa più completa e radicata nella storia e nella tradizione del Paese.

La sperimentazione in atto è segno positivo dell’adeguamento alla nuova scuola da parte della categoria. Sono stati stabiliti alcuni princìpi che meritano di essere richiamati: rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari e delle successive intese; razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo la normativa vigente per gli altri insegnanti; salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni negli ultimi dieci anni; restituzione di una certezza e di un rapporto di lavoro stabile con la pubblica amministrazione; introduzione di regole di mobilità territoriale e professionale degli insegnanti, subordinata al riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano ed al possesso del requisito di idoneità a determinate condizioni.

Una novità sul piano dei provvedimenti è costituita dal fatto che nel sistema scolastico si sta mettendo ordine anche attraverso una semplificazione burocratica che non può che aiutare il cammino della scuola e delle istituzioni scolastiche. Per quanto può riguardare gli insegnanti di religione, non resta che citare, oltre alla circolare ministeriale n. 2 del 2001, relativa a ricostruzione di carriera e trattamento economico, la circolare ministeriale n. 6 del 12 gennaio 2001, che si riferisce al decreto ministeriale n. 271 del 7 dicembre 2000, relativamente alle indicazioni operative sulla cessazione dal servizio e sul trattamento di quiescenza.

L’impegno dell’UDC sta nell’avere fortissimamente voluto questo disegno di legge, nell’aver spinto per la sua calendarizzazione e oggi per il suo esame d’Aula, e ne auspichiamo una pronta approvazione.

Come sottolineato dal relatore, senatore Brignone, cui va il nostro ringraziamento, la Commissione è stata a lungo impegnata sul tema nella scorsa legislatura fino alla discussione di una bozza di risoluzione da lui stesso presentata in qualità di relatore.

Dopo l’accordo del 1985, con cui fu modificato il concordato del 1929 e raggiunta un’intesa fra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale, il dibattito si è infatti incentrato proprio su tale aspetto e in particolare sulla facoltà degli studenti di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica nonché sulla tutela da assicurare a coloro che optavano per il non avvalersene. Nella scorsa legislatura ha preso sostanza l’esigenza di definire lo stato giuridico dei docenti, anche in considerazione del fatto che si andava definendo l’inquadramento degli altri insegnanti precari. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, la condizione di inferiorità tipica del precariato riguarda ormai solo gli insegnanti di religione cattolica.

Come Gruppo UDC ci riconosciamo nel testo licenziato dalla Commissione, già approvato dalla Camera dei deputati, cui sono stati abbinati altri dieci disegni di legge di iniziativa parlamentare che in prevalenza seguono il medesimo impianto. Si tratta ora di approvare rapidamente questo progetto di riforma.

Non è venuto meno un aperto confronto tra le forze politiche su una materia così delicata per le implicazioni che determina tra lo Stato italiano e la Santa Sede, per i riflessi derivanti dal raccordo tra ordinamento canonico e ordinamento statuale. Auspichiamo che questa legislatura possa essere ricordata come quella che ha dato soluzione ad un problema che si trascinava da così tanto tempo.

Sono queste le ragioni che ci inducono a condividere le finalità del provvedimento, nonché le soluzioni adottate, e a sostenere con convinzione il progetto di riforma, su cui il Gruppo UDC esprimerà, naturalmente, il proprio voto favorevole. (Applausi dal Gruppo AN).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge all'esame riprende gran parte dei risultati a cui si era giunti due anni fa con l'approvazione, da parte del Senato, di analogo progetto d'iniziativa parlamentare. Rispetto a quel disegno di legge si recupera il 70 per cento dei posti di ruolo da mettere a concorso ed i titoli da esibire nei concorsi tornano ad essere quelli previsti dall'Intesa, senza richiesta ingiustificata di seconde lauree.

