ARCHIVIO QUESITI ALL'ANIR
a cura di Francesco Perez

 

Rispondiamo a quanti ci hanno contattato per richiedere qual'è l'iter per iniziare ad insegnare religione (IRC) nelle scuole pubbliche italiane.

L’insegnante incaricato di religione cattolica è chiamato a seguire un iter formativo-professionale caratterizzato dalla sua doppia appartenenza: alla Chiesa e allo Stato. A differenza dei colleghi delle altre discipline, non deve soltanto aver conseguito i titoli  professionali definiti dall’Intesa (Dpr 16-12-1985, n.751 e Dpr 23-6-1990, n.202, comma 4) ma gli è richiesta pure l’idoneità. Essa è riconosciuta secondo quanto stabilisce il Codice di Diritto Canonico: 
“L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti di religione nella scuola, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”. 
La stessa Conferenza Episcopale Italiana, nella Deliberazione del 6-10 maggio 1991 approvata dalla XXXIV Assemblea Generale, spiegavano così, al comma 2 e successivi capoversi, il riconoscimento dell’idoneità: 
2.1 - Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l’incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente. 
2.2 - Per quanto riguarda l’abilità pedagogica, l’Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogico (p.es. seguendo il curriculum pedagogico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l’insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastico e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove. 
2.3 - Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale. 
A questo punto, viste le norme, proviamo a tracciare un “modello” di percorso per chi intenda insegnare Religione Cattolica nelle scuole. 
Chiaramente il discorso è indirizzato agli insegnanti “laici”. Il possesso dei titoli professionali, conseguiti negli Istituti di Scienze Religiose, è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per potersi presentare al Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, o al responsabile dell’Ufficio Scuola della Diocesi, per un colloquio. 
Nella stessa occasione è bene avere con sè un curriculum scritto personale e la domanda formale in cui si offre la propria disponibilità ad insegnare Religione Cattolica nella scuola (specificando eventualmente in quale ordine di scuola).
In casi eccezionali ci si può presentare anche se non si ha ancora conseguito il titolo professionale necessario, ma è bene essere già iscritti ad un Istituto di Scienze Religiose e aver sostenuto un buon numero di esami. In questo caso la disponibilità è per eventuali supplenze.
Successivamente deve essere riconosciuta l’idoneità dall’Ordinario Diocesano ed ogni Diocesi ha proprie modalità e disposizioni. Le esperienze sono le più varie. Tal volta è richiesta pure una lettera di presentazione del proprio Parroco (in cui si attesta la moralità del candidato), e il superamento di un “esame di idoneità” in cui si verificano le conoscenze (teologiche, didattiche, psicologiche...) ma a volte, più semplicemente, l’essere conosciuti in ambito ecclesiale perché appartenenti ad associazioni o movimenti religiosi, animatori parrocchiali, catechisti... può essere sufficiente per ricevere il decreto di idoneità.
La successiva nomina nella scuola è a discrezione dell’Ordinario Diocesano secondo una valutazione personale dell’insegnante o attingendo a elenchi o graduatorie diocesane (che non sono previste a livello normativo). Queste ultime possono essere compilate secondo gli stessi parametri utilizzati per gli altri insegnanti ( titoli professionali, servizio svolto nella scuola...) e/o secondo altri criteri ritenuti più adeguati dall’Ordinario Diocesano. 

Francesco Perez

Con riferimento alle innumerevoli lettere, con quesiti di tipo giuridico-amministrativo, consiglio ai docenti di religione di acquistare e adeguatamente consultare:

"Sono un insegnante di religione nella scuola secondaria e vorrei sapere quale è l'iter giusto per richiedere la ricostruzione della carriera.
Mi sorgono alcune domande che nella segreteria della mia scuola non hanno avuto risposta:
quando è possibile fare la ricostruzione della carriera per gli IDR?
R.: Dopo quattro anni di servizio
è necessario avere la cattedra piena (18 ore nelle scuole secondarie) per poterla richiedere?
R.: SI
si possono "riscattare" gli anni di frequenza e di iscrizione all'Istituto Superiore di Scienze Religiose?
R.: Per il momento NO (vedesi Parere del Consiglio di Stato, diffuso con CM 291/97)
gli anni di insegnamento nelle scuole private possono essere in qualche modo contati?
R.: Non lo so (rivolgersi al Sindacato)

