ARCHIVIO QUESITI ALL'ANIR
a cura di Francesco Perez
Rispondiamo a quanti ci hanno contattato per richiedere qual'è l'iter per iniziare ad insegnare religione (IRC) nelle scuole pubbliche italiane.
L’insegnante incaricato di religione cattolica è chiamato a seguire un
iter formativo-professionale caratterizzato dalla sua doppia appartenenza: alla
Chiesa e allo Stato. A differenza dei colleghi delle altre
discipline, non deve soltanto aver conseguito i titoli professionali
definiti dall’Intesa (Dpr 16-12-1985, n.751 e Dpr 23-6-1990, n.202, comma 4)
ma gli è richiesta pure l’idoneità. Essa è riconosciuta secondo quanto
stabilisce il Codice di Diritto Canonico:
“L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come
insegnanti di religione nella scuola, anche non cattoliche, siano eccellenti per
retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”.
La stessa Conferenza Episcopale Italiana, nella Deliberazione del 6-10 maggio
1991 approvata dalla XXXIV Assemblea Generale, spiegavano così, al comma 2 e
successivi capoversi, il riconoscimento dell’idoneità:
2.1 - Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della
rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’Ordinario si accerta
che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo
dovuto l’incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei
profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
2.2 - Per quanto riguarda l’abilità pedagogica, l’Ordinario si accerta che
nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione
pedagogico (p.es. seguendo il curriculum pedagogico negli Istituti di Scienze
Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più
fruttuosamente l’insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della
valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastico e/o
ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove.
2.3 - Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario,
oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti
pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il
medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile
comunione ecclesiale.
A questo punto, viste le norme, proviamo a tracciare un “modello” di
percorso per chi intenda insegnare Religione Cattolica nelle scuole.
Chiaramente il discorso è indirizzato agli insegnanti “laici”. Il possesso
dei titoli professionali, conseguiti negli Istituti di Scienze
Religiose, è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per potersi
presentare al Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, o al responsabile
dell’Ufficio Scuola della Diocesi, per un colloquio.
Nella stessa occasione è bene avere con sè un curriculum scritto personale e
la domanda formale in cui si offre la propria disponibilità ad insegnare
Religione Cattolica nella scuola (specificando eventualmente in quale ordine di
scuola).
In casi eccezionali ci si può presentare anche se non si ha ancora conseguito
il titolo professionale necessario, ma è bene essere già iscritti ad un
Istituto di Scienze Religiose e aver sostenuto un buon numero di esami. In
questo caso la disponibilità è per eventuali supplenze.
Successivamente deve essere riconosciuta l’idoneità dall’Ordinario
Diocesano ed ogni Diocesi ha proprie modalità e disposizioni. Le esperienze
sono le più varie. Tal volta è richiesta pure una lettera di presentazione del
proprio Parroco (in cui si attesta la moralità del candidato), e il superamento di un “esame di idoneità” in cui si
verificano le conoscenze (teologiche, didattiche, psicologiche...) ma a volte, più semplicemente, l’essere conosciuti in ambito ecclesiale
perché appartenenti ad associazioni o movimenti religiosi, animatori parrocchiali, catechisti... può essere sufficiente per ricevere il
decreto di idoneità.
La successiva nomina nella scuola è a discrezione dell’Ordinario Diocesano secondo una valutazione personale dell’insegnante o attingendo
a elenchi o graduatorie diocesane (che non sono previste a livello normativo). Queste ultime possono essere compilate secondo gli stessi
parametri utilizzati per gli altri insegnanti ( titoli professionali, servizio svolto nella scuola...) e/o secondo altri criteri ritenuti più
adeguati dall’Ordinario Diocesano.
Francesco Perez
Con riferimento alle innumerevoli lettere, con quesiti di tipo giuridico-amministrativo, consiglio ai docenti di religione di acquistare e adeguatamente consultare:
"Sono un insegnante di religione nella
scuola secondaria e vorrei sapere quale è l'iter giusto per richiedere la
ricostruzione della carriera.
Mi sorgono alcune domande che nella segreteria della mia scuola non hanno avuto
risposta:
quando è possibile fare la ricostruzione della carriera per gli IDR?
R.: Dopo quattro anni di servizio
è necessario avere la cattedra piena (18 ore nelle scuole secondarie) per
poterla richiedere?
R.: SI
si possono "riscattare" gli anni di frequenza e di iscrizione all'Istituto
Superiore di Scienze Religiose?
R.: Per il momento NO (vedesi Parere del Consiglio di Stato, diffuso con CM
291/97)
gli anni di insegnamento nelle scuole private possono essere in qualche modo
contati?