Qualche perplessità la desta però l'istituzione di due ruoli regionali, corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento; forse sarebbe stato meglio precisare l'effettiva ripartizione del personale docente tra i cicli della nuova scuola. C'è infatti da chiedersi se gli insegnanti della scuola dell'infanzia saranno assimilati a quelli della scuola elementare, e se quelli della scuola media manterranno un trattamento analogo a quelli della scuola superiore, pur appartenendo al primo ciclo del progetto Moratti.

Questo provvedimento consente di porre fine, comunque, ad un inaccettabile precariato per circa 15.000 docenti, in grandissima parte laici, ultima categoria di precari del pubblico impiego. Finalmente anch'essi godranno dei diritti riconosciuti a tutti i cittadini italiani in materia di lavoro.

È evidente come la definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione faccia riaffiorare in alcuni il desiderio di azzerare il Concordato o di eliminare del tutto l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. Forse sarebbe stato necessario, o sarà necessario in un prossimo futuro, rivedere gli accordi concordatari, in sintonia, però, con il Vaticano. L'Italia è diventato un Paese multietnico e la presenza di un insegnamento religioso, in qualche modo confessionale, potrebbe dar luogo a incresciosi episodi di divisione tra gli alunni.

A proposito poi dell'accesso ai ruoli, vi è la previsione che ciò avvenga per concorso, così come stabilito dall'articolo 97 della Costituzione. Qualche dubbio lo solleva la previsione di un semplice elenco in luogo della graduatoria, che normalmente classifica i candidati che hanno superato le prove d'esame. Ferme restando le prerogative dell'ordinario diocesano, forse sarebbe stato possibile individuare un percorso diverso, senza rinunciare alla graduatoria.

Questi pochi elementi di perplessità non inficiano, comunque, il parere positivo di Alleanza Nazionale sul merito del provvedimento, e quindi il voto favorevole del nostro Gruppo. (Applausi del senatore Valditara).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Soliani. Ne ha facoltà.

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, due legislature e due diverse proposte di iniziativa parlamentare, come ha ricordato il relatore Brignone, che ringrazio anch'io per l'ampia e circostanziata relazione, hanno portato alle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica negli istituti e nelle scuole di ogni ordine e grado oggi al nostro esame, nel testo del disegno di legge del Governo che la Camera ha approvato sei mesi fa.

Fu l'Ulivo nella passata legislatura ad avviare a soluzione il problema, portando all'approvazione in questa medesima Aula, il 19 luglio 2000, un testo unificato. Era ed è necessario un provvedimento di tale natura, dopo l'Intesa del 1985 tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana.

Sono passati da allora 17 anni, un tempo storico troppo limitato per quell'evoluzione positiva dei rapporti tra Stato e Chiesa, che l'Intesa aveva manifestato; un tempo che ha ritardato anche una possibile, ulteriore definizione dell'Intesa medesima, per meglio corrispondere alle esigenze della società, della scuola e anche della Chiesa; certamente un tempo troppo lungo per l’attesa di insegnanti che hanno diritto, come altri, alla stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. La necessità, dunque, è l’urgenza.

E tuttavia non possiamo non rilevare come il disegno di legge del Governo non abbia raccolto il frutto maturo della precedente legislatura, volto a riconoscere e a promuovere la qualificazione culturale dei docenti di religione cattolica, evitando anche possibili forme parallele e dequalificate di reclutamento del personale tutto della scuola.

In realtà, la scelta del Governo lascia più povero e debole, anche da questo punto di vista, il quadro politico e culturale della scuola italiana, mentre non v’è dubbio che uno stato giuridico di parità degli insegnanti di religione cattolica in un contesto di qualità dell’azione riformatrice per tutto il sistema scolastico non solo avrebbe favorito un passaggio parlamentare del provvedimento più significativo, ma avrebbe anche costituito un fattore positivo per tutto il sistema.

Si poteva, dunque, fare meglio. Si poteva e si può ancora qui, ora, tener conto degli emendamenti da noi presentati, volti, da un lato, ad assicurare con una maggiore stabilità un’azione didattica più significativa, dall’altro, ad evitare nella pratica che permangano zone incerte, soluzioni pasticciate di non facile gestione.

Si doveva - e noi lo facciamo - raccogliere tutta intera la forza del contesto costituzionale, nel quale dovremmo iscrivere sia la presenza degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia il profilo e la missione della scuola italiana, un contesto indubitabile di laicità. Penso ai princìpi fondamentali della Costituzione e agli articoli successivi relativi in particolare al Titolo II sui rapporti etico-sociali e al novellato Titolo V, con il ruolo chiave delle istituzioni scolastiche autonome.

È all’altezza di questo contesto che doveva collocarsi il provvedimento. Penso all’articolo 7 della Costituzione, una scelta storica e politica che ha chiuso questioni secolari e ha consolidato la vita civile della nazione. Di lì è disceso l’Accordo del 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, impegnati - cito l’Accordo - "nella reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese".

È in questa finalità che si iscrive il nostro tema. Riconoscendo il valore della cultura religiosa, e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, la Repubblica si è impegnata, al comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 121 del 1985 che ha recepito l’Accordo, "ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (…) di ogni ordine e grado".

Dunque, stabilizzazione degli insegnanti di religione non tanto e non solo come questione sindacale, pur rilevante, ma come collocazione stabile dell’insegnamento nel quadro delle finalità del sistema, conferendo dignità culturale alla disciplina che ha natura culturale-formativa.

Pertanto, qualificazione dell’insegnante di religione cattolica quale contributo alla qualificazione dell’intero sistema; e in questa direzione va il parere della 1a Commissione, che invita a inserire nel programma di esame del primo concorso l’accertamento della preparazione culturale generale dei candidati.

Ma qual è oggi il quadro delle finalità della scuola? In quale stagione politica e culturale per la scuola italiana si iscrive oggi questo provvedimento? E in quale temperie storico-culturale-politica per l’Italia e per l’Europa? Ecco, il dibattito che il Governo e la maggioranza hanno prodotto sul provvedimento si è come fermato ad una sorta di atto dovuto, quasi una sanatoria, con uno sguardo sempre rivolto al passato.

Che ne è oggi, dopo gli interventi finanziari e legislativi del Governo in questi due anni, della missione della scuola, dei suoi valori di riferimento? Che ne è della sua cultura costituzionale? In quale riorganizzazione strutturale, in quale tempo-scuola vanno a inserirsi le previste ore di religione cattolica? E in quale rapporto si inserisce questo insegnamento con gli indirizzi culturali ed educativi che in questi due anni sono stati espressi dal Governo, che smentiscono la scuola come comunità, assumono il principio economico-funzionalista, irrigidiscono e frantumano il processo formativo delle persone? In quale ristrutturazione del personale docente e del suo profilo professionale va a inserirsi ora questo stato giuridico?

Non sono domande fuori luogo; ne va del futuro stesso degli insegnanti di religione e della loro disciplina. In un contesto di ombre, di incertezze, di malessere, di sfiducia verso il futuro che riguarda l’intera scuola italiana, lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica non prende certo né la luce né la vita che esso si attende.

Che ne sarà dell’insegnamento della religione cattolica se è la scuola stessa che può perdere, a causa dell’azione del Governo, il suo senso? Non passa anche di qui il rapporto delle istituzioni con la società e della Chiesa stessa con la società italiana, nella lunga stagione post-conciliare?

Noi avremmo operato diversamente sulla scuola, sul contesto appunto, mentre la nostra proposta nel merito era già uscita da quest’Aula. Vogliamo infatti favorire il rapporto reciproco, non l’allontanamento; non lo scontro, ma l’incontro tra parti diverse del sistema che, per il bene del Paese e per la promozione dell’uomo, debbono lavorare insieme, favorendo infine un contesto più ricco e vivace di iniziativa su un terreno che la scuola spesso da sé sola presidia e non di rado per l’apporto degli insegnanti di religione cattolica sui quali sta nascendo la nuova società italiana ed europea fondata sul dialogo tra le religioni.

Ecco il rammarico per il ritardo, perché altre questioni in questi anni dovremmo pensare ad affrontare. Abbiamo di fronte a noi la Costituzione europea. Stiamo cercando di riconoscere le radici della nostra storia. Ci stiamo confrontando con le sfide del mondo: il Cristianesimo nelle radici dell’Europa, il Cristianesimo nell’universalismo dei popoli della terra.

Quale cultura per la scuola italiana? Quale insegnamento della religione cattolica di fronte a queste sfide? Quale ruolo ai docenti? Quale ruolo agli insegnanti di religione cattolica e quale la formazione di entrambi? Qui è attesa la scuola italiana. Qui sono attesi i suoi insegnanti, compresi quelli di religione cattolica. Qui è attesa la Repubblica e qui è attesa anche la Chiesa italiana. Noi ne siamo consapevoli. Non è così, ci pare, per il Governo e la sua maggioranza.

Questo provvedimento, davvero, meritava un diverso approccio e una più larga visione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Zavoli e Manieri).

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. A che titolo?

 

CONTESTABILE (FI). Per svolgere una dichiarazione in dissenso dal Gruppo.

 

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, in questa fase della discussione non può intervenire per fare una dichiarazione in dissenso. Potrà farlo in sede di dichiarazione di voto; se vuole, può intervenire in discussione generale, ma dopo che avrò dato la parola ai colleghi che si sono iscritti prima di lei.

 

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, preferirei intervenire in sede di discussione generale.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

È iscritto a parlare il senatore Bastianoni. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è volto a sanare una situazione annosa di precariato subita dagli insegnanti di religione cattolica ed è teso ad eliminare la disparità di trattamento finora in essere nei confronti di tali docenti rispetto ai colleghi di altre discipline.

È opportuno qui ricordare il lavoro svolto nella scorsa legislatura, avviato dal precedente Governo di centro-sinistra proprio in questo ramo del Parlamento, quando un analogo disegno di legge fu approvato e trasmesso alla Camera dei deputati, dove però l’esame fu interrotto presso la Commissione lavoro per la fine della legislatura.

In sostanza, questo provvedimento non fa che accorpare disegni di legge presentati nella precedente legislatura, nonché nell’attuale, a firma di parlamentari di diversi schieramenti politici.

Si tratta, dunque, di un testo di legge molto atteso che, è bene precisare ancora una volta, ha per oggetto non l’insegnamento della religione cattolica, bensì lo stato giuridico dei lavoratori insegnanti la religione cattolica. Attualmente questi lavoratori percepiscono una retribuzione in linea con gli altri insegnanti, ma non hanno un uguale trattamento previdenziale e di carriera.

Si tratta di lavoratori precari che da lunghissimi anni attendono di vedere definito il loro stato giuridico nel comparto della scuola, settore in cui il legislatore già è intervenuto affrontando le problematiche del precariato.

Pertanto, nel predisporre un’adeguata normativa di definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, noi compiamo un atto di giustizia che è anche finalizzato a dare dignità a questi insegnanti che nel tempo hanno acquisito una specifica professionalità. Infatti, se è vero che in passato la disparità con gli altri insegnanti era meno avvertita in quanto gli insegnanti di religione cattolica erano sacerdoti o religiosi, nel tempo la presenza dei laici è andata via via aumentando, fino a superare l’ottanta per cento del corpo docente nell’ultimo biennio.

Il fenomeno della progressiva laicizzazione degli insegnanti di religione appare destinato a crescere anche per via della maggiore disponibilità di tempo che la scuola richiede agli insegnanti, mentre il carico pastorale complessivo dei sacerdoti, che talvolta devono seguire anche più parrocchie, finisce con l’assorbirne in maniera esclusiva l’attività.

Occorre poi considerare che nelle scuole italiane vi è una notevolissima adesione all’insegnamento della religione cattolica (nell’anno scolastico 2001-2002 è stata del 93,2 per cento), a conferma del fatto che essa è parte integrante delle matrici culturali del nostro Paese.

Il testo al nostro esame si pone l’obiettivo - come abbiamo ricordato - di stabilire lo stato giuridico di questi lavoratori, ma anche le procedure di reclutamento, che sono particolari in quanto questi docenti hanno un duplice rapporto professionale, con lo Stato da un lato e con la Chiesa cattolica dall’altro.

E' opportuno ricordare che tali insegnanti dovranno sostenere un concorso per esami e titoli, con una prova che dovrà accertare la loro preparazione culturale e dialettica non già nelle materie che sono di competenza religiosa, bensì su materie che afferiscono all’ordinamento scolastico complessivo. Quindi, saranno valutati, saranno esaminati e dovranno entrare negli appositi elenchi.

C’è un problema relativo a questo impianto legislativo sul quale noi abbiamo soffermato la nostra attenzione e che crediamo non possa essere sottaciuto. Non possiamo ignorare il problema riguardante la mobilità del personale nel caso in cui venga meno il presupposto per insegnare la religione o perché, a seguito della libertà individuale che ha portato a modificare i propri convincimenti e le proprie opinioni, si sia nella posizione in cui manca il presupposto riconosciuto dall’ordinario diocesano e quindi vi è la revoca, o perché non c’è la richiesta di tale insegnamento da parte degli alunni (crediamo che questa sia un’ipotesi più remota).

Parlando di dipendenti pubblici, dobbiamo preoccuparci di fare in modo che essi conservino il posto di lavoro. Si tratta infatti di persone che hanno una famiglia, che hanno determinate esigenze. Dobbiamo però evitare che questa diventi una forma surrettizia per essere abilitati ad insegnare altre materie seguendo un percorso che, nei fatti, diventa privilegiato e va a ledere interessi e aspettative di altre persone che, sul territorio nazionale, hanno seguito percorsi personali e familiari per acquisire un punteggio che permettesse loro di essere incardinate nei ruoli organici dello Stato. Dobbiamo far sì che ciò non possa accadere per evitare una palese ingiustizia.

Quindi, invito il Governo a compiere nel medio periodo opportune verifiche e controlli sul campo circa il funzionamento di tale normativa. Non sarebbe, infatti, accettabile questo doppio canale, qualora si verificasse un utilizzo dell’ingresso nei ruoli del personale docente non conforme allo spirito della legge. Nell’ipotesi in cui si registrassero incongruenze e scostamenti rispetto allo spirito della normativa, credo che il Parlamento dovrebbe intervenire a correggere eventuali distorsioni

Presidenza del vice presidente SALVI
 

(Segue BASTIANONI). Nel complesso, signor Presidente, esprimo un giudizio positivo sull’impianto del provvedimento, ancorché necessiti di alcuni correttivi che, nel corso dell’esame in Aula, riteniamo potranno essere accolti dai colleghi senatori. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Zavoli).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Favaro. Ne ha facoltà.

FAVARO (FI). Signor Presidente, la questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica era già stata affrontata nella passata legislatura con la presentazione al Senato della Repubblica di un provvedimento, sostenuto dall’allora maggioranza di centro-sinistra, che venne approvato in un testo unificato da un solo ramo del Parlamento, poiché la fine della legislatura non ne consentì il varo definitivo.

Il disegno di legge presentato dal Governo (Atto Camera n. 2480) tiene conto del testo licenziato dal Senato nella scorsa legislatura e si inserisce nell’opera di riforma, di riqualificazione e di riordino della scuola italiana, che è fra le azioni più qualificanti dell’attuale maggioranza di Governo.

Esso mira a risolvere un problema particolare della scuola nell'ambito di un problema più vasto. Il problema particolare consiste nel reclutamento e nella regolamentazione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica; il problema generale sta nella valenza, nel significato - qualcuno direbbe anche nella possibilità - dell’insegnamento della religione cattolica in uno Stato che è, e che noi vogliamo, laico.

La questione, come ho già detto, è stata affrontata nella passata legislatura, ma nel frattempo la sua soluzione è diventata ancora più urgente, atteso che dopo l’Accordo del 1985 tra lo Stato italiano e la CEI, che ha reso tale insegnamento facoltativo, comunque più del 90 per cento degli studenti italiani sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Oggi, inoltre, si è ridotto notevolmente il numero dei sacerdoti e dei religiosi che insegnano la religione cattolica, tanto che circa l’80 per cento dei docenti è costituito da laici che assolvono questo compito educativo nella scuola italiana.

Il terzo argomento è che la legge n. 124 del 1999 ha individuato un itinerario specifico per gli insegnanti precari che questo disegno di legge intende estendere anche agli insegnanti di religione cattolica, unici esclusi. Il provvedimento in esame tende quindi ad eliminare dalla scuola una categoria di insegnanti stabilmente precari, dando loro la dignità di tutti gli altri lavoratori. Ne guadagna anche la considerazione della materia insegnata e si creano le condizioni per la qualificazione di una categoria di docenti all’interno di una scuola che noi vogliamo qualificata.

Bisogna precisare che l’insegnamento della religione cattolica, di cui stiamo parlando, si svolge come attività scolastica di cultura religiosa - che è cosa ben diversa dalla catechesi - in un luogo laico di cui nessuno vuole mettere in dubbio la laicità: la scuola. Vi è assoluta libertà di partecipazione e quest’ultima non comporta alcuna adesione alla fede cristiana.

Il vecchio Concordato lateranense prevedeva che nella scuola pubblica si potesse impartire un insegnamento della religione in funzione catechistica; in base al nuovo Accordo, lo Stato si impegna ad assicurare nella scuola pubblica un insegnamento della religione cattolica inserito nel quadro delle finalità stesse della scuola, riconoscendo il valore che rappresentano, soprattutto in Occidente, la cultura religiosa ed il cristianesimo.

Credo non possa esistere formazione completa della persona che non sia legata alla propria cultura, e la nostra cultura ha profonde radici cristiane e cattoliche. Insomma, senza conoscere la religione e la cultura cattolica sarà più difficile, e probabilmente incompleta per un italiano e per ogni europeo, la risposta alla domanda: chi siamo? Sarà altresì incerto il riferimento ad un sistema di valori che hanno consentito una grande crescita civile alle nostre comunità e a princìpi che fanno parte del nostro patrimonio culturale.

Quanto più saremo coscienti del nostro patrimonio culturale, tanto più sarà facile il dialogo con le altre culture; un dialogo inevitabile in una società multietnica e multiculturale. Nessuna chiusura, quindi, verso le altre culture; anzi, vogliamo creare le condizioni per un’apertura, per un dialogo.

Vi è da dire, inoltre, che l’insegnamento della religione appartiene all’area delle cosiddette materie miste, in quanto vi è compresenza di interessi dello Stato e della Chiesa.

La vigente disciplina concordataria prevede che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole è impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, ovvero dall’ordinario diocesano. Trattandosi di un insegnamento non sulla religione ma della religione cattolica, dichiarare l’idoneità degli insegnanti spetta senz’altro alla Chiesa, mentre per quanto concerne la qualificazione professionale, ovvero il titolo di studio, essa è regolata da intese tra Stato e Chiesa.

Attualmente, è l’autorità ecclesiastica che dichiara l’idoneità all’insegnamento e l’eventuale revoca dell’idoneità stessa. In quest’ultima ipotesi, ovvero nel caso di revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano, oggi l’insegnante cessa dall’impiego di ruolo e gli viene precluso il passaggio ad altro insegnamento scolastico, pur essendo in possesso di abilitazione, creando una condizione di precarietà.

Il disegno di legge in esame si propone dunque di porre fine allo stato di disagio nel quale si trovano gli insegnanti di religione, consentendo loro, purché dotati dei necessari requisiti, l’equiparazione agli altri docenti scolastici, sul piano giuridico e amministrativo, e consentendo anche agli insegnanti dichiarati in mobilità di restare nella scuola, purché ne abbiano i titoli.