Docente di religione per 22 anni, con ricostruzione di carriera e immesso nei ruoli giuridicamente il 01/09/2000 e in servizio dal 21/09/2001 come docente di materie letterarie nella Scuola Media Inferiore, viene con premura a chiedere qual è la retribuzione che gli spetta:
quella spettante a chi entra nei ruoli per la prima volta e fa l'anno di prova oppure la stessa che aveva precedentemente?
Si prega di fornire nella risposta i riferimenti giuridici di supporto. Grazie e buon lavoro.
R.: "Per quanto mi risulta, visto che i docenti della scuola media inferiore percepiscono una retribuzione minore rispetto a quelli della secondaria mentre gli IdR hanno uguale stipendio sia nelle medie inferiori che superiori, direi che la retribuzione è "quello spettante a chi entra nei ruoli per la prima volta e fa l'anno di prova".
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Sindacato"
.

Sono un genitore di una scuola elementare ….. Vorrei chiedervi un'informazione:
all'interno del cortile della scuola, al mattino la bidella faceva fare un Padre Nostro più Ave Maria e un Angelo Di Dio, alcuni (….) si sono lamentati con la direttrice, e così (….)  ora non si fa nessuna preghiera. Vorrei sapere se fuori dalla scuola e in orari non scolastico,(a preghiera veniva fatta alle ore 8.15, in tal modo da non creare problemi a persone di fede diversa in quanto l'entrata è prevista per le 8.30) è vietato o se ce una legge a tal proposito. Vi ringrazio anticipatamente.
R.: L'uso degli ambienti scolastici (anche il cortile) e qualsiasi attività extracurricolare (perdona il termine, ma la "preghiera" può essere contemplata come tale) sono regolati dal Consiglio di Istituto. Ma al di fuori della scuola ognuno può fare quello che ritiene opportuno.

Gentile Collega Francesco Perez,
Con semplicità e poche parole vorrei rivolgerlo la seguente domanda:
Mi chiamo…. sono da cinque anni insegnante di Religione Cattolica  in una scuola elementare della diocesi di …... Sono in possesso del Magistero di Scienze Religiose conseguito qui in Italia.
Visto che sono ….. anche se residente in Italia da ormai 12 anni vorrei sapere se sarà possibile per me poter partecipare al concorso statale non essendo cittadina italiana. Se mi potrà rispondere le sarò molto grata.
Con i più cordiali saluti
R.: Mi dispiace, ma se il Bando di Concorso prevederà esclusivamente la cittadinanza italiana Lei sarà esclusa.

Buongiorno,
avrei bisogno di un'informazione.
Sono un'insegnante elementare: cosa devo fare per poter insegnare anche religione ? Quante ore di corso bisogna fare ?
Ci saranno corsi in Lombardia e più precisamente in provincia di Milano, Lecco o Como ? Se la risposta è affermativa, potrei avere le date e le sedi di questi corsi ?
Grazie
R.: Per poter insegnare religione dovrà farsi riconoscere l'IDONEITÀ dall'Ordinario Diocesano (vedesi l'Intesa tra CEI e MPI nel punto 2.5. Quindi deve rivolgersi all'Ufficio Catechistico, settore IRC (Insegnamento Religione Cattolica), della sua Diocesi per ogni utile informazione - DDPPRR n.751/1985 e n.202/1990)

Sono un'insegnante di Religione Cattolica nella scuola materna; vorrei sapere quante sono le sezioni da avere per un orario completo, e se sono previste ore per la programmazione. GRAZIE 
R.: Nelle scuole materne è previsto per tutti gli insegnanti un orario obbligatorio di 25 ore settimanali, quindi l'IdR (tenuto conto della normativa che lo riguarda: Intesa-Cei del 1990 che prevede 60 ore annuali per sezione, da distribuire con flessibilità o con quota fissa settimanale di 1 ora e 30 min. da integrare fino alle 60 ore) può arrivare ad un massimo di 24 ore, con un servizio distribuito su 16 sezioni. Per il momento non è previsto completamento orario per le attività di programmazione. Il trattamento economico è determinato dalla CM 247/91.