R.: Non lo so (rivolgersi al Sindacato)
Docente di religione per 22 anni, con
ricostruzione di carriera e immesso nei ruoli giuridicamente il 01/09/2000 e in
servizio dal 21/09/2001 come docente di materie letterarie nella Scuola Media
Inferiore, viene con premura a chiedere qual è la retribuzione che gli spetta:
quella spettante a chi entra nei ruoli per la prima volta e fa l'anno di prova
oppure la stessa che aveva precedentemente?
Si prega di fornire nella risposta i riferimenti giuridici di supporto. Grazie e
buon lavoro.
R.: "Per quanto mi risulta, visto che i docenti della scuola media inferiore
percepiscono una retribuzione minore rispetto a quelli della secondaria mentre
gli IdR hanno uguale stipendio sia nelle medie inferiori che superiori, direi
che la retribuzione è "quello spettante a chi entra nei ruoli per la prima volta
e fa l'anno di prova".
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Sindacato".
Sono un genitore di una scuola
elementare ….. Vorrei chiedervi un'informazione:
all'interno del cortile della scuola, al mattino la bidella faceva fare un Padre
Nostro più Ave Maria e un Angelo Di Dio, alcuni (….) si sono lamentati con la
direttrice, e così (….) ora non si fa nessuna preghiera. Vorrei sapere se fuori
dalla scuola e in orari non scolastico,(a preghiera veniva fatta alle ore 8.15,
in tal modo da non creare problemi a persone di fede diversa in quanto l'entrata
è prevista per le 8.30) è vietato o se ce una legge a tal proposito. Vi
ringrazio anticipatamente.
R.: L'uso degli ambienti scolastici (anche il cortile) e qualsiasi attività
extracurricolare (perdona il termine, ma la "preghiera" può essere contemplata
come tale) sono regolati dal Consiglio di Istituto. Ma al di fuori della scuola
ognuno può fare quello che ritiene opportuno.
Gentile Collega Francesco Perez,
Con semplicità e poche parole vorrei rivolgerlo la seguente domanda:
Mi chiamo…. sono da cinque anni insegnante di Religione Cattolica in una scuola
elementare della diocesi di …... Sono in possesso del Magistero di Scienze
Religiose conseguito qui in Italia.
Visto che sono ….. anche se residente in Italia da ormai 12 anni vorrei sapere
se sarà possibile per me poter partecipare al concorso statale non essendo
cittadina italiana. Se mi potrà rispondere le sarò molto grata.
Con i più cordiali saluti
R.: Mi dispiace, ma se il Bando di Concorso prevederà esclusivamente la
cittadinanza italiana Lei sarà esclusa.
Buongiorno,
avrei bisogno di un'informazione.
Sono un'insegnante elementare: cosa devo fare per poter insegnare anche
religione ? Quante ore di corso bisogna fare ?
Ci saranno corsi in Lombardia e più precisamente in provincia di Milano, Lecco o
Como ? Se la risposta è affermativa, potrei avere le date e le sedi di questi
corsi ?
Grazie
R.: Per poter insegnare religione dovrà farsi riconoscere l'IDONEITÀ
dall'Ordinario Diocesano (vedesi l'Intesa tra CEI e MPI nel punto 2.5. Quindi
deve rivolgersi all'Ufficio Catechistico, settore IRC (Insegnamento Religione
Cattolica), della sua Diocesi per ogni utile informazione - DDPPRR n.751/1985 e
n.202/1990)
Sono un'insegnante di Religione
Cattolica nella scuola materna; vorrei sapere quante sono le sezioni da avere
per un orario completo, e se sono previste ore per la programmazione. GRAZIE
R.: Nelle scuole materne è previsto per tutti gli insegnanti un orario
obbligatorio di 25 ore settimanali, quindi l'IdR (tenuto conto della normativa
che lo riguarda: Intesa-Cei del 1990 che prevede 60 ore annuali per sezione, da
distribuire con flessibilità o con quota fissa settimanale di 1 ora e 30 min. da
integrare fino alle 60 ore) può arrivare ad un massimo di 24 ore, con un
servizio distribuito su 16 sezioni. Per il momento non è previsto completamento
orario per le attività di programmazione. Il trattamento economico è determinato
dalla CM 247/91.
Ciao,
sono …..
Ti disturbo per sapere quante ore di riunioni siamo obbligati a fare. I
dirigenti scolastici, in questo senso, sono reticenti; il nuovo contratto non ne
parla.
Grazie e a presto
R.: Gli ultimi contratti prevedono, se l'insegnante ha orario-cattedra, un
limite di 40 ore annuali per i Consigli di Classe e altre 40 ore annue per i
Collegi dei Docenti (art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4.8.95). Le ore
eccedenti sono da considerare retribuibili (art.25, comma 5 del CCNL 26.5.99)
Spett. Associazione sindacale,
nella mia condizione di insegnante IRC incaricata vorrei avere, se possibile,
alcuni chiarimenti riguardo al ddl Moratti inerente allo stato giuridico degli
insegnanti di religione.
Come vengono calcolati gli anni di servizio ai fini del concorso previsto nel
ddl medesimo (nel mio caso, prima dell'attuale incarico, ho acquisito 2 anni di
servizio per mezzo di supplenze di maternità superiori a 180 gg per ogni anno:
che valore hanno?)
Che cosa si intende per "orario non inferiore a quello d'obbligo" con
riferimento alle scuole materne ed elementari?
Secondo voi sussiste la possibilità che in sede di discussione parlamentare del
ddl citato il requisito dei 4 anni di anzianità di servizio venga ricondotto nei
termini dei 360 gg richiesto dallo Stato per gli insegnanti precari?
Scusandomi se mi sono dilungata nell'elencare le mie perplessità e confidando in
una vostra pronta risposta
porgo distinti saluti
R.: Premesso che l'ANIR non è, per Statuto, un Sindacato, possiamo
risponderle che, nel "bene e nel male" il Decreto/Moratti sugli IdR potrà essere
modificato.
Per quanto riguarda l'orario d'obbligo nelle scuole primarie credo il
riferimento sia per le 12 ore (vedesi progressione di carriera).
...vorrei avere alcune chiarificazioni
sul nuovo testo di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione!
Sono prossima al diploma (febbraio 2002 discussione della tesi ed abilitazione)
e ho appena prestato servizio di supplenza presso una scuola media primaria e
una scuola materna, secondo la nuova legge che collocazione ho da questo momento
in poi?
Avrò possibilità di nomina oppure devo fare, come dice il testo, un concorso per
titoli ed esami? oppure entrerò nelle graduatorie degli uffici diocesani
preposti, come finora è accaduto?
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra cortese risposta
R.: Aspettiamo l'approvazione del Decreto legge (di cui non si conosce
ufficialmente il testo) e poi vedremo quali sono le condizioni per parteciparvi
e come sarà applicato.
Spett. le anir
chi scrive è ….. insegnante di Religione.
Dopo poco più di 21 anni di servizio , quest'anno ho avuto le 18 ore di
insegnamento. Il mio curriculum scolastico è il seguente:
…..
Fino l'anno scorso 2000/2001 sono stata retribuita con lo stipendio iniziale più
10 scatto biennali al 2,5%,
Da quest'anno dovrei essere inquadrata tenendo conto dei "gradoni stipendiali".
Tenuto conto che il titolo dei cinque anni di insegnamento l'ho sempre avuto sin
dall'anno scolastico 90/91 in cui esso è stato per la prima volta richiesto (il
titolo accademico l'ho poi conseguito nel febbraio '92) e che gli anni con meno
di 12 ore sono in epoca remota (80/81; 81/82; 82/83; 84/85 e 86/87) vi chiedo,
poiché la segreteria della mia scuola non è molto al corrente della questione di
conoscere a quale livello stipendiale devo essere collocata e quanti sono gli
anni utili per la ricostruzione della carriera sui 21 più supplenze
effettivamente già prestati.
Grazie anticipate per la cortese risposta che vorrete fornirmi
R.: La Segreteria della sua scuola si attiverà seguendo le indicazioni della
CM N.2 del 3 gennaio 2001.
Cari amici,
ho conseguito l'abilitazione all'IRC (scuole materne elementari e medie) poco
tempo fa è vorrei praticare un periodo di tirocinio volontario presso una scuola
della mia città.
Vorrei gentilmente sapere la prassi che devo seguire, in quanto nelle segreterie
delle scuole non sono riusciti a darmi questa informazione.
Sicura di un Vs. immediato AIUTO, resto in attesa di una risposta
R.: Non esiste l'abilitazione all'IRC. Se, invece, ha conseguito l'IDONEITÀ
vuol dire che il suo Ordinario Diocesano la ritiene già eccellente per "abilità
pedagogiche" (Can.804 del Codice di Diritto Canonico) quindi è inutile qualsiasi
tirocinio, per altro non previsto per gli IdR.
Francesco Perez