Proprio l’articolo 4 del disegno di legge relativo alla mobilità ha rappresentato uno dei punti controversi ed è stato oggetto di un dibattito intenso. Ci sembra che la soluzione trovata sia molto equilibrata e rispettosa della dignità e dei diritti degli insegnanti. Vi si prevede la mobilità per l’insegnante cui sia stata revocata l’idoneità o che si trovi comunque in esubero, mobilità che viene concessa in base alle modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto. Si esce in tal modo da una sostanziale posizione giuridica di precariato che non garantisce la dignità del lavoro professionale degli insegnanti di religione e si dà finalmente attuazione al dettato delle norme concordatarie.

Forza Italia si riconosce nel disegno di legge in esame, che voterà nel testo così come presentato.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Contestabile. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, il mio giudizio sul disegno di legge in esame non è negativo, tant’è vero che non mi asterrò dalla votazione perché, come è noto, tale astensione all’interno del Senato equivale ad un voto contrario ed io non voglio esprimere un voto in tal senso. In dissenso dal Gruppo, quindi, non parteciperò alla votazione.

Mi riconosco nell’intervento svolto dall’amico e collega di partito senatore Favaro, che ha più volte ribadito la sostanziale laicità di questo provvedimento. È vero, è una legge sostanzialmente laica, se non fosse per una questione che pone un grave problema di principio e che forse è sfuggita ai più.

Sono rispettoso delle religioni, sono rispettosissimo della religione cattolica. Mi riconosco nel titolo del celebre saggio di Benedetto Croce "Perché non possiamo non dirci cristiani".

Certo, ha ragione la senatrice Soliani quando afferma che la nostra storia è anche storia della religione cattolica; io direi che è anche storia della Chiesa Cattolica. È una storia che ha avuto luci ed ombre. Le luci sono molto splendenti: basta fare i nomi di Agostino d'Ippona e di Tommaso d'Aquino; le ombre sono, per esempio, quelle della Controriforma, i due cugini Borromei e Roberto Bellarmino; aveva ragione Delio Cantimori, grande storico degli eretici italiani del '500, quando diceva che uno dei problemi di questo Paese è aver avuto la Controriforma senza aver avuto la Riforma.

La legge, però, che è - ripeto - una legge laica, e che posso perfino spingermi a definire una buona legge, pone una grave questione di principio: nella nomina degli insegnanti di religione vi è un forte intervento dell'ordinario diocesano. Si pone dunque il problema di un dipendente dello Stato, pagato dallo Stato, che viene in parte nominato da una autorità che io rispetto moltissimo, il vescovo, che non è però lo Stato; anzi, è di un altro Stato. Tale questione pone un problema di principio grave che si poteva risolvere: la nomina dell'insegnante di religione poteva essere riservata all'ordinario diocesano, ma l'insegnante di religione non diventava dipendente dello Stato, era a carico dell'ordinario diocesano e della Chiesa Cattolica; oppure, in alternativa, l'insegnante di religione veniva pagato dallo Stato e diventava dipendente dello Stato, ma non vi era alcuna ingerenza nella nomina da parte dell'ordinario diocesano.

Il mio non è un discorso contro la Chiesa cattolica, tutt'altro; più mi faccio vecchio e più rispetto la funzione che la Chiesa cattolica ha avuto nella nostra storia, pur con delle punte critiche: ripeto, l'Inquisizione e la Controriforma. Le questioni di principio sono, però, essenziali e ad esse non si può contravvenire.

Questo equivoco ha una nascita lontana nell'accordo tra i cattolici e i comunisti sull'articolo 7 della Costituzione, un accordo che, a mio parere, non ha portato bene al nostro Paese. Per fortuna, ora nessuno mette più in discussione la laicità dello Stato; la formula recepita è ancora una volta quella cavouriana della "Libera Chiesa in libero Stato".

Io rispetto moltissimo la libertà della Chiesa, ma non potrò votare questa legge perché contravviene ad una questione di principio. (Applausi del senatore Malabarba).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

[...]

La seduta è tolta (ore 11,45).

Fonte: senato.it

 


  Home page