Ciao,
sono …..
Ti disturbo per sapere quante ore di riunioni siamo obbligati a fare. I dirigenti scolastici, in questo senso, sono reticenti; il nuovo contratto non ne parla.
Grazie e a presto
R.: Gli ultimi contratti prevedono, se l'insegnante ha orario-cattedra, un limite di 40 ore annuali per i Consigli di Classe e altre 40 ore annue per i Collegi dei Docenti (art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4.8.95). Le ore eccedenti sono da considerare retribuibili (art.25, comma 5 del CCNL 26.5.99)

Spett. Associazione sindacale,
nella mia condizione di insegnante IRC incaricata vorrei avere, se possibile, alcuni chiarimenti riguardo al ddl Moratti inerente allo stato giuridico degli insegnanti di religione.
Come vengono calcolati gli anni di servizio ai fini del concorso previsto nel ddl medesimo (nel mio caso, prima dell'attuale incarico, ho acquisito 2 anni di servizio per mezzo di supplenze di maternità superiori a 180 gg per ogni anno: che valore hanno?)
Che cosa si intende per "orario non inferiore a quello d'obbligo" con riferimento alle scuole materne ed elementari?
Secondo voi sussiste la possibilità che in sede di discussione parlamentare del ddl citato il requisito dei 4 anni di anzianità di servizio venga ricondotto nei termini dei 360 gg richiesto dallo Stato per gli insegnanti precari?
Scusandomi se mi sono dilungata nell'elencare le mie perplessità e confidando in una vostra pronta risposta
porgo distinti saluti
R.: Premesso che l'ANIR non è, per Statuto, un Sindacato, possiamo risponderle che, nel "bene e nel male" il Decreto/Moratti sugli IdR potrà essere modificato.
Per quanto riguarda l'orario d'obbligo nelle scuole primarie credo il riferimento sia per le 12 ore (vedesi progressione di carriera).

...vorrei avere alcune chiarificazioni sul nuovo testo di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione!
Sono prossima al diploma (febbraio 2002 discussione della tesi ed abilitazione) e ho appena prestato servizio di supplenza presso una scuola media primaria e una scuola materna, secondo la nuova legge che collocazione ho da questo momento in poi?
Avrò possibilità di nomina oppure devo fare, come dice il testo, un concorso per titoli ed esami? oppure entrerò nelle graduatorie degli uffici diocesani preposti, come finora è accaduto?
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra cortese risposta
R.: Aspettiamo l'approvazione del Decreto legge (di cui non si conosce ufficialmente il testo) e poi vedremo quali sono le condizioni per parteciparvi e come sarà applicato.

Spett. le anir
chi scrive è ….. insegnante di Religione.
Dopo poco più di 21 anni di servizio , quest'anno ho avuto le 18 ore di insegnamento. Il mio curriculum scolastico è il seguente:
…..
Fino l'anno scorso 2000/2001 sono stata retribuita con lo stipendio iniziale più 10 scatto biennali al 2,5%,
Da quest'anno dovrei essere inquadrata tenendo conto dei "gradoni stipendiali".
Tenuto conto che il titolo dei cinque anni di insegnamento l'ho sempre avuto sin dall'anno scolastico 90/91 in cui esso è stato per la prima volta richiesto (il titolo accademico l'ho poi conseguito nel febbraio '92) e che gli anni con meno di 12 ore sono in epoca remota (80/81; 81/82; 82/83; 84/85 e 86/87) vi chiedo, poiché la segreteria della mia scuola non è molto al corrente della questione di conoscere a quale livello stipendiale devo essere collocata e quanti sono gli anni utili per la ricostruzione della carriera sui 21 più supplenze effettivamente già prestati.
Grazie anticipate per la cortese risposta che vorrete fornirmi
R.: La Segreteria della sua scuola si attiverà seguendo le indicazioni della CM N.2 del 3 gennaio 2001.

Cari amici,
ho conseguito l'abilitazione all'IRC (scuole materne elementari e medie) poco tempo fa è vorrei praticare un periodo di tirocinio volontario presso una scuola della mia città.
Vorrei gentilmente sapere la prassi che devo seguire, in quanto nelle segreterie delle scuole non sono riusciti a darmi questa informazione.
Sicura di un Vs. immediato AIUTO, resto in attesa di una risposta
R.: Non esiste l'abilitazione all'IRC. Se, invece, ha conseguito l'IDONEITÀ vuol dire che il suo Ordinario Diocesano la ritiene già eccellente per "abilità pedagogiche" (Can.804 del Codice di Diritto Canonico) quindi è inutile qualsiasi tirocinio, per altro non previsto per gli IdR.

Francesco Perez

[le schede a cura del CiREM]